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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2389 R.G. dell'anno 2023 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 5126 RG. anno 2020 TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Fiorella D'Angiolillo, Silvio Parte_1
Sasso, come in atti ricorrente E
in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, Itala De CP_1
Benedictis, DE AL, ID ER, come in atti resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 19.04.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della prestazione richiesta CP_1 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più serio e severo di quello apprezzato dal CTU. Trattasi, a ben vedere, di argomentazioni infondate. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la stessa risulta affetta. A fronte delle suesposte argomentazioni e del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale chiedeva al CTU dott. già incaricato nella fase per atpo, di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
Ebbene, il CTU ha rilevato che “Dallo studio di tale documentazione non emergono condizioni tali che possano modificare il giudizio diagnostico e medico-legale già espresso;
in particolare le consulenze specialistiche non modificano il quadro clinico relazionato e dal sottoscritto già adeguatamente valutato e in particolare:
- la valutazione della patologia artrosica è scaturita dall'esame obiettivo effettuato e dalla relativa incidenza funzionale valutando anche l'obesità ed attribuendo alla stessa una valutazione percentuale del 50 % che ben ne rappresenta l'incidenza funzionale;
- la valutazione cardiologica appare congrua anche alla luce della relazione specialistica che, oltre a non evidenziare aggravamenti, conclude «…tracciato nei limiti della norma». Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa. Nulla orienta, in altri termini, per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2389 R.G. dell'anno 2023 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 5126 RG. anno 2020 TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Fiorella D'Angiolillo, Silvio Parte_1
Sasso, come in atti ricorrente E
in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, Itala De CP_1
Benedictis, DE AL, ID ER, come in atti resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 19.04.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della prestazione richiesta CP_1 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più serio e severo di quello apprezzato dal CTU. Trattasi, a ben vedere, di argomentazioni infondate. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la stessa risulta affetta. A fronte delle suesposte argomentazioni e del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale chiedeva al CTU dott. già incaricato nella fase per atpo, di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
Ebbene, il CTU ha rilevato che “Dallo studio di tale documentazione non emergono condizioni tali che possano modificare il giudizio diagnostico e medico-legale già espresso;
in particolare le consulenze specialistiche non modificano il quadro clinico relazionato e dal sottoscritto già adeguatamente valutato e in particolare:
- la valutazione della patologia artrosica è scaturita dall'esame obiettivo effettuato e dalla relativa incidenza funzionale valutando anche l'obesità ed attribuendo alla stessa una valutazione percentuale del 50 % che ben ne rappresenta l'incidenza funzionale;
- la valutazione cardiologica appare congrua anche alla luce della relazione specialistica che, oltre a non evidenziare aggravamenti, conclude «…tracciato nei limiti della norma». Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa. Nulla orienta, in altri termini, per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c.
Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso