Sentenza 13 febbraio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2020, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA UI, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 18/9/2018 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla miusra delle pene accessorie e per rigetto del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Cesare Vanzetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di IN MA UI per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta preferenziale e causazione del fallimento quale effetto di operazioni dolose, tutti commessi nella sua qualità di amministratrice di fatto della Duemilastorie s.r.I., fallita nel corso del 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in merito alla conferma della responsabilità per i reati di bancarotta documentale e preferenziale e per quello di operazioni dolose. Lamenta in particolare la ricorrente come, con il gravame di merito, fosse stata contestata l'addebitabilità all'imputata piuttosto che al consulente esterno della società )della tenuta della contabilità, nonché l'effettiva connessione causale tra il fallimento e l'omesso pagamento dei tributi, rilievi che non hanno trovato risposta alcuna nella motivazione della sentenza d'appello, la quale si sarebbe limitata a confutare soltanto le censure concernenti la qualifica della IN come amministratrice di fatto della fallita. Con il secondo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 219 legge fall. inonostante tale disposizione non sia richiamata dal successivo art. 223 della stessa legge, che costituisce il titolo dell'affermata responsabilità dell'imputata. La ricorrente sottolinea che in ogni caso - anche accogliendo, cioè l'interpretazione estensiva recepita dalla Corte territoriale - tali aggravanti comunque non potrebbero ritenersi applicabili anche al reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall., fattispecie non riferibile all'imprenditore individuale, venendo dunque meno quell'esigenza di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 219 posta alla base della suddetta interpretazione estensiva. Con il terzo motivo viene , infine, eccepita l'illiceità della commisurazione delle pene accessorie fallimentari alla luce della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha espressamente sottolineato la sua intenzione di non impugnare la sentenza d'appello in riferimento ai fatti di bancarotta patrimoniale per cui è stata condannata. Conseguentemente l'affermazione di responsabilità relativamente al suddetto reato deve ritenersi definitiva, così come a quello di bancarotta preferenziale alla luce di quanto si dirà in seguito in merito all'inammissibilità delle doglianze proposte dalla ricorrente in relazione a tale capo.
3. Ciò premesso devono ritenersi parzialmente fondate le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso. Effettivamente con il gravame di merito la difesa aveva sollevato alcune obiezioni-in merito alla responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla configurabilità di quello di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose--che dalla motivazione della sentenza non risulta che la Corte territoriale abbia, anche solo implicitamente, preso in considerazione, limitandosi a confutare le censure relative all'attribuibilità alla IN della qualifica di amministratrice di fatto della fallita. Inammissibili risultano invece gli analoghi rilievi proposti dalla ricorrente con riguardo alla contestazione di bancarotta preferenziale, atteso che in proposito /è del tutto generico il riferimento alle censure svolte con i motivi d'appello asseritamente non prese in considerazione.
4. Manifestamente infondato è iinveceiil secondo motivo.
4.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da diversi anni stabilito che l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n.1) legge fall. si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria/ (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249666), mentre, per quanto riguarda quella prevista al primo comma della norma citata, altrettanto consolidato è oramai l'orientamento di questa Corte nel medesimo senso (ex multis Sez. 5, n. 4400/18 del 06/10/2017, Cragnotti e altri, Rv. 272255). Ed in tal senso si è evidenziato come, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la conclusione sull'applicabilità delle menzionate aggravanti ai fatti di bancarotta impropria sia il risultato non di un'interpretazione analogica in malam partem, ma di una lettura coerente dell'art. 223 legge fall. nel contesto delle altre norme penali della legge, che consente di comprendere, nell'espresso rinvio della citata disposizione al precedente art. 216, anche le aggravanti previste dall'art. 219 per le condotte incriminate da detto art. 216 e ciò nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata del menzionato sistema normativo, determinandosi )altrimenti l'irragionevole risultato di sottoporre solo l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, a fronte di fatti del tutto analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria. Lettura che, vale la pena ricordare, è sempre imposta al giudice, dovendo egli sollevare incidente di costituzionalità esclusivamente allorquando la stessa non sia ricavabile, nemmeno attraverso l'interpretazione sistematica, dalla disposizione che è chiamato ad applicare.
4.2 Peraltro, per quanto riguarda specificamente l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, anche laddove volesse ipotizzarsi che l'estensione dell'operatività dell'aggravante sia frutto di un'interpretazione analogica, questa sarebbe comunque ammissibile in quanto in bonam partem, posto che l'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall.in realtà configura un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello di cui all'art.81 c.p., altrimenti appliccabile al contestato concorso di reati.
4.2 Per quanto concerne . poi ,la configurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità anche in riferimento alla fattispecie di operazioni dolose, l'obiezione del ricorrente si rivela generica nella misura in cui non viene precisato se effettivamente i giudici del merito abbiano ritenuto la stessa anche con riguardo al suddetto reato.
5. In definitiva la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame limitatamente alle imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del fallimento per l'effetto di operazioni dolose ed all'eventuale revisione del trattamento sanzionatorio, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, rimanendo assorbito nell'accoglimento parziale del primo motivo il terzo, il quale è peraltro fondato alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216 ult. comma legge fall. adottata da Corte Cost. n. 222/2018, spettando, dunque al giudice del rinvio in ogni caso (provvedere ad una nuova determinazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione citata a la luce dei principi affermati dal giudice delle leggi. !
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di cagionarnento del fallimento per operazioni dolose, di cui ai punti 3 e 4 dell'imputazione, nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Così deciso il 23/9/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente uca