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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 156/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 10/12/2025, davanti al Giudice dott. CL EL, compare per la parte ricorrente, l'avv. PIZZI in sostituzione dell'avv. LOMBARDO nessuno per parte convenuta.
L'avv. PIZZI si riporta alle note autorizzate del 24.11.2025 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. PIZZI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro CL EL
N. 156/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 156/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.03.1967 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sarha Celestino e dall'avv. Gaetano Lombardo, giusta procura in atti PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. con sede legale in Vicenza Controparte_1 P.IVA_1
Via Zamenhof 817 in persona del liquidatore giudiziale
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ACCERTARE e DICHIARARE che la ricorrente, per il periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023 ha svolto attività lavorativa per complessive 148 ore. Voglia per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE che la quantificazione della retribuzione relativa al periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023 comprensiva di TFR e delle retribuzioni indirette ammonta in complessivi € 1.589,61 e precisamente € 1.255,05 a titolo di retribuzione peri il periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023, € 113,25 lordi a titolo di tredicesima mensilità, € 113,25 lordi a titolo di quattordicesima mensilità, € 108,07 a titolo di TFR. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, deduceva di essere stata assunta in Parte_1 data 15.5.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla società , con CP_1 qualifica di operaia e mansione di addetta al bar di V livello del CCNL Federturismo pubblici esercizi minori;
che nel contratto veniva inserito un patto di prova della durata di giorni 60; di avere quindi svolto la propria attività presso l'esercizio bar “Bolongaro” di Stresa;
di avere, quindi, ricevuto in data 13 giugno 2023 lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Tanto premesso, lamentava la nullità del patto di prova essendo previsto un termine superiore a quello previsto dal contratto collettivo di settore ed, in ogni caso, l'inadeguatezza della prova medesima dal momento che la ricorrente aveva svolto, in assoluta e completa autonomia, ogni mansione relativa all'esercizio pubblico e, quindi, la nullità del recesso operato dal datore di lavoro durante il periodo di prova in quanto intimato per una ragione diversa dalla valutazione negativa dell'esperimento della prova (dovendosi in realtà considerare il recesso come reazione alla richiesta avanzata dalla lavoratrice di poter osservare il proprio giorno di riposo dopo avere svolto 22 giorni di lavoro consecutivi). In conseguenza chiedeva di accertare l'illegittimità del recesso di parte datoriale e condannare parte datoriale al risarcimento del danno pari alle mensilità maturate sino alla scadenza dell'originario contratto di lavoro e quindi sino al 30.09.2023. Per altro verso lamentava di non avere ricevuto la retribuzione per l'attività lavorativa prestata nel periodo 15.05.2023 – 13.06.2023 oltre alle spettanze di chiusura rapporto per la somma di € 1.589,61, chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento anche della suddetta somma.
La non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace. CP_1
Ammesse le prove orali richieste dalla ricorrente, nel corso dell'istruttoria, interveniva la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 4/2025 in data 19.12.2024 con la quale veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società resistente e, pertanto, il giudizio veniva interrotto.
La causa veniva riassunta dalla ricorrente nei confronti della procedura con ricorso in data 2.7.2025;
a seguito della riassunzione, la in liquidazione giudiziale non si costituiva in giudizio. CP_1
Con le note autorizzate depositate in data 24.11.2024, parte ricorrente, preso atto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, limitava la domanda, come da conclusioni riportate in epigrafe, alla sola domanda di accertamento della quantificazione della retribuzione relativa al periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023 comprensiva di TFR e delle retribuzioni indirette per la somma complessiva di € 1.589,61.
La causa, a seguito della discussione svoltasi all'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'azione deve essere dichiarata improcedibile.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l'azione di accertamento di un credito vantato nei confronti di imprenditore fallito (ora in liquidazione giudiziale) in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dall'art. 93 ss l.f., (oggi artt. 201 e ss. CCII), è rimessa alla competenza esclusiva del giudice delegato, per cui se l'azione viene proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado - anche nel giudizio di cassazione – l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (vd. tra le altre Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24156; Cassazione civile sez. VI, 01/03/2017, n.5255).
Anche di recente la Suprema Corte ha specificamente affermato: “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
l'insinuazione al passivo” (Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796).
Già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che “rientrano nella cognizione del giudice del fallimento le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. In particolare, ai fini della ripartizione tra cognizione del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare, nel primo caso, viene in considerazione una domanda di mero accertamento
o costitutiva in cui rileva l'interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all'interno dell'impresa (reintegrazione nel posto di lavoro), nel secondo caso, anche se viene presentata una domanda di accertamento, questa ha soltanto una funzione strumentale all'accertamento del diritto di credito per la partecipazione al concorso con gli altri creditori” (Cassazione civile sez. VI,
21/10/2021, n.29285).
Nella specie, la ricorrente, abbandonate le altre domande, ha chiesto unicamente l'accertamento del credito relativo alle retribuzioni per l'attività lavorativa prestata;
alla luce dei principi sopra esposti, essendo intervenuta nel corso del giudizio la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (come da visura camerale versata in atti), la domanda deve quindi dichiararsi CP_2 improcedibile.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 156/2024 R.G. lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara improcedibili le domande svolte da nei confronti di in Parte_1 CP_1 liquidazione giudiziale.
Nulla sulle spese.
Verbania, 10.12.2025
Il Giudice
CL EL
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 10/12/2025, davanti al Giudice dott. CL EL, compare per la parte ricorrente, l'avv. PIZZI in sostituzione dell'avv. LOMBARDO nessuno per parte convenuta.
L'avv. PIZZI si riporta alle note autorizzate del 24.11.2025 e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. PIZZI presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro CL EL
N. 156/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 156/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.03.1967 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sarha Celestino e dall'avv. Gaetano Lombardo, giusta procura in atti PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. con sede legale in Vicenza Controparte_1 P.IVA_1
Via Zamenhof 817 in persona del liquidatore giudiziale
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ACCERTARE e DICHIARARE che la ricorrente, per il periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023 ha svolto attività lavorativa per complessive 148 ore. Voglia per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE che la quantificazione della retribuzione relativa al periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023 comprensiva di TFR e delle retribuzioni indirette ammonta in complessivi € 1.589,61 e precisamente € 1.255,05 a titolo di retribuzione peri il periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023, € 113,25 lordi a titolo di tredicesima mensilità, € 113,25 lordi a titolo di quattordicesima mensilità, € 108,07 a titolo di TFR. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, deduceva di essere stata assunta in Parte_1 data 15.5.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla società , con CP_1 qualifica di operaia e mansione di addetta al bar di V livello del CCNL Federturismo pubblici esercizi minori;
che nel contratto veniva inserito un patto di prova della durata di giorni 60; di avere quindi svolto la propria attività presso l'esercizio bar “Bolongaro” di Stresa;
di avere, quindi, ricevuto in data 13 giugno 2023 lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Tanto premesso, lamentava la nullità del patto di prova essendo previsto un termine superiore a quello previsto dal contratto collettivo di settore ed, in ogni caso, l'inadeguatezza della prova medesima dal momento che la ricorrente aveva svolto, in assoluta e completa autonomia, ogni mansione relativa all'esercizio pubblico e, quindi, la nullità del recesso operato dal datore di lavoro durante il periodo di prova in quanto intimato per una ragione diversa dalla valutazione negativa dell'esperimento della prova (dovendosi in realtà considerare il recesso come reazione alla richiesta avanzata dalla lavoratrice di poter osservare il proprio giorno di riposo dopo avere svolto 22 giorni di lavoro consecutivi). In conseguenza chiedeva di accertare l'illegittimità del recesso di parte datoriale e condannare parte datoriale al risarcimento del danno pari alle mensilità maturate sino alla scadenza dell'originario contratto di lavoro e quindi sino al 30.09.2023. Per altro verso lamentava di non avere ricevuto la retribuzione per l'attività lavorativa prestata nel periodo 15.05.2023 – 13.06.2023 oltre alle spettanze di chiusura rapporto per la somma di € 1.589,61, chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento anche della suddetta somma.
La non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace. CP_1
Ammesse le prove orali richieste dalla ricorrente, nel corso dell'istruttoria, interveniva la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 4/2025 in data 19.12.2024 con la quale veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società resistente e, pertanto, il giudizio veniva interrotto.
La causa veniva riassunta dalla ricorrente nei confronti della procedura con ricorso in data 2.7.2025;
a seguito della riassunzione, la in liquidazione giudiziale non si costituiva in giudizio. CP_1
Con le note autorizzate depositate in data 24.11.2024, parte ricorrente, preso atto della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, limitava la domanda, come da conclusioni riportate in epigrafe, alla sola domanda di accertamento della quantificazione della retribuzione relativa al periodo 15 maggio 2023 -13 giugno 2023 comprensiva di TFR e delle retribuzioni indirette per la somma complessiva di € 1.589,61.
La causa, a seguito della discussione svoltasi all'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'azione deve essere dichiarata improcedibile.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l'azione di accertamento di un credito vantato nei confronti di imprenditore fallito (ora in liquidazione giudiziale) in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dall'art. 93 ss l.f., (oggi artt. 201 e ss. CCII), è rimessa alla competenza esclusiva del giudice delegato, per cui se l'azione viene proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado - anche nel giudizio di cassazione – l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (vd. tra le altre Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24156; Cassazione civile sez. VI, 01/03/2017, n.5255).
Anche di recente la Suprema Corte ha specificamente affermato: “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante
l'insinuazione al passivo” (Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796).
Già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che “rientrano nella cognizione del giudice del fallimento le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale. In particolare, ai fini della ripartizione tra cognizione del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare, nel primo caso, viene in considerazione una domanda di mero accertamento
o costitutiva in cui rileva l'interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all'interno dell'impresa (reintegrazione nel posto di lavoro), nel secondo caso, anche se viene presentata una domanda di accertamento, questa ha soltanto una funzione strumentale all'accertamento del diritto di credito per la partecipazione al concorso con gli altri creditori” (Cassazione civile sez. VI,
21/10/2021, n.29285).
Nella specie, la ricorrente, abbandonate le altre domande, ha chiesto unicamente l'accertamento del credito relativo alle retribuzioni per l'attività lavorativa prestata;
alla luce dei principi sopra esposti, essendo intervenuta nel corso del giudizio la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (come da visura camerale versata in atti), la domanda deve quindi dichiararsi CP_2 improcedibile.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 156/2024 R.G. lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara improcedibili le domande svolte da nei confronti di in Parte_1 CP_1 liquidazione giudiziale.
Nulla sulle spese.
Verbania, 10.12.2025
Il Giudice
CL EL