Articolo 13 della Legge 30 novembre 1989, n. 399
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29 dicembre 1989
Art. 13. P e r s o n a l e 1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente, articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell' articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
2. All'osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 .
3. Il personale assunto in base all'ordinanza del commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, e' inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attivita' prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 9, della legge n. 168/1989 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , sono regolati, in conformita' ai princi'pi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il personale degli enti di ricerca sara' articolato in piu' livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sara' regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalita'. Saranno definite le modalita' generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogata ogni contraria disposizione".
- Il testo del primo comma (come sostituito dall' art. 34-bis, del D.L. 18 settembre 1976, n. 648 , convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) e del secondo comma dell'art. 36 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' il seguente:
"Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato".
- La legge n. 1369/1960 riguarda: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi".
- L'ordinanza del commissario del Governo del Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976 dispone che: "nei confronti dell'osservatorio geofisico di Trieste non trova applicazione fino alla data del 31 dicembre 1977 il divieto di assunzione di personale straordinario o temporaneo di cui all' art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989