Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 137
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Validità notifica cartella

    La Corte ritiene fondato l'appello, osservando che l'intimazione di pagamento n. 11020169002052478 del 02/02/2016 è stata ritualmente notificata e non impugnata. La mancata impugnazione di tale intimazione preclude la possibilità di far valere vicende estintive dei crediti maturate anteriormente alla sua notifica, come la prescrizione.

  • Accolto
    Non intervenuta prescrizione

    La Corte ritiene fondato l'appello, osservando che l'intimazione di pagamento n. 11020169002052478 del 02/02/2016 è stata ritualmente notificata e non impugnata. La mancata impugnazione di tale intimazione preclude la possibilità di far valere vicende estintive dei crediti maturate anteriormente alla sua notifica, come la prescrizione.

  • Accolto
    Legittimità intimazione di pagamento

    La Corte ritiene fondato l'appello, osservando che l'intimazione di pagamento n. 11020169002052478 del 02/02/2016 è stata ritualmente notificata e non impugnata. La mancata impugnazione di tale intimazione preclude la possibilità di far valere vicende estintive dei crediti maturate anteriormente alla sua notifica, come la prescrizione.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello

    La Corte ha accolto l'appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e dichiarando la piena esigibilità dei crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 137
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo