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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, OR
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040149205400000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante (ADER): In accoglimento del presente appello si chiede che venga parzialmente riformata la sentenza n. 47/2024 resa nel procedimento RG 571/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, sez. 1, accertando e dichiarando la validità della notifica della cartella n.
11020040149205400000 e conseguentemente la non intervenuta prescrizione per tutti i motivi sopra esposti;
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato (AE TO 2): Nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, n. 47/2024, accogliere l'appello proposto dall'Agenzia Entrate - Riscossione, stante la corretta notifica della cartella di pagamento n. 11020040149205400000 e dell'intimazione di pagamento n. 11020159009849034000, nonché dichiarare la non avvenuta prescrizione del credito erariale tradotto nella cartella n. 11020040149205400000 e nella cartella n. 11020020201090033000, con conseguente conferma dell'integrale legittimità dell'intimazione di pagamento n. 11020219006125179000.
.Condannare la contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato (Resistente_1): VOGLIA Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte adita, previe tutte le preliminari declaratorie di rito - Respingere l'appello avversario per assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto di tutti i motivi di impugnazione, per le ragioni dedotte in parte motiva e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 47/2024 della CGT di Primo Grado di Torino Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I giudici di primo in relazione al ricorso con cui la parte aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 11020219006125179000 avevano così deciso: "La Corte di Giustizia tributaria di Torino di primo grado - sezione I – a scioglimento della riserva assunta in data 11/9/2023, ai sensi dell'art. 35 d. lgs
-
n. 546/92 e dell'art. 276 c.p.c. dichiara il suo difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle n. 11020110056841309000 e n. 11020070054205134000. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle cartelle nn. n.11020060007655217000, n. 11020060031958036000, n.1102006006047728000,
11020070001585431000, 11020120002991052000. Accoglie il ricorso per prescrizione del credito con riferimento alle cartelle n. 11020020201090033000 e n. 1020040149205400000. Rigetta il ricorso con riferimento alla intimazione di pagamento n. n. 110 2021 90061251 79. Spese compensate."
L'Agenzia Riscossioni nell'atto di appello critica la sentenza per aver ritenuto invalida la notificazione della cartella cartella n. 11020040149205400000 che era avvenuta il 10/06/2005 con deposito presso il Comune in applicazione dell'art. 139 cc. in assenza della prova dell'invio della cartolina informativa. Alla invalidità della notifica i giudici avevano fatto conseguire la prescrizione del credito.
Per l'appellante la decisione è errata in quanto era stata prodotta in atti la documentazione che attestava la regolarità della notificazione con deposito presso la casa comunale ex art. 139 cpc e successiva comunicazione al destinatario con racc. ar. della notizia del deposito e dell'affissione all'albo dell'avviso di depositato.
Per l'appellante la regolarità delle notificazioni rende erronea la declaratoria di prescrizione del credito in quanto anche la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11020159009849034000 è stata notificata in data 07.03.2015 ex art. 26 comma quarto DPR 602/73 e art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/73, ovvero attraverso il deposito nella casa comunale con affissione all'albo dell'avviso di deposito a seguito dell'accertamento dell'irreperibilità assoluta del contribuente.
L'appellante mette ancora in rilievo la regolare notifica degli atti nterruttivi 11020159009849034000 e n. 11020169002052478000 ed invoca ad abuntantiam anche la sospensione disposta dalla c.d. disciplina
Covid.
L'Agenzia delle Entrate riporta argomentazioni simili all'Agenzia Entrate Riscossioni.
La parte appellata nelle sue controdeduzioni in merito alla cartella 11020159009849034000 rinnova l'eccezione secondo cui la notifica effettuata ex art. 139 cpc difettava della prova dell'invio della cartolina informativa al destinatario.
Quanto all'intimazione di pagamento del 07/03/2015 n. 11020159009849034000 ripropone l'eccezione di nullità. Per l'appellato il primo atto validamente notificato è l'intimazione di pagamento n.
11020169002052478 del 02/02/2016 mentre ribadisce, così' come stabilito dai giudici di primo grado, la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata con la cartella n. 11020040149205400000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene l'appello fondato. A di là di ogni questione relatativa alla ritualità o meno delle notifiche delle cartelle è bene osservare che non sussitono dubbi sul fatto che l'intimazione di pagamento n.
11020169002052478 del 02/02/2016 sia stata ritualmente notificata, cosa del resto riconosciuta dalla stessa appellata. La mancata impugnazione della sudetta intimazione preclude la possibilità di far valere vicende estintive dei crediti maturate anteriormente alla sua notifica.
Secondo Cassazione n. 6436\2025 "In In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica. "Ancora recentemente Cass. 20476\2025 ha ribadito che "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine."
In applicazione di quanto statuito dalla S.C. consegue l'accoglimento dell'appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto parzialmente riformata nella parte in cui aveva riconosciuto la intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n. 11020020201090033000 e n. 1020040149205400000, dichiarando la piena esigibilità dei crediti portati dalle predette cartelle.
Le spese a carico della parte soccombente sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello e condanna parte appellata alle spese del grado, liquidate in € 1.000,00, oltre 15% spese generali.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, OR
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040149205400000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante (ADER): In accoglimento del presente appello si chiede che venga parzialmente riformata la sentenza n. 47/2024 resa nel procedimento RG 571/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, sez. 1, accertando e dichiarando la validità della notifica della cartella n.
11020040149205400000 e conseguentemente la non intervenuta prescrizione per tutti i motivi sopra esposti;
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato (AE TO 2): Nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, n. 47/2024, accogliere l'appello proposto dall'Agenzia Entrate - Riscossione, stante la corretta notifica della cartella di pagamento n. 11020040149205400000 e dell'intimazione di pagamento n. 11020159009849034000, nonché dichiarare la non avvenuta prescrizione del credito erariale tradotto nella cartella n. 11020040149205400000 e nella cartella n. 11020020201090033000, con conseguente conferma dell'integrale legittimità dell'intimazione di pagamento n. 11020219006125179000.
.Condannare la contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato (Resistente_1): VOGLIA Codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte adita, previe tutte le preliminari declaratorie di rito - Respingere l'appello avversario per assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto di tutti i motivi di impugnazione, per le ragioni dedotte in parte motiva e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 47/2024 della CGT di Primo Grado di Torino Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I giudici di primo in relazione al ricorso con cui la parte aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 11020219006125179000 avevano così deciso: "La Corte di Giustizia tributaria di Torino di primo grado - sezione I – a scioglimento della riserva assunta in data 11/9/2023, ai sensi dell'art. 35 d. lgs
-
n. 546/92 e dell'art. 276 c.p.c. dichiara il suo difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle n. 11020110056841309000 e n. 11020070054205134000. Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle cartelle nn. n.11020060007655217000, n. 11020060031958036000, n.1102006006047728000,
11020070001585431000, 11020120002991052000. Accoglie il ricorso per prescrizione del credito con riferimento alle cartelle n. 11020020201090033000 e n. 1020040149205400000. Rigetta il ricorso con riferimento alla intimazione di pagamento n. n. 110 2021 90061251 79. Spese compensate."
L'Agenzia Riscossioni nell'atto di appello critica la sentenza per aver ritenuto invalida la notificazione della cartella cartella n. 11020040149205400000 che era avvenuta il 10/06/2005 con deposito presso il Comune in applicazione dell'art. 139 cc. in assenza della prova dell'invio della cartolina informativa. Alla invalidità della notifica i giudici avevano fatto conseguire la prescrizione del credito.
Per l'appellante la decisione è errata in quanto era stata prodotta in atti la documentazione che attestava la regolarità della notificazione con deposito presso la casa comunale ex art. 139 cpc e successiva comunicazione al destinatario con racc. ar. della notizia del deposito e dell'affissione all'albo dell'avviso di depositato.
Per l'appellante la regolarità delle notificazioni rende erronea la declaratoria di prescrizione del credito in quanto anche la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 11020159009849034000 è stata notificata in data 07.03.2015 ex art. 26 comma quarto DPR 602/73 e art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/73, ovvero attraverso il deposito nella casa comunale con affissione all'albo dell'avviso di deposito a seguito dell'accertamento dell'irreperibilità assoluta del contribuente.
L'appellante mette ancora in rilievo la regolare notifica degli atti nterruttivi 11020159009849034000 e n. 11020169002052478000 ed invoca ad abuntantiam anche la sospensione disposta dalla c.d. disciplina
Covid.
L'Agenzia delle Entrate riporta argomentazioni simili all'Agenzia Entrate Riscossioni.
La parte appellata nelle sue controdeduzioni in merito alla cartella 11020159009849034000 rinnova l'eccezione secondo cui la notifica effettuata ex art. 139 cpc difettava della prova dell'invio della cartolina informativa al destinatario.
Quanto all'intimazione di pagamento del 07/03/2015 n. 11020159009849034000 ripropone l'eccezione di nullità. Per l'appellato il primo atto validamente notificato è l'intimazione di pagamento n.
11020169002052478 del 02/02/2016 mentre ribadisce, così' come stabilito dai giudici di primo grado, la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata con la cartella n. 11020040149205400000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene l'appello fondato. A di là di ogni questione relatativa alla ritualità o meno delle notifiche delle cartelle è bene osservare che non sussitono dubbi sul fatto che l'intimazione di pagamento n.
11020169002052478 del 02/02/2016 sia stata ritualmente notificata, cosa del resto riconosciuta dalla stessa appellata. La mancata impugnazione della sudetta intimazione preclude la possibilità di far valere vicende estintive dei crediti maturate anteriormente alla sua notifica.
Secondo Cassazione n. 6436\2025 "In In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica. "Ancora recentemente Cass. 20476\2025 ha ribadito che "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine."
In applicazione di quanto statuito dalla S.C. consegue l'accoglimento dell'appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto parzialmente riformata nella parte in cui aveva riconosciuto la intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n. 11020020201090033000 e n. 1020040149205400000, dichiarando la piena esigibilità dei crediti portati dalle predette cartelle.
Le spese a carico della parte soccombente sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello e condanna parte appellata alle spese del grado, liquidate in € 1.000,00, oltre 15% spese generali.