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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al numero 4581, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. PIERLUIGI TELESE;
Parte_1
parte attrice
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPANARO FELICITA;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la società ffinché fosse accertato e Controparte_1 dichiarato che la convenuta aveva applicato interessi superiori al tasso soglia nel contratto di finanziamento n. 20220050784628 e che, per l'effetto, fosse condannata a restituire le maggiori somme riscosse.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2023, la società
i è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_1 domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 16.10.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal
Giudicante con ordinanza depositata in data 13.02.2025; all'udienza del 05.11.2025 celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata assunta in decisione.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 In via preliminare, va evidenziato che la società opposta ha dapprima aderito alla proposta conciliativa con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 14.10.2025 per l'udienza del 16.10.2025 nonché ha successivamente confermato la propria adesione con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.10.2025 per l'udienza del 05.11.2025; infine, ha revocato tale adesione con le note depositate in data 29.10.2025.
Tale comportamento della parte è inidoneo al fine voluto dalla parte opposta, atteso che non si apprezza alcuna circostanza sopravvenuta.
Infatti, la proposta conciliativa accettata dalle parti prevede che “parte opponente rinuncia all'opposizione e corrisponde a parte opposta la somma di €. 1.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge”.
Orbene, l'opponente ha pagato in corso di causa le spese legali dovute alla parte opposta, come risulta dalla contabile del bonifico depositata in data 28.10.2025.
La richiesta di parte opposta di porre a carico dell'opponente le spese di registrazione della sentenza è ultronea rispetto al contenuto della proposta (che nulla disciplina a riguardo) e, del pari, è ultronea la specificazione richiesta dalla parte opponente secondo cui “non resta che disporre la cessazione della materia del contendere senza poter estendere l'intercorsa conciliazione a qualsivoglia diritto, ragione od azione derivante dal contratto che sia difforme dal thema decidum introdotto dalla parte attrice” , atteso che l'accoglimento della proposta conciliativa determina la cessazione della materia contendere solo in ordine alle domande proposte con l'atto di citazione.
Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere, senza alcuna statuizione sulle spese legali per le ragioni sopra espresse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 5 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2