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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/09/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 844/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. AIELLO C.F._1
ROSITA del Foro di Imperia
E
EZ , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. SINDONI C.F._2
ALESSANDRO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a RE (IM) in data 15/07/2023; Pers
• hanno avuto minorenne.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_3
RE (IM) il 15/07/2023, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2023, parte 1, atto n. 43), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i signori e manterranno l'obbligo del mutuo rispetto, Parte_3 Parte_1 libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio lo riterranno;
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, eccetto quelle di cui all'attuale ricorso, e che ogni e qualsiasi pregressa questione, al di fuori di quelle ivi previste, è stata definita;
3) la casa coniugale sita in Sanremo (IM) Via Galileo Galilei n. 557 n. 14, in locazione, è stata rilasciata da entrambi i coniugi e ad oggi la signora abita con la madre Parte_1 in Sanremo (IM) Via Galileo Galilei n. 232 int.
5. svolge l'attività lavorativa di Parte_3
2 Carabiniere presso la sede di Storo in provincia di Trento, e a Sanremo ci sono i suoi genitori presso la cui abitazione vive quando torna in Sanremo.
4) la figlia in oggi ancora minorenne verrà affidata congiuntamente ai genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita e che provvederanno ad assumere congiuntamente solo le decisioni di maggior interesse per la minore, mentre, quelle inerenti l'ordinaria gestione competeranno in via esclusiva a ciascun genitore nei periodi in cui la minore sarà affidata alle proprie cure, impegnandosi però a tenersi reciprocamente e quotidianamente informati sulle sue abitudini, le attività e le inclinazioni. Pers La figlia verrà collocata presso la madre.
5) quanto alle visite del padre con la figlia minore, svolgendo il padre il ruolo di carabiniere presso la stazione di Storo in provincia di Trento, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, si prevede che il sig. potrà intrattenersi un fine settimana al mese, dal venerdì Parte_3
Pers dalle ore 18:00 alla domenica sera alle 20:30 quando riaccompagnerà a casa della madre, dopo aver cenato. Il padre dovrà avvisare la madre con congruo anticipo circa i permessi mensili.
La bambina fino a quando avrà tre anni pernotterà una sola notte presso il padre, con il compimento del quarto anno pernotterà presso lo stesso due notti.
Una volta che il padre si sarà trasferito in una stazione di servizio più vicina al luogo di residenza della bambina, a sua semplice richiesta, potrà modificare i giorni di visita nei seguenti modi: salvo diversi accordi, potrà vedere la bambina a fine settimana alternati dal venerdì prendendola dalla scuola alla domenica sera alle ore 20:30 dopo averla fatta cenare, avendo cura di riaccompagnarla presso la madre. In questi casi sempre con un pernotto (o al venerdì o al sabato) fino a quando la bimba avrà 3 anni. Quando non l'avrà la figlia nel fine settimana potrà vederla due giorni infrasettimanali con pernotto.
In tutti i casi, durante le vacanze estive (poi scolastiche) i genitori potranno intrattenersi con la minore per 15 giorni (non continuativi per il padre data l'età della minore), anche per periodi scaglionati, restando salva la facoltà per l'altro genitore in quel momento non collocatario di potersi intrattenere con la prole, previo accordo con l'altro e tenuto di conto delle esigenze della minore;
durante le vacanze di Natale e di Pasqua si osserverà il regime ordinario ad eccezione delle Festività di Natale e Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, le quali verranno trascorse dai minori ad anni alternati con la madre e con il padre. Natale 2025 con la madre e Santo Stefano con il padre, 31 dicembre con la madre e 1° gennaio con il padre, Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo col padre.
3 Per le festività civili nazionali (per esempio, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) si seguirà sempre la regola dell'alternanza tra i genitori.
Resta inteso che ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tra i coniugi tali da rendere i contatti tra i genitori e la minore i più ampi ed elastici possibili.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro la figlia minore;
5) I rapporti economici e patrimoniali tra i signori e Parte_3 Parte_1 vengono definiti come segue: il sig. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_3 mensile della figlia corrisponderà alla madre la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre agli assegni familiari/unico spettanti ai genitori, entro il giorno 25 del mese, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie a lei intestate IBAN
[...].
Alla cifra di cui sopra esclusivamente per l'anno scolastico settembre 2025 giugno 2026 il signor verserà mensilmente altri Euro 50,00 (cinquanta/00) quale contributo Parte_3 all'iscrizione della figlia presso l'istituto privato Almerini di Sanremo. Dall'anno scolastico
25/26 i genitori sono d'accordo nell'iscrivere la bambina alla scuola pubblica, pertanto il suddetto contributo decadrà automaticamente.
Inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese accessorie che si riportano:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
4 • spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà ovviamente documentarle. Eventuali viaggi, anche all'estero, dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore e il genitore che riterrà di compiere tali viaggi provvederà interamente alle spese sostenute. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad Euro 100,00, dovrà essere comunicato all'altro genitore almeno 20 giorni prima dell'effettivo esborso, al fine di non onerare ulteriormente il genitore convivente con il minore, di anticipare interamente l'importo. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviarle con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il Sig. , nel caso di richiesta Parte_3 dell'assegno unico da parte della signora (o da lui richiesto), acconsente ed autorizza Pt_1 che la quota di assegno unico a lui pertoccante venga riscossa e gestita direttamente dalla
Sig.ra per il mantenimento della minore. Pt_1
6) Spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi in via solidale tra di loro.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di RE (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 24/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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