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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/03/2024, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7318/2023 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avvocato Tiziano Simi Controparte_1 Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Padova voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in 3 giugno 1995, trascritto nei registri di stato civile del Controparte_2 Controparte_1
Comune di LF NE (TV), al numero 58, parte 2, serie C, anno 1995 (così come si evince dal certificato di matrimonio allegato) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LF NE di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, stabilendo che il divorzio sia disciplinato dalle seguenti clausole e condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni mutamento fin al raggiungimento della maggiore età del figlio e / o comunque all'indipendenza economica di tutti i figli;
_1 pagina 1 di 4 2) per il figlio minore nato a [...] il [...] viene previsto l'affido _1
condiviso fra i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre ed il padre eserciterà il proprio diritto di visita, sia nel corso della settimana, sia durante il week end, nel periodo invernale e nel periodo estivo.
3) per i figli maggiorenni (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]_3
Camposampiero PD il 12.10.2000), nulla viene previsto in relazione alle regole di frequentazione degli stessi con i genitori, regole che saranno liberi di stabilire come meglio vorranno. Le parti precisano comunque che il figlio non è ancora economicamente Per_3
autosufficiente, e pertanto vive tutt'ora con la madre presso la residenza di quest'ultima e trattiene regolarmente rapporti e visite con il padre compatibilmente con i propri impegni scolastici e sociali;
4) il Sig. contribuirà pertanto al mantenimento del figlio minore e del figlio CP _1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con versamento alla Per_3 sig.ra di un assegno mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento / 00), rivalutabile CP_2
ex Indici Istat, da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese mediante bonifico bancario sul c / c intestato alla sig.ra i cui dati sono già noti al Sig. . I coniugi inoltre CP_2 CP
provvederanno alla ripartizione delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e di cui al protocollo in essere presso codesto Tribunale nella misura _1 Per_3
del 50% ciascuno. Tutte le spese dovranno essere previamente concordato tra i signori e e nel caso di richiesta di rimborso anche documentate;
CP CP_2
5) l'assegno unico per i figli, percepito per intero dalla sig.ra continuerà ad essere CP_2 percepito dalla stessa anche in futuro ed il Sig. autorizza fin d'ora la sig.ra Controparte_1
a presentare, presso gli Uffici competenti, l'apposita domanda con cadenza annuale CP_2
e si impegna a sottoscrivere qualunque documento risultasse utile o necessario all'espletamento della pratica;
6) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, dunque alcun assegno divorzile viene previsto in favore dell'uno e / o dell'altro;
7) le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni fin dalla separazione consensuale e di non aver pertanto null'altro a pretendere ad alcun titolo e / o ragione l'uno dall'altro;
pagina 2 di 4 8) le parti, in attesa dell'emissione da parte del Tribunale di Padova della Sentenza di divorzio, convengono di dare immediata esecuzione ai nuovi accordi economici;
9) le parti chiedono espressamente che la Sentenza di scioglimento del matrimonio sia trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LF NE (TV) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 898/1970”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2 Controparte_1
(PD) il 21.5.1961, contraevano matrimonio con rito civile a LF NE (TV) in data 3.6.1995, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di LF NE (TV), al n.
58, parte II, serie C, anno 1995.
Dalla loro unione nascevano 3 figli: , il 21.8.1996, , il 12.10.2000 e , il Per_2 Per_3 _1
12.12.2009.
Con decreto n. 8820/2015 depositato in data 22.10.2015, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale del 24.9.2015.
In data 22.12.2023 le parti depositavano ricorso congiunto chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive dichiarazioni depositate per l'udienza del 6.2.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Gli accordi sulle condizioni di divorzio sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 5 e 7 delle rassegnate conclusioni costituiscono espressione dell'autonomia privata delle parti e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura della controversia, nulla sulle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Controparte_2 Controparte_1
LF NE (TV) in data 3.6.1995 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del Comune di LF NE (TV), al n. 58, parte II, serie C, anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi delle parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7318/2023 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avvocato Tiziano Simi Controparte_1 Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Padova voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in 3 giugno 1995, trascritto nei registri di stato civile del Controparte_2 Controparte_1
Comune di LF NE (TV), al numero 58, parte 2, serie C, anno 1995 (così come si evince dal certificato di matrimonio allegato) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LF NE di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, stabilendo che il divorzio sia disciplinato dalle seguenti clausole e condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora ove riterranno più opportuno, con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni mutamento fin al raggiungimento della maggiore età del figlio e / o comunque all'indipendenza economica di tutti i figli;
_1 pagina 1 di 4 2) per il figlio minore nato a [...] il [...] viene previsto l'affido _1
condiviso fra i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre ed il padre eserciterà il proprio diritto di visita, sia nel corso della settimana, sia durante il week end, nel periodo invernale e nel periodo estivo.
3) per i figli maggiorenni (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]_3
Camposampiero PD il 12.10.2000), nulla viene previsto in relazione alle regole di frequentazione degli stessi con i genitori, regole che saranno liberi di stabilire come meglio vorranno. Le parti precisano comunque che il figlio non è ancora economicamente Per_3
autosufficiente, e pertanto vive tutt'ora con la madre presso la residenza di quest'ultima e trattiene regolarmente rapporti e visite con il padre compatibilmente con i propri impegni scolastici e sociali;
4) il Sig. contribuirà pertanto al mantenimento del figlio minore e del figlio CP _1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con versamento alla Per_3 sig.ra di un assegno mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento / 00), rivalutabile CP_2
ex Indici Istat, da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese mediante bonifico bancario sul c / c intestato alla sig.ra i cui dati sono già noti al Sig. . I coniugi inoltre CP_2 CP
provvederanno alla ripartizione delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e di cui al protocollo in essere presso codesto Tribunale nella misura _1 Per_3
del 50% ciascuno. Tutte le spese dovranno essere previamente concordato tra i signori e e nel caso di richiesta di rimborso anche documentate;
CP CP_2
5) l'assegno unico per i figli, percepito per intero dalla sig.ra continuerà ad essere CP_2 percepito dalla stessa anche in futuro ed il Sig. autorizza fin d'ora la sig.ra Controparte_1
a presentare, presso gli Uffici competenti, l'apposita domanda con cadenza annuale CP_2
e si impegna a sottoscrivere qualunque documento risultasse utile o necessario all'espletamento della pratica;
6) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, dunque alcun assegno divorzile viene previsto in favore dell'uno e / o dell'altro;
7) le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni comuni fin dalla separazione consensuale e di non aver pertanto null'altro a pretendere ad alcun titolo e / o ragione l'uno dall'altro;
pagina 2 di 4 8) le parti, in attesa dell'emissione da parte del Tribunale di Padova della Sentenza di divorzio, convengono di dare immediata esecuzione ai nuovi accordi economici;
9) le parti chiedono espressamente che la Sentenza di scioglimento del matrimonio sia trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LF NE (TV) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 898/1970”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2 Controparte_1
(PD) il 21.5.1961, contraevano matrimonio con rito civile a LF NE (TV) in data 3.6.1995, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di LF NE (TV), al n.
58, parte II, serie C, anno 1995.
Dalla loro unione nascevano 3 figli: , il 21.8.1996, , il 12.10.2000 e , il Per_2 Per_3 _1
12.12.2009.
Con decreto n. 8820/2015 depositato in data 22.10.2015, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale del 24.9.2015.
In data 22.12.2023 le parti depositavano ricorso congiunto chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive dichiarazioni depositate per l'udienza del 6.2.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Gli accordi sulle condizioni di divorzio sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 5 e 7 delle rassegnate conclusioni costituiscono espressione dell'autonomia privata delle parti e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura della controversia, nulla sulle spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Controparte_2 Controparte_1
LF NE (TV) in data 3.6.1995 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del Comune di LF NE (TV), al n. 58, parte II, serie C, anno 1995;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi delle parti sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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