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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2902/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2884/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 32 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4766 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6809/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La CGT di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ed irrogazione di sanzione per Imu anno 2019, per
€ 651,00 per imposta, € 195,30 per sanzioni, € 77,40 per interessi ed € 11,55 per spese di notifica.
Resistente_1 eccepiva con un primo motivo prescrizione del credito tributario e decadenza dell'amministrazione comunale;
con secondo motivo il difetto di titolarità passiva, non essendo soggetto all'imposta, atteso che l'immobile tassato è di proprietà esclusiva della propria moglie Nominativo_1, perché frutto di donazione indiretta ricevuta in costanza di matrimonio dal suo genitore Nominativo_2; con il terzo motivo, in subordine, ha chiesto applicarsi la riduzione prevista per la prima casa ex art. 13 d.l. 201/2011.
La CGT in composizione monocratica ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. rilevava iol primo Giudice che nell'atto per Notaio Nominativo_3 del 24 marzo 2017 Rep. 34798 Racc.19351, si costituivano i venditori e come acquirente la moglie del ricorrente, mentre il padre di quest'ultima è intervenuto al solo fine di versare l'intero prezzo, a titolo di adempimento dell'obbligo del terzo, “per spirito di liberalità” come espressamente si legge nell'atto.
Osserva la Corte di primo grado che “nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti” (Cass. 1986/2016).
Non rileva, poi, al fine di ritenere che il bene sia caduto nella comunione legale tra coniugi, il fatto che non sia stata fatta espressa dichiarazione nell'atto di cui è causa da parte della coniuge, né che il ricorrente non abbia partecipato all'atto.
Infatti, “in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate” (Cass. 20336/2021, Cass. 14197/2013).
Le spese venivano compensate.
2. Propone appello il Comune di Pozzuoli, che insiste per la legittimazione passiva del contribuente, ritenendo che il bene sia caduto in comunione dei beni in quanto la liberalità deve intendersi riferita solo alla destinazione del denaro e non dell'immobile, cosicché il bene rientra nella comunione fra i coniugi ex art. 177, lett. a), cod. civ., nonché per l'art. 179, lett. b), cod. civ. che esclude dalla comunione i beni «acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione». Da tale ultimo norma il Comune trae il convincimento che difettando la dichiarazione il bene sia caduto in comunione per difetto della dichiarazione di esclusione. La situazione di comunione del bene risultava anche dagli accertamenti catastali e dalle banche dati, alle quali aveva accesso il Comune, dal che la legittimazione passiva del contribuente. L'appellante evidenzia come il credito non sia prescritto né intervenuta la decadenza e non sussistano i presupposti per l'agevolazione per l'abitazione principale.
Si è costituito il contribuente che
contro
-deduce chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ma propone appello incidentale quanto al governo delle spese, lamentando che analogo contenzioso era maturato anche in relazione all'anno 2018 con sentenza di annullamento nel 2024, nonché per l'anno 2021, per i quale pende ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato per consolidato orientamento della Corte di cassazione e la sentenza di primo grado va confermata.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20336 del 16/07/2021 (Rv. 662018 - 01) ha affermato che in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), cod. civ., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), cod. civ. né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. civ., trattandosi di disposizione non richiamate (nello stesso senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 14/12/2000, Rv. 542637, la quale ha ritenuto che quando "un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto"; distinzione, questa, affermata proprio in relazione ad un caso in cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi aveva acquistato un immobile, in relazione al quale era stato documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso). Come nel caso all'esame della Corte di cassazione, anche nel presente caso risultano del tutto irrilevanti - ai fini della delibazione circa l'inclusione, o meno, del bene di cui è causa nel regime della comunione legale – le circostanze che il coniuge non intestatario sia intervenuto nell'atto di acquisto, o di assegnazione, e la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" che il medesimo abbia in quel contesto formulato.
Assume, invece, rilievo esclusivamente l'accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: ove esso, infatti, abbia natura donativa, si configura l'ipotesi di cui all'art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ., con conseguente automatica esclusione del cespite dal regime della comunione legale, sempre che, ovviamente, il donatario non abbia scelto, autonomamente, di cointestare il bene anche al coniuge, ricorrendo -in tale seconda eventualità- una ipotesi di donazione, eseguita mediante rinuncia abdicativa, pro quota, al diritto di proprietà esclusiva del bene.
Nel caso in esame dall'atto di vendita emerge che «il costituito Nominativo_2 ha provveduto al pagamento dell'intero prezzo, con mezzi propri ai sensi dell'articolo 1180 cod. civ., per spirito di liberalità». Ricorre pertanto una ipotesi di donazione indiretta come ritenuto dalla sentenza di primo grado e l'appello va respinto.
Le ulteriori questioni sono assorbite.
2. In ordine all'appello incidentale va confermata la sentenza di primo grado quanto alla compensazione delle spese in quanto il Comune aveva proceduto all'accertamento indotto in errore anche dalle emergenze catastali, che recavano l'immobile come in comunione fra i coniugi. La circostanza che siano stati emessi altri avvisi di accertamento, in assenza di una pronuncia definitiva, esclude che il Comune abbia capziosamente provveduto all'emissione dell'avviso di accertamento. L'appello incidentale va dunque rigettato e le spese, data la soccombenza reciproca, vanno compensate anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese di lite.
Napoli, 12.11.25
Il Giudice Il Presidente Francesco Cananzi Ubalda Macrì
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2902/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2884/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 32 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4766 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6809/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La CGT di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ed irrogazione di sanzione per Imu anno 2019, per
€ 651,00 per imposta, € 195,30 per sanzioni, € 77,40 per interessi ed € 11,55 per spese di notifica.
Resistente_1 eccepiva con un primo motivo prescrizione del credito tributario e decadenza dell'amministrazione comunale;
con secondo motivo il difetto di titolarità passiva, non essendo soggetto all'imposta, atteso che l'immobile tassato è di proprietà esclusiva della propria moglie Nominativo_1, perché frutto di donazione indiretta ricevuta in costanza di matrimonio dal suo genitore Nominativo_2; con il terzo motivo, in subordine, ha chiesto applicarsi la riduzione prevista per la prima casa ex art. 13 d.l. 201/2011.
La CGT in composizione monocratica ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. rilevava iol primo Giudice che nell'atto per Notaio Nominativo_3 del 24 marzo 2017 Rep. 34798 Racc.19351, si costituivano i venditori e come acquirente la moglie del ricorrente, mentre il padre di quest'ultima è intervenuto al solo fine di versare l'intero prezzo, a titolo di adempimento dell'obbligo del terzo, “per spirito di liberalità” come espressamente si legge nell'atto.
Osserva la Corte di primo grado che “nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti” (Cass. 1986/2016).
Non rileva, poi, al fine di ritenere che il bene sia caduto nella comunione legale tra coniugi, il fatto che non sia stata fatta espressa dichiarazione nell'atto di cui è causa da parte della coniuge, né che il ricorrente non abbia partecipato all'atto.
Infatti, “in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate” (Cass. 20336/2021, Cass. 14197/2013).
Le spese venivano compensate.
2. Propone appello il Comune di Pozzuoli, che insiste per la legittimazione passiva del contribuente, ritenendo che il bene sia caduto in comunione dei beni in quanto la liberalità deve intendersi riferita solo alla destinazione del denaro e non dell'immobile, cosicché il bene rientra nella comunione fra i coniugi ex art. 177, lett. a), cod. civ., nonché per l'art. 179, lett. b), cod. civ. che esclude dalla comunione i beni «acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione». Da tale ultimo norma il Comune trae il convincimento che difettando la dichiarazione il bene sia caduto in comunione per difetto della dichiarazione di esclusione. La situazione di comunione del bene risultava anche dagli accertamenti catastali e dalle banche dati, alle quali aveva accesso il Comune, dal che la legittimazione passiva del contribuente. L'appellante evidenzia come il credito non sia prescritto né intervenuta la decadenza e non sussistano i presupposti per l'agevolazione per l'abitazione principale.
Si è costituito il contribuente che
contro
-deduce chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ma propone appello incidentale quanto al governo delle spese, lamentando che analogo contenzioso era maturato anche in relazione all'anno 2018 con sentenza di annullamento nel 2024, nonché per l'anno 2021, per i quale pende ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato per consolidato orientamento della Corte di cassazione e la sentenza di primo grado va confermata.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20336 del 16/07/2021 (Rv. 662018 - 01) ha affermato che in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), cod. civ., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), cod. civ. né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. civ., trattandosi di disposizione non richiamate (nello stesso senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 14/12/2000, Rv. 542637, la quale ha ritenuto che quando "un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto"; distinzione, questa, affermata proprio in relazione ad un caso in cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi aveva acquistato un immobile, in relazione al quale era stato documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso). Come nel caso all'esame della Corte di cassazione, anche nel presente caso risultano del tutto irrilevanti - ai fini della delibazione circa l'inclusione, o meno, del bene di cui è causa nel regime della comunione legale – le circostanze che il coniuge non intestatario sia intervenuto nell'atto di acquisto, o di assegnazione, e la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" che il medesimo abbia in quel contesto formulato.
Assume, invece, rilievo esclusivamente l'accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: ove esso, infatti, abbia natura donativa, si configura l'ipotesi di cui all'art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ., con conseguente automatica esclusione del cespite dal regime della comunione legale, sempre che, ovviamente, il donatario non abbia scelto, autonomamente, di cointestare il bene anche al coniuge, ricorrendo -in tale seconda eventualità- una ipotesi di donazione, eseguita mediante rinuncia abdicativa, pro quota, al diritto di proprietà esclusiva del bene.
Nel caso in esame dall'atto di vendita emerge che «il costituito Nominativo_2 ha provveduto al pagamento dell'intero prezzo, con mezzi propri ai sensi dell'articolo 1180 cod. civ., per spirito di liberalità». Ricorre pertanto una ipotesi di donazione indiretta come ritenuto dalla sentenza di primo grado e l'appello va respinto.
Le ulteriori questioni sono assorbite.
2. In ordine all'appello incidentale va confermata la sentenza di primo grado quanto alla compensazione delle spese in quanto il Comune aveva proceduto all'accertamento indotto in errore anche dalle emergenze catastali, che recavano l'immobile come in comunione fra i coniugi. La circostanza che siano stati emessi altri avvisi di accertamento, in assenza di una pronuncia definitiva, esclude che il Comune abbia capziosamente provveduto all'emissione dell'avviso di accertamento. L'appello incidentale va dunque rigettato e le spese, data la soccombenza reciproca, vanno compensate anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese di lite.
Napoli, 12.11.25
Il Giudice Il Presidente Francesco Cananzi Ubalda Macrì