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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 14180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14180 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RA SI nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AL Esposito, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. r\, Penale Sent. Sez. 1 Num. 14180 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 04/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter ord. pen., formulata da Di FR MO, concedendogli la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). 2. Ha proposto ricorso per cassazione MO Di FR, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Giardina, deducendo quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all'art. 47 ord. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'ordinanza di diniego si è basata sulla valutazione di pendenze per fatti successivi al reato in esecuzione, senza alcuna considerazione critica delle stesse, della loro gravità e della loro fondatezza, pur a fronte della relazione dell'UEPE che ha concluso in senso favorevole. 4. Con il secondo motivo deduce, ai sensi delle disposizioni già sopra indicate, la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il diniego della misura dell'affidamento in prova è avvenuto sulla base di un giudizio di pericolosità - tale per cui le relative prescrizioni non sarebbero in grado di contenere la pericolosità del condannato - rafforzato dalla relazione delle FFOO. Nello specifico, si deduce la contraddittorietà della motivazione che recependo la suddetta relazione ha dato risalto ad una mancata dissociazione da un gruppo benché il perdurare del vincolo non sia supportato da elementi di fatto. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi delle medesime disposizioni già sopra richiamate, la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere, in punto qh, di pericolosità ostativa al beneficio richiesto, attribuito importanza decisiva alla relazione redatta dal personale del Commissariato senza alcun riscontro dei dati eivirM1 circa le condanne e i processi in essa indicati, che non risulterebbero conformi al casellario e al certificato dei carichi pendenti. 6. Con il quarto motivo deduce poi la violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in quanto non tiene conto del parere favorevole dell'UEPE, né tiene conto della documentazione difensiva con la quale si è dimostrato che il Di FR ha acquistato una società inattiva e cancellata, per riattivarle e che ha iniziato altra attività lavorativa;
e che comunque nel 2022 e nel 2023 ha prodotto reddito da lavoro dipendente. 7. Con il quinto motivo si eccepisce, infine, la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in quanto l'ordinanza risulta priva di qualsiasi analisi della personalità dell'istante, del percorso riabilitativo intrapreso comprovato dalla relazione dell'UEPE, né vi è alcun cenno ai numerosi elementi favorevoli che riguardano il suo buon inserimento nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sicché la detenzione domiciliare non potrebbe che avere un effetto dirompente in tali ambiti. 8. Con conclusioni scritte, il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, AL Esposito, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 1.2. Deve in primo luogo evidenziarsi che i secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, deve necessariamente procedere alla valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). E' cioè necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta. (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Rv. 285855 - 01). Infatti, una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01). Inoltre, come recentemente affermato (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocia lizza nte. Tale valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, innanzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice, pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, deve, comunque, apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, deve tener conto dell'esame effettuato dagli organi dell'osservazione, fermo restando che, nella sua autonomia valutativa, può giustificare la decisione reiettiva sulla base di una diversa valutazione degli elementi esaminati dall'equipe o sulla base di elementi diversi, da questa non valutati. (Sez. 1, Sentenza n. 20040 del 26/01/2024 Rv. 286402 - 01). 2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, perché i giudici si sono limitati a fondare il giudizio prognostico negativo sulla base di una valutazione parziale degli elementi a disposizione, che se invece fossero stati valutati nel loro complesso.z& avrebbero potuto condurre alla concessione della misura dell'affidamento in prova;
inoltre, sono pervenuti ad una decisione di rigetto, formulando non coerenti considerazioni degli esiti delle allegazioni delle forze dell'ordine e dell' UEPE_ Infatti, il Tribunale di sorveglianza ha negato la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. sulla base della gravità della condanna per il reato di ricettazione commesso nel 2014 e dei precedenti specifici, oltre che per il rilievo dato a procedimenti penali commessi successivamente al reato per il quale ha proposto l'istanza, nel 2014 e nel 2016. A fronte di tali pur rilevanti elementi, il Tribunale non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, pur in presenza del parere favorevole del UEPE ) abbia ritenuto di non concedere la misura richiesta, senza dare conto degli elementi concreti da cui desumere la pericolosità sociale del reo, ritenuta ostativa alla misura dell'affidamento. Anzi, del tutto illogicamente ha fondato il giudizio negativo sul rilievo di una pericolosità del ricorrente, di livello tale da non poter essere fronteggiata con le prescrizioni dell'affidamento, derivante da una piuttosto oscura relazione del Commissariato di P.S. Vittoria del 3 ottobre 2024. Il Tribunale, infatti, ha fatto proprie le conclusioni di tale relazione nella quale, del tutto contraddittoriamente, si afferma che sebbene non vi siano elementi fattuali tali da confortare ipotesi investigative, può ragionevolmente sostenersi il perdurare del vincolo del ricorrente con il gruppo di riferimento dal quale non risulta essersi mai dissociato. Ebbene il provvedimento impugnato del tutto illogicamente fa dipendere il giudizio prognostico negativo dalla sussistenza di una pericolosità del ricorrente derivante dalla sua appartenenza, non suffragata da alcun elemento, ad un sodalizio criminoso non meglio indicato, e da generiche indicazioni di condanne e pregiudizi di polizia anche per reati di associazione di tipo mafioso, non riscontrate, pur in presenza del parere favorevole del UEPE e di precise allegazioni difensive, di natura reddituale e in punto di attività lavorative intraprese dal ricorrente. Le evidenziate incongruenze e lacune motivazionali devono, pertanto, essere colmate alla luce di una puntuale complessiva valutazione di tutti gli elementi a disposizione per un nuovo giudizio sulla concedibilità della misura richiesta. N r4r 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità richiamati e delle ragioni esposte.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania Così deciso il 4 marzo 2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AL Esposito, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. r\, Penale Sent. Sez. 1 Num. 14180 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 04/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter ord. pen., formulata da Di FR MO, concedendogli la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). 2. Ha proposto ricorso per cassazione MO Di FR, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Salvatore Giardina, deducendo quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all'art. 47 ord. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'ordinanza di diniego si è basata sulla valutazione di pendenze per fatti successivi al reato in esecuzione, senza alcuna considerazione critica delle stesse, della loro gravità e della loro fondatezza, pur a fronte della relazione dell'UEPE che ha concluso in senso favorevole. 4. Con il secondo motivo deduce, ai sensi delle disposizioni già sopra indicate, la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il diniego della misura dell'affidamento in prova è avvenuto sulla base di un giudizio di pericolosità - tale per cui le relative prescrizioni non sarebbero in grado di contenere la pericolosità del condannato - rafforzato dalla relazione delle FFOO. Nello specifico, si deduce la contraddittorietà della motivazione che recependo la suddetta relazione ha dato risalto ad una mancata dissociazione da un gruppo benché il perdurare del vincolo non sia supportato da elementi di fatto. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi delle medesime disposizioni già sopra richiamate, la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere, in punto qh, di pericolosità ostativa al beneficio richiesto, attribuito importanza decisiva alla relazione redatta dal personale del Commissariato senza alcun riscontro dei dati eivirM1 circa le condanne e i processi in essa indicati, che non risulterebbero conformi al casellario e al certificato dei carichi pendenti. 6. Con il quarto motivo deduce poi la violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in quanto non tiene conto del parere favorevole dell'UEPE, né tiene conto della documentazione difensiva con la quale si è dimostrato che il Di FR ha acquistato una società inattiva e cancellata, per riattivarle e che ha iniziato altra attività lavorativa;
e che comunque nel 2022 e nel 2023 ha prodotto reddito da lavoro dipendente. 7. Con il quinto motivo si eccepisce, infine, la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in quanto l'ordinanza risulta priva di qualsiasi analisi della personalità dell'istante, del percorso riabilitativo intrapreso comprovato dalla relazione dell'UEPE, né vi è alcun cenno ai numerosi elementi favorevoli che riguardano il suo buon inserimento nel contesto familiare, lavorativo e sociale, sicché la detenzione domiciliare non potrebbe che avere un effetto dirompente in tali ambiti. 8. Con conclusioni scritte, il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, AL Esposito, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 1.2. Deve in primo luogo evidenziarsi che i secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, deve necessariamente procedere alla valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). E' cioè necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta. (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Rv. 285855 - 01). Infatti, una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01). Inoltre, come recentemente affermato (Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m.), non essendo ricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocia lizza nte. Tale valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, che si traggono, innanzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice, pur non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, deve, comunque, apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01). Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, deve tener conto dell'esame effettuato dagli organi dell'osservazione, fermo restando che, nella sua autonomia valutativa, può giustificare la decisione reiettiva sulla base di una diversa valutazione degli elementi esaminati dall'equipe o sulla base di elementi diversi, da questa non valutati. (Sez. 1, Sentenza n. 20040 del 26/01/2024 Rv. 286402 - 01). 2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, perché i giudici si sono limitati a fondare il giudizio prognostico negativo sulla base di una valutazione parziale degli elementi a disposizione, che se invece fossero stati valutati nel loro complesso.z& avrebbero potuto condurre alla concessione della misura dell'affidamento in prova;
inoltre, sono pervenuti ad una decisione di rigetto, formulando non coerenti considerazioni degli esiti delle allegazioni delle forze dell'ordine e dell' UEPE_ Infatti, il Tribunale di sorveglianza ha negato la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. sulla base della gravità della condanna per il reato di ricettazione commesso nel 2014 e dei precedenti specifici, oltre che per il rilievo dato a procedimenti penali commessi successivamente al reato per il quale ha proposto l'istanza, nel 2014 e nel 2016. A fronte di tali pur rilevanti elementi, il Tribunale non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, pur in presenza del parere favorevole del UEPE ) abbia ritenuto di non concedere la misura richiesta, senza dare conto degli elementi concreti da cui desumere la pericolosità sociale del reo, ritenuta ostativa alla misura dell'affidamento. Anzi, del tutto illogicamente ha fondato il giudizio negativo sul rilievo di una pericolosità del ricorrente, di livello tale da non poter essere fronteggiata con le prescrizioni dell'affidamento, derivante da una piuttosto oscura relazione del Commissariato di P.S. Vittoria del 3 ottobre 2024. Il Tribunale, infatti, ha fatto proprie le conclusioni di tale relazione nella quale, del tutto contraddittoriamente, si afferma che sebbene non vi siano elementi fattuali tali da confortare ipotesi investigative, può ragionevolmente sostenersi il perdurare del vincolo del ricorrente con il gruppo di riferimento dal quale non risulta essersi mai dissociato. Ebbene il provvedimento impugnato del tutto illogicamente fa dipendere il giudizio prognostico negativo dalla sussistenza di una pericolosità del ricorrente derivante dalla sua appartenenza, non suffragata da alcun elemento, ad un sodalizio criminoso non meglio indicato, e da generiche indicazioni di condanne e pregiudizi di polizia anche per reati di associazione di tipo mafioso, non riscontrate, pur in presenza del parere favorevole del UEPE e di precise allegazioni difensive, di natura reddituale e in punto di attività lavorative intraprese dal ricorrente. Le evidenziate incongruenze e lacune motivazionali devono, pertanto, essere colmate alla luce di una puntuale complessiva valutazione di tutti gli elementi a disposizione per un nuovo giudizio sulla concedibilità della misura richiesta. N r4r 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità richiamati e delle ragioni esposte.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania Così deciso il 4 marzo 2025.