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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11745 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN BR, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 8142/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli av.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti Alessandro CP_1
NI, IA RI
OGGETTO: pensione di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare, previa dichiarazione di illegittimità della normativa , il CP_1 diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° giugno 2011 o da altra data ritenuta di giustizia;
per l'effetto chiedeva di condannare al riconoscimento e CP_1 alla liquidazione del trattamento pensionistico con detta decorrenza e a corrispondere al ricorrente gli arretrati pensionistici, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento quali periodi contributivi delle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001; per l'effetto chiedeva di condannare alla riliquidazione CP_1 della pensione di vecchiaia, tenendo conto dei suddetti periodi;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di essere stato iscritto a dal 19.09.1978 quale ingegnere;
che ai sensi dell'art. 7 dpr CP_1
n. 301/197 e del successivo art. 1 l. n. 6/1981 i professionisti iscritti alla in data anteriore al CP_2
29.1.1981 (data di entrata in vigore della L. n. 6/1981) maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, con un'anzianità di iscrizione minima di 20 anni, con decorrenza della stessa dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti;
che per effetto del
D.Lgs. 30.6.1994, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, era stata trasformata in Ente CP_1
pagina 1 di 7 associativo senza scopo di lucro,dotata di poteri di autonormazione in riferimento alla disciplina del rapporto giuridico contributivo e di quello previdenziale;
che di conseguenza il regime previdenziale di era stato disciplinato da un apposito Statuto che a partire dalla sua entrata in vigore CP_1
(1996) e sino alla Riforma del 2012, aveva provveduto a regolare il regime delle prestazioni previdenziali erogate da;
che l'art. 25 di detto Statuto aveva continuato a prevedere “su CP_1 richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”; che in base alla normativa richiamata, e ratione temporis applicabile, aveva maturato l'anzianità contributiva minima ventennale e compiuto quasi 67 anni alla data del 02.05.2011; che dal 01.01.2013 aveva adottato il Nuovo CP_1
Regolamento Generale Previdenza (NRGP); che con il NRGP era stato introdotto l'istituto della pensione di vecchiaia unificata con requisiti di accesso (di anzianità anagrafica e contributiva) più elevati (art. 20 NRGP), finalizzato a “sostituire” nel tempo l'istituto della pensione di vecchiaia (art. 17
NRGP); che la pensione di vecchiaia era stata mantenuta in via transitoria, con il suo relativo regime, solo per coloro che, come il ricorrente, avevano compiuto 65 anni entro il 19.11.2015 ed entro quella data avevano maturato anche venti anni di anzianità contributiva;
che aveva incrementato CP_1 progressivamente l'età di accesso a pensione, fissandola, per il 2014, a 65 anni e 3 mesi;
che altresì il
NGRP aveva previsto che, in caso di accesso alla pensione di vecchiaia unificata, la pensione decorresse non più dalla data di maturazione del diritto, ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 20 NRGP); di essere stato iscritto all' – Pensioni CP_3 CP_4
Lavoratori Dipendenti dal 1°.12.1981 al 1°.
4.1982 e dal 1°.
5.2001 al 31.12.2002, maturando presso tale
Gestione un'anzianità contributiva complessiva di due anni;
che il 10.10.2022 aveva presentato domanda di ricongiunzione presso della suddetta contribuzione;
che il 14.12.2022 CP_1 CP_1 aveva confermato l'accoglimento della domanda di ricongiunzione;
che il 17.10.2022 aveva presentato domanda per la pensione di vecchiaia ai sensi della normativa previgente e ai sensi dell'art. 32 del
NRGP (norma transitoria); che aveva istruito la domanda di pensione, evidenziandogli la
CP_1 presenza di irregolarità contributive che dovevano essere sanate ai fini dell'accoglimento della domanda;
di aver provveduto tra marzo e maggio 2023 a saldare la contribuzione pregressa dovuta;
che con missiva del 21.06.2023 gli aveva comunicato l'avvenuta liquidazione della pensione
CP_1 di vecchiaia con decorrenza dal 1° novembre 2022, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
che nel luglio 2023 gli liquidava gli arretrati spettanti;
CP_1 che gli aveva illegittimamente liquidato la pensione di vecchiaia unificata anziché la pensione
CP_1 di vecchiaia ordinaria;
che ai sensi dell'art. 32 NRGP aveva diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, pagina 2 di 7 ai sensi della normativa previgente, che decorreva dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, che nel caso di specie era il 1° giugno 2011. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva CP_1 che per gli anni dal 2001 al 2016 il ricorrente non aveva inviato a la dovuta comunicazione CP_1 dei redditi Irpef e del volume di affari Iva;
che il ricorrente si era altresì reso moroso nel pagamento della contribuzione soggettiva, integrativa, maternità, sanzioni ed interessi per la somma di €
85.889,35; che il ricorrente aveva proseguito ad essere inadempiente e a non saldare la dovuta contribuzione alla avendo lo stesso, solo tra il 7 marzo ed il 30 maggio 2023, comunicato alla CP_2
l'avvenuta estinzione anticipata delle tre cartelle di pagamento in riscossione presso , CP_2 CP_5 pagando inoltre la somma residua ancora dovuta e regolarizzando così la posizione previdenziale;
che la Giunta Esecutiva di , nella riunione di giugno 2023, deliberava la liquidazione della CP_1 pensione di vecchiaia unificata ordinaria nella misura annua lorda di €.15.491,17, con decorrenza dal
1° novembre 2022, mese successivo alla presentazione della domanda;
che ai sensi dell'art. 32 NRGP
(norma transitoria) il diritto al mantenimento della pensione, con 65 anni di età e 20 di iscrizione e contribuzione, era condizionato al fatto che l'iscritto pensionando avesse maturato i requisiti previsti dalla norma medesima entro il 19 novembre 2015 (cioè entro tre anni dall'approvazione della detta modifica al RGP da pare dei Ministeri vigilanti); che tale condizione, attesa la facoltà di ricongiunzione poi utilizzata dal ricorrente, aveva avuto realizzazione;
che tuttavia la domanda di pensione di vecchiaia unificata era stata trasmessa dall'Ing. ad il 17 ottobre 2022 quando cioè, Pt_1 CP_1 dal 1° gennaio 2013, era entrato in vigore il Regolamento Generale di Previdenza CP_1
(RGP); che pertanto rilevava la normativa vigente al 17 ottobre 2022, data della proposizione della domanda di pensione;
che il secondo comma dell'art. 32 RGP stabiliva che: “In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente [cioè il richiamato art. 32 comma 1 RGP], la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20”; che l'art. 20 RGP, a sua volta, nel trattare le modalità di corresponsione della stessa pensione di vecchiaia unificata, stabiliva, all'ultimo comma, che detto tipo di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
che, poichè dal 1° gennaio 2013, l'istituto della pensione di vecchiaia era stato espunto dalle prestazioni previdenziali di , per essere sostituito dalla pensione di vecchiaia unificata (v. CP_1 art. 17 comma 1 RGP), se anche l'art 32 comma 2 RGP conservava il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di anzianità contributiva, tuttavia, essendo stato eliminato l'istituto della pensione di vecchiaia, l'art. 32 stesso opportunamente precisava che le regole da applicare alla pensione pagina 3 di 7 transitoriamente salvata erano però solo quelle di cui all'art. 20 RGP relativo alla ormai unicamente esistente pensione di vecchiaia unificata, tra le quali regole era appunto quella che il trattamento decorreva dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
che il ricorrente aveva maturato l'anzianità di iscrizione ad e contribuzione ventennale il 30 settembre 2013; CP_1 che il 17 ottobre 2022 il ricorrente versava in stato di irregolarità contributiva per € 85.889,35; che la normativa invocata dal ricorrente non era altresì applicabile perchè il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trovava applicazione tra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista) ed ente previdenziale, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impediva la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazione;
che ai sensi dell'art. 16 bis del RGP (dal 1° gennaio 2021) “1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti CP_1 previsti per i singoli trattamenti.
2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.”; di aver richiamato detta norma nella lettera del 17 novembre 2022 con cui aveva evidenziato al ricorrente la grave irregolarità contributiva;
che il ricorrente aveva provveduto a saldare il suo debito con CP_1 solo tra il 7 marzo ed il 30 maggio 2023; che solo da allora la aveva potuto dare applicazione CP_2 alla domanda di pensione di vecchiaia unificata, del 17 ottobre 2022 , con decorrenza, secondo quanto sopra dedotto, dal 1° novembre 2022; che per gli anni 1998 -2000 il ricorrente non aveva effettuato alcun versamento contributivo;
che il Consiglio di Amministrazione di , attestata CP_1
l'irrecuperabilità degli importi addebitati al ricorrente a titolo di contributi soggettivi per gli anni 1998 -
2001, aveva autorizzato la cancellazione di tali anni con conseguenti effetti sulla posizione contributiva;
che ai sensi dell'art. 16 bis RGP la maturazione del diritto alla pensione era subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso;
che CP_1 pertanto i contributi delle annualità 1998 – 2001 non erano stati né versati dal professionista né annullati dalla a seguito di un provvedimento di revisione dei periodi di iscrizione dell'Ing CP_2
Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda. Pt_1
All'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Il Regolamento Generale di Previdenza (RGP) di è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Le CP_1
pagina 4 di 7 modifiche più recenti che hanno riguardato questo regolamento e il Regolamento per i Riscatti e le
Ricongiunzioni sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 2021.
In precedenza, dal 1996 al 31 dicembre 2012 era stato in vigore lo Statuto Inarcassa che all'art. 25 disciplinava al pensione di vecchiaia, prevedendo al comma 1 che “La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”, precisando al comma al comma 2 CP_1 che “25.2 - Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.”
Il successivo Statuto Inarcassa (che ha previsto il NRGP ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013) ha introdotto all'art. 17 la pensione di vecchiaia unificata che ha sostituito la pensione di vecchiaia ordinaria.
Per effetto dell'art. 32, quale norma transitoria, il NRGP ha poi previsto che “32.1 - Gli iscritti ad
, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al CP_1
29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purchè, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modificaregolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computodell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo,della l. n.
179/1958.32.2 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.”
L'art. 20 a sua volta dispone al comma 4° che “La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Assume il ricorrente che in virtù dell'art. 32 NRGP, in combinato con la normativa esistente alla data del 2011, quando egli avrebbe maturato i 20 anni di contribuzione e i 65 anni di età, sussisterebbe il suo diritto a che il trattamento della pensione di vecchiaia decorra dal compimento dei predetti requisiti anagrafici e contributivi e non dal mese successivo alla domanda amm.va; ciò in virtù della normativa a suo tempo vigente che prevedeva la decorrenza della pensione di vecchiaia dalla maturazione dei prescritti requisiti e non dalla presentazione della domanda.
L'assunto è infondato perché costituendosi in giudizio la resistente ha dedotto che il ricorrente ha maturato il prescritto requisito contributivo di 20 anni non nel maggio 2011, bensì il 30 settembre 2013, per effetto delle annualità contributive 1998 -2000, che ha cancellato per accertata CP_1
pagina 5 di 7 irrecuperabilità dei relativi importi dal ricorrente.
Deve infatti osservarsi che è incontroverso che il ricorrente non ha mai provveduto al versamento degli importi addebitatigli a titolo di contributi soggettivi, con riferimento appunto agli anni dal 1998 al
2001.
Mette conto rilevare che alla data del 17 ottobre 2022 (quando il ricorrente ha presentato la domanda) era già entrato in vigore l'art.16 bis del RGP (dal 1° gennaio 2021) che prevede che “Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti CP_1 previsti per i singoli trattamenti. 2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.”.
Stante la predetta normativa, il Consiglio di amministrazione , attestata l'irrecuperabilità CP_1 degli importi addebitati al ricorrente a titolo di contributi soggettivi per gli anni 1998 -2001, ha autorizzato la cancellazione di tali anni con conseguenti effetti sulla posizione contributiva, così consentendo a di procedere a liquidare il trattamento pensionistico al ricorrente, dopo che CP_1 questi a maggio 2023 aveva provveduto a saldare le restanti omissioni contributive.
Aggiungasi poi che come affermato dalla Corte di Cassazione “nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art.
2116 c.c., per modo che l'erogazione delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento”(cfr Cass.
n. 10431/2017).
Alla luce di siffatti rilievi istruttori e giurisprudenziali risulta accertato che il ricorrente ha maturato entrambi i requisiti contributivi dal 1° ottobre 2013.
Ciò comporta, sulla base dei condivisibili principi giurisprudenziali affermati dagli con la Parte_2 sentenza n. 33845/2023, che la normativa ratione temporis applicabile è quella vigente a tale ultima data del 1° ottobre 2013.
Deve quindi escludersi che il ricorrente abbia maturato il requisito anagrafico e contributivo nella vigenza dell'art. 25 del previgente Statuto Inarcassa.
Egli invero ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia dopo l'entrata in vigore all'1.1.2013 del regolamento generale di previdenza 2012; sicché, quest'ultimo rileva quale normativa ratione temporis applicabile.
Alla data del 1° ottobre 2013 era già entrato in vigore (dal 1° gennaio 2013) lo Statuto Inarcassa che pagina 6 di 7 all'art. 17 aveva sostituito la pensione di vecchiaia ordinaria con quella unificata, nonchè previsto all'art. 32 la normativa transitoria sopra richiamata.
Sicchè nel caso in scrutinio non può che trovare applicazione quanto previsto nell'art. 32 citato, che espressamente al comma 2 dispone che “In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.”
A sua volta l'art. 20 al comma 4 così recita: “La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
E' pacifico che l'istante ha presentato domanda di pensione in data 17 ottobre 2022 con la specifica richiesta che la stessa pensione venisse concessa ai sensi dell'art. 32 comma 1 del RGP (con 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva).
Opina la Giudicante che nel caso in esame debba trovare integrale applicazione l'art. 32 che, ai sensi dei commi 1 e 2, si riferisce espressamente ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici nel triennio successivo alla data di approvazione della modifica regolamentare del 2012 da parte dei
Ministeri vigilanti, laddove per l'appunto il ricorrente ha maturato tali presupposti dopo il varo di tale regolamento (avvenuto con decreto interministeriale del 23 novembre 2012, come riportato in Gazzetta
Ufficiale).
Correttamente quindi ha riconosciuto il trattamento pensionistico richiesto con la decorrenza CP_1 prevista dall'art. 20 comma 4, come richiamato dall'art. 32 comma 2: quindi dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA IL RICORRENTE A RIFONDERE A LE SPESE DI LITE CHE CP_1
LIQUIDA IN € 2.697,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 17 novembre 2025 La Giudice
AN BR
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN BR, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 8142/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli av.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti Alessandro CP_1
NI, IA RI
OGGETTO: pensione di vecchiaia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare, previa dichiarazione di illegittimità della normativa , il CP_1 diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° giugno 2011 o da altra data ritenuta di giustizia;
per l'effetto chiedeva di condannare al riconoscimento e CP_1 alla liquidazione del trattamento pensionistico con detta decorrenza e a corrispondere al ricorrente gli arretrati pensionistici, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento quali periodi contributivi delle annualità 1998, 1999, 2000 e 2001; per l'effetto chiedeva di condannare alla riliquidazione CP_1 della pensione di vecchiaia, tenendo conto dei suddetti periodi;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Deduceva di essere stato iscritto a dal 19.09.1978 quale ingegnere;
che ai sensi dell'art. 7 dpr CP_1
n. 301/197 e del successivo art. 1 l. n. 6/1981 i professionisti iscritti alla in data anteriore al CP_2
29.1.1981 (data di entrata in vigore della L. n. 6/1981) maturavano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, con un'anzianità di iscrizione minima di 20 anni, con decorrenza della stessa dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti;
che per effetto del
D.Lgs. 30.6.1994, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, era stata trasformata in Ente CP_1
pagina 1 di 7 associativo senza scopo di lucro,dotata di poteri di autonormazione in riferimento alla disciplina del rapporto giuridico contributivo e di quello previdenziale;
che di conseguenza il regime previdenziale di era stato disciplinato da un apposito Statuto che a partire dalla sua entrata in vigore CP_1
(1996) e sino alla Riforma del 2012, aveva provveduto a regolare il regime delle prestazioni previdenziali erogate da;
che l'art. 25 di detto Statuto aveva continuato a prevedere “su CP_1 richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”; che in base alla normativa richiamata, e ratione temporis applicabile, aveva maturato l'anzianità contributiva minima ventennale e compiuto quasi 67 anni alla data del 02.05.2011; che dal 01.01.2013 aveva adottato il Nuovo CP_1
Regolamento Generale Previdenza (NRGP); che con il NRGP era stato introdotto l'istituto della pensione di vecchiaia unificata con requisiti di accesso (di anzianità anagrafica e contributiva) più elevati (art. 20 NRGP), finalizzato a “sostituire” nel tempo l'istituto della pensione di vecchiaia (art. 17
NRGP); che la pensione di vecchiaia era stata mantenuta in via transitoria, con il suo relativo regime, solo per coloro che, come il ricorrente, avevano compiuto 65 anni entro il 19.11.2015 ed entro quella data avevano maturato anche venti anni di anzianità contributiva;
che aveva incrementato CP_1 progressivamente l'età di accesso a pensione, fissandola, per il 2014, a 65 anni e 3 mesi;
che altresì il
NGRP aveva previsto che, in caso di accesso alla pensione di vecchiaia unificata, la pensione decorresse non più dalla data di maturazione del diritto, ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 20 NRGP); di essere stato iscritto all' – Pensioni CP_3 CP_4
Lavoratori Dipendenti dal 1°.12.1981 al 1°.
4.1982 e dal 1°.
5.2001 al 31.12.2002, maturando presso tale
Gestione un'anzianità contributiva complessiva di due anni;
che il 10.10.2022 aveva presentato domanda di ricongiunzione presso della suddetta contribuzione;
che il 14.12.2022 CP_1 CP_1 aveva confermato l'accoglimento della domanda di ricongiunzione;
che il 17.10.2022 aveva presentato domanda per la pensione di vecchiaia ai sensi della normativa previgente e ai sensi dell'art. 32 del
NRGP (norma transitoria); che aveva istruito la domanda di pensione, evidenziandogli la
CP_1 presenza di irregolarità contributive che dovevano essere sanate ai fini dell'accoglimento della domanda;
di aver provveduto tra marzo e maggio 2023 a saldare la contribuzione pregressa dovuta;
che con missiva del 21.06.2023 gli aveva comunicato l'avvenuta liquidazione della pensione
CP_1 di vecchiaia con decorrenza dal 1° novembre 2022, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
che nel luglio 2023 gli liquidava gli arretrati spettanti;
CP_1 che gli aveva illegittimamente liquidato la pensione di vecchiaia unificata anziché la pensione
CP_1 di vecchiaia ordinaria;
che ai sensi dell'art. 32 NRGP aveva diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, pagina 2 di 7 ai sensi della normativa previgente, che decorreva dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, che nel caso di specie era il 1° giugno 2011. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva CP_1 che per gli anni dal 2001 al 2016 il ricorrente non aveva inviato a la dovuta comunicazione CP_1 dei redditi Irpef e del volume di affari Iva;
che il ricorrente si era altresì reso moroso nel pagamento della contribuzione soggettiva, integrativa, maternità, sanzioni ed interessi per la somma di €
85.889,35; che il ricorrente aveva proseguito ad essere inadempiente e a non saldare la dovuta contribuzione alla avendo lo stesso, solo tra il 7 marzo ed il 30 maggio 2023, comunicato alla CP_2
l'avvenuta estinzione anticipata delle tre cartelle di pagamento in riscossione presso , CP_2 CP_5 pagando inoltre la somma residua ancora dovuta e regolarizzando così la posizione previdenziale;
che la Giunta Esecutiva di , nella riunione di giugno 2023, deliberava la liquidazione della CP_1 pensione di vecchiaia unificata ordinaria nella misura annua lorda di €.15.491,17, con decorrenza dal
1° novembre 2022, mese successivo alla presentazione della domanda;
che ai sensi dell'art. 32 NRGP
(norma transitoria) il diritto al mantenimento della pensione, con 65 anni di età e 20 di iscrizione e contribuzione, era condizionato al fatto che l'iscritto pensionando avesse maturato i requisiti previsti dalla norma medesima entro il 19 novembre 2015 (cioè entro tre anni dall'approvazione della detta modifica al RGP da pare dei Ministeri vigilanti); che tale condizione, attesa la facoltà di ricongiunzione poi utilizzata dal ricorrente, aveva avuto realizzazione;
che tuttavia la domanda di pensione di vecchiaia unificata era stata trasmessa dall'Ing. ad il 17 ottobre 2022 quando cioè, Pt_1 CP_1 dal 1° gennaio 2013, era entrato in vigore il Regolamento Generale di Previdenza CP_1
(RGP); che pertanto rilevava la normativa vigente al 17 ottobre 2022, data della proposizione della domanda di pensione;
che il secondo comma dell'art. 32 RGP stabiliva che: “In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente [cioè il richiamato art. 32 comma 1 RGP], la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20”; che l'art. 20 RGP, a sua volta, nel trattare le modalità di corresponsione della stessa pensione di vecchiaia unificata, stabiliva, all'ultimo comma, che detto tipo di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
che, poichè dal 1° gennaio 2013, l'istituto della pensione di vecchiaia era stato espunto dalle prestazioni previdenziali di , per essere sostituito dalla pensione di vecchiaia unificata (v. CP_1 art. 17 comma 1 RGP), se anche l'art 32 comma 2 RGP conservava il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di anzianità contributiva, tuttavia, essendo stato eliminato l'istituto della pensione di vecchiaia, l'art. 32 stesso opportunamente precisava che le regole da applicare alla pensione pagina 3 di 7 transitoriamente salvata erano però solo quelle di cui all'art. 20 RGP relativo alla ormai unicamente esistente pensione di vecchiaia unificata, tra le quali regole era appunto quella che il trattamento decorreva dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
che il ricorrente aveva maturato l'anzianità di iscrizione ad e contribuzione ventennale il 30 settembre 2013; CP_1 che il 17 ottobre 2022 il ricorrente versava in stato di irregolarità contributiva per € 85.889,35; che la normativa invocata dal ricorrente non era altresì applicabile perchè il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trovava applicazione tra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista) ed ente previdenziale, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impediva la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazione;
che ai sensi dell'art. 16 bis del RGP (dal 1° gennaio 2021) “1 - Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti CP_1 previsti per i singoli trattamenti.
2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.”; di aver richiamato detta norma nella lettera del 17 novembre 2022 con cui aveva evidenziato al ricorrente la grave irregolarità contributiva;
che il ricorrente aveva provveduto a saldare il suo debito con CP_1 solo tra il 7 marzo ed il 30 maggio 2023; che solo da allora la aveva potuto dare applicazione CP_2 alla domanda di pensione di vecchiaia unificata, del 17 ottobre 2022 , con decorrenza, secondo quanto sopra dedotto, dal 1° novembre 2022; che per gli anni 1998 -2000 il ricorrente non aveva effettuato alcun versamento contributivo;
che il Consiglio di Amministrazione di , attestata CP_1
l'irrecuperabilità degli importi addebitati al ricorrente a titolo di contributi soggettivi per gli anni 1998 -
2001, aveva autorizzato la cancellazione di tali anni con conseguenti effetti sulla posizione contributiva;
che ai sensi dell'art. 16 bis RGP la maturazione del diritto alla pensione era subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso;
che CP_1 pertanto i contributi delle annualità 1998 – 2001 non erano stati né versati dal professionista né annullati dalla a seguito di un provvedimento di revisione dei periodi di iscrizione dell'Ing CP_2
Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda. Pt_1
All'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Il Regolamento Generale di Previdenza (RGP) di è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Le CP_1
pagina 4 di 7 modifiche più recenti che hanno riguardato questo regolamento e il Regolamento per i Riscatti e le
Ricongiunzioni sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 2021.
In precedenza, dal 1996 al 31 dicembre 2012 era stato in vigore lo Statuto Inarcassa che all'art. 25 disciplinava al pensione di vecchiaia, prevedendo al comma 1 che “La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad ”, precisando al comma al comma 2 CP_1 che “25.2 - Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.”
Il successivo Statuto Inarcassa (che ha previsto il NRGP ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013) ha introdotto all'art. 17 la pensione di vecchiaia unificata che ha sostituito la pensione di vecchiaia ordinaria.
Per effetto dell'art. 32, quale norma transitoria, il NRGP ha poi previsto che “32.1 - Gli iscritti ad
, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al CP_1
29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purchè, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modificaregolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computodell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo,della l. n.
179/1958.32.2 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.”
L'art. 20 a sua volta dispone al comma 4° che “La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Assume il ricorrente che in virtù dell'art. 32 NRGP, in combinato con la normativa esistente alla data del 2011, quando egli avrebbe maturato i 20 anni di contribuzione e i 65 anni di età, sussisterebbe il suo diritto a che il trattamento della pensione di vecchiaia decorra dal compimento dei predetti requisiti anagrafici e contributivi e non dal mese successivo alla domanda amm.va; ciò in virtù della normativa a suo tempo vigente che prevedeva la decorrenza della pensione di vecchiaia dalla maturazione dei prescritti requisiti e non dalla presentazione della domanda.
L'assunto è infondato perché costituendosi in giudizio la resistente ha dedotto che il ricorrente ha maturato il prescritto requisito contributivo di 20 anni non nel maggio 2011, bensì il 30 settembre 2013, per effetto delle annualità contributive 1998 -2000, che ha cancellato per accertata CP_1
pagina 5 di 7 irrecuperabilità dei relativi importi dal ricorrente.
Deve infatti osservarsi che è incontroverso che il ricorrente non ha mai provveduto al versamento degli importi addebitatigli a titolo di contributi soggettivi, con riferimento appunto agli anni dal 1998 al
2001.
Mette conto rilevare che alla data del 17 ottobre 2022 (quando il ricorrente ha presentato la domanda) era già entrato in vigore l'art.16 bis del RGP (dal 1° gennaio 2021) che prevede che “Il diritto alle prestazioni previdenziali matura al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi verso , comprensivi degli oneri accessori, fermo restando gli ulteriori requisiti CP_1 previsti per i singoli trattamenti. 2 - L'anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Ai fini della maturazione del diritto e del calcolo delle prestazioni previdenziali non sono utili le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori.”.
Stante la predetta normativa, il Consiglio di amministrazione , attestata l'irrecuperabilità CP_1 degli importi addebitati al ricorrente a titolo di contributi soggettivi per gli anni 1998 -2001, ha autorizzato la cancellazione di tali anni con conseguenti effetti sulla posizione contributiva, così consentendo a di procedere a liquidare il trattamento pensionistico al ricorrente, dopo che CP_1 questi a maggio 2023 aveva provveduto a saldare le restanti omissioni contributive.
Aggiungasi poi che come affermato dalla Corte di Cassazione “nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art.
2116 c.c., per modo che l'erogazione delle provvidenze non è collegata alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva ma al suo integrale adempimento”(cfr Cass.
n. 10431/2017).
Alla luce di siffatti rilievi istruttori e giurisprudenziali risulta accertato che il ricorrente ha maturato entrambi i requisiti contributivi dal 1° ottobre 2013.
Ciò comporta, sulla base dei condivisibili principi giurisprudenziali affermati dagli con la Parte_2 sentenza n. 33845/2023, che la normativa ratione temporis applicabile è quella vigente a tale ultima data del 1° ottobre 2013.
Deve quindi escludersi che il ricorrente abbia maturato il requisito anagrafico e contributivo nella vigenza dell'art. 25 del previgente Statuto Inarcassa.
Egli invero ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia dopo l'entrata in vigore all'1.1.2013 del regolamento generale di previdenza 2012; sicché, quest'ultimo rileva quale normativa ratione temporis applicabile.
Alla data del 1° ottobre 2013 era già entrato in vigore (dal 1° gennaio 2013) lo Statuto Inarcassa che pagina 6 di 7 all'art. 17 aveva sostituito la pensione di vecchiaia ordinaria con quella unificata, nonchè previsto all'art. 32 la normativa transitoria sopra richiamata.
Sicchè nel caso in scrutinio non può che trovare applicazione quanto previsto nell'art. 32 citato, che espressamente al comma 2 dispone che “In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.”
A sua volta l'art. 20 al comma 4 così recita: “La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
E' pacifico che l'istante ha presentato domanda di pensione in data 17 ottobre 2022 con la specifica richiesta che la stessa pensione venisse concessa ai sensi dell'art. 32 comma 1 del RGP (con 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva).
Opina la Giudicante che nel caso in esame debba trovare integrale applicazione l'art. 32 che, ai sensi dei commi 1 e 2, si riferisce espressamente ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici nel triennio successivo alla data di approvazione della modifica regolamentare del 2012 da parte dei
Ministeri vigilanti, laddove per l'appunto il ricorrente ha maturato tali presupposti dopo il varo di tale regolamento (avvenuto con decreto interministeriale del 23 novembre 2012, come riportato in Gazzetta
Ufficiale).
Correttamente quindi ha riconosciuto il trattamento pensionistico richiesto con la decorrenza CP_1 prevista dall'art. 20 comma 4, come richiamato dall'art. 32 comma 2: quindi dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA IL RICORRENTE A RIFONDERE A LE SPESE DI LITE CHE CP_1
LIQUIDA IN € 2.697,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 17 novembre 2025 La Giudice
AN BR
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