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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA AR TERESA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comunita' Collinare Del Friuli - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025057 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2025057 del 13.05.2025 emesso dalla Comunità Collinare del Friuli, per I.M.U. relativa all'anno 2020, notificato in data 30.05.2025.
Con l'impugnato atto la Comunità Collinare del Friuli ha accertato per il 2020 una maggiore I.M.U. di
€ 345 ed ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 103,50 relativamente all'area contraddistinta in Comune di Comune 1 al fg. 12 mapp. 1110.
Si è costituita in giudizio la Comunità Collinare del Friuli chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente che nell'accertamento impugnato si fa riferimento per il calcolo d'imposta all'intera superficie del mappale 1110, che corrisponde a mq. 1501. Sennonché di tale area, con l'adozione della variante n. 23 al P.R.G.C. datata 18/03/2019, è stata mutata la destinazione d'uso da zona "B2- residenziale di completamento" in zona "A7-aree libere inedificabili" per circa il 75% della sua superficie complessiva, determinandosi conseguentemente una parte residuale di mq. 381 ancora ricadente in zona
"B2-residenziale di completamento". Un tanto è stato recepito dall'Ufficio Tributi che, relativamente all'anno 2020, in riferimento al mapp. 1110, ha predisposto l'imposizione dell'imposta I.M.U. sulla residua superficie di mq. 381 rimasta fabbricabile . A tale imposizione si è attenuto il ricorrente nell'espletare il versamento dell' imposta per l'anno 2020. Risulta quindi errato il presupposto urbanistico riferito alla superficie fabbricabile del mapp. 1110 fg. 12, così come indicato nel prospetto dell'accertamento impugnato, giacché tale prospetto riporta una superficie fabbricabile di mq. 1501, in luogo di quella di mq.
381 determinatasi per effetto della suddetta variante.
Nel costituirsi in giudizio la Comunità Collinare del Friuli fa presente che nel 2021 il contribuente presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia contro il rigetto di una sua richiesta di permesso di costruire sul Foglio 12 Mappale 1110 chiedendo l'annullamento del rigetto stesso e l'annullamento della Variante n. 23 che ne costituiva il presupposto giuridico. Con sentenza
576/2022, depositata il 31.12.2022, il T.A.R. accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando illegittimi il diniego impugnato e la Variante n. 23, nella parte in cui aveva mutato la classificazione urbanistica del lotto sito al fg. 12, part. 1110. A seguito di tale sentenza il Comune di Comune 1 presentava a sua volta ricorso al Consiglio di Stato il quale si pronunciava con sentenza n. 8354/2023 respingendo il ricorso.
Pertanto, a conclusione dei due gradi di giudizio, l'area edificabile contraddistinta al F. 12 Mappale 1110 del Comune di Comune 1 rimane edificabile per complessivi 1.501 metri quadrati come era prima dell'adozione della variante n. 23 in quanto la sentenza del T.A.R., come confermata dal Consiglio di
Stato,
ha effetto retroattivo.
Osserva la Corte che, alla luce delle sentenze emesse dal Tar e dal Consiglio di Stato, il terreno di che trattasi è da considerarsi interamente edificabile anche per l'anno in contestazione, stante l'effetto retroattivo della sentenza della pronuncia di annullamento della Variante n. 23 nella parte in cui ha mutato la classificazione urbanistica, di talché l'Imu è dovuta nella misura richiesta. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che liquida in euro 600,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA AR TERESA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comunita' Collinare Del Friuli - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025057 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2025057 del 13.05.2025 emesso dalla Comunità Collinare del Friuli, per I.M.U. relativa all'anno 2020, notificato in data 30.05.2025.
Con l'impugnato atto la Comunità Collinare del Friuli ha accertato per il 2020 una maggiore I.M.U. di
€ 345 ed ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 103,50 relativamente all'area contraddistinta in Comune di Comune 1 al fg. 12 mapp. 1110.
Si è costituita in giudizio la Comunità Collinare del Friuli chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente che nell'accertamento impugnato si fa riferimento per il calcolo d'imposta all'intera superficie del mappale 1110, che corrisponde a mq. 1501. Sennonché di tale area, con l'adozione della variante n. 23 al P.R.G.C. datata 18/03/2019, è stata mutata la destinazione d'uso da zona "B2- residenziale di completamento" in zona "A7-aree libere inedificabili" per circa il 75% della sua superficie complessiva, determinandosi conseguentemente una parte residuale di mq. 381 ancora ricadente in zona
"B2-residenziale di completamento". Un tanto è stato recepito dall'Ufficio Tributi che, relativamente all'anno 2020, in riferimento al mapp. 1110, ha predisposto l'imposizione dell'imposta I.M.U. sulla residua superficie di mq. 381 rimasta fabbricabile . A tale imposizione si è attenuto il ricorrente nell'espletare il versamento dell' imposta per l'anno 2020. Risulta quindi errato il presupposto urbanistico riferito alla superficie fabbricabile del mapp. 1110 fg. 12, così come indicato nel prospetto dell'accertamento impugnato, giacché tale prospetto riporta una superficie fabbricabile di mq. 1501, in luogo di quella di mq.
381 determinatasi per effetto della suddetta variante.
Nel costituirsi in giudizio la Comunità Collinare del Friuli fa presente che nel 2021 il contribuente presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia contro il rigetto di una sua richiesta di permesso di costruire sul Foglio 12 Mappale 1110 chiedendo l'annullamento del rigetto stesso e l'annullamento della Variante n. 23 che ne costituiva il presupposto giuridico. Con sentenza
576/2022, depositata il 31.12.2022, il T.A.R. accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando illegittimi il diniego impugnato e la Variante n. 23, nella parte in cui aveva mutato la classificazione urbanistica del lotto sito al fg. 12, part. 1110. A seguito di tale sentenza il Comune di Comune 1 presentava a sua volta ricorso al Consiglio di Stato il quale si pronunciava con sentenza n. 8354/2023 respingendo il ricorso.
Pertanto, a conclusione dei due gradi di giudizio, l'area edificabile contraddistinta al F. 12 Mappale 1110 del Comune di Comune 1 rimane edificabile per complessivi 1.501 metri quadrati come era prima dell'adozione della variante n. 23 in quanto la sentenza del T.A.R., come confermata dal Consiglio di
Stato,
ha effetto retroattivo.
Osserva la Corte che, alla luce delle sentenze emesse dal Tar e dal Consiglio di Stato, il terreno di che trattasi è da considerarsi interamente edificabile anche per l'anno in contestazione, stante l'effetto retroattivo della sentenza della pronuncia di annullamento della Variante n. 23 nella parte in cui ha mutato la classificazione urbanistica, di talché l'Imu è dovuta nella misura richiesta. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che liquida in euro 600,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.