TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G., avente ad oggetto “ altri istituti e leggi speciali” vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Carlo Francesco Glinni e Rossella Foggetta, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Carmela Ottavia Scavone, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.3.2021, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 36/2021, notificato il 24.2.2021, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 23.439,00 oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di pagamento delle fatture nn. 129/A del 29.2.2020 e
162/A del 31.3.2020, domandandone la revoca, previa declaratoria della incompetenza per territorio del giudice adito.
A fondamento dell'opposizione, la parte allegava: l'incompetenza per territorio del tribunale di
Potenza, giacchè la società aveva sede legale in Salerno;
che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo non erano mai stati determinati in maniera analitica e tale da consentire la verifica dell'operato del creditore;
la genericità, pertanto, della domanda di pagamento. Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava in ogni punto le allegazioni dell'opponente, depositando documentazione relativa al pagamento in acconto della fattura 129/A eseguito dalla società opponente, e ricevute di prelievo di carburante, per le mensilità di febbraio e marzo 2020, cui si riferivano le fatture di pagamento poste a fondamento del ricorso.
La parte opponente, nella prima memoria 183 c.p.c. e, prima ancora, alla prima udienza di trattazione del 22.9.2021 disconosceva le ricevute di prelievo di carburante, domandando termini 183 c.p.c. e, nella prima memoria, disconosceva “ nella loro interezza i buoni di carburante dei mesi di febbraio
2020 e marzo 2020 nel contenuto, nella sottoscrizione e nella loro validità”, negando la consegna, stessa del carburante come documentata in essi, rimarcando la genericità della documentazione e dei criteri per la determinazione del dovuto.
Nella seconda memoria depositata ex art. 183 c.p.c., la medesima parte opponente domandava l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. delle comunicazioni periodiche che la opposta era tenuta ad inviare al
Ministero dello Sviluppo Economico per il periodo di riferimento delle fatture, e relativamente ai sei mesi precedenti, riservando di comunicare l'eventuale inadempimento dell'obbligo di legge alle autorità competenti.
La parte opposta, cui era ordinata l'esibizione, non provvedeva al deposito, eccependo che a tanto ella non era tenuta, e che nel periodo emergenziale da cov-id 19 tale adempimento era stato omesso.
La causa era istruita mediante interrogatorio formale della legale rappresentante della opposta e mediante il teste indicato dalla parte opponente e, all'udienza del 12.2.2025, la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
In via preliminare, va dichiarata la genericità del disconoscimento dei buoni di carburante depositati in giudizio dalla parte opponente, non sostenuta da argomentazioni specifiche a sostegno, e peraltro in parte in contrasto con la circostanza del pagamento, in acconto, della fattura 129/A.
Tale ultima circostanza, della quale vi è prova documentale, appare scarsamente compatibile con l'allegazione, posta a fondamento del disconoscimento- e della stessa opposizione – del non avere la opponente mai prelevato carburante presso l'impianto gestito dalla opposta. (cfr. pag. 4 dell'atto introduttivo e, sulla obbligatoria specificità del disconoscimento di sottoscrizioni e di copie di atti cfr.
Cass. n. 24456/2011 e 18421/2024 e espressione di orientamento consolidato )
Peraltro, e quanto al “ disconoscimento della sottoscrizione”, i buoni non sono sottoscritti dal legale rappresentante della società opponente, giusta art. 214 c.p.c.
Accertata l'utilizzabilità, ai fini del decidere, dei buoni di prelievo carburante, va esaminata l'eccezione di incompetenza del tribunale di Potenza che va rigettata. Nel merito, le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono fatture redatte mensilmente e relative a prelievi di carburante eseguiti presso la stazione di rifornimento gestita dalla società opposta, in Tito, provincia di Potenza, denominata “ Q8 Carburanti”.
Nel caso di specie, l'obbligazione di pagare il corrispettivo delle somministrazioni di carburante come indicato nei buoni di consegna doveva essere eseguita in ogni caso presso il domicilio del venditore, ed a tale risultato si addiviene: qualificando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come documentato in atti, come somministrazione;
valorizzando la norma di cui all'art. 1570 c.c. che rinvia alla disciplina dei contratti cui corrispondono le singole prestazioni;
identificando per relationem tale forma contrattuale nella compravendita ( si tratta i acquisti di carburante effettuati presso la stazione di rifornimento Q8); applicando la disciplina in tema di adempimento delle prestazioni di cui all'art. 1498 c.c. ultimo comma.
D'altro canto, e contrariamente a quanto eccepito dalla parte opponente, i buoni di consegna riportano l'importo dei rifornimenti, il mezzo rifornito, i quantitativi, il tipo di carburante ed una “firma per ricevuta” che compare in basso a destra su tutti i buoni di prelievo.
Ciascun buono, depositato in copia dall'opposto, riporta in basso a destra una sottoscrizione.
Il teste di parte opponente d' altronde, riferiva che “ ad ogni rifornimento veniva Testimone_1
rilasciata una ricevuta con indicazione della quantità erogata, dell'importo e dell'autoveicolo rifornito”.
(verbale di udienza del 13.12.2023)
La legale rappresentante in sede di interrogatorio formale riferiva a sua volta che era l'autista del mezzo a sottoscrivere la ricevuta di prelievo della quale era consegnata copia .
Nel merito, si ritiene che l'opponente non abbia fornito la prova di alcuno dei fatti impeditivi estintivi e modificativi indicati nell'atto di citazione e che, per converso, il creditore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
In via preliminare, va rimarcato come se è vero che nel giudizio di opposizione attore in senso sostanziale è il creditore convenuto, sul quale grava l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non è meno vero che il debitore opponente debba a sua volta fornire prova dei fatti impeditivi o modificativi indicati al fine di paralizzare la domanda di pagamento proposta.
Nella odierna controversia, risulta documentalmente come l'opponente abbia eseguito in data successiva alla emissione della fattura n. 129/A un pagamento in acconto, specificando, cioè,
l'imputazione del pagamento.
Tale circostanza è apertamente in contrasto con la tesi di non avere mai effettuato prelievi di carburante nel mese di febbraio 2020, mensilità cui si riferisce la menzionata fattura . ( sulla possibilità di ascrivere valenza di atto di riconoscimento di debito ai pagamenti con imputazione in acconto per maggiori debiti cfr. Cass. n. 7820/2017 ma anche 4324/2010) Qualche osservazione si impone sulla eccezione di indeterminabilità del credito azionato e sul non avere la parte prodotto in giudizio le comunicazioni periodiche al Ministero sui costi praticati per il rifornimento di carburante.
Si premette, in tema di esame e valutazione della evidenza probatoria, che i buoni riportano chiaramente sia i quantitativi di carburante prelevato, sia l'importo complessivo del dovuto, oltre alla targa del mezzo rifornito, mentre generiche paiono le contestazioni contenute nell'atto di citazione, ed altrettanto generica è la deposizione del teste anche scarsamente coerente con la Testimone_1 tesi sostenuta dall'opponente.
Il teste, deponendo sul capitolo lettera a) dell'atto di citazione, riprodotto nella seconda memoria istruttoria, tendente ad ottenere dal teste l a dichiarazione che nei mesi di febbraio marzo 2020 non era stato effettuato alcun rifornimento presso l'opposta, rispondeva “ è vera la circostanza … in quanto il mio datore di lavoro…” cioè “mi comunicò di avere ricevuto dalla società Parte_1
Immobiliare Servizi s.r..l. l'indicazione di non effettuare più rifornimenti con addebito come da accordi precedenti” .
Orbene, quandanche ritenuto attendibile il teste, il quale riferisce di una circostanza in evidente contrasto con la prova documentale ( imputazione di pagamento della fattura 129/A relativa ai rifornimenti in addebito del mese di febbraio), appare anche non favorevole per il debitore, in quanto se il carburante doveva essere pagato non più in addebito mensile, ma al momento del rifornimento
(come di solito accade) allora il debitore avrebbe dovuto fornire la prova del pagamento di tutti i rifornimenti, come risultanti dai buoni di consegna.
Quanto alle comunicazioni periodiche, premettendo che l'eventuale inadempimento di obblighi di legge non rileva nella presente sede, la norma cui si è riferito l'opponente è l'art. 51 della L. 99/2009 il quale, nel testo anteriore alla novella del 2023, prevede testualmente che: “
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti…. 3.
In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, da irrogare con le modalità ivi previste”.
Orbene, il decreto- regolamento attuativo del 15.10.2010, richiamato dalla legge, testualmente prevede, in premessa : “…Considerato che la disponibilita' di dati effettivi e sufficientemente estesi circa i prezzi praticati in modalita' self service potra' consentire in seguito piu' appropriati confronti con i prezzi medi di vendita dei carburanti in altri Paesi europei dove tali modalita' di vendita sono attualmente piu' diffuse;
Considerato che
l'obbligo di comunicazione, in assenza di variazioni in aumento del prezzo, puo' essere fissato a cadenza settimanale, favorendo cosi' indirettamente una minore variabilita' e maggiore confrontabilita' dei prezzi;
ferma restando a garanzia del consumatore la previsione di sanzioni nel caso di rilevazione di prezzi superiori a quelli comunicati
e pubblicati, l'obiettivo di una piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo praticato anche nel caso di prezzi praticati inferiori a quelli comunicati, puo' essere comunque perseguito attraverso le comunicazioni volontarie di prezzo che, anche in caso di riduzione di prezzi o di offerte promozionali di breve durata, possono essere motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta migliore…” e, all'art. 1, che : “ L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile e' individuato esclusivamente con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale;
b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 e' stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita
e' presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, e' riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore….”.
Nel caso concreto, e come anche allegato dalla parte opponente, non pare che la modalità di rifornimento sia avvenuta con il sistema self service. Conclusivamente, la parte opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio a suo carico, mentre la parte opponente non ha fornito prova convincente delle eccezioni proposte, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata, ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in via definitiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta.
Esse sono liquidate in € 3.600,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in forza del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, ed in base al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva istruttoria e decisionale) facendo applicazione di importi sostanzialmente prossimi alla media tra minimi e medi di tariffa, in considerazione del livello di complessità delle questioni giuridiche affrontate non particolarmente complesso, ma neanche “ seriale” .
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. contenuta nella prima memoria 183 c.p.c. depositata dalla parte opposta, in quanto priva di allegazioni specifiche e prova a sostegno.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
36/2021proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto opposto;
2. Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, che liquida in €
3.600,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
3. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
Potenza 11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G., avente ad oggetto “ altri istituti e leggi speciali” vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Carlo Francesco Glinni e Rossella Foggetta, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Carmela Ottavia Scavone, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.3.2021, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 36/2021, notificato il 24.2.2021, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma di € 23.439,00 oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e spese del procedimento monitorio, somma dovuta a titolo di pagamento delle fatture nn. 129/A del 29.2.2020 e
162/A del 31.3.2020, domandandone la revoca, previa declaratoria della incompetenza per territorio del giudice adito.
A fondamento dell'opposizione, la parte allegava: l'incompetenza per territorio del tribunale di
Potenza, giacchè la società aveva sede legale in Salerno;
che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo non erano mai stati determinati in maniera analitica e tale da consentire la verifica dell'operato del creditore;
la genericità, pertanto, della domanda di pagamento. Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava in ogni punto le allegazioni dell'opponente, depositando documentazione relativa al pagamento in acconto della fattura 129/A eseguito dalla società opponente, e ricevute di prelievo di carburante, per le mensilità di febbraio e marzo 2020, cui si riferivano le fatture di pagamento poste a fondamento del ricorso.
La parte opponente, nella prima memoria 183 c.p.c. e, prima ancora, alla prima udienza di trattazione del 22.9.2021 disconosceva le ricevute di prelievo di carburante, domandando termini 183 c.p.c. e, nella prima memoria, disconosceva “ nella loro interezza i buoni di carburante dei mesi di febbraio
2020 e marzo 2020 nel contenuto, nella sottoscrizione e nella loro validità”, negando la consegna, stessa del carburante come documentata in essi, rimarcando la genericità della documentazione e dei criteri per la determinazione del dovuto.
Nella seconda memoria depositata ex art. 183 c.p.c., la medesima parte opponente domandava l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. delle comunicazioni periodiche che la opposta era tenuta ad inviare al
Ministero dello Sviluppo Economico per il periodo di riferimento delle fatture, e relativamente ai sei mesi precedenti, riservando di comunicare l'eventuale inadempimento dell'obbligo di legge alle autorità competenti.
La parte opposta, cui era ordinata l'esibizione, non provvedeva al deposito, eccependo che a tanto ella non era tenuta, e che nel periodo emergenziale da cov-id 19 tale adempimento era stato omesso.
La causa era istruita mediante interrogatorio formale della legale rappresentante della opposta e mediante il teste indicato dalla parte opponente e, all'udienza del 12.2.2025, la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
In via preliminare, va dichiarata la genericità del disconoscimento dei buoni di carburante depositati in giudizio dalla parte opponente, non sostenuta da argomentazioni specifiche a sostegno, e peraltro in parte in contrasto con la circostanza del pagamento, in acconto, della fattura 129/A.
Tale ultima circostanza, della quale vi è prova documentale, appare scarsamente compatibile con l'allegazione, posta a fondamento del disconoscimento- e della stessa opposizione – del non avere la opponente mai prelevato carburante presso l'impianto gestito dalla opposta. (cfr. pag. 4 dell'atto introduttivo e, sulla obbligatoria specificità del disconoscimento di sottoscrizioni e di copie di atti cfr.
Cass. n. 24456/2011 e 18421/2024 e espressione di orientamento consolidato )
Peraltro, e quanto al “ disconoscimento della sottoscrizione”, i buoni non sono sottoscritti dal legale rappresentante della società opponente, giusta art. 214 c.p.c.
Accertata l'utilizzabilità, ai fini del decidere, dei buoni di prelievo carburante, va esaminata l'eccezione di incompetenza del tribunale di Potenza che va rigettata. Nel merito, le fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono fatture redatte mensilmente e relative a prelievi di carburante eseguiti presso la stazione di rifornimento gestita dalla società opposta, in Tito, provincia di Potenza, denominata “ Q8 Carburanti”.
Nel caso di specie, l'obbligazione di pagare il corrispettivo delle somministrazioni di carburante come indicato nei buoni di consegna doveva essere eseguita in ogni caso presso il domicilio del venditore, ed a tale risultato si addiviene: qualificando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come documentato in atti, come somministrazione;
valorizzando la norma di cui all'art. 1570 c.c. che rinvia alla disciplina dei contratti cui corrispondono le singole prestazioni;
identificando per relationem tale forma contrattuale nella compravendita ( si tratta i acquisti di carburante effettuati presso la stazione di rifornimento Q8); applicando la disciplina in tema di adempimento delle prestazioni di cui all'art. 1498 c.c. ultimo comma.
D'altro canto, e contrariamente a quanto eccepito dalla parte opponente, i buoni di consegna riportano l'importo dei rifornimenti, il mezzo rifornito, i quantitativi, il tipo di carburante ed una “firma per ricevuta” che compare in basso a destra su tutti i buoni di prelievo.
Ciascun buono, depositato in copia dall'opposto, riporta in basso a destra una sottoscrizione.
Il teste di parte opponente d' altronde, riferiva che “ ad ogni rifornimento veniva Testimone_1
rilasciata una ricevuta con indicazione della quantità erogata, dell'importo e dell'autoveicolo rifornito”.
(verbale di udienza del 13.12.2023)
La legale rappresentante in sede di interrogatorio formale riferiva a sua volta che era l'autista del mezzo a sottoscrivere la ricevuta di prelievo della quale era consegnata copia .
Nel merito, si ritiene che l'opponente non abbia fornito la prova di alcuno dei fatti impeditivi estintivi e modificativi indicati nell'atto di citazione e che, per converso, il creditore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
In via preliminare, va rimarcato come se è vero che nel giudizio di opposizione attore in senso sostanziale è il creditore convenuto, sul quale grava l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non è meno vero che il debitore opponente debba a sua volta fornire prova dei fatti impeditivi o modificativi indicati al fine di paralizzare la domanda di pagamento proposta.
Nella odierna controversia, risulta documentalmente come l'opponente abbia eseguito in data successiva alla emissione della fattura n. 129/A un pagamento in acconto, specificando, cioè,
l'imputazione del pagamento.
Tale circostanza è apertamente in contrasto con la tesi di non avere mai effettuato prelievi di carburante nel mese di febbraio 2020, mensilità cui si riferisce la menzionata fattura . ( sulla possibilità di ascrivere valenza di atto di riconoscimento di debito ai pagamenti con imputazione in acconto per maggiori debiti cfr. Cass. n. 7820/2017 ma anche 4324/2010) Qualche osservazione si impone sulla eccezione di indeterminabilità del credito azionato e sul non avere la parte prodotto in giudizio le comunicazioni periodiche al Ministero sui costi praticati per il rifornimento di carburante.
Si premette, in tema di esame e valutazione della evidenza probatoria, che i buoni riportano chiaramente sia i quantitativi di carburante prelevato, sia l'importo complessivo del dovuto, oltre alla targa del mezzo rifornito, mentre generiche paiono le contestazioni contenute nell'atto di citazione, ed altrettanto generica è la deposizione del teste anche scarsamente coerente con la Testimone_1 tesi sostenuta dall'opponente.
Il teste, deponendo sul capitolo lettera a) dell'atto di citazione, riprodotto nella seconda memoria istruttoria, tendente ad ottenere dal teste l a dichiarazione che nei mesi di febbraio marzo 2020 non era stato effettuato alcun rifornimento presso l'opposta, rispondeva “ è vera la circostanza … in quanto il mio datore di lavoro…” cioè “mi comunicò di avere ricevuto dalla società Parte_1
Immobiliare Servizi s.r..l. l'indicazione di non effettuare più rifornimenti con addebito come da accordi precedenti” .
Orbene, quandanche ritenuto attendibile il teste, il quale riferisce di una circostanza in evidente contrasto con la prova documentale ( imputazione di pagamento della fattura 129/A relativa ai rifornimenti in addebito del mese di febbraio), appare anche non favorevole per il debitore, in quanto se il carburante doveva essere pagato non più in addebito mensile, ma al momento del rifornimento
(come di solito accade) allora il debitore avrebbe dovuto fornire la prova del pagamento di tutti i rifornimenti, come risultanti dai buoni di consegna.
Quanto alle comunicazioni periodiche, premettendo che l'eventuale inadempimento di obblighi di legge non rileva nella presente sede, la norma cui si è riferito l'opponente è l'art. 51 della L. 99/2009 il quale, nel testo anteriore alla novella del 2023, prevede testualmente che: “
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti…. 3.
In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, da irrogare con le modalità ivi previste”.
Orbene, il decreto- regolamento attuativo del 15.10.2010, richiamato dalla legge, testualmente prevede, in premessa : “…Considerato che la disponibilita' di dati effettivi e sufficientemente estesi circa i prezzi praticati in modalita' self service potra' consentire in seguito piu' appropriati confronti con i prezzi medi di vendita dei carburanti in altri Paesi europei dove tali modalita' di vendita sono attualmente piu' diffuse;
Considerato che
l'obbligo di comunicazione, in assenza di variazioni in aumento del prezzo, puo' essere fissato a cadenza settimanale, favorendo cosi' indirettamente una minore variabilita' e maggiore confrontabilita' dei prezzi;
ferma restando a garanzia del consumatore la previsione di sanzioni nel caso di rilevazione di prezzi superiori a quelli comunicati
e pubblicati, l'obiettivo di una piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo praticato anche nel caso di prezzi praticati inferiori a quelli comunicati, puo' essere comunque perseguito attraverso le comunicazioni volontarie di prezzo che, anche in caso di riduzione di prezzi o di offerte promozionali di breve durata, possono essere motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta migliore…” e, all'art. 1, che : “ L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile e' individuato esclusivamente con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale;
b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 e' stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita
e' presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, e' riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore….”.
Nel caso concreto, e come anche allegato dalla parte opponente, non pare che la modalità di rifornimento sia avvenuta con il sistema self service. Conclusivamente, la parte opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio a suo carico, mentre la parte opponente non ha fornito prova convincente delle eccezioni proposte, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata, ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in via definitiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta.
Esse sono liquidate in € 3.600,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in forza del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, ed in base al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva istruttoria e decisionale) facendo applicazione di importi sostanzialmente prossimi alla media tra minimi e medi di tariffa, in considerazione del livello di complessità delle questioni giuridiche affrontate non particolarmente complesso, ma neanche “ seriale” .
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. contenuta nella prima memoria 183 c.p.c. depositata dalla parte opposta, in quanto priva di allegazioni specifiche e prova a sostegno.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
36/2021proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto opposto;
2. Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, che liquida in €
3.600,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
3. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
Potenza 11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro