Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 621/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.2.2025, tra:
- , nato il [...] a [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato
Giuseppina Martinelli (C.F.: ), con la quale elettivamente domicilia in C.F._2
San Cipriano D'Aversa (CE), al Corso Umberto I n. 89
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Antonio Massimo Grillo (C.F.:
1
Vetere (CE), alla via C. Santagata n.8
- resistente -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro il Parte_1 [...]
, con cui ha premesso: Controparte_1
- di essere proprietario dei fondi agricoli siti nel comune di Grazzanise (CE), identificati nel
N.T.C. al foglio 38, particella n.128 (dell'estensione di Ha 02.93.54), particella n.130
(dell'estensione di Ha 02.17.96), particella n.131 (dell'estensione di Ha 00.65.30), particella n.132 (dell'estensione di Ha 00.64.40), particella n.134 (dell'estensione di Ha 00.65.00);
- che nell'anno 2014 sul predetto fondo esso ricorrente vi coltivava avena;
- che il fondo agricolo è fiancheggiato dai canali di scolo di competenza del
[...]
; Controparte_1
- che nella terza decade del mese di gennaio 2014, a causa di copiose piogge e della cattiva manutenzione dei predetti canali, il fondo de quo subiva notevoli allagamenti e il ristagno delle acque pluviali arrecava gravi danni al fondo stesso ed alle colture ivi esistenti, quantificati nella misura di € 7.345,00 dal consulente tecnico di parte dott. agr.
[...]
. Per_1
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna del convenuto al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
…
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1
che ha contestato la propria responsabilità, invocando l'obbligo del ricorrente a provvedere alla manutenzione dei propri canali. Sempre nel merito, il ha affermato che non CP_1
potessero essere addebitati alla propria responsabilità i danni derivanti da un evento atmosferico non prevedibile quale quello delle “ripetute piogge”, eccependo la mancanza di elementi probatori a fondamento della domanda e in particolare la mancata prova del nesso di causalità tra evento e danno. Da ultimo il resistente ha contestato il quantum debeatur,
concludendo per il rigetto della pretesa avanzata in giudizio.
…
2 Con ordinanza del 4.2.2020 il giudice delegato ha ammesso la prova testi articolata dalle parti ed ha delegato, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, il Tribunale di Napoli
Nord per l'espletamento della stessa.
Precisate le conclusioni all'udienza del 2.11.2021, successivamente il processo, dopo alcuni rinvii d'ufficio, è stato discusso ed assegnato a sentenza all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
5.2.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Per quanto concerne la legittimazione del ricorrente va osservato che, sebbene manchi agli atti un titolo comprovante la proprietà del fondo per cui è causa, il teste escusso ha confermato che era lo a coltivare il fondo ad avena, e Testimone_1 Parte_1
costituisce principio pacifico che per fondare la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni subiti da un fondo è sufficiente il rapporto di disponibilità con il bene che si realizza coltivando il terreno (“Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella
specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un
pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli
abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”: cfr. Cass
14232/99; conforme Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal
danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal
diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”; vedi anche Cass., 15233/07; TSAP 190/15).
Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che si possa ritenere provato sia il verificarsi dell'esondazione dei canali consortili sia il verificarsi, in virtù di tale esondazione, di danni al fondo del ricorrente alla luce dell'esame testimoniale del teste , Testimone_1
svoltosi all'udienza del 16.6.2021.
Il detto teste ha precisato che in un pomeriggio di gennaio 2014, in seguito alla telefonata di un vicino del ricorrente, insieme a quest'ultimo si recava sul fondo per cui è causa,
3 constatando personalmente l'allagamento del terreno e delle coltivazioni d'avena in atto. Poi ha aggiunto, confermando il capitolo di prova n. 6, che i canali di scolo, che costeggiano il suddetto fondo, erano sporchi e pieni di detriti.
Le suddette dichiarazioni confermano, quindi, lo stato di allagamento in cui, all'epoca dei fatti, si trovava il fondo del ricorrente, a causa della presenza di abbondante acqua stagnante, di origine pluviale, che non riusciva a confluire nel canale consortile, con conseguenti danni al terreno ed alle colture all'epoca in atto.
…
Quanto all'imputabilità soggettiva dell'evento dannoso, la circostanza che ad essere straripati siano stati i canali consortili rende evidente che l'ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali, in quanto tale responsabile degli eventi dannosi in contestazione, è il convenuto , circostanza questa, peraltro, non Controparte_1
contestata dal resistente.
Ed invero, l'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”.
Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la Controparte_2
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Ed i canali in esame sono opere di bonifica con funzione scolante.
…
In definitiva, in quanto custode dei canali di scolo de quibus, il è responsabile, ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
4 Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Né può essere accolta l'eccezione circa la genericità dell'evento lesivo, rilevata dal resistente , in quanto le ripetute piogge sono comunque circostanziate dal punto CP_1
di vista temporale, dal momento che nel ricorso si fa riferimento alla terza decade di gennaio
2014.
…
Restano quindi da quantificare il danno conseguenza, cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui, per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo . Persona_1
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
5 Nel caso di specie il consulente, dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni, individuandoli in “danni arrecati alla coltivazione di avena per una riduzione quantitativa stimabile del 65%”, a cui aggiunge il costo della perizia redatta.
Per quanto concerne i danni alle coltivazioni, la consulenza appare estremamente sintetica,
approssimativa e non documentata: invero il perito si limita ad indicare solo la percentuale di riduzione quantitativa stimabile (65%) e l'entità del mancato guadagno (euro 7.345,00) sulla base di quella che era la superficie dell'azienda destinata alla coltivazione di avena: non viene indicata qual è la produzione ordinaria di quel terreno;
non è stata prodotta alcuna documentazione circa la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, né sono stati provati i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Va aggiunto che il consulente non è stato nemmeno sentito come teste, per meglio chiarire sotto giuramento le circostanze di fatto da lui indicate in relazione.
Ciò non toglie che i mancati ricavi per la perdita della coltivazione di avena a seguito dell'inondazione subita possano da questo Tribunale essere valutati equitativamente, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 2.500,00, pari a circa 1/3 dell'importo indicato in consulenza, la cui estrema genericità non permette la liquidazione di importi maggiori.
Nulla è invece dovuto per le spese richieste per la redazione tecnica di parte attinente, non avendo il ricorrente comprovato l'effettivo esborso (“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al
pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa,
dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”: cfr. Cass., sez. 3, n° 21402 del 06/07/2022).
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (31.1.2014) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
6 ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il va condannato al pagamento, CP_1
in favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 125,00 per spese vive (contributo unificato pari ad euro 98,00 - calcolato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., che permette al giudice di escludere la ripetizione delle spese superflue, sulla somma attribuita e non sulla somma richiesta - + euro 27,00 di marca da bollo) e di euro 1.800,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro
350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro 500,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M.
n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di
7 rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr.
Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 2.500,00, oltre a rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 31.1.2014 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire da gennaio 2014, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre,
ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata,
a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna, altresì, il al pagamento, Controparte_1
a favore di e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di Parte_1
spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 125,00 per spese vive ed in euro 1.800,00
per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.2.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8811 del 12/05/2020).
12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a