Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4587/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIANNATTASIO ANDREA e l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA
CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo
2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 2.745,45, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 2.745,45 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – premesso di essere docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, rappresenta di aver prestato servizio alle dipendenze del M.I.M. negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 sulla scorta di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per i seguenti periodi di servizio, come da prospetto riassuntivo che segue: - a.s. 2020/21: Contratti di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal 26/10/2020 al 22/12/2020, dal 23/12/2020 al 23/12/2020, dal 24/12/2020 al 11/06/2021, dal 12/06/2021 al 12/06/2021; - a.s. 2021/22: Contratto di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal
04/10/2021 al 09/06/2022 e dal 10/06/2022 al 15/06/2022; (cfr. Stato Matricolare) – “lamenta di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e che non risulta smentito da successive pronunce di segno contrario.
Con riferimento al quantum debeatur, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del
CCNI del 31.08.1999: a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a: - € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; - €
5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018; dal primo marzo 2018 la retribuzione professionale docenti ammonta ad € 174,50; su tali basi, il ricorrente ha dedotto che l'importo complessivo di retribuzione professionale docenti spettante, in ragione del servizio svolto e considerati i giorni di assenza per malattia, è pari ad € 2.745,45 (cfr. cedolini dei periodi di riferimento attestanti il mancato pagamento della retribuzione professionale docenti).
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conteggi, non contestati da parte resistente.
2 Il deve essere quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di € 2.745,45 a titolo di retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/04/2024 da nei confronti del MIM, così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e condanna il MIM al pagamento in suo favore della somma di € 2.745,45 oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 1030,00 oltre rimborso forfetario 15%, contributo unificato, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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