Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'intimazione

    L'atto impugnato non ha natura impositiva, pertanto l'intimazione di pagamento non necessita di una particolare motivazione, bastando l'indicazione dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione della decadenza dalla rateazione

    La legge prevede la decadenza automatica dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento delle rate, senza onere di comunicazione da parte dell'Ufficio. L'atto di accoglimento della rateazione stessa prevedeva tale automatismo.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto di revoca della rateazione

    La decadenza dalla rateazione è automatica e non richiede un atto di revoca notificato al contribuente. La mancata comunicazione della decadenza è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 6
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo