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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI RO, Presidente
LL PIETRO, AT
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2259/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 INAIL 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3407/2025 depositato il 26/09/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n. 2259/2025
OGGETTO: Ricorso avverso intimazione di pagamento n. n. 06820259008562234000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento in oggetto per il pagamento delle cartelle e degli avvisi di addebito in essa indicati, aventi ad oggetto tributi vari, nonché sanzioni e interessi.
Il ricorso odierno è proposto per l'impugnazione dell'intimazione predetta, deducendosi vizi per la carenza di motivazione, nonché per la mancanza di una comunicazione volta ad informare il contribuente dell'intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione e per la mancata notifica di detto atto.
La parte ricorrente ha,quindi, evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di causa.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando le argomentazioni e le pretese di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata posta in discussione e ,udite le parti, la Corte ha deliberato in Camera di consiglio per i seguenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevato, preliminarmente, che il dato di fatto, non contestato e richiamato nello stesso ricorso, è che l'odierna intimazione è stata proposta in relazione a precedenti istanze di rateazione, cui la stessa parte ricorrente fa riferimento nel proprio ricorso per lamentare la omessa comunicazione preventiva della decadenza connessa al mancato pagamento di alcune rate.
In proposito, si deve osservare che la parte ricorrente non svolge alcuna contestazione in relazione al fatto del mancato pagamento di alcune rate derivanti dai precedenti provvedimenti di rateazione. La parte ricorrente stessa produce in allegato (all.2) le plurime istanze di rateazione accolte dall'Amministrazione convenuta con indicazione delle date nelle quali il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e nessuna deduzione svolge in ordine al regolare pagamento delle rate, così ulteriormente ammettendo l'omissione di pagamento.
Ciò posto, si osserva che l'atto in oggetto non ha natura impositiva e,quindi, l'intimazione di pagamento non necessita di una particolare motivazione, bastando l'indicazione dell'atto presupposto.
Quanto alla doglianza inerente la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio della rateazione, osserva il Collegio che, ai sensi della lett.a) del co.3 dell'art. 19 del DPR n.602 del 1973, qualora intervenga il mancato pagamento delle rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio.
Analogo automatismo è previsto alla successiva lett. b) per la riscossione.
In nessun caso, quindi, viene previsto a carico dall'Ufficio convenuto un onere di comunicazione.
Di tali principi, per altro, vi è traccia nello stesso provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione
, nel quale si specifica che “in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento … dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo su cui Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero”.
Alla luce di quanto sopra sarebbe possibile ipotizzare la temerarietà del ricorso;
su cui, per altro, non pare il caso di dilungarsi.
Consegue a ciò l'infondatezza delle doglianze mosse dalla parte ricorrente in ordine sia alla mancata comunicazione e sia alla notifica della revoca della rateazione.
Le considerazioni che precedono paiono sufficienti per il rigetto del ricorso.
Le conclusioni predette hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superflua, per il principio della ragione più liquida, ogni altra valutazione delle altre questioni di causa.
Ogni altra deduzione trova, quindi, assorbenza nella parte motiva esposta.
Le conclusioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, inducono la Corte a rigettare integralmente il ricorso e a confermare l'atto impugnato;
con l'accollo sulla parte soccombente delle spese di causa , liquidate in favore di parte convenuta come meglio indicato in dispositivo sulla base del valore della causa e con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore dell'Amministrazione in Euro 9.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI RO, Presidente
LL PIETRO, AT
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2259/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 INAIL 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259008562234/000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3407/2025 depositato il 26/09/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n. 2259/2025
OGGETTO: Ricorso avverso intimazione di pagamento n. n. 06820259008562234000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento in oggetto per il pagamento delle cartelle e degli avvisi di addebito in essa indicati, aventi ad oggetto tributi vari, nonché sanzioni e interessi.
Il ricorso odierno è proposto per l'impugnazione dell'intimazione predetta, deducendosi vizi per la carenza di motivazione, nonché per la mancanza di una comunicazione volta ad informare il contribuente dell'intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione e per la mancata notifica di detto atto.
La parte ricorrente ha,quindi, evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di causa.
Si è costituita l' Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando le argomentazioni e le pretese di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata posta in discussione e ,udite le parti, la Corte ha deliberato in Camera di consiglio per i seguenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevato, preliminarmente, che il dato di fatto, non contestato e richiamato nello stesso ricorso, è che l'odierna intimazione è stata proposta in relazione a precedenti istanze di rateazione, cui la stessa parte ricorrente fa riferimento nel proprio ricorso per lamentare la omessa comunicazione preventiva della decadenza connessa al mancato pagamento di alcune rate.
In proposito, si deve osservare che la parte ricorrente non svolge alcuna contestazione in relazione al fatto del mancato pagamento di alcune rate derivanti dai precedenti provvedimenti di rateazione. La parte ricorrente stessa produce in allegato (all.2) le plurime istanze di rateazione accolte dall'Amministrazione convenuta con indicazione delle date nelle quali il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e nessuna deduzione svolge in ordine al regolare pagamento delle rate, così ulteriormente ammettendo l'omissione di pagamento.
Ciò posto, si osserva che l'atto in oggetto non ha natura impositiva e,quindi, l'intimazione di pagamento non necessita di una particolare motivazione, bastando l'indicazione dell'atto presupposto.
Quanto alla doglianza inerente la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio della rateazione, osserva il Collegio che, ai sensi della lett.a) del co.3 dell'art. 19 del DPR n.602 del 1973, qualora intervenga il mancato pagamento delle rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio.
Analogo automatismo è previsto alla successiva lett. b) per la riscossione.
In nessun caso, quindi, viene previsto a carico dall'Ufficio convenuto un onere di comunicazione.
Di tali principi, per altro, vi è traccia nello stesso provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione
, nel quale si specifica che “in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento … dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo su cui Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero”.
Alla luce di quanto sopra sarebbe possibile ipotizzare la temerarietà del ricorso;
su cui, per altro, non pare il caso di dilungarsi.
Consegue a ciò l'infondatezza delle doglianze mosse dalla parte ricorrente in ordine sia alla mancata comunicazione e sia alla notifica della revoca della rateazione.
Le considerazioni che precedono paiono sufficienti per il rigetto del ricorso.
Le conclusioni predette hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superflua, per il principio della ragione più liquida, ogni altra valutazione delle altre questioni di causa.
Ogni altra deduzione trova, quindi, assorbenza nella parte motiva esposta.
Le conclusioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, inducono la Corte a rigettare integralmente il ricorso e a confermare l'atto impugnato;
con l'accollo sulla parte soccombente delle spese di causa , liquidate in favore di parte convenuta come meglio indicato in dispositivo sulla base del valore della causa e con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore dell'Amministrazione in Euro 9.000,00 oltre accessori di legge.