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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 06/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 598/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
Oggi 6 maggio 2025 alle ore 12:13, innanzi al Giudice dott. Enrico Chemollo, come disposto all'esito dell'udienza del 3/12/2024, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Sono comparsi: per parte appellante, l'avv. RT FROJO;
Parte_1
per parte appellata, l'avv. Chiara BARZAGHI. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto di appello e da comparsa di costituzione.
Parte appellata chiede inoltre che in caso di accoglimento dell'appello sia indicato dalla controparte l'IBAN presso cui effettuare i pagamenti in quanto non intende effettuare pagamenti in contanti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti nonché provvedendo alla condivisione del verbale mediante l'applicativo.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 8 N. 598/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del giudice unico dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex artt. 350, 350 bis e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, promossa
da
(C.F. , con l'avv. RT FROJOParte_1 C.F._1
parte appellante
contro
(C.F. ), con l'avv. Chiara BARZAGHI Controparte_1 C.F._2
parte appellata
in punto: distanze nelle costruzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso da atto di appello e da comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla procuratrice della parte appellata in data 3/6/2024, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 106/2024 del Giudice di Pace di Biella, notificatagli in data
13/5/2024, con cui è stata accertata la violazione da parte sua delle distanze legali tra il fabbricato dallo stesso realizzato, consistente in una tettoia posta in aderenza del confine tra la sua proprietà e quella della vicina,
del quale è stata disposta la demolizione, ed è stato altresì condannato al risarcimento Controparte_1 all'odierna appellata del danno liquidato in via equitativa in € 1.200,00, nonché alla refusione delle spese processuali, anche del procedimento di A.T.P. N. 1190/2019 R.G. che ha preceduto il giudizio e di C.T.P.
pagina 2 di 8 La C.T.U. depositata all'esito di tale procedimento di istruzione preventiva, ritenuta dal giudice di prime cure ammissibile e rilevante nel giudizio di merito instaurato dalla in seguito al fallimento del CP_1 tentativo di conciliazione della controversia, ha attestato, come da mandato peritale, formulato sulla base delle prospettazioni dell'attrice in primo grado ed odierna appellata, che la costruzione suindicata del Pt_2
“è posta a distanza inferiore ai tre metri dal confine”. Sulla base di tale relazione peritale, il giudice di prime cure ha concluso che la tettoia è stata realizzata in violazione del disposto dell'art. 873 c.c.
Avverso tale conclusione l'appellante ha con distinti motivi di appello, riassumibili unitariamente, sostenuto in sostanza che il G.d.P. abbia palesemente travisato la portata della norma dell'art. 873 c.c., prevedendo la norma che la distanza di tre metri vada tenuta tra gli edifici e non rispetto al confine, oltre ad aver lamentato che il G.d.P. sia incorso in ultrapetizione nell'aver condannato il al risarcimento in favore della Pt_2
i una somma equitativamente determinata per il danno arrecato dalla predetta violazione. CP_1
L'appellante ha inoltre istato in via preliminare per la sospensione ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allegando dette circostanze a sostegno della sussistenza del fumus boni iuris, nonché, quanto al periculum in mora, il non esiguo costo dell'opera di demolizione, nel quale ha sottolineato doversi ricomprendere il valore del manufatto medesimo ed il costo necessario al ripristino dell'opera in caso di esito vittorioso del giudizio d'appello, considerata la già intervenuta notificazione del titolo esecutivo e del precetto ad opera della controparte.
Si è tempestivamente costituita nel giudizio d'appello istando preliminarmente per la Controparte_1 conferma della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, nonché nel merito argomentando a sostegno della sua infondatezza, in ogni caso istando per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del giudizio d'appello.
Con decreto del 10/6/2024 è stata accolta l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, successivamente confermata all'esito dell'udienza tenutasi in data 16/7/2024, mentre per il merito della causa è stata fissata udienza al giorno 3/12/2024.
All'esito di tale udienza, svoltasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si è rinviato ex artt. 350 co. 3, 350 bis e 281 sexies all'udienza odierna, nella quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, a definizione della quale è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello risulta parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
pagina 3 di 8 Va preliminarmente affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa della parte appellata e basata sull'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo infatti l'appellante specificamente individuato gli specifici capi della decisione impugnati ed avendo in particolare indicato le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto al merito, va innanzitutto rilevato che non è contestato il fatto che l'appellata sia proprietaria di un terreno sito in Netro, regione Candorno n. 9 ivi censito al catasto fabbricati al F.3, map. 295 e che la stessa abbia edificato per prima, avendo ottenuto licenza edilizia nell'anno 1977 ed avendo realizzato la propria abitazione nel 1990, come da documentazione dalla stessa versata in atti (doc. 4 primo grado CP_1
Sul punto, pur avendo argomentato in ordine al principio di prevenzione, l'appellante nessuna prova ha infatti offerto in merito alla sua qualità di preveniente, come anche rilevato dal giudice di prime cure.
Altrettanto pacifico è che il el 2018 abbia edificato all'interno della sua proprietà, in prossimità Pt_1 alla linea di confine con la proprietà dell'odierna convenuta, un nuovo fabbricato, consistente in una tettoia ad uso garage, che, come sottolineato dalla difesa dell'appellante ed attestato anche dalla C.T.U. esperita in sede di A.T.P., in ragione dell'ampia distanza della costruzione della alla linea di confine tra le CP_1 due proprietà, risulta posta a distanza ben maggiore di tre metri rispetto all'abitazione della la CP_1 quale come detto va considerata preveniente.
Tanto premesso, la contestazione mossa dalla difesa dell'appellante alla sentenza di primo grado consiste nell'affermazione che il G.d.P. abbia acriticamente recepito le conclusioni errate della C.T.U. nella quale è stata attestata una violazione delle distanze nelle costruzioni in quanto “la posizione della costruzione non rispetta la distanza minima di mt. 3,00 dal confine come indicato nell'art. 873 del Codice Civile – Distanze nelle Costruzioni” (par. 13 relazione peritale proc. n. 1190/2019 R.G).
Tale errata conclusione del G.d.P. e del C.T.U. sarebbero peraltro il frutto della genericità del quesito posto al consulente, al quale era stato demandato di accertare “lo stato attuale del fabbricato accessorio ad uso garage realizzato dal convenuto sul confine tra la proprietà della ricorrente e quella del convenuto stesso con riguardo alle doglianze di parte ricorrente” e di quantificare “gli eventuali costi per il ripristino a norma di legge”, per cui il C.T.U. avrebbe effettuato l'accertamento sulla base delle infondate doglianze della stessa la quale aveva lamentato la violazione delle distanze legali calcolate dal confine tra le proprietà. CP_1
Tale doglianza, pur trovando conferma nell'erronea argomentazione e conclusione del C.T.U., che ha portato infatti alla decisione di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, risulta in realtà infondata, essendo le conclusioni della sentenza appellata sul capo della decisione in esame corrette in diritto in ordine alla rilevata violazione delle distanze legali ad opera della parte appellante.
pagina 4 di 8 L'art. 873 c.c. testualmente dispone infatti che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”, salva la possibilità che i regolamenti locali stabiliscano una distanza maggiore.
Come noto, le norme sulle distanze nelle costruzioni sono poste dalla legge allo scopo della tutela del diritto di proprietà ed al contempo delle esigenze pubblicistiche consistenti nell'esigenza di evitare intercapedini pericolose tra edifici, quali sono quelle inferiori ai tre metri, per tale ragione venendo concessa al privato leso nel suo diritto di proprietario, oltre alla tutela risarcitoria, anche quella ripristinatoria (art. 872 co. 2 c.c.).
Quanto alla clausola di salvezza contenuta nell'art. 873 c.c. delle maggiori distanze eventualmente stabilite dai regolamenti locali, la giurisprudenza di legittimità ha del resto con consolidato orientamento stabilito che gli enti locali possono stabilire distanze superiori a quelle codicistiche, con conseguente valenza di tali superiori misure anche ai fini di ottenere la riduzione in pristino, pur dovendo tali normative locali rispettare, essendo il governo del territorio rientrante nella potestà concorrente, le norme generali contenute nella legge urbanistica fondamentale emanata dallo Stato con L. 1150/1942, nonché nel D.M. attuativo n. 1444/1968, al quale viene parimenti riconosciuto valore di legge, poiché emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 41 quinquies della stessa L..1150/1942, non potendo inoltre per stessa previsione dell'art. 873 c.c. il regolamento dell'ente locale, avente efficacia integrativa della norma, stabilire misure inferiori a quelle di legge (Cass. Sez. Un.
14953/2011).
Tanto brevemente osservato quando alla portata dell'art. 873 c.c., che come detto fa riferimento alla sola distanza tra costruzioni, va chiarito che, pur facendo riferimento la norma alla sola distanza tra costruzioni e la sua ratio all'esigenza di evitare intercapedini pericolose, il fatto che due costruzioni tra fondi finitimi siano mantenuti a distanza superiore ai tre metri previsti dall'art. 873 c.c. o alle superiori distanze eventualmente stabilite dai regolamenti locali, non consente in ogni caso senza limiti a ciascuno dei due proprietari di realizzare costruzioni in aderenza al confine. Tale interpretazione non tiene infatti conto delle regole stabilite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prevenzione.
Sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che il principio della prevenzione comporta che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.
Al preveniente, invero, è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare:
1) sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice;
2) sia sul confine;
3) sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.
A fronte alla scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch'esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la pagina 5 di 8 comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso
(art. 877 primo comma c.c.); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all'intero distacco legale. Nella terza ipotesi, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo avere interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione (art. 875 c.c.); in alternativa, può costruire in aderenza (art. 877 co.
2. c.c.) o rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente. (Cass. Sez. Un. 10318/2016; ex multis di recente Cass. 12702/2024).
Il fatto che il preveniente, ossia nella fattispecie l'appellata, non abbia scelto di realizzare la propria costruzione ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 873 c.c. non consente dunque al prevenuto di costruire in aderenza al confine, in quanto tale distanza, come unanimemente riconosciuto anche dalla dottrina, oltre che dalla giurisprudenza (cfr. ex multis cit. Cass. Sez. Un. 10318/2016), va rapportata ad un'equa ripartizione del relativo onere, dovendosi quindi ritenersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta.
Pertanto, solo nel caso in cui il preveniente costruisca a distanza inferiore alla metà rispetto a quella stabilità dall'art. 873 c.c. o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali entro il rispetto delle predette norme dello
Stato, opera il cd. principio della prevenzione, nel qual caso il prevenuto potrà esercitare le facoltà attribuitegli dagli artt. 875 ed 877 c.c., di cui s'è detto, e ciò in quanto il meccanismo della prevenzione, come congegnato dal Codice Civile, consente di regolare armonicamente il rapporto di successione temporale tra le costruzioni che sorgono su fondi contigui, senza assicurare posizioni di vantaggio a colui che costruisce per primo in danno di colui che costruisce per secondo: alle facoltà riconosciute al preveniente, infatti, fanno da contrappeso quelle attribuite al prevenuto, alle quali il primo non può opporsi.
Nel caso di specie, dunque pur essendo pacifico che il regolamento del Comune di Netro, come anche accertato dal C.T.U., non prevede alcuna distanza minima degli edifici rispetto al confine, rimandando semplicemente al Codice Civile, il in quanto prevenuto, non può godere delle facoltà stabilite Pt_1 dagli artt. 875 ed 877 c.c. di cui s'è detto, non avendo la preveniente costruito a distanza CP_1 inferiore alla metà di quella prevista dall'art. 873 c.c., essendo quindi egli tenuto a sua volta a costruire ad almeno 1,5 metri dal confine con la proprietà dell'appellata, onde distribuire paritariamente tra i proprietari finitimi tale obbligo di legge.
Va dunque in relazione a tale doglianza, confermata la decisione di prime cure, risultando nella fattispecie applicabile l'art. 873 c.c. essendo i fondi di cui si tratta finitimi, come anche confermato dalla C.T.U.
Venendo all'ulteriore doglianza dell'appellante, relativa all'aver la sentenza impugnata condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore dell'odierna appellata, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.
pagina 6 di 8 in € 1.200,00, e che l'appellante afferma non corrispondere ad alcuna richiesta della nel CP_1 giudizio di primo grado, essa risulta fondata.
Infatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la veva CP_1 espressamente richiesto “la condanna del VINCENTI alla demolizione del manufatto tettoia descritto in narrativa nonché al risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre il costo degli oneri ed accessori di legge”, nonché “al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi, compresi i costi sostenuti da quest'ultima a titolo di spese legali e peritali nella procedura di ATP …”
Sul punto, è del resto la stessa previsione di cui all'art. 872 co. 2 c.c., che attribuisce la tutela ripristinatoria al proprietario leso nel proprio diritto, a fare salva anche la tutela risarcitoria, la cui domanda non può tuttavia in ogni caso ritenersi implicitamente ricompresa nella prima, stante il diverso carattere delle due azioni, di natura reale la prima ed obbligatoria la seconda, la quale ultima può differire dalla prima anche per quanto riguarda i soggetti. Nel caso di specie la domanda è stata in ogni caso stata espressamente formulata.
Ciò osservato, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che tale danno è riconoscibile in re ipsa, identificandosi nella violazione stessa, “la quale determina un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. 10600/1999), “essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. 21501/2018), dovendosi tuttavia rilevare, rispetto alla motivazione della sentenza appellata, secondo cui “altresì in via equitativa è provata la richiesta di danni in ordine alla predetta costruzione per il tempo in cui questa ha insistito sulla proprietà di parte attrice limitandone l'utilizzo” che come statuito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva” (Cass. 18108/2023), risultando dunque non adeguata la motivazione offerta dal giudice di prime cure.
Del resto, non avendo la parte attrice nel giudizio di primo grado offerto idonea prova, neppure per presunzioni, dell'incidenza della riduzione di fruibilità sul valore del proprio fondo, a tale lacuna non può supplirsi in grado d'appello, dovendosi pertanto riformare tale capo della decisione appellata.
Va dunque accolto parzialmente l'appello, con conferma del primo capo della sentenza appellata, riguardante la condanna alla rimessione in ripristino e con riforma del secondo, riguardante la condanna al risarcimento.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, ravvisandosi in ogni caso una soccombenza complessiva dell'odierno appellante, l'accoglimento parziale dell'appello non comporta effetti sulla relativa statuizione pagina 7 di 8 operata all'esito del giudizio di primo grado, da confermarsi dunque secondo la misura già liquidata dal giudice di prime cure, così come anche quella delle spese relative al giudizio di A.T.P., mentre, quanto al presente giudizio d'appello, l'appellante va per la medesima ragione condannato alla refusione delle spese alla parte appellata, che si ritiene congruo liquidare, tenuto conto del valore effettivo della domanda, per quanto fondata, e dunque di €.890,00, e dunque entro lo scaglione fino agli € 1.100,00, con riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della sola fase istruttoria/di trattazione sulla quale si ritiene congruo operare una riduzione nella misura massima di legge, pari al 50%, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e la modesta attività di trattazione, e così in complessivi € 562,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accoglie parzialmente l'appello, con conferma del primo capo della decisione appellata e con riforma del secondo, per l'effetto confermando la disposta demolizione del manufatto – tettoia di cui è causa e rigettando la domanda di risarcimento per equivalente formulata in via equitativa da nei confronti Controparte_1 di nonché confermando la statuizione in ordine alle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado e relative al procedimento di A.T.P. di cui alla sentenza appellata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 562,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Biella, 6/5/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
Su invito del giudice, i partecipanti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale d'udienza e procede altresì alla condivisione del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
Biella, 6/5/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
Oggi 6 maggio 2025 alle ore 12:13, innanzi al Giudice dott. Enrico Chemollo, come disposto all'esito dell'udienza del 3/12/2024, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Sono comparsi: per parte appellante, l'avv. RT FROJO;
Parte_1
per parte appellata, l'avv. Chiara BARZAGHI. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto di appello e da comparsa di costituzione.
Parte appellata chiede inoltre che in caso di accoglimento dell'appello sia indicato dalla controparte l'IBAN presso cui effettuare i pagamenti in quanto non intende effettuare pagamenti in contanti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti nonché provvedendo alla condivisione del verbale mediante l'applicativo.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 8 N. 598/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del giudice unico dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex artt. 350, 350 bis e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, promossa
da
(C.F. , con l'avv. RT FROJOParte_1 C.F._1
parte appellante
contro
(C.F. ), con l'avv. Chiara BARZAGHI Controparte_1 C.F._2
parte appellata
in punto: distanze nelle costruzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso da atto di appello e da comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla procuratrice della parte appellata in data 3/6/2024, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 106/2024 del Giudice di Pace di Biella, notificatagli in data
13/5/2024, con cui è stata accertata la violazione da parte sua delle distanze legali tra il fabbricato dallo stesso realizzato, consistente in una tettoia posta in aderenza del confine tra la sua proprietà e quella della vicina,
del quale è stata disposta la demolizione, ed è stato altresì condannato al risarcimento Controparte_1 all'odierna appellata del danno liquidato in via equitativa in € 1.200,00, nonché alla refusione delle spese processuali, anche del procedimento di A.T.P. N. 1190/2019 R.G. che ha preceduto il giudizio e di C.T.P.
pagina 2 di 8 La C.T.U. depositata all'esito di tale procedimento di istruzione preventiva, ritenuta dal giudice di prime cure ammissibile e rilevante nel giudizio di merito instaurato dalla in seguito al fallimento del CP_1 tentativo di conciliazione della controversia, ha attestato, come da mandato peritale, formulato sulla base delle prospettazioni dell'attrice in primo grado ed odierna appellata, che la costruzione suindicata del Pt_2
“è posta a distanza inferiore ai tre metri dal confine”. Sulla base di tale relazione peritale, il giudice di prime cure ha concluso che la tettoia è stata realizzata in violazione del disposto dell'art. 873 c.c.
Avverso tale conclusione l'appellante ha con distinti motivi di appello, riassumibili unitariamente, sostenuto in sostanza che il G.d.P. abbia palesemente travisato la portata della norma dell'art. 873 c.c., prevedendo la norma che la distanza di tre metri vada tenuta tra gli edifici e non rispetto al confine, oltre ad aver lamentato che il G.d.P. sia incorso in ultrapetizione nell'aver condannato il al risarcimento in favore della Pt_2
i una somma equitativamente determinata per il danno arrecato dalla predetta violazione. CP_1
L'appellante ha inoltre istato in via preliminare per la sospensione ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allegando dette circostanze a sostegno della sussistenza del fumus boni iuris, nonché, quanto al periculum in mora, il non esiguo costo dell'opera di demolizione, nel quale ha sottolineato doversi ricomprendere il valore del manufatto medesimo ed il costo necessario al ripristino dell'opera in caso di esito vittorioso del giudizio d'appello, considerata la già intervenuta notificazione del titolo esecutivo e del precetto ad opera della controparte.
Si è tempestivamente costituita nel giudizio d'appello istando preliminarmente per la Controparte_1 conferma della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, nonché nel merito argomentando a sostegno della sua infondatezza, in ogni caso istando per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del giudizio d'appello.
Con decreto del 10/6/2024 è stata accolta l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, successivamente confermata all'esito dell'udienza tenutasi in data 16/7/2024, mentre per il merito della causa è stata fissata udienza al giorno 3/12/2024.
All'esito di tale udienza, svoltasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si è rinviato ex artt. 350 co. 3, 350 bis e 281 sexies all'udienza odierna, nella quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, a definizione della quale è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello risulta parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
pagina 3 di 8 Va preliminarmente affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa della parte appellata e basata sull'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo infatti l'appellante specificamente individuato gli specifici capi della decisione impugnati ed avendo in particolare indicato le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto al merito, va innanzitutto rilevato che non è contestato il fatto che l'appellata sia proprietaria di un terreno sito in Netro, regione Candorno n. 9 ivi censito al catasto fabbricati al F.3, map. 295 e che la stessa abbia edificato per prima, avendo ottenuto licenza edilizia nell'anno 1977 ed avendo realizzato la propria abitazione nel 1990, come da documentazione dalla stessa versata in atti (doc. 4 primo grado CP_1
Sul punto, pur avendo argomentato in ordine al principio di prevenzione, l'appellante nessuna prova ha infatti offerto in merito alla sua qualità di preveniente, come anche rilevato dal giudice di prime cure.
Altrettanto pacifico è che il el 2018 abbia edificato all'interno della sua proprietà, in prossimità Pt_1 alla linea di confine con la proprietà dell'odierna convenuta, un nuovo fabbricato, consistente in una tettoia ad uso garage, che, come sottolineato dalla difesa dell'appellante ed attestato anche dalla C.T.U. esperita in sede di A.T.P., in ragione dell'ampia distanza della costruzione della alla linea di confine tra le CP_1 due proprietà, risulta posta a distanza ben maggiore di tre metri rispetto all'abitazione della la CP_1 quale come detto va considerata preveniente.
Tanto premesso, la contestazione mossa dalla difesa dell'appellante alla sentenza di primo grado consiste nell'affermazione che il G.d.P. abbia acriticamente recepito le conclusioni errate della C.T.U. nella quale è stata attestata una violazione delle distanze nelle costruzioni in quanto “la posizione della costruzione non rispetta la distanza minima di mt. 3,00 dal confine come indicato nell'art. 873 del Codice Civile – Distanze nelle Costruzioni” (par. 13 relazione peritale proc. n. 1190/2019 R.G).
Tale errata conclusione del G.d.P. e del C.T.U. sarebbero peraltro il frutto della genericità del quesito posto al consulente, al quale era stato demandato di accertare “lo stato attuale del fabbricato accessorio ad uso garage realizzato dal convenuto sul confine tra la proprietà della ricorrente e quella del convenuto stesso con riguardo alle doglianze di parte ricorrente” e di quantificare “gli eventuali costi per il ripristino a norma di legge”, per cui il C.T.U. avrebbe effettuato l'accertamento sulla base delle infondate doglianze della stessa la quale aveva lamentato la violazione delle distanze legali calcolate dal confine tra le proprietà. CP_1
Tale doglianza, pur trovando conferma nell'erronea argomentazione e conclusione del C.T.U., che ha portato infatti alla decisione di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, risulta in realtà infondata, essendo le conclusioni della sentenza appellata sul capo della decisione in esame corrette in diritto in ordine alla rilevata violazione delle distanze legali ad opera della parte appellante.
pagina 4 di 8 L'art. 873 c.c. testualmente dispone infatti che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”, salva la possibilità che i regolamenti locali stabiliscano una distanza maggiore.
Come noto, le norme sulle distanze nelle costruzioni sono poste dalla legge allo scopo della tutela del diritto di proprietà ed al contempo delle esigenze pubblicistiche consistenti nell'esigenza di evitare intercapedini pericolose tra edifici, quali sono quelle inferiori ai tre metri, per tale ragione venendo concessa al privato leso nel suo diritto di proprietario, oltre alla tutela risarcitoria, anche quella ripristinatoria (art. 872 co. 2 c.c.).
Quanto alla clausola di salvezza contenuta nell'art. 873 c.c. delle maggiori distanze eventualmente stabilite dai regolamenti locali, la giurisprudenza di legittimità ha del resto con consolidato orientamento stabilito che gli enti locali possono stabilire distanze superiori a quelle codicistiche, con conseguente valenza di tali superiori misure anche ai fini di ottenere la riduzione in pristino, pur dovendo tali normative locali rispettare, essendo il governo del territorio rientrante nella potestà concorrente, le norme generali contenute nella legge urbanistica fondamentale emanata dallo Stato con L. 1150/1942, nonché nel D.M. attuativo n. 1444/1968, al quale viene parimenti riconosciuto valore di legge, poiché emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 41 quinquies della stessa L..1150/1942, non potendo inoltre per stessa previsione dell'art. 873 c.c. il regolamento dell'ente locale, avente efficacia integrativa della norma, stabilire misure inferiori a quelle di legge (Cass. Sez. Un.
14953/2011).
Tanto brevemente osservato quando alla portata dell'art. 873 c.c., che come detto fa riferimento alla sola distanza tra costruzioni, va chiarito che, pur facendo riferimento la norma alla sola distanza tra costruzioni e la sua ratio all'esigenza di evitare intercapedini pericolose, il fatto che due costruzioni tra fondi finitimi siano mantenuti a distanza superiore ai tre metri previsti dall'art. 873 c.c. o alle superiori distanze eventualmente stabilite dai regolamenti locali, non consente in ogni caso senza limiti a ciascuno dei due proprietari di realizzare costruzioni in aderenza al confine. Tale interpretazione non tiene infatti conto delle regole stabilite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prevenzione.
Sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che il principio della prevenzione comporta che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.
Al preveniente, invero, è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare:
1) sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice;
2) sia sul confine;
3) sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.
A fronte alla scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch'esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la pagina 5 di 8 comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso
(art. 877 primo comma c.c.); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all'intero distacco legale. Nella terza ipotesi, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo avere interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione (art. 875 c.c.); in alternativa, può costruire in aderenza (art. 877 co.
2. c.c.) o rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente. (Cass. Sez. Un. 10318/2016; ex multis di recente Cass. 12702/2024).
Il fatto che il preveniente, ossia nella fattispecie l'appellata, non abbia scelto di realizzare la propria costruzione ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 873 c.c. non consente dunque al prevenuto di costruire in aderenza al confine, in quanto tale distanza, come unanimemente riconosciuto anche dalla dottrina, oltre che dalla giurisprudenza (cfr. ex multis cit. Cass. Sez. Un. 10318/2016), va rapportata ad un'equa ripartizione del relativo onere, dovendosi quindi ritenersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta.
Pertanto, solo nel caso in cui il preveniente costruisca a distanza inferiore alla metà rispetto a quella stabilità dall'art. 873 c.c. o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali entro il rispetto delle predette norme dello
Stato, opera il cd. principio della prevenzione, nel qual caso il prevenuto potrà esercitare le facoltà attribuitegli dagli artt. 875 ed 877 c.c., di cui s'è detto, e ciò in quanto il meccanismo della prevenzione, come congegnato dal Codice Civile, consente di regolare armonicamente il rapporto di successione temporale tra le costruzioni che sorgono su fondi contigui, senza assicurare posizioni di vantaggio a colui che costruisce per primo in danno di colui che costruisce per secondo: alle facoltà riconosciute al preveniente, infatti, fanno da contrappeso quelle attribuite al prevenuto, alle quali il primo non può opporsi.
Nel caso di specie, dunque pur essendo pacifico che il regolamento del Comune di Netro, come anche accertato dal C.T.U., non prevede alcuna distanza minima degli edifici rispetto al confine, rimandando semplicemente al Codice Civile, il in quanto prevenuto, non può godere delle facoltà stabilite Pt_1 dagli artt. 875 ed 877 c.c. di cui s'è detto, non avendo la preveniente costruito a distanza CP_1 inferiore alla metà di quella prevista dall'art. 873 c.c., essendo quindi egli tenuto a sua volta a costruire ad almeno 1,5 metri dal confine con la proprietà dell'appellata, onde distribuire paritariamente tra i proprietari finitimi tale obbligo di legge.
Va dunque in relazione a tale doglianza, confermata la decisione di prime cure, risultando nella fattispecie applicabile l'art. 873 c.c. essendo i fondi di cui si tratta finitimi, come anche confermato dalla C.T.U.
Venendo all'ulteriore doglianza dell'appellante, relativa all'aver la sentenza impugnata condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore dell'odierna appellata, liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c.
pagina 6 di 8 in € 1.200,00, e che l'appellante afferma non corrispondere ad alcuna richiesta della nel CP_1 giudizio di primo grado, essa risulta fondata.
Infatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la veva CP_1 espressamente richiesto “la condanna del VINCENTI alla demolizione del manufatto tettoia descritto in narrativa nonché al risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre il costo degli oneri ed accessori di legge”, nonché “al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi, compresi i costi sostenuti da quest'ultima a titolo di spese legali e peritali nella procedura di ATP …”
Sul punto, è del resto la stessa previsione di cui all'art. 872 co. 2 c.c., che attribuisce la tutela ripristinatoria al proprietario leso nel proprio diritto, a fare salva anche la tutela risarcitoria, la cui domanda non può tuttavia in ogni caso ritenersi implicitamente ricompresa nella prima, stante il diverso carattere delle due azioni, di natura reale la prima ed obbligatoria la seconda, la quale ultima può differire dalla prima anche per quanto riguarda i soggetti. Nel caso di specie la domanda è stata in ogni caso stata espressamente formulata.
Ciò osservato, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che tale danno è riconoscibile in re ipsa, identificandosi nella violazione stessa, “la quale determina un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. 10600/1999), “essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Cass. 21501/2018), dovendosi tuttavia rilevare, rispetto alla motivazione della sentenza appellata, secondo cui “altresì in via equitativa è provata la richiesta di danni in ordine alla predetta costruzione per il tempo in cui questa ha insistito sulla proprietà di parte attrice limitandone l'utilizzo” che come statuito dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, “in caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva” (Cass. 18108/2023), risultando dunque non adeguata la motivazione offerta dal giudice di prime cure.
Del resto, non avendo la parte attrice nel giudizio di primo grado offerto idonea prova, neppure per presunzioni, dell'incidenza della riduzione di fruibilità sul valore del proprio fondo, a tale lacuna non può supplirsi in grado d'appello, dovendosi pertanto riformare tale capo della decisione appellata.
Va dunque accolto parzialmente l'appello, con conferma del primo capo della sentenza appellata, riguardante la condanna alla rimessione in ripristino e con riforma del secondo, riguardante la condanna al risarcimento.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, ravvisandosi in ogni caso una soccombenza complessiva dell'odierno appellante, l'accoglimento parziale dell'appello non comporta effetti sulla relativa statuizione pagina 7 di 8 operata all'esito del giudizio di primo grado, da confermarsi dunque secondo la misura già liquidata dal giudice di prime cure, così come anche quella delle spese relative al giudizio di A.T.P., mentre, quanto al presente giudizio d'appello, l'appellante va per la medesima ragione condannato alla refusione delle spese alla parte appellata, che si ritiene congruo liquidare, tenuto conto del valore effettivo della domanda, per quanto fondata, e dunque di €.890,00, e dunque entro lo scaglione fino agli € 1.100,00, con riferimento ai valori medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della sola fase istruttoria/di trattazione sulla quale si ritiene congruo operare una riduzione nella misura massima di legge, pari al 50%, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e la modesta attività di trattazione, e così in complessivi € 562,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accoglie parzialmente l'appello, con conferma del primo capo della decisione appellata e con riforma del secondo, per l'effetto confermando la disposta demolizione del manufatto – tettoia di cui è causa e rigettando la domanda di risarcimento per equivalente formulata in via equitativa da nei confronti Controparte_1 di nonché confermando la statuizione in ordine alle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado e relative al procedimento di A.T.P. di cui alla sentenza appellata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 562,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Biella, 6/5/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
Su invito del giudice, i partecipanti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale d'udienza e procede altresì alla condivisione del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
Biella, 6/5/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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