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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12103 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20917/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA, nella causa civile iscritta al n. 20917/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, partita iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Fabiana Gaeta (c.f.
), presso in cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._1 via Riviera di Chiaia n. 276 giusta procura in atti,
ATTRICE
E
in persona Controparte_1
del legali rappresentanti p.t. patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:ADS80030620639), presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 domiciliano, ex lege,
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza che era stata fissata per la decisione contestuale del 15.12.2025 e si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n.
149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza per il deposito delle predette note. Sempre preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att. al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09 e che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice nella fase della precisazione delle conclusioni, all' esito di istruttoria ammessa dal precedente GI, relativamente alla domanda di riassunzione presentata dalla contro l'Amministrazione convenuta e avente Pt_2 ad oggetto opposizione a provvedimento di reiezione.
Pertanto preso atto della comparizione di parte ricorrente all'udienza del
15.12.2025 mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che è sostitutiva della discussione delle parti e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, precisando che erroneamente ha fissato udienza di decisione contestuale ex art. 429 cpc con termine per note, in luogo invece delle disposizioni di cui all' art. 281 sexies, che quindi, avendo la medesima funzione, di pronuncia contestuale, con il rispetto dell'esercizio di difesa delle parti stante la concessione del termine a difesa, decide la causa come da provvedimento contestuale all' udienza.
Preliminarmente il Tribunale deve dichiarare l'esatta instaurazione del contraddittorio tra le parti che risultano costituite telematicamente, come dispone l'art. 16 bis c.p.c. del D.L. 179/2012 trasfuso nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile 196 quater, nonché art. 1 comma 17 lett. B l. 206/2021.
- 2 - Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato in data 13
SETTEMBRE 2022, la soc. ha convenuto in giudizio l' Pt_1 Controparte_1
impugnando il provvedimento di diniego dell' indennizzo emergenziale dell' importo di euro 15.575,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020
e di euro 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex D.L. n. 137/2020.
La parte attrice asseriva in fatto di essere titolare di un'impresa individuale e di godere di tutti i requisiti individuati dall'art. 25 del decreto-legge n. 19 maggio
2020, n. 34, norma con cui il legislatore riconosceva in capo, tra gli altri, a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e titolari di partita IVA, un contributo a fondo perduto. Ai fini del riconoscimento di detto contributo venivano prescritte dall'art. 25 una serie di condizioni: l'attività non doveva essere cessata alla data di presentazione dell'istanza; i ricavi dell'attività di impresa non dovevano essere superiori a 5.000.000,00 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto;
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovevano essere inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La domanda del beneficio di contributo emergenziale faceva specifico riferimento all'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 pari ad € 198.544 ed all'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile
2020 pari ad € 42.796 e veniva inviata da parte dell'istante all' Agenzia in data 24 luglio 2020 e protocollata con n. 200724412333773910000001.
Nel mese di dicembre 2020, la società, mediante la consultazione del “cassetto fiscale”, apprendeva, suo malgrado che la sua domanda era stata scartata “per controlli contabili” da parte dell'Agenzia competente.
- 3 - In data 9 dicembre 2020 l'attrice presentava istanza di autotutela rivolta all' cui seguiva ulteriore diniego da parte Controparte_2
dell'amministrazione finanziaria.
Avverso la reiezione da parte dell' l'odierna attrice proponeva ricorso in CP_1 opposizione dinanzi la competente Commissione Tributaria, che con sentenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, perchè per il contributo a fondo perduto l' istante poteva vantare una posizione di diritto soggettivo la cui competenza appartiene alla cognizione del giudice ordinario dinanzi a cui andava riassunto il giudizio nel termine di legge.
L'attore, in ottemperanza al decisum, riassumeva la controversia dinanzi al
Tribunale di Napoli con atto di citazione in giudizio notificato il 13 settembre
2022, a mezzo del quale replicava la pretesa della somma di euro 15.575,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020 e di euro 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex D.L. n. 137/2020.
Nel merito, l'attrice evidenziava le ragioni sulla base delle quali riteneva di poter aver diritto ai contributi delineati dalla legislazione emergenziale del 2020, richiamando anche alcuni precedenti deliberati dalla ad interpelli su CP_1
ipotesi di casi simili a quello per cui è causa.
Ribadiva infatti di essere in possesso di tutti i requisiti individuati dalla norma di legge fonte del diritto di credito azionato con la domanda così come provato dalla documentazione trasmessa originariamente ed allegata anche all'atto di citazione in riassunzione.
La evidenziava che la reiezione della realizzava la violazione e falsa Pt_2 CP_1 applicazione dell'art. 25 dl 34/2020 in quanto nel confrontare quanto dichiarato dall'istante con le risultanze delle comunicazioni sulle liquidazioni periodiche
IVA di aprile 2020 e 2019 l'Amministrazione erroneamente non aveva considerato i ricavi di prestazioni erogate che, essendo fuori campo IVA non risultavano immediatamente evincibili dai controlli contabili effettuati.
- 4 - Dal diniego relativo all'istanza avente ad oggetto il contributo di cui al decreto- legge n. 34/2020, inoltre, sarebbe discesa un'automatica (e anch'essa illegittima) preclusione all'accesso del contributo di cui al decreto-legge n. 137/2020. Infatti, il legislatore ha posto quale condizione per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto l'aver avuto accesso alle somme riconosciute ai sensi del decreto-legge n.
34/2020.
Pertanto la società chiedeva l'annullamento del provvedimento diniego di agevolazione il cui importo era stato quantificato in euro 15.575,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020 e di euro 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex D.L. n. 137/2020 e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme spettanti.
L' , nel costituirsi nel presente giudizio contestava le pretese Controparte_1 della parte attrice e ribadiva nel merito, che il contributo non poteva essere concesso, non ricorrendone i presupposti.
Alla base del diniego, infatti, opponeva che gli importi non rilevanti ai fini IVA indicati nell' istanza di autotutela non potevano essere considerati nel calcolo del fatturato per aver accesso all'agevolazione emergenziale, trattandosi di fatture relative a prestazioni da rendere in un arco temporale di oltre un anno e dunque non idonee a documentare che quanto contabilizzato corrispondesse alla frazione di importo per prestazioni effettivamente erogate nei mesi di aprile 2019 e 2020, per cui insisteva per il rigetto della domanda attorea per difetto dei presupposti di legge.
*******
Riassunti brevemente i termini della controversia, è ora possibile passare all'esame del merito, partendo dall' esame della domanda della parte attrice che agisce per l' accertamento del diritto a vedersi pagati i contributi a fondo perduto istituiti dal legislatore con la normativa emergenziale nel corso dell'anno 2020
- 5 - (decreti-legge n. 34/2020, n. 137/2020 e n. 149/2020), nelle singole misure già precisate.
Nell'atto di citazione la evidenziava di possedere al momento della Pt_2
presentazione della domanda i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto così come elencati dall'art. 25 del decreto-legge n.
34/2020.
L'asserita sussistenza dei requisiti indicati costituiva invece materia controversa avendo la PA negato la sussistenza delle suddette condizioni.
Ad impedire il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto di credito,
a detta dell'Amministrazione, sarebbe stata l'incertezza circa l'effettiva erogazione nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 di operazioni fuori iva richiamate dall' attrice ai fini del raggiungimento del requisito previsto per l' erogazione dell' indennizzo.
Dall' esame documentale risulta che l'eccezione di parte convenuta, tuttavia, non ha pregio e la domanda di parte attrice va accolta per quanto di ragione.
Infatti risulta dal tenore letterale dell'art. 25 decreto-legge n. 34/2020 una chiara e incontrovertibile voluntas legis, identificabile nell'intenzione di ristorare le attività produttive che, in ragione della pandemia e delle conseguenti restrizioni resesi necessarie, hanno subìto un ingente contraccolpo economico e dunque, ai titolari degli esercizi economici rientranti nell'elencazione effettuata dalla legge, cui il legislatore ha voluto attribuire la liquidità necessaria per consentire di non chiudere le attività e affrontare l' emergenza.
L'Amministrazione convenuta erroneamente ha ritenuto che con riguardo alle operazioni cd. fuori campo IVA le allegate note di debito della non erano Pt_2
idonee a provare l' erogazione effettiva delle prestazioni nei mesi di aprile 2019 ed aprile 2020 e la riduzione del fatturato previsto dal comma 4 ° dell'art. 25 del dl 34/2020.
- 6 - Sul punto invece era stata la stessa l – direzione Controparte_1 contribuenti - ad esprimersi con chiarimenti, con risposta ad interpello n.° 350 del 2020 in una fattispecie analoga, precisando che - ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par.
2), purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo
TUIR); il dubbio interpretativo riguarda le somme percepite dal Contribuente non fatturate in quanto da quest'ultimo ritenute contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA. Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall'Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA. Per quanto prima evidenziato, le somme in argomento sono da includere ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo
Pagina 5 di 6 delle soglie dimensionali di cui al comma 5. Per quanto concerne
l'identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d'esercizio sostenuti dall'istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR. L'Istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25 del DL
Rilancio – (cfr. pag. 6 , risposta n. 350, oggetto Articolo 11, comma 1, lett. a), legge
27 luglio 2000, n.212 - Art. 25 DL Rilancio - Requisiti contributo Covid 19 -
Computo somme fuori campo IVA non fatturate).
Ne consegue che l'eccezione di parte convenuta risulta sconfessata per tabulas in quanto poggia proprio sulla tesi che contraddice i chiarimenti già forniti dall' nell'interpello su caso analogo. CP_1
Invero l' non può surrettiziamente introdurre oneri probatori che, CP_1
peraltro, si presterebbero ineludibilmente ad incertezze interpretative, avuto
- 7 - particolare riguardo alla valutazione di sussistenza di detti inadempimenti ed alla loro apprezzabilità, stante anche le particolari contingenze emergenziali che hanno invece determinato il principio generale del legislatore di erogazione del contributo, proprio per la straordinarietà dell'evento e per le condizioni che hanno portato lo Stato alla decisione di poterlo erogare, anche quale strumento di politica di intervento per la crisi e la coesione sociale.
Pertanto con riferimento alla somma spettante alla società attrice alla luce del decreto-legge n.° 34/2020, la domanda va accolta ed il credito deve essere erogato nell' importo quantificato in € 15.575,00 cui deve aggiungersi la conseguente somma di € 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex dl 137/2020 calcolato sulla base del precedente indennizzo previsto dall'art. 25 del decreto- legge n. 34/2020 in quanto il beneficiario non ha avuto accesso ai successivi contributi solo in ragione del diniego da parte dell'Agenzia dell' Entrate che è risultato errato.
Il provvedimento di reiezione si è infatti rivelato erroneo ed ingiustificato, rispetto alla normativa in vigore e alla stessa valutazione dell' in casi CP_1
analoghi, pertanto da ritenersi non contestato.
In definitiva, la domanda della parte attrice può essere accolta, accertandosi il diritto della a vedersi riconosciuti i contributi a fondo perduto, come previsti Pt_2
dalle disposizioni normative richiamate e applicabili al caso in esame.
Per l'effetto deve pronunciarsi oltre alla declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di diniego della anche il diritto della parte attrice ad CP_1
ottenere i benefici spettanti con contestuale condanna dell' al pagamento CP_1 in favore di parte attrice dell' importo complessivo di euro 31.150,50 per il cumulo degli indennizzi a fondo perduto come calcolati negli importi ut supra, oltre interessi legali che andranno computati dalla data delle domande e fino all'effettivo soddisfo.
- 8 - Le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, così come aggiornato da ultimo nel 2022, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato accoglimento la domanda, calcolati nei valori minimi e per le attività effettivamente svolte con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: previo annullamento del provvedimento di diniego di agevolazione emesso dall'
relativamente alla domanda dell' attrice di ottenere il Controparte_1 contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020 e protocollata al n.ro
200724412333773910000001;
➢ accerta il diritto della Parte_3
in persona del legale rappresentante pt all'erogazione del
[...]
contributo a fondo perduto ai sensi del decreto-legge n. 34/2020 in misura pari ad euro 15.575,00;
➢ e di conseguenza dichiara il diritto della medesima parte attrice anche all'erogazione del contributo a fondo perduto ai sensi del decreto-legge n.
137/2020, in misura pari ad euro 15.575,50;
➢ per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1
di Napoli al pagamento in favore della parte attrice degli importi
[...] come sopra determinati e pari a complessivi euro 31.150,50 oltre interessi a tasso legale dalla data della presentazione delle domande e fino all' effettivo soddisfo;
➢ condanna la convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite liquidate in € 518,00 per spese esenti ed euro 2900,00 per le competenze professionali oltre iva e cpa e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
- 9 - Cosi deciso in Napoli in data 21.12.2025
La presente sentenza è stata emessa contestualmente al verbale di udienza del
15.12.2025 tenutosi in modalità ex art. 127 ter cpc, in data 21.12.2025.
Il Giudice onorario
(dott.ssa Maria Corvino)
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria
Corvino ha pronunciato, la seguente
SENTENZA, nella causa civile iscritta al n. 20917/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, partita iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Fabiana Gaeta (c.f.
), presso in cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._1 via Riviera di Chiaia n. 276 giusta procura in atti,
ATTRICE
E
in persona Controparte_1
del legali rappresentanti p.t. patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:ADS80030620639), presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 domiciliano, ex lege,
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza che era stata fissata per la decisione contestuale del 15.12.2025 e si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n.
149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza per il deposito delle predette note. Sempre preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att. al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09 e che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice nella fase della precisazione delle conclusioni, all' esito di istruttoria ammessa dal precedente GI, relativamente alla domanda di riassunzione presentata dalla contro l'Amministrazione convenuta e avente Pt_2 ad oggetto opposizione a provvedimento di reiezione.
Pertanto preso atto della comparizione di parte ricorrente all'udienza del
15.12.2025 mediante il deposito delle note di trattazione scritta, che è sostitutiva della discussione delle parti e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, precisando che erroneamente ha fissato udienza di decisione contestuale ex art. 429 cpc con termine per note, in luogo invece delle disposizioni di cui all' art. 281 sexies, che quindi, avendo la medesima funzione, di pronuncia contestuale, con il rispetto dell'esercizio di difesa delle parti stante la concessione del termine a difesa, decide la causa come da provvedimento contestuale all' udienza.
Preliminarmente il Tribunale deve dichiarare l'esatta instaurazione del contraddittorio tra le parti che risultano costituite telematicamente, come dispone l'art. 16 bis c.p.c. del D.L. 179/2012 trasfuso nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile 196 quater, nonché art. 1 comma 17 lett. B l. 206/2021.
- 2 - Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato in data 13
SETTEMBRE 2022, la soc. ha convenuto in giudizio l' Pt_1 Controparte_1
impugnando il provvedimento di diniego dell' indennizzo emergenziale dell' importo di euro 15.575,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020
e di euro 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex D.L. n. 137/2020.
La parte attrice asseriva in fatto di essere titolare di un'impresa individuale e di godere di tutti i requisiti individuati dall'art. 25 del decreto-legge n. 19 maggio
2020, n. 34, norma con cui il legislatore riconosceva in capo, tra gli altri, a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e titolari di partita IVA, un contributo a fondo perduto. Ai fini del riconoscimento di detto contributo venivano prescritte dall'art. 25 una serie di condizioni: l'attività non doveva essere cessata alla data di presentazione dell'istanza; i ricavi dell'attività di impresa non dovevano essere superiori a 5.000.000,00 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto;
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovevano essere inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La domanda del beneficio di contributo emergenziale faceva specifico riferimento all'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 pari ad € 198.544 ed all'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile
2020 pari ad € 42.796 e veniva inviata da parte dell'istante all' Agenzia in data 24 luglio 2020 e protocollata con n. 200724412333773910000001.
Nel mese di dicembre 2020, la società, mediante la consultazione del “cassetto fiscale”, apprendeva, suo malgrado che la sua domanda era stata scartata “per controlli contabili” da parte dell'Agenzia competente.
- 3 - In data 9 dicembre 2020 l'attrice presentava istanza di autotutela rivolta all' cui seguiva ulteriore diniego da parte Controparte_2
dell'amministrazione finanziaria.
Avverso la reiezione da parte dell' l'odierna attrice proponeva ricorso in CP_1 opposizione dinanzi la competente Commissione Tributaria, che con sentenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, perchè per il contributo a fondo perduto l' istante poteva vantare una posizione di diritto soggettivo la cui competenza appartiene alla cognizione del giudice ordinario dinanzi a cui andava riassunto il giudizio nel termine di legge.
L'attore, in ottemperanza al decisum, riassumeva la controversia dinanzi al
Tribunale di Napoli con atto di citazione in giudizio notificato il 13 settembre
2022, a mezzo del quale replicava la pretesa della somma di euro 15.575,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020 e di euro 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex D.L. n. 137/2020.
Nel merito, l'attrice evidenziava le ragioni sulla base delle quali riteneva di poter aver diritto ai contributi delineati dalla legislazione emergenziale del 2020, richiamando anche alcuni precedenti deliberati dalla ad interpelli su CP_1
ipotesi di casi simili a quello per cui è causa.
Ribadiva infatti di essere in possesso di tutti i requisiti individuati dalla norma di legge fonte del diritto di credito azionato con la domanda così come provato dalla documentazione trasmessa originariamente ed allegata anche all'atto di citazione in riassunzione.
La evidenziava che la reiezione della realizzava la violazione e falsa Pt_2 CP_1 applicazione dell'art. 25 dl 34/2020 in quanto nel confrontare quanto dichiarato dall'istante con le risultanze delle comunicazioni sulle liquidazioni periodiche
IVA di aprile 2020 e 2019 l'Amministrazione erroneamente non aveva considerato i ricavi di prestazioni erogate che, essendo fuori campo IVA non risultavano immediatamente evincibili dai controlli contabili effettuati.
- 4 - Dal diniego relativo all'istanza avente ad oggetto il contributo di cui al decreto- legge n. 34/2020, inoltre, sarebbe discesa un'automatica (e anch'essa illegittima) preclusione all'accesso del contributo di cui al decreto-legge n. 137/2020. Infatti, il legislatore ha posto quale condizione per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto l'aver avuto accesso alle somme riconosciute ai sensi del decreto-legge n.
34/2020.
Pertanto la società chiedeva l'annullamento del provvedimento diniego di agevolazione il cui importo era stato quantificato in euro 15.575,00 a titolo di contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020 e di euro 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex D.L. n. 137/2020 e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme spettanti.
L' , nel costituirsi nel presente giudizio contestava le pretese Controparte_1 della parte attrice e ribadiva nel merito, che il contributo non poteva essere concesso, non ricorrendone i presupposti.
Alla base del diniego, infatti, opponeva che gli importi non rilevanti ai fini IVA indicati nell' istanza di autotutela non potevano essere considerati nel calcolo del fatturato per aver accesso all'agevolazione emergenziale, trattandosi di fatture relative a prestazioni da rendere in un arco temporale di oltre un anno e dunque non idonee a documentare che quanto contabilizzato corrispondesse alla frazione di importo per prestazioni effettivamente erogate nei mesi di aprile 2019 e 2020, per cui insisteva per il rigetto della domanda attorea per difetto dei presupposti di legge.
*******
Riassunti brevemente i termini della controversia, è ora possibile passare all'esame del merito, partendo dall' esame della domanda della parte attrice che agisce per l' accertamento del diritto a vedersi pagati i contributi a fondo perduto istituiti dal legislatore con la normativa emergenziale nel corso dell'anno 2020
- 5 - (decreti-legge n. 34/2020, n. 137/2020 e n. 149/2020), nelle singole misure già precisate.
Nell'atto di citazione la evidenziava di possedere al momento della Pt_2
presentazione della domanda i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto così come elencati dall'art. 25 del decreto-legge n.
34/2020.
L'asserita sussistenza dei requisiti indicati costituiva invece materia controversa avendo la PA negato la sussistenza delle suddette condizioni.
Ad impedire il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto di credito,
a detta dell'Amministrazione, sarebbe stata l'incertezza circa l'effettiva erogazione nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 di operazioni fuori iva richiamate dall' attrice ai fini del raggiungimento del requisito previsto per l' erogazione dell' indennizzo.
Dall' esame documentale risulta che l'eccezione di parte convenuta, tuttavia, non ha pregio e la domanda di parte attrice va accolta per quanto di ragione.
Infatti risulta dal tenore letterale dell'art. 25 decreto-legge n. 34/2020 una chiara e incontrovertibile voluntas legis, identificabile nell'intenzione di ristorare le attività produttive che, in ragione della pandemia e delle conseguenti restrizioni resesi necessarie, hanno subìto un ingente contraccolpo economico e dunque, ai titolari degli esercizi economici rientranti nell'elencazione effettuata dalla legge, cui il legislatore ha voluto attribuire la liquidità necessaria per consentire di non chiudere le attività e affrontare l' emergenza.
L'Amministrazione convenuta erroneamente ha ritenuto che con riguardo alle operazioni cd. fuori campo IVA le allegate note di debito della non erano Pt_2
idonee a provare l' erogazione effettiva delle prestazioni nei mesi di aprile 2019 ed aprile 2020 e la riduzione del fatturato previsto dal comma 4 ° dell'art. 25 del dl 34/2020.
- 6 - Sul punto invece era stata la stessa l – direzione Controparte_1 contribuenti - ad esprimersi con chiarimenti, con risposta ad interpello n.° 350 del 2020 in una fattispecie analoga, precisando che - ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par.
2), purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo
TUIR); il dubbio interpretativo riguarda le somme percepite dal Contribuente non fatturate in quanto da quest'ultimo ritenute contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA. Queste somme, dunque, sarebbero state documentate dall'Istante mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA. Per quanto prima evidenziato, le somme in argomento sono da includere ai fini della determinazione del requisito di cui al comma 3, nonché in relazione al calcolo
Pagina 5 di 6 delle soglie dimensionali di cui al comma 5. Per quanto concerne
l'identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le medesime somme sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d'esercizio sostenuti dall'istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR. L'Istante, pertanto, deve tenere conto delle somme di cui trattasi anche nel calcolo relativo alla riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25 del DL
Rilancio – (cfr. pag. 6 , risposta n. 350, oggetto Articolo 11, comma 1, lett. a), legge
27 luglio 2000, n.212 - Art. 25 DL Rilancio - Requisiti contributo Covid 19 -
Computo somme fuori campo IVA non fatturate).
Ne consegue che l'eccezione di parte convenuta risulta sconfessata per tabulas in quanto poggia proprio sulla tesi che contraddice i chiarimenti già forniti dall' nell'interpello su caso analogo. CP_1
Invero l' non può surrettiziamente introdurre oneri probatori che, CP_1
peraltro, si presterebbero ineludibilmente ad incertezze interpretative, avuto
- 7 - particolare riguardo alla valutazione di sussistenza di detti inadempimenti ed alla loro apprezzabilità, stante anche le particolari contingenze emergenziali che hanno invece determinato il principio generale del legislatore di erogazione del contributo, proprio per la straordinarietà dell'evento e per le condizioni che hanno portato lo Stato alla decisione di poterlo erogare, anche quale strumento di politica di intervento per la crisi e la coesione sociale.
Pertanto con riferimento alla somma spettante alla società attrice alla luce del decreto-legge n.° 34/2020, la domanda va accolta ed il credito deve essere erogato nell' importo quantificato in € 15.575,00 cui deve aggiungersi la conseguente somma di € 15.575,50 a titolo di contributo a fondo perduto ex dl 137/2020 calcolato sulla base del precedente indennizzo previsto dall'art. 25 del decreto- legge n. 34/2020 in quanto il beneficiario non ha avuto accesso ai successivi contributi solo in ragione del diniego da parte dell'Agenzia dell' Entrate che è risultato errato.
Il provvedimento di reiezione si è infatti rivelato erroneo ed ingiustificato, rispetto alla normativa in vigore e alla stessa valutazione dell' in casi CP_1
analoghi, pertanto da ritenersi non contestato.
In definitiva, la domanda della parte attrice può essere accolta, accertandosi il diritto della a vedersi riconosciuti i contributi a fondo perduto, come previsti Pt_2
dalle disposizioni normative richiamate e applicabili al caso in esame.
Per l'effetto deve pronunciarsi oltre alla declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di diniego della anche il diritto della parte attrice ad CP_1
ottenere i benefici spettanti con contestuale condanna dell' al pagamento CP_1 in favore di parte attrice dell' importo complessivo di euro 31.150,50 per il cumulo degli indennizzi a fondo perduto come calcolati negli importi ut supra, oltre interessi legali che andranno computati dalla data delle domande e fino all'effettivo soddisfo.
- 8 - Le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, così come aggiornato da ultimo nel 2022, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui ha trovato accoglimento la domanda, calcolati nei valori minimi e per le attività effettivamente svolte con attribuzione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: previo annullamento del provvedimento di diniego di agevolazione emesso dall'
relativamente alla domanda dell' attrice di ottenere il Controparte_1 contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020 e protocollata al n.ro
200724412333773910000001;
➢ accerta il diritto della Parte_3
in persona del legale rappresentante pt all'erogazione del
[...]
contributo a fondo perduto ai sensi del decreto-legge n. 34/2020 in misura pari ad euro 15.575,00;
➢ e di conseguenza dichiara il diritto della medesima parte attrice anche all'erogazione del contributo a fondo perduto ai sensi del decreto-legge n.
137/2020, in misura pari ad euro 15.575,50;
➢ per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1
di Napoli al pagamento in favore della parte attrice degli importi
[...] come sopra determinati e pari a complessivi euro 31.150,50 oltre interessi a tasso legale dalla data della presentazione delle domande e fino all' effettivo soddisfo;
➢ condanna la convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite liquidate in € 518,00 per spese esenti ed euro 2900,00 per le competenze professionali oltre iva e cpa e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
- 9 - Cosi deciso in Napoli in data 21.12.2025
La presente sentenza è stata emessa contestualmente al verbale di udienza del
15.12.2025 tenutosi in modalità ex art. 127 ter cpc, in data 21.12.2025.
Il Giudice onorario
(dott.ssa Maria Corvino)
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