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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMBROSIO ENRICO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASTIANELLI Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione, eccezione, deduzione ed
istanza disattese, accertare e dichiarare la civile ed esclusiva ovvero, in mero subordine, concorsuale
responsabilità del convenuto e, per esso, della relativa compagnia di assicurazione Controparte_1
, in relazione al sinistro descritto in atti, ex art. 2054 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., Controparte_2
nonchè ai conseguenti danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 143 e ss. d.lgs n. 209/2005 o di qualsiasi altra norma ritenuta in concreto applicabile il
predetto Sig. e la di lui compagnia assicurativa , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i
danni riportati e derivanti dall'occorso, in misura integrale ovvero, in mero subordine, parziale in
ragione della percentuale di responsabilità nella verificazione del sinistro riconosciuta a carico dello
stesso convenuto, danni che si quantificano nella complessiva somma pari ad € 160.626,36, di cui €
pagina 1 di 11 64.880,67 a titolo di danno non patrimoniale, € 15.531,72 lucro cessante, € 78.688,97 danno alla
capacità lavorativa specifica e/o attitudinale (per tali ultime due voci, in mero subordine rispetto
all'accoglimento in via immediata e diretta, la domanda deve intendersi espressamente formulata
anche a titolo di perdita di chances), € 1.525,00 danno al ciclomotore, ovvero nella minor misura
corrispondente al periodo di invalidità temporanea nonché alle percentuali di invalidità permanente e
perdita di capacità lavorativa riconosciute dal CTU nominato in corso di causa, o comunque ritenuta
di giustizia eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., salvo gravame per il
riconoscimento del maggior danno. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per
legge dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in
favore del
procuratore antistatario.
Per parte convenuta:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le più
opportune declaratorie,:
pagina 2 di 11 A) IN VIA PREGIUDIZIALE / PRELIMINARE, dare atto del ricevimento da parte
dell'attrice dell'importo corrispostole in sede di c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 D.Lvo 209/2005 dalla Compagnia Assicuratrice della stessa, di € 4.050,00 (di cui Euro Controparte_3
2.763,33 a titolo di danno non patrimoniale ed il residuo per spese mediche, queste ultime non richieste nell'odierna sede) oltre ad € 155,00 a titolo di danno veicolare, per un totale complessivo di €
4.205,00; corresponsione già indicata e documentata dalla Ns. Difesa in sede di costituzione (v. docc.
3 e 4 fascicolo ed ammessa pure dall'istante in atti (v., tra gli altri, il relativo atto di CP_4
citazione).
B) IN VIA PRINCIPALE, dichiarare che l'incidente stradale de quo è avvenuto per esclusivi
fatto e colpa dell'attrice ed in ogni caso accertare l'assenza di responsabilità di Parte_1
e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla prima nei confronti dei Controparte_1
convenuti perché infondata e comunque non provata, mandando assolti questi ultimi da ogni esborso
e/o debenza.
C) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento di un minoritario
concorso di colpa del nel sinistro de quo, accertare che il danno attoreo è Controparte_1
infondato o in ulteriore subordine è comunque di gran lunga inferiore rispetto alla somma ex adverso
richiesta e comunque accertare e dichiarare che ogni danno attoreo in nesso di causalità con il
comportamento di parte convenuta ha già trovato integrale ristoro nell'importo corrisposto all'attrice
“ante causam” in sede di c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 D.Lvo 209/2005 dalla Compagnia
Assicuratrice della stessa, di € 4.050,00 (di cui Euro 2.763,33 a titolo di Controparte_3
danno non patrimoniale ed il residuo per spese mediche, queste ultime non richieste nell'odierna sede)
oltre ad € 155,00 a titolo di danno veicolare, per un totale complessivo di € 4.205,00, così come
debitamente rivalutato e maggiorato di interessi dalle date dei rispettivi pagamenti e, per l'effetto,
respingere la domanda proposta da nei confronti dei convenuti perché infondata e Parte_1
comunque non provata, mandando assolti questi ultimi da ogni esborso e/o debenza.
pagina 3 di 11 D) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE, salvo gravame, accertare che il danno attoreo è
comunque di gran lunga inferiore rispetto alla somma ex adverso richiesta e, per l'effetto, liquidare
alla il minore importo che risulterà di giustizia ed in ogni caso in misura non superiore a Parte_1
quanto emerso in sede di CTU, sempre nei limiti ed in proporzione della minoritaria quota di colpa del
nel sinistro, previo e salvo congruo abbattimento delle pretese risarcitorie Controparte_1
avversarie in proporzione al concorso colposo ex art. 1227 C.C. ravvisabile nella condotta dell'istante, detratta in ogni caso poi la somma corrisposta all'attrice “ante causam” in sede di c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 D.Lvo 209/2005 dalla Compagnia Assicuratrice della stessa, Controparte_3
di € 4.050,00 (di cui Euro 2.763,33 a titolo di danno non patrimoniale ed il residuo per spese
[...]
mediche, queste ultime non richieste nell'odierna sede) oltre ad € 155,00 a titolo di danno veicolare, per un totale complessivo di € 4.205,00, così come debitamente rivalutato e maggiorato di interessi
dalle date dei rispettivi pagamenti.
E) In tutti i casi con vittoria, o in subordine quantomeno con compensazione, di spese,
competenze professionali giudiziali e spese generali al 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11/10/2019, , premettendo di essere Parte_1
rimasta coinvolta in data 29/08/2018, mentre era alla guida del proprio motociclo tg. Controparte_5
BE37361, in un sinistro stradale avvenuto in Loc. Lunano, asseritamente ascritto all'esclusiva responsabilità del conducente antagonista proprietario dell'Ape Piaggio tg. Controparte_1
X29R4Z, ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale quest'ultimo e l' Controparte_6
quale Compagnia Assicuratrice dello stesso, per conseguirne la condanna al risarcimento ditutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente riportati nell'occorso ed indicati nell'importo complessivo di € 160.626,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto dell'importo di €
2.763,33 già incassato in relazione al danno non patrimoniale.
Si è costituita in giudizio, la convenuta al fine eccepire il carattere infondato, Controparte_2
non provato e comunque, in subordine, eccessivo delle pretese risarcitorie ex adverso reclamate.
pagina 4 di 11 All'udienza del 07.02.2020 le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183 co VI cpc e il giudice, nel dichiarava la contumacia di concedeva i termini richiesti rinviando Controparte_1
all'udienza del 22.05.2020 fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori poi rinviata d'ufficio al 25.09.2020.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza il Gi dott.Conti, ammetteva come da ordinanza le prove orali richieste fissando l'udienza del 11.12.2020 per l'assunzione, proseguita poi all'udienza del
26.02.2021 e a quella del 09.04.2021, ove il giudice a scioglimento della riserva assunta a tale udienza disponeva consulenza medico legale.
In data 25.06.2021 veniva conferito incarico al ctu dott. che depositava in data Persona_1
22.09.2021 il proprio elaborato.
All'udienza del 21.01.2022 il giudice si riservava in merito alle richieste avanzate dalle parti e il GI con ordinanza del 04.02.2022 disponeva la prosecuzione della prova orale richiesta da parte convenuta delegando per la trattazione la dott.ssa Per_2
All'udienza del 31.03.2022 la stessa veniva rinviata al 06.05.2022 a seguito della mancata presenza dei testi regolarmente citati. Seguiva l'escussione di un teste, e con ordinanza del 20.05.2022 il GI fissava l'udienza del 14.10.2022 per la precisazione delle conclusioni poi rinviata al 21.04.2023 a seguito del trasferimento del magistrato titolare.
A tale udienza tenutasi a trattazione scritta le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei soli limiti che seguono.
Asserisce parte attrice che la collisione con l'ape Piaggio condotta dal sarebbe stata CP_1
determinata da una repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra effettuata da quest'ultimo.
Documentalmente dimostrato e anche confermato dalla prova testimoniale è la circostanza per cui, nel frangente del sinistro, ““dai nostri rilevamenti risultava che l'Ape aveva appena iniziato la svolta a
sinistra e non l'aveva conclusa” (teste . Tes_1
pagina 5 di 11 L'istruttoria orale disposta ha potuto far accertare una corresponsabilità tra le parti coinvolte o meglio una presunzione di concorso ex art. 2054 c.c..
Infatti, dal rapporto dei Carabinieri, si legge nella “descrizione del fatto (dinamica)” che: “la collisione presumibilmente è avvenuta nella corsia opposta di marcia di entrambi i veicoli” ;
- la deposizione del teste Carabiniere , intervenuto sul luogo del sinistro, il quale, escusso Tes_2
all' udienza del 06/05/2022 afferma, : “non abbiamo riscontrato il punto d'urto quindi presumibilmente la con il ciclomotore stava effettuando il sorpasso”. Pt_1
La parte attrice infatti, nell'effettuare il sorpasso non si avvedeva della svolta dell'Ape, sorpasso che avveniva su una strada con linea continua di mezzeria, confermata dai testi sentiti.
Dall'istruttoria svolta quindi, è emersa la presunzione del concorso stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha funzione sussidiaria che, soccorre nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare la colpa esclusiva di uno dei conducenti (e plurimis C.C. n. 9353/2019).
Infatti, la parità della colpa si presume fino a prova contraria. Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha previsto una prova liberatoria, il cui onere incombe su ciascuno dei conducenti i quali devono, quindi, rispettivamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In applicazione del principio del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà, pertanto, risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una equivalente riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni, in egual misura.
L'art. 1227, comma 1, c.c., infatti, è una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno,
fissando un limite al principio della condicio sine qua non, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. L'art. 1227, comma 1, c.c., ha, dunque, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento.
Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è
conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le pagina 6 di 11 possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione.
La causa è stata altresì istruita attraverso consulenza medico legale a firma del dott. il quale Per_1
ha accertato:
1) La Sig.ra a causa del trauma conseguente all'incidente stradale in oggetto occorso Parte_1
il 18-11-2016 ha riportato con nesso di causalità quanto posto in diagnosi.
2) A seguito di questo la periziata ha conseguito, come da certificazioni esaminate, una Inabilità
Temporanea Totale di 30 giorni;
una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 15 giorni;
una Inabilità
Temporanea Parziale al 50% di 20 giorni;
una Invalidità Temporanea Parziale al 25% di 15 giorni.
3) Gli esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psicofisica della periziata sono equamente quantificabili nella misura del 9% (nove per cento).
4) Gli esiti di carattere permanente in oggetto hanno influenza negativa sulla capacità lavorativa della periziata nella misura del 6-7%.
5) Gli esiti di carattere permanente accertati determinano, relativamente alle menomazioni dinamico-
relazionali rapportate alla personalizzazione del danno, un sicuro pregiudizio delle attività ludico-
ricreative limitando in modo significativo le principali passioni della periziata: la bicicletta ed il cicloturismo, le camminate e la marcia.
6) Le spese mediche e di assistenza sostenute ed esposte in giudizio sono congrue, compatibili ed adeguate al danno accertato.
Andando a tramutare in valore monetario quanto stabilito dal ctu la cui perizia è da ritenere esauriente e priva di vizi logici abbiamo:
- IP: 9%
- ITT: per 30 gg
- ITP al 75%: per 15 gg
- ITP al 50%: per 20 gg
- ITP al 25%: per 15 gg
E ne deriva in base all'età della parte attrice al momento del fatto:
Tabella di riferimento 2024-2025
pagina 7 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 15.883,38
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 3.038,20
Danno morale (33,33%) € 6.306,56
TOTALE GENERALE: € 25.228,14
In ordine alla domanda di aumento personalizzato del danno biologico si osserva che in base alla giurisprudenza di settore “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico-legale
esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della
vittima. Pertanto una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità
permanente, una liquidazione separata del danno psicologico, estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, ecc…, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali
rendano il grado concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali
circostanze debbono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, e analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'”.
In riferimento alla fattispecie che ci occupa parte attrice non ha puntualmente allegato e provato eccezionali ripercussioni delle lesioni sulla sfera morale di portata eccezionale e straordinaria rispetto a quelle secondo l'id quod plerumque accidit consuetamente connesse ad una determinata compromissione dell'integrità-psicofisica già ristorate nel valore economico – monetario correlato al pagina 8 di 11 gradiente di invalidità accertata e al danno morale già ivi inserito. I testi escussi si sono limitati a riferire che la dopo il sinistro non ha più fatto lunghe passeggiate non rivestendo questo un Pt_1
carattere eccezionale e straordinario tale da giustificare un aumento del risarcimento del danno biologico.
In ordine altresì, alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per € 15.531,72, sull'assunto di aver dovuto rinunciare in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro de quo ad assumere l'incarico propostole da Istituti scolastici di collaboratrice scolastica per l'anno scolastico 2018/2019
con conseguente perdita della suddetta retribuzione annua lorda, si osserva dalla documentazione versata in atti che le richieste degli istituti riguardano periodi successivi al reale periodo di inabilità
temporanea totale assegnata dal ctu.(relativi a convocazioni risalenti al 17/10/2018, decorsi quindi ben
50 gg successivi al sinistro de quo). Peraltro, si deve osservare che il danno da lesione della “capacità lavorativa specifica” non è in re ipsa ma va allegato e provato nell'an e nel quantum, non sussistendo alcun automatismo al riguardo, e non essendo sufficiente l'idoneità delle lesioni ad incidere sulla capacità lavorativa del danneggiato:
“L'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale
conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta
capacità e quindi di produzione del reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto
danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (v.si Cass. Civ. sentenza n. 25211 del 27/11/2014,
richiamata anche da Corte di Appello di Ancona n. 946/2015; Cass. Civ. Sez. III, 22 maggio 2014 n.
11361: “ai fini della sua quantificazione è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi
redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi post sinistro. In mancanza di tale prova, il Giudice non può esercitare il potere si cui all'art. 1226 C.C.”; v.si anche Cass. Civ. Sez. III,
24/04/2015 n. 8403: “Occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale”); in senso conforme: Cass. Civ. Sez. III, 12/02/2015
n.2758.
pagina 9 di 11 Nel caso che ci occupa, non sono state prodotte certificazioni reddituali né sono stati forniti elementi utili da cui desumere la rilevanza della contrazione reddituale. “Non sono state prodotte certificazioni
reddituali né è stato fornito alcun elemento da cui desumere con sufficiente margine di certezza
l'esistenza e la rilevanza della dedotta contrazione reddituale per gli anni successivi al sinistro… La
parte avrebbe dovuto pertanto fornire tutti gli elementi utili ad apprezzare la sopravvenuta flessione reddituale. Il difetto di prova ridonda a danno dell'onerato con il risultato che non può ritenersi accertato alcun danno patrimoniale” (Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 620/2016 del
23/05/2016).
Appare invece congrua la somma indicata nel preventivo di spesa prodotto in atti pari, ad € 1.525,00
sulla base dei danni riscontrati di cui al verbale dei C.C. in merito alla richiesta di risarcimento del danno veicolare.
Pertanto, alla parte attorea andrà riconosciuta la somma di € 25.228,14 quale risarcimento del danno biologico, oltre €1.525,00 per il danno veicolare, a detrarre le somme già corrisposte quale indennizzo diretto pari ad € 4.205,00 nonché si dovrà applicare il concorso di colpa nella misura del 50% peraltro,
concorso di colpa già operato dalla propria assicurazione quale indennizzo diretto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese possono ritenersi compensate tra le parti per la metà, attesa la richiesta di condanna avanzata da parte attorea abnorme rispetto a quanto accertato e rispetto a quello che è stato già liquidato come indennizzo diretto e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e condanna parte convenuta al risarcimento a favore della sig.ra Pt_1
della somma pari ad €9.171,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...]
- liquida le spese di lite in € 5.077,00 oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva come per legge,
condannando parte convenuta a corrisponderne per la metà ( €2.538,50, oltre rimb. forf., cpa ed iva)
compensando tra le parti l'altro 50% da distrarsi a favore dell'avv. D'Ambrosio Enrico dichiaratosi antistatario;
pagina 10 di 11 - compensa tra le parti le spese ctu.
Urbino, 22 gennaio 2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMBROSIO ENRICO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASTIANELLI Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione, eccezione, deduzione ed
istanza disattese, accertare e dichiarare la civile ed esclusiva ovvero, in mero subordine, concorsuale
responsabilità del convenuto e, per esso, della relativa compagnia di assicurazione Controparte_1
, in relazione al sinistro descritto in atti, ex art. 2054 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., Controparte_2
nonchè ai conseguenti danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 143 e ss. d.lgs n. 209/2005 o di qualsiasi altra norma ritenuta in concreto applicabile il
predetto Sig. e la di lui compagnia assicurativa , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i
danni riportati e derivanti dall'occorso, in misura integrale ovvero, in mero subordine, parziale in
ragione della percentuale di responsabilità nella verificazione del sinistro riconosciuta a carico dello
stesso convenuto, danni che si quantificano nella complessiva somma pari ad € 160.626,36, di cui €
pagina 1 di 11 64.880,67 a titolo di danno non patrimoniale, € 15.531,72 lucro cessante, € 78.688,97 danno alla
capacità lavorativa specifica e/o attitudinale (per tali ultime due voci, in mero subordine rispetto
all'accoglimento in via immediata e diretta, la domanda deve intendersi espressamente formulata
anche a titolo di perdita di chances), € 1.525,00 danno al ciclomotore, ovvero nella minor misura
corrispondente al periodo di invalidità temporanea nonché alle percentuali di invalidità permanente e
perdita di capacità lavorativa riconosciute dal CTU nominato in corso di causa, o comunque ritenuta
di giustizia eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., salvo gravame per il
riconoscimento del maggior danno. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per
legge dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in
favore del
procuratore antistatario.
Per parte convenuta:“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le più
opportune declaratorie,:
pagina 2 di 11 A) IN VIA PREGIUDIZIALE / PRELIMINARE, dare atto del ricevimento da parte
dell'attrice dell'importo corrispostole in sede di c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 D.Lvo 209/2005 dalla Compagnia Assicuratrice della stessa, di € 4.050,00 (di cui Euro Controparte_3
2.763,33 a titolo di danno non patrimoniale ed il residuo per spese mediche, queste ultime non richieste nell'odierna sede) oltre ad € 155,00 a titolo di danno veicolare, per un totale complessivo di €
4.205,00; corresponsione già indicata e documentata dalla Ns. Difesa in sede di costituzione (v. docc.
3 e 4 fascicolo ed ammessa pure dall'istante in atti (v., tra gli altri, il relativo atto di CP_4
citazione).
B) IN VIA PRINCIPALE, dichiarare che l'incidente stradale de quo è avvenuto per esclusivi
fatto e colpa dell'attrice ed in ogni caso accertare l'assenza di responsabilità di Parte_1
e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla prima nei confronti dei Controparte_1
convenuti perché infondata e comunque non provata, mandando assolti questi ultimi da ogni esborso
e/o debenza.
C) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento di un minoritario
concorso di colpa del nel sinistro de quo, accertare che il danno attoreo è Controparte_1
infondato o in ulteriore subordine è comunque di gran lunga inferiore rispetto alla somma ex adverso
richiesta e comunque accertare e dichiarare che ogni danno attoreo in nesso di causalità con il
comportamento di parte convenuta ha già trovato integrale ristoro nell'importo corrisposto all'attrice
“ante causam” in sede di c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 D.Lvo 209/2005 dalla Compagnia
Assicuratrice della stessa, di € 4.050,00 (di cui Euro 2.763,33 a titolo di Controparte_3
danno non patrimoniale ed il residuo per spese mediche, queste ultime non richieste nell'odierna sede)
oltre ad € 155,00 a titolo di danno veicolare, per un totale complessivo di € 4.205,00, così come
debitamente rivalutato e maggiorato di interessi dalle date dei rispettivi pagamenti e, per l'effetto,
respingere la domanda proposta da nei confronti dei convenuti perché infondata e Parte_1
comunque non provata, mandando assolti questi ultimi da ogni esborso e/o debenza.
pagina 3 di 11 D) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE, salvo gravame, accertare che il danno attoreo è
comunque di gran lunga inferiore rispetto alla somma ex adverso richiesta e, per l'effetto, liquidare
alla il minore importo che risulterà di giustizia ed in ogni caso in misura non superiore a Parte_1
quanto emerso in sede di CTU, sempre nei limiti ed in proporzione della minoritaria quota di colpa del
nel sinistro, previo e salvo congruo abbattimento delle pretese risarcitorie Controparte_1
avversarie in proporzione al concorso colposo ex art. 1227 C.C. ravvisabile nella condotta dell'istante, detratta in ogni caso poi la somma corrisposta all'attrice “ante causam” in sede di c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 D.Lvo 209/2005 dalla Compagnia Assicuratrice della stessa, Controparte_3
di € 4.050,00 (di cui Euro 2.763,33 a titolo di danno non patrimoniale ed il residuo per spese
[...]
mediche, queste ultime non richieste nell'odierna sede) oltre ad € 155,00 a titolo di danno veicolare, per un totale complessivo di € 4.205,00, così come debitamente rivalutato e maggiorato di interessi
dalle date dei rispettivi pagamenti.
E) In tutti i casi con vittoria, o in subordine quantomeno con compensazione, di spese,
competenze professionali giudiziali e spese generali al 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11/10/2019, , premettendo di essere Parte_1
rimasta coinvolta in data 29/08/2018, mentre era alla guida del proprio motociclo tg. Controparte_5
BE37361, in un sinistro stradale avvenuto in Loc. Lunano, asseritamente ascritto all'esclusiva responsabilità del conducente antagonista proprietario dell'Ape Piaggio tg. Controparte_1
X29R4Z, ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale quest'ultimo e l' Controparte_6
quale Compagnia Assicuratrice dello stesso, per conseguirne la condanna al risarcimento ditutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente riportati nell'occorso ed indicati nell'importo complessivo di € 160.626,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al netto dell'importo di €
2.763,33 già incassato in relazione al danno non patrimoniale.
Si è costituita in giudizio, la convenuta al fine eccepire il carattere infondato, Controparte_2
non provato e comunque, in subordine, eccessivo delle pretese risarcitorie ex adverso reclamate.
pagina 4 di 11 All'udienza del 07.02.2020 le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183 co VI cpc e il giudice, nel dichiarava la contumacia di concedeva i termini richiesti rinviando Controparte_1
all'udienza del 22.05.2020 fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori poi rinviata d'ufficio al 25.09.2020.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza il Gi dott.Conti, ammetteva come da ordinanza le prove orali richieste fissando l'udienza del 11.12.2020 per l'assunzione, proseguita poi all'udienza del
26.02.2021 e a quella del 09.04.2021, ove il giudice a scioglimento della riserva assunta a tale udienza disponeva consulenza medico legale.
In data 25.06.2021 veniva conferito incarico al ctu dott. che depositava in data Persona_1
22.09.2021 il proprio elaborato.
All'udienza del 21.01.2022 il giudice si riservava in merito alle richieste avanzate dalle parti e il GI con ordinanza del 04.02.2022 disponeva la prosecuzione della prova orale richiesta da parte convenuta delegando per la trattazione la dott.ssa Per_2
All'udienza del 31.03.2022 la stessa veniva rinviata al 06.05.2022 a seguito della mancata presenza dei testi regolarmente citati. Seguiva l'escussione di un teste, e con ordinanza del 20.05.2022 il GI fissava l'udienza del 14.10.2022 per la precisazione delle conclusioni poi rinviata al 21.04.2023 a seguito del trasferimento del magistrato titolare.
A tale udienza tenutasi a trattazione scritta le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei soli limiti che seguono.
Asserisce parte attrice che la collisione con l'ape Piaggio condotta dal sarebbe stata CP_1
determinata da una repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra effettuata da quest'ultimo.
Documentalmente dimostrato e anche confermato dalla prova testimoniale è la circostanza per cui, nel frangente del sinistro, ““dai nostri rilevamenti risultava che l'Ape aveva appena iniziato la svolta a
sinistra e non l'aveva conclusa” (teste . Tes_1
pagina 5 di 11 L'istruttoria orale disposta ha potuto far accertare una corresponsabilità tra le parti coinvolte o meglio una presunzione di concorso ex art. 2054 c.c..
Infatti, dal rapporto dei Carabinieri, si legge nella “descrizione del fatto (dinamica)” che: “la collisione presumibilmente è avvenuta nella corsia opposta di marcia di entrambi i veicoli” ;
- la deposizione del teste Carabiniere , intervenuto sul luogo del sinistro, il quale, escusso Tes_2
all' udienza del 06/05/2022 afferma, : “non abbiamo riscontrato il punto d'urto quindi presumibilmente la con il ciclomotore stava effettuando il sorpasso”. Pt_1
La parte attrice infatti, nell'effettuare il sorpasso non si avvedeva della svolta dell'Ape, sorpasso che avveniva su una strada con linea continua di mezzeria, confermata dai testi sentiti.
Dall'istruttoria svolta quindi, è emersa la presunzione del concorso stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. la quale ha funzione sussidiaria che, soccorre nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare la colpa esclusiva di uno dei conducenti (e plurimis C.C. n. 9353/2019).
Infatti, la parità della colpa si presume fino a prova contraria. Anche in questo caso, quindi, il legislatore ha previsto una prova liberatoria, il cui onere incombe su ciascuno dei conducenti i quali devono, quindi, rispettivamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In applicazione del principio del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ciascun conducente dovrà, pertanto, risarcire la metà dei danni subiti dall'altro e sopportare una equivalente riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni, in egual misura.
L'art. 1227, comma 1, c.c., infatti, è una norma che disciplina la causalità tra condotta e danno,
fissando un limite al principio della condicio sine qua non, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. L'art. 1227, comma 1, c.c., ha, dunque, la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento.
Detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo è
conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, il nesso di causalità risulta interrotto con le pagina 6 di 11 possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte dato causa al verificarsi dell'evento dannoso, la responsabilità dell'autore materiale va ridotta in proporzione.
La causa è stata altresì istruita attraverso consulenza medico legale a firma del dott. il quale Per_1
ha accertato:
1) La Sig.ra a causa del trauma conseguente all'incidente stradale in oggetto occorso Parte_1
il 18-11-2016 ha riportato con nesso di causalità quanto posto in diagnosi.
2) A seguito di questo la periziata ha conseguito, come da certificazioni esaminate, una Inabilità
Temporanea Totale di 30 giorni;
una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 15 giorni;
una Inabilità
Temporanea Parziale al 50% di 20 giorni;
una Invalidità Temporanea Parziale al 25% di 15 giorni.
3) Gli esiti di carattere permanente incidenti sull'integrità psicofisica della periziata sono equamente quantificabili nella misura del 9% (nove per cento).
4) Gli esiti di carattere permanente in oggetto hanno influenza negativa sulla capacità lavorativa della periziata nella misura del 6-7%.
5) Gli esiti di carattere permanente accertati determinano, relativamente alle menomazioni dinamico-
relazionali rapportate alla personalizzazione del danno, un sicuro pregiudizio delle attività ludico-
ricreative limitando in modo significativo le principali passioni della periziata: la bicicletta ed il cicloturismo, le camminate e la marcia.
6) Le spese mediche e di assistenza sostenute ed esposte in giudizio sono congrue, compatibili ed adeguate al danno accertato.
Andando a tramutare in valore monetario quanto stabilito dal ctu la cui perizia è da ritenere esauriente e priva di vizi logici abbiamo:
- IP: 9%
- ITT: per 30 gg
- ITP al 75%: per 15 gg
- ITP al 50%: per 20 gg
- ITP al 25%: per 15 gg
E ne deriva in base all'età della parte attrice al momento del fatto:
Tabella di riferimento 2024-2025
pagina 7 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 15.883,38
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 3.038,20
Danno morale (33,33%) € 6.306,56
TOTALE GENERALE: € 25.228,14
In ordine alla domanda di aumento personalizzato del danno biologico si osserva che in base alla giurisprudenza di settore “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico-legale
esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della
vittima. Pertanto una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità
permanente, una liquidazione separata del danno psicologico, estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, ecc…, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali
rendano il grado concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali
circostanze debbono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, e analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'”.
In riferimento alla fattispecie che ci occupa parte attrice non ha puntualmente allegato e provato eccezionali ripercussioni delle lesioni sulla sfera morale di portata eccezionale e straordinaria rispetto a quelle secondo l'id quod plerumque accidit consuetamente connesse ad una determinata compromissione dell'integrità-psicofisica già ristorate nel valore economico – monetario correlato al pagina 8 di 11 gradiente di invalidità accertata e al danno morale già ivi inserito. I testi escussi si sono limitati a riferire che la dopo il sinistro non ha più fatto lunghe passeggiate non rivestendo questo un Pt_1
carattere eccezionale e straordinario tale da giustificare un aumento del risarcimento del danno biologico.
In ordine altresì, alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per € 15.531,72, sull'assunto di aver dovuto rinunciare in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro de quo ad assumere l'incarico propostole da Istituti scolastici di collaboratrice scolastica per l'anno scolastico 2018/2019
con conseguente perdita della suddetta retribuzione annua lorda, si osserva dalla documentazione versata in atti che le richieste degli istituti riguardano periodi successivi al reale periodo di inabilità
temporanea totale assegnata dal ctu.(relativi a convocazioni risalenti al 17/10/2018, decorsi quindi ben
50 gg successivi al sinistro de quo). Peraltro, si deve osservare che il danno da lesione della “capacità lavorativa specifica” non è in re ipsa ma va allegato e provato nell'an e nel quantum, non sussistendo alcun automatismo al riguardo, e non essendo sufficiente l'idoneità delle lesioni ad incidere sulla capacità lavorativa del danneggiato:
“L'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale
conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta
capacità e quindi di produzione del reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto
danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (v.si Cass. Civ. sentenza n. 25211 del 27/11/2014,
richiamata anche da Corte di Appello di Ancona n. 946/2015; Cass. Civ. Sez. III, 22 maggio 2014 n.
11361: “ai fini della sua quantificazione è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi
redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi post sinistro. In mancanza di tale prova, il Giudice non può esercitare il potere si cui all'art. 1226 C.C.”; v.si anche Cass. Civ. Sez. III,
24/04/2015 n. 8403: “Occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale”); in senso conforme: Cass. Civ. Sez. III, 12/02/2015
n.2758.
pagina 9 di 11 Nel caso che ci occupa, non sono state prodotte certificazioni reddituali né sono stati forniti elementi utili da cui desumere la rilevanza della contrazione reddituale. “Non sono state prodotte certificazioni
reddituali né è stato fornito alcun elemento da cui desumere con sufficiente margine di certezza
l'esistenza e la rilevanza della dedotta contrazione reddituale per gli anni successivi al sinistro… La
parte avrebbe dovuto pertanto fornire tutti gli elementi utili ad apprezzare la sopravvenuta flessione reddituale. Il difetto di prova ridonda a danno dell'onerato con il risultato che non può ritenersi accertato alcun danno patrimoniale” (Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 620/2016 del
23/05/2016).
Appare invece congrua la somma indicata nel preventivo di spesa prodotto in atti pari, ad € 1.525,00
sulla base dei danni riscontrati di cui al verbale dei C.C. in merito alla richiesta di risarcimento del danno veicolare.
Pertanto, alla parte attorea andrà riconosciuta la somma di € 25.228,14 quale risarcimento del danno biologico, oltre €1.525,00 per il danno veicolare, a detrarre le somme già corrisposte quale indennizzo diretto pari ad € 4.205,00 nonché si dovrà applicare il concorso di colpa nella misura del 50% peraltro,
concorso di colpa già operato dalla propria assicurazione quale indennizzo diretto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese possono ritenersi compensate tra le parti per la metà, attesa la richiesta di condanna avanzata da parte attorea abnorme rispetto a quanto accertato e rispetto a quello che è stato già liquidato come indennizzo diretto e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e condanna parte convenuta al risarcimento a favore della sig.ra Pt_1
della somma pari ad €9.171,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...]
- liquida le spese di lite in € 5.077,00 oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva come per legge,
condannando parte convenuta a corrisponderne per la metà ( €2.538,50, oltre rimb. forf., cpa ed iva)
compensando tra le parti l'altro 50% da distrarsi a favore dell'avv. D'Ambrosio Enrico dichiaratosi antistatario;
pagina 10 di 11 - compensa tra le parti le spese ctu.
Urbino, 22 gennaio 2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
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