TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
18/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. NILO MARCO
- Ricorrente -
contro
,in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24/01/2023 parte ricorrente, dipendente della convenuta quale infermiere, ha chiesto di dichiarare il suo asserito diritto all'indennità
Contr di trasferta ed al rimborso spese di viaggio e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore di una somma complessiva di euro € 6.608,00.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed
-
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002). a Controparte_2
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso nella radicalmente contrario alle prospettazioni attoree _
SENTENZA N° 444/24 (R.G. n° 290/23), emessa in data 19 febbraio 2024 dalla SEZIONE
LAVORO del tribunale di Taranto, depositate da parte resistente in data 18.3.2025, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Né parte ricorrente ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto.
Anche rispetto alla fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere nel senso che non risulta alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, sicché il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, possono essere compensate in ragione della peculiarità e della novità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Taranto, 24 novembre 2025
-Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
18/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. NILO MARCO
- Ricorrente -
contro
,in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24/01/2023 parte ricorrente, dipendente della convenuta quale infermiere, ha chiesto di dichiarare il suo asserito diritto all'indennità
Contr di trasferta ed al rimborso spese di viaggio e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore di una somma complessiva di euro € 6.608,00.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed
-
. 28 MAGGIO 2014 N° 12002). a Controparte_2
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso nella radicalmente contrario alle prospettazioni attoree _
SENTENZA N° 444/24 (R.G. n° 290/23), emessa in data 19 febbraio 2024 dalla SEZIONE
LAVORO del tribunale di Taranto, depositate da parte resistente in data 18.3.2025, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Né parte ricorrente ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto.
Anche rispetto alla fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere nel senso che non risulta alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, sicché il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, possono essere compensate in ragione della peculiarità e della novità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Taranto, 24 novembre 2025
-Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)