CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE PE, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1772/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600340 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società “Ric._1 s.r.l.” proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. T7E030600340/2024 - con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite con i processi verbali n. 423/2020, redatto il 07/10/2020 e relativo all'anno di imposta 2015 e n. 201/2021, redatto il 07/12/2021 e notificato il 21/01/2022, relativo all'anno di imposta
2016, nonché sulla base delle risultanze di indagine condotte dalla Procura della Repubblica di Torino, contestava la sostanziale inesistenza della società, conseguente alla sua partecipazione nell'ambito di uno schema fraudolento all'interno di numerose altre società riconducibili al signori Nominativo_1 e Nominativo_2, finalizzato all'evasione di imposte dirette ed indirette, conseguentemente accertava una maggiore IVA pari ad Euro 110.692,00 portata in detrazione dalla società per l'anno 2017 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce preliminarmente la ricorrente la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo, risultando i termini per l'accertamento dell'annualità 2017 spirati in data 31/12/2023, non trovando applicazione nel caso di specie la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18 del 2020.
Sempre preliminarmente, la ricorrente eccepiva la carenza e/o mera apparenza della motivazione dell'avviso di accertamento, non essendo state evidenziate dall'Ufficio le ragioni della contestata inesistenza del progetto
“Progetto_1”, inducendolo a concludere per l'inesistenza delle prestazioni rese dalla società
“Società_1”.
Secondo la ricorrente, la tesi dell'inesistenza del progetto di ricerca oggetto di contestazione, anziché fondarsi su una effettiva indagine in merito alla sua natura ed alle sue caratteristiche sostanziali, si fonderebbe su una gratuita descrizione in chiave negativa delle società del “gruppo” (asseritamente costituito dalla “Ric._1”, dalla “Soc._2”, dalla “Soc._3”, dalla “Società_1” e dalla “Soc._4”) e della figura professionale del Dott. Nom1, mancando, invece, una specifica analisi delle caratteristiche funzionali del prototipo e del suo codice sorgente, dei quali non sarebbe mai stato richiesto l'esame.
La ricorrente, inoltre, contestava la presunta inesistenza delle compagini sociali facenti capo ai signori Nom2 e Nominativo_1, trattandosi di società operative da decenni che avevano sempre assolto tutti i propri obblighi di contabilizzazione, registrazione, dichiarazione, liquidazione e versamento sottesi ai meccanismi applicativi delle imposte gravanti sulle operazioni attive e passive effettuate, società i cui rapporti non presentavano nessuna anomalia. Inoltre, con riferimento alla società Ric._1 s.r.l. , la ricorrente evidenziava l'infondatezza degli elementi addotti dall'Ufficio a sostegno della sua asserita inesistenza (in particolare, l'inesistenza di una sede legale riconoscibile dall'esterno e accessibile da parte di qualsivoglia soggetto esterno, compresi gli organi preposti ai controlli;
l'assenza di una struttura idonea ad esercitare un'attività d'impresa, fra cui un complesso di beni strumentali necessari per l'esercizio dell'attività dichiarata;
l'assenza di personale dipendente e beni strumentali significativi, oggettivamente apprezzabile e preposta allo svolgimento dell'oggetto sociale;
l'assenza di un suo sito internet;
l'assenza di costi correlati all'attività), trattandosi di attività di progettazione svolta prevalentemente proprio dal Dr. Nominativo_1 in ragione delle sue specifiche e documentate competenze in materia informatica e, quindi, di prestazioni rese nell'ambito di consulenze per l'alta direzione aziendale, di studio, di public relation, di formazione, di gestione e coordinamento in ambito informatico, che non richiedevano una particolare organizzazione di uomini e risorse.
Per quanto concerne il progetto “Progetto_1”, la ricorrente ne evidenziava la complessità (che aveva richiesto diversi anni di sviluppo, tra il 2015 e il 2019), rivendicandone l'effettività e il contenuto innovativo (come sarebbe attestato anche dalla consulenza tecnica di parte resa dalla “Società_5
” di IN e da uhn ulteriore elaborato del Prof. Nominativo_3, Ricercatore Senior presso il DFKI di Saarbrücken) tali da giustificare la spettanza del credito IVA ripreso dall'Ufficio. Infine, contestava l'irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997 nella misura massima di Euro 298.868,40 non giustificata dalla gravità della condotta e applicata senza tenere conto del disposto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonostante contestazioni di natura analoga fossero già state mosse con riferimento alle annualità 2015 e 2016.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale 1 di Torino, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto il file allegato al messaggio di posta elettronica certificata risulta
“illeggibile” e, in ogni caso, non risulta sottoscritto digitalmente in violazione dell'art. 10 del D.M. 4/8/2015.
In ordine all'eccepita decadenza, ribadiva l'applicabilità dell'art. 67, comma 1 d.l. n. 18/2020, a norma del quale “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Nel merito, ribadiva la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle varie società facenti capo ai signori Nom1 e Nom2, spesso utilizzate per conseguire indebiti vantaggi fiscali attraverso la realizzazione di fittizi progetti di ricerca ovvero indebiti spostamenti di costi tra il gruppo. Concludeva pertanto per il rigetto del proposto ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Ciò premesso, deve preliminarmente dichiararsi la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere accertativo per l'annualità in questione (2013), spirati in data 31/12/2023.
Invero, non può condividersi la tesi dell'Ufficio che fonda la tempestività della propria azione sull'applicazione della proroga del termine ordinario di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva di cui all'art. 67 del
D.L. 18/2020 - quale norma di carattere generale che estende il periodo di sospensione ivi previsto a tutti i
“termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” - interpretando la disposizione, secondo un criterio letterale, quale sospensione generalizzata di tutti i termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertatrice pendenti a tale epoca, riferiti a tutte le annualità d'imposta accertabili alla data dell'8/03/2020.
La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, come è noto, ha dato vita ad un continuo e acceso dibattito, non ancora sopito, che ha portato ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto allorquando la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”
(identica questione aveva sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU).
La Corte di Cassazione, ancor prima della decisione pregiudizialmente sollevata, con ordinanza n. 960/2025 del 15/1/2025, ha risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, ritenendo che l'effetto della sospensione di cui al primo e quarto comma dell'art. 67 debba intendersi “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Successivamente, con decreto n. 1630/2025, la S.C., dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020, osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 ha rilevato le difficoltà dei contribuenti, compressi fisicamente ed economicamente dall'isolamento imposto per l'emergenza sanitaria, all'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, consentendo la sospensione del pagamento di quanto dovuto per 85 giorni. È questo il tenore della norma che sostanzialmente è sfuggito ai più, in quanto il legislatore, inconsciamente responsabile di una non facile lettura del dettato normativo, ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Il ribaltamento speculare sugli enti impositori, dettato anche dal “principio di corrispondenza”, non poteva e non può attribuire significati e poteri diversi da quanto approntato e stabilito in favore del contribuente.
La sospensione va intesa in tal senso, e a favore dei contribuenti, dei termini di prescrizione e decadenza per il compimento di attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per un periodo di 85 giorni e una specifica proroga per i soli termini relativi a tali procedimenti che siano in scadenza entro il 31 dicembre
2020 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2022 in virtù del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 (Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
A parere di questa Corte l'interpretazione, così corretta, deve essere implementata con quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2000, nella finalità “di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi” con la funzione di contraltare, alla possibilità concessa ai contribuenti, di far slittare il termine per i versamenti nel periodo in considerazione. In caso contrario, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in aperta violazione del “principio di corrispondenza”: principio condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove ha affermato che il comma 1 dell'art. 67 del
D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, benché “in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Questa interpretazione, consapevolmente difforme da quanto ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza
960/2025, ha trovato conferma in un recentissimo revirement della medesima, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/20 al periodo intercorrente fra il 1/3/2021 ed il 28/2/2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020”
(Cass. sent. n. 17668/2025 del 30/6/2025)
L'art. 67 del D.L. 18/2020 risulta pertanto inapplicabile al caso di specie.
Né osta in contrario l'art. 22 del Leg.vo 12/6/2025 n. 81 secondo cui “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate”, posto che tale disposizione si limita a sancire l'inapplicabilità della proroga agli atti successivi al
31/12/2025 senza disporre nulla in ordine a quelli emessi nei periodi precedenti.
Alla luce di tali principi, quindi, appare evidente la tardività dell'avviso di accertamento impugnato, relativo all'annualità 2017, il quale è stato notificato in data 9/7/2024, ovvero ben oltre il termine del 31/12/2023, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73.
Stante il contrasto giurisprudenziale sul punto, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE PE, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1772/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600340 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società “Ric._1 s.r.l.” proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. T7E030600340/2024 - con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Torino, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite con i processi verbali n. 423/2020, redatto il 07/10/2020 e relativo all'anno di imposta 2015 e n. 201/2021, redatto il 07/12/2021 e notificato il 21/01/2022, relativo all'anno di imposta
2016, nonché sulla base delle risultanze di indagine condotte dalla Procura della Repubblica di Torino, contestava la sostanziale inesistenza della società, conseguente alla sua partecipazione nell'ambito di uno schema fraudolento all'interno di numerose altre società riconducibili al signori Nominativo_1 e Nominativo_2, finalizzato all'evasione di imposte dirette ed indirette, conseguentemente accertava una maggiore IVA pari ad Euro 110.692,00 portata in detrazione dalla società per l'anno 2017 - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce preliminarmente la ricorrente la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo, risultando i termini per l'accertamento dell'annualità 2017 spirati in data 31/12/2023, non trovando applicazione nel caso di specie la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18 del 2020.
Sempre preliminarmente, la ricorrente eccepiva la carenza e/o mera apparenza della motivazione dell'avviso di accertamento, non essendo state evidenziate dall'Ufficio le ragioni della contestata inesistenza del progetto
“Progetto_1”, inducendolo a concludere per l'inesistenza delle prestazioni rese dalla società
“Società_1”.
Secondo la ricorrente, la tesi dell'inesistenza del progetto di ricerca oggetto di contestazione, anziché fondarsi su una effettiva indagine in merito alla sua natura ed alle sue caratteristiche sostanziali, si fonderebbe su una gratuita descrizione in chiave negativa delle società del “gruppo” (asseritamente costituito dalla “Ric._1”, dalla “Soc._2”, dalla “Soc._3”, dalla “Società_1” e dalla “Soc._4”) e della figura professionale del Dott. Nom1, mancando, invece, una specifica analisi delle caratteristiche funzionali del prototipo e del suo codice sorgente, dei quali non sarebbe mai stato richiesto l'esame.
La ricorrente, inoltre, contestava la presunta inesistenza delle compagini sociali facenti capo ai signori Nom2 e Nominativo_1, trattandosi di società operative da decenni che avevano sempre assolto tutti i propri obblighi di contabilizzazione, registrazione, dichiarazione, liquidazione e versamento sottesi ai meccanismi applicativi delle imposte gravanti sulle operazioni attive e passive effettuate, società i cui rapporti non presentavano nessuna anomalia. Inoltre, con riferimento alla società Ric._1 s.r.l. , la ricorrente evidenziava l'infondatezza degli elementi addotti dall'Ufficio a sostegno della sua asserita inesistenza (in particolare, l'inesistenza di una sede legale riconoscibile dall'esterno e accessibile da parte di qualsivoglia soggetto esterno, compresi gli organi preposti ai controlli;
l'assenza di una struttura idonea ad esercitare un'attività d'impresa, fra cui un complesso di beni strumentali necessari per l'esercizio dell'attività dichiarata;
l'assenza di personale dipendente e beni strumentali significativi, oggettivamente apprezzabile e preposta allo svolgimento dell'oggetto sociale;
l'assenza di un suo sito internet;
l'assenza di costi correlati all'attività), trattandosi di attività di progettazione svolta prevalentemente proprio dal Dr. Nominativo_1 in ragione delle sue specifiche e documentate competenze in materia informatica e, quindi, di prestazioni rese nell'ambito di consulenze per l'alta direzione aziendale, di studio, di public relation, di formazione, di gestione e coordinamento in ambito informatico, che non richiedevano una particolare organizzazione di uomini e risorse.
Per quanto concerne il progetto “Progetto_1”, la ricorrente ne evidenziava la complessità (che aveva richiesto diversi anni di sviluppo, tra il 2015 e il 2019), rivendicandone l'effettività e il contenuto innovativo (come sarebbe attestato anche dalla consulenza tecnica di parte resa dalla “Società_5
” di IN e da uhn ulteriore elaborato del Prof. Nominativo_3, Ricercatore Senior presso il DFKI di Saarbrücken) tali da giustificare la spettanza del credito IVA ripreso dall'Ufficio. Infine, contestava l'irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997 nella misura massima di Euro 298.868,40 non giustificata dalla gravità della condotta e applicata senza tenere conto del disposto di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997, nonostante contestazioni di natura analoga fossero già state mosse con riferimento alle annualità 2015 e 2016.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale 1 di Torino, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto il file allegato al messaggio di posta elettronica certificata risulta
“illeggibile” e, in ogni caso, non risulta sottoscritto digitalmente in violazione dell'art. 10 del D.M. 4/8/2015.
In ordine all'eccepita decadenza, ribadiva l'applicabilità dell'art. 67, comma 1 d.l. n. 18/2020, a norma del quale “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Nel merito, ribadiva la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle varie società facenti capo ai signori Nom1 e Nom2, spesso utilizzate per conseguire indebiti vantaggi fiscali attraverso la realizzazione di fittizi progetti di ricerca ovvero indebiti spostamenti di costi tra il gruppo. Concludeva pertanto per il rigetto del proposto ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Ciò premesso, deve preliminarmente dichiararsi la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere accertativo per l'annualità in questione (2013), spirati in data 31/12/2023.
Invero, non può condividersi la tesi dell'Ufficio che fonda la tempestività della propria azione sull'applicazione della proroga del termine ordinario di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva di cui all'art. 67 del
D.L. 18/2020 - quale norma di carattere generale che estende il periodo di sospensione ivi previsto a tutti i
“termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” - interpretando la disposizione, secondo un criterio letterale, quale sospensione generalizzata di tutti i termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertatrice pendenti a tale epoca, riferiti a tutte le annualità d'imposta accertabili alla data dell'8/03/2020.
La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, come è noto, ha dato vita ad un continuo e acceso dibattito, non ancora sopito, che ha portato ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto allorquando la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”
(identica questione aveva sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU).
La Corte di Cassazione, ancor prima della decisione pregiudizialmente sollevata, con ordinanza n. 960/2025 del 15/1/2025, ha risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, ritenendo che l'effetto della sospensione di cui al primo e quarto comma dell'art. 67 debba intendersi “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Successivamente, con decreto n. 1630/2025, la S.C., dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020, osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 ha rilevato le difficoltà dei contribuenti, compressi fisicamente ed economicamente dall'isolamento imposto per l'emergenza sanitaria, all'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, consentendo la sospensione del pagamento di quanto dovuto per 85 giorni. È questo il tenore della norma che sostanzialmente è sfuggito ai più, in quanto il legislatore, inconsciamente responsabile di una non facile lettura del dettato normativo, ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Il ribaltamento speculare sugli enti impositori, dettato anche dal “principio di corrispondenza”, non poteva e non può attribuire significati e poteri diversi da quanto approntato e stabilito in favore del contribuente.
La sospensione va intesa in tal senso, e a favore dei contribuenti, dei termini di prescrizione e decadenza per il compimento di attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per un periodo di 85 giorni e una specifica proroga per i soli termini relativi a tali procedimenti che siano in scadenza entro il 31 dicembre
2020 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2022 in virtù del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 (Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
A parere di questa Corte l'interpretazione, così corretta, deve essere implementata con quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2000, nella finalità “di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi” con la funzione di contraltare, alla possibilità concessa ai contribuenti, di far slittare il termine per i versamenti nel periodo in considerazione. In caso contrario, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in aperta violazione del “principio di corrispondenza”: principio condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove ha affermato che il comma 1 dell'art. 67 del
D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, benché “in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Questa interpretazione, consapevolmente difforme da quanto ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza
960/2025, ha trovato conferma in un recentissimo revirement della medesima, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/20 al periodo intercorrente fra il 1/3/2021 ed il 28/2/2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020”
(Cass. sent. n. 17668/2025 del 30/6/2025)
L'art. 67 del D.L. 18/2020 risulta pertanto inapplicabile al caso di specie.
Né osta in contrario l'art. 22 del Leg.vo 12/6/2025 n. 81 secondo cui “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate”, posto che tale disposizione si limita a sancire l'inapplicabilità della proroga agli atti successivi al
31/12/2025 senza disporre nulla in ordine a quelli emessi nei periodi precedenti.
Alla luce di tali principi, quindi, appare evidente la tardività dell'avviso di accertamento impugnato, relativo all'annualità 2017, il quale è stato notificato in data 9/7/2024, ovvero ben oltre il termine del 31/12/2023, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73.
Stante il contrasto giurisprudenziale sul punto, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.