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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/05/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6464/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento di maggiore percentuale di danno biologico permanente da infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver subito infortunio sul lavoro in data
04.04.2023 riconosciuto dall' con valutazione del danno biologico CP_1 permanente derivato nella misura del 6% e di aver presentato invano opposizione in via amministrativa;
deducendo che i postumi invalidanti derivati dall'infortunio erano pari almeno al 10%, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, di una diversa e maggiore valutazione del danno biologico subito nella misura pari al
10% o nell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa comunque superiore al 6% accertato, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento dell'indennizzo per il maggior danno subito, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, ritenendo congrua la valutazione in termini percentuali dei postumi invalidanti operata in sede amministrativa, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, incontestata l'origine professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente ai sensi degli artt. 2 e 210 T.U. Inail1, sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi 1 Sull'evoluzione giurisprudenziale del concetto di causa violenta determinante l'infortunio indennizzabile cfr. anche Cass. 30.12.2009, n. 27831 così massimata: ”In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del
1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso).”.
Pag. 2 di 5 processualmente accertata una diversa e maggiore valutazione degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente a seguito dell'infortunio subito.
Dall'elaborato peritale, infatti, è dato riscontrare un grado di menomazione permanente complessivamente valutato nella misura del 7% a titolo di danno biologico derivato dall'infortunio per cui è causa.
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e dei postumi invalidanti riscontrati, la cui derivazione professionale è indiscussa, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento della maggiore percentuale del danno biologico arrecato dall'infortunio di origine professionale subìto.
Ed infatti, diversamente da quanto valutato in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato un danno biologico derivato dall'infortunio pari al
7%, dunque in misura superiore al 6% già riconosciuto.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata, e deve essere riconosciuto il diritto al maggior indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma
2, lett. a) D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda di riconoscimento di postumi invalidanti.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in
Pag. 3 di 5 favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in capitale per i postumi invalidanti permanenti complessivamente quantificati nella misura del 7% ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 e € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha subito un infortunio di origine professionale ed ha riportato postumi permanenti invalidanti nella misura complessiva del 7% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in sorte capitale per la menomazione all'integrità fisio-psichica pari complessivamente al 7% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle
Pag. 4 di 5 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 382,00, di cui € 339,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed
€ 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,19/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 6464/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to SERVODIO CRISTINA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento di maggiore percentuale di danno biologico permanente da infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver subito infortunio sul lavoro in data
04.04.2023 riconosciuto dall' con valutazione del danno biologico CP_1 permanente derivato nella misura del 6% e di aver presentato invano opposizione in via amministrativa;
deducendo che i postumi invalidanti derivati dall'infortunio erano pari almeno al 10%, agiva in giudizio per l'accertamento, anche a mezzo CTU, di una diversa e maggiore valutazione del danno biologico subito nella misura pari al
10% o nell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa comunque superiore al 6% accertato, e per la condanna dell'istituto resistente al pagamento dell'indennizzo per il maggior danno subito, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, ritenendo congrua la valutazione in termini percentuali dei postumi invalidanti operata in sede amministrativa, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il giudicante pronunciava sentenza con cui definiva il presente giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ebbene, incontestata l'origine professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente ai sensi degli artt. 2 e 210 T.U. Inail1, sin da subito deve affermarsi la fondatezza delle domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente nei termini che seguono.
Come ampiamente riscontrato e valutato dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve ritenersi 1 Sull'evoluzione giurisprudenziale del concetto di causa violenta determinante l'infortunio indennizzabile cfr. anche Cass. 30.12.2009, n. 27831 così massimata: ”In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del
1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso).”.
Pag. 2 di 5 processualmente accertata una diversa e maggiore valutazione degli esiti permanenti invalidanti a carico della parte ricorrente a seguito dell'infortunio subito.
Dall'elaborato peritale, infatti, è dato riscontrare un grado di menomazione permanente complessivamente valutato nella misura del 7% a titolo di danno biologico derivato dall'infortunio per cui è causa.
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e dei postumi invalidanti riscontrati, la cui derivazione professionale è indiscussa, il decidente non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie.
Ne consegue che deve affermarsi la fondatezza della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento della maggiore percentuale del danno biologico arrecato dall'infortunio di origine professionale subìto.
Ed infatti, diversamente da quanto valutato in sede amministrativa, il
CTU ha riscontrato un danno biologico derivato dall'infortunio pari al
7%, dunque in misura superiore al 6% già riconosciuto.
Aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, di conseguenza, deve essere accordata la maggiore incidenza percentuale dei postumi invalidanti processualmente accertata, e deve essere riconosciuto il diritto al maggior indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma
2, lett. a) D.L.vo n. 38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 con decorrenza dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda di riconoscimento di postumi invalidanti.
Deve essere condannata, di conseguenza, la parte resistente in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in
Pag. 3 di 5 favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in capitale per i postumi invalidanti permanenti complessivamente quantificati nella misura del 7% ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) D.L.vo n.
38/2000 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 e € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha subito un infortunio di origine professionale ed ha riportato postumi permanenti invalidanti nella misura complessiva del 7% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente del maggior indennizzo in sorte capitale per la menomazione all'integrità fisio-psichica pari complessivamente al 7% oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle
Pag. 4 di 5 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 382,00, di cui € 339,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed
€ 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1 liquidate come da separato provvedimento.
Bari,19/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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