Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00880/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2026, proposto da Casale Costruzione Generali S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IC Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sala Consilina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto Juventus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 3.2.2026 protocollato al n. 2189/2026 reso dal competente ufficio del Comune di Sala Consilina, avente ad oggetto “Vs. istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. legge n. 241/90-Riscontro” (All.1.) con cui l’Amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 del 29.1.2026 nell’interesse della società odierna ricorrente, prot. n. 1859 in data 30.01.2026 (All.2);
per l’accertamento
della fondatezza della domanda, ossia il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti amministrativi conformemente all’istanza del 29.1.2026 prot. n. 1859;
per la condanna
della stessa Amministrazione resistente all’esibizione e all’estrazione in copia, entro il termine di trenta giorni di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 29.1.2026 prot. n. 1859 o, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Istituto Juventus S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. MI Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con il ricorso all’esame del Collegio, la società Casale Costruzioni Generali s.r.l. ha esposto di avere concluso con l’Istituto Juventus s.r.l. un contratto avente ad oggetto lavori di fornitura, costruzione e posa in opera di una struttura metallica grezza – solaio per uso tetto – relativa all’immobile sito in Sala Consilina, via Carlo Pisacane n. 59.
Ha riferito di avere eseguito le opere pattuite conformemente al progetto predisposto dal committente, nonché ulteriori lavorazioni richieste in corso d’opera, asseritamente non previste nel contratto originario.
Ha dedotto che l’Istituto Juventus s.r.l. non avrebbe integralmente adempiuto alle obbligazioni di pagamento, contestando in particolare il corrispettivo relativo ai lavori ulteriori eseguiti dalla ricorrente.
Pertanto, al fine di tutelare la propria posizione creditoria ha presentato al Comune di Sala Consilina istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, chiedendo l’ostensione della documentazione edilizia relativa all’immobile sopra indicato e assumendo che dai titoli edilizi e dagli elaborati tecnici fosse possibile desumere le varianti realizzate in corso d’opera e, conseguentemente, l’effettiva consistenza delle opere eseguite.
Tuttavia, con provvedimento prot. n. 2189/2026 del 3 febbraio 2026, il Comune ha rigettato l’istanza ritenendo che la vicenda dedotta avesse natura esclusivamente privatistica e che, pertanto, esulasse dalle competenze dell’amministrazione.
Avverso tale diniego la società ricorrente ha proposto il presente ricorso, deducendo violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Ha assunto, in particolare, di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti richiesti, in quanto funzionali alla tutela in sede giudiziaria della propria pretesa creditoria nei confronti della controinteressata.
Il Comune di Sala Consilina, ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito.
Si è costituita la controinteressata Istituto Juventus s.r.l..
Nell’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso spetta ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha rappresentato di vantare pretese creditorie derivanti dall’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite e ha specificamente dedotto che la documentazione edilizia richiesta sarebbe necessaria al fine di accertare l’effettiva consistenza delle varianti realizzate nel corso dei lavori.
Sussiste, pertanto, il necessario nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che la ricorrente intende tutelare, nei termini chiariti dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentt. nn. 19, 20 e 4 del 2020-2021), secondo cui l’accesso difensivo presuppone la dimostrazione della concreta utilità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze di tutela della posizione giuridica dedotta.
Né può costituire ragione ostativa la natura privatistica del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 è consentito anche quando la documentazione amministrativa sia richiesta ai fini della tutela di posizioni soggettive da far valere nell’ambito di controversie tra privati, essendo irrilevante la natura del giudizio da instaurare e l’autorità giurisdizionale eventualmente competente (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2023, n. 3160).
Parimenti infondato risulta il richiamo, implicitamente operato dall’amministrazione resistente, ad esigenze di riservatezza del controinteressato, atteso che la documentazione edilizia richiesta non appare afferente a dati sensibili o giudiziari e che, in ogni caso, l’interesse difensivo fatto valere dalla ricorrente risulta adeguatamente circostanziato e prevalente ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
E tanto basta al Collegio.
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza il Comune resistente dovrà consentire l’accesso agli atti come richiesti dalla società ricorrente, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione o se precedente, dalla notifica della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate in euro 600,00 oltre agli accessori di legge e con attribuzione a favore dell’Avv. IC Senatore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Sala Consilina a consentire l’accesso agli atti come richiesti dalla società ricorrente e meglio precisati in motivazione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione o se precedente, dalla notifica della presente decisione.
Condanna il Comune di Sala Consilina al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 600,00 oltre agli accessori di legge, con attribuzione a favore dell’Avv. IC Senatore, dichiaratosi antistatario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NT, Presidente
ET AR, Primo Referendario
MI Di MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MI Di MA | IC NT |
IL SEGRETARIO