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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1382/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT NT LO RI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9028/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Corso Italia N. 213 95100 Catania CT
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAG. n. 202403822192732130296959 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822186202137048323 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 25.11.2024, la società Ricorrente1 proponeva ricorso contro il Comune di Catania e
contro
Municipia spa, avverso il sollecito di pagamento con numeri finali 6959 del 2024 relativo ad Imu anno 2014, per la somma di € 4.816,29; e la intimazione di pagamento con numeri finali 8323, relativa a Imu anno 2015, per la somma di € 4.780,43
Eccepiva la omessa previa notifica degli avvisi di pagamento, atti prodromici, la prescrizione, la decadenza ed il difetto di motivazione
Chiedeva pertanto l'annullamento del sollecito di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnati.
Il Comune di Catania e Municipia spa non si costituivano in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Il Comune di Catania e Municipia spa, non costituitisi in giudizio, hanno conseguentemente omesso di depositare la relata di notifica degli atti prodromici.
Non è stata conseguentemente fornita la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento, atti prodromici.
Deve, pertanto, rilevarsi che il sollecito di pagamento e la intimazione impugnati costituiscono i primi atti con il quale la società ricorrente è venuta a legale conoscenza del carico debitorio in oggetto, in relazione alle somme richieste. Entrambi gli atti impugnati devono essere conseguentemente annullati, non essendovi in atti la prova della regolare notifica dell'atto prodromico.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla il sollecito di pagamento e la intimazione di pagamento impugnati;
condanna il Comune di Catania e Municipia spa in solido al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 950,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore dei Procuratori antistatari, Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT NT LO RI, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9028/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Corso Italia N. 213 95100 Catania CT
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAG. n. 202403822192732130296959 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822186202137048323 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 25.11.2024, la società Ricorrente1 proponeva ricorso contro il Comune di Catania e
contro
Municipia spa, avverso il sollecito di pagamento con numeri finali 6959 del 2024 relativo ad Imu anno 2014, per la somma di € 4.816,29; e la intimazione di pagamento con numeri finali 8323, relativa a Imu anno 2015, per la somma di € 4.780,43
Eccepiva la omessa previa notifica degli avvisi di pagamento, atti prodromici, la prescrizione, la decadenza ed il difetto di motivazione
Chiedeva pertanto l'annullamento del sollecito di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnati.
Il Comune di Catania e Municipia spa non si costituivano in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Il Comune di Catania e Municipia spa, non costituitisi in giudizio, hanno conseguentemente omesso di depositare la relata di notifica degli atti prodromici.
Non è stata conseguentemente fornita la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento, atti prodromici.
Deve, pertanto, rilevarsi che il sollecito di pagamento e la intimazione impugnati costituiscono i primi atti con il quale la società ricorrente è venuta a legale conoscenza del carico debitorio in oggetto, in relazione alle somme richieste. Entrambi gli atti impugnati devono essere conseguentemente annullati, non essendovi in atti la prova della regolare notifica dell'atto prodromico.
I rimanenti motivi di impugnazione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla il sollecito di pagamento e la intimazione di pagamento impugnati;
condanna il Comune di Catania e Municipia spa in solido al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 950,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore dei Procuratori antistatari, Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo