TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6499/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al nr. 6499/2021 r.g., promossa da:
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Assuntina Bruno (PEC: Parte_1 Parte_2
Email_1
Attori-Ricorrenti contro in persona del sindaco e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_1
Montanaro (PEC: Email_2
Convenuto-Resistente nonché
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv. Maria Grazia Chiumarulo (PEC: e Rossella Farnelli Email_3
(PEC: Email_4
Convenuta-Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29 aprile 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e , quali comproprietari dell'immobile Pt_1 Parte_1 Parte_2 di civile abitazione sito in alla Via Medea n. 24, sull'assunto che lo scantinato e il vano scala di CP_1 detto immobile erano stati interessati da infiltrazioni di liquami (id est, perdite) dovute alla cattiva manutenzione del sottostante tronco di rete fognaria;
rimasto ineseguito il provvedimento ex art. 700 c.p.c.
(procedimento n. 540/2006 r.g.), con il quale il Tribunale di Taranto ordinava al nonché Controparte_1 all' ciascuno in relazione alle proprie competenze, l'immediata eliminazione delle cause di CP_3 infiltrazione;
rimaste senza effetto le successive note indirizzate all'ente comunale, con le quali gli odierni attori denunciavano la comparsa di ulteriori fenomeni deteriorativi riconducibili alla rottura della tubatura fognaria, convenivano in giudizio il nonché l' , per ivi sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei conseguenti danni patiti, a decorrere dalla data della prima domanda giudiziaria ovvero da gennaio 2006, quantificati in €. 26.000,00, nonché all'esecuzione dei lavori idraulici necessari ad eliminare la causa dei danni lamentati.
Si costituiva il , il quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità / improcedibilità Controparte_1 del ricorso per essersi il Tribunale già pronunciato con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 18/12/2006 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, ravvisabile solo in capo al gestore del servizio idrico nel CP_3 merito, deduceva la mancanza di prova circa la riconducibilità dei lamentati fenomeni infiltrativi alla rottura del tronco fognario nonché il concorso di colpa dei ricorrenti nella gestione del proprio immobile, in particolare per l'assenza di impermeabilizzazione delle pareti;
concludeva per la preliminare declaratoria di inammissibilità / improcedibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti ovvero, in caso di statuizione risarcitoria, per la condanna in manleva dell' CP_3
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria rivolta nei suoi confronti siccome CP_3 CP_ inammissibile e infondata;
deduceva altresì l'esclusiva responsabilità dell' comunale convenuto in relazione ai fatti di causa, in particolare per non aver assunto, nonostante i reiterati solleciti, le determinazioni necessarie a consentire ad esso gestore del servizio idrico la realizzazione di un nuovo tronco di rete fognaria sulla Via pubblica, in sostituzione del tratto danneggiato, quale soluzione idonea a risolvere in radice le problematiche lamentate dai ricorrenti, come indicato dal CTU nominato in sede cautelare nel citato proc. n.
540/2006 r.g.-Tribunale di Taranto.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario (v. ordinanza in data 8/2/2022), concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della CTU espletata nel procedimento n.
540/2006 r.g., promosso ex art. 700 c.p.c. dai ricorrenti-attori dinanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti delle medesime controparti processuali, nonché la rinnovazione delle indagini peritali mediante nomina di
CTU. All'udienza del 10/9/2024, sulle conclusioni delle parti il giudizio veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 04/04/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 29/04/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere previamente esaminata l'eccezione, sollevata dal
[...]
, di inammissibilità / improcedibilità della domanda attorea di condanna ad un facere, per essersi CP_1 il Tribunale già pronunciato con ordinanza del 18/12/2066, resa su ricorso ex art. 700 c.p.c. nel suindicato procedimento cautelare n. 540/2006 r.g.
L'eccezione è infondata.
Sul punto giova osservare che, il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e, pertanto, non realizza un giudicato nell'ambito della controversia di merito. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece,
è il procedimento cautelare, che dà luogo a un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente “non giudica”, ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (cfr. Cass. Ord. n. 1120/2024).
Va, altresì, disattesa l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva (da distinguere da quella meritoria sulla effettiva titolarità passiva del rapporto controverso) sollevata dall'Ente comunale.
Il concetto di legittimazione passiva nella specie risulta impropriamente declinato dal , Controparte_1 in quanto la legittimazione a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità della posizione sostanziale (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nella specie, secondo le prospettazioni dei ricorrenti-attori, vi è coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello indicato in ricorso quale destinatario della domanda e, quindi, soggetto passivo dell'azione; ciò che consente di affermare la regolare costituzione del contraddittorio.
Nel merito dei fatti di causa, si osserva quanto segue.
In tema di danni derivanti da perdite di condotte idrico-fognanti, in giurisprudenza è stata di sovente ritenuta la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. del gestore del Servizio idrico integrato ovvero dell' tteso CP_3 che, quest'ultimo esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte.
Come, infatti, ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 14143/2011), l'Ente è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, come previsto dal r.d.l. n. 1464/1938 nonché dalla L. n. 319/1976 ed avendo il d.lgs. n. 141/1999 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso ( . L' in quanto titolare di un potere di custodia in Controparte_5 CP_3 ordine all'intera rete fognaria, è quindi tenuta ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
l'A.Q.P., pertanto, ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari dalla responsabilità risarcitoria e l'onere di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. nel caso in cui dovessero emergere danni derivanti dall'attività svolta o laddove si riscontri l'inerzia nella normale manutenzione delle condotte.
Il profilo di maggiore controvertibilità della questione concerne, tuttavia, la possibilità di configurare una forma di responsabilità risarcitoria concorrente delle Amministrazioni Comunali.
Le posizioni della giurisprudenza, in linea con gli orientamenti della S.C., individuavano la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' in ordine all'intera rete fognaria e stabilivano che il in quanto CP_3 CP_1 proprietario delle reti, fosse comunque tenuto a vigilare sullo stato del sistema idrico-fognario.
Si integrava una responsabilità dell'Ente Comunale nelle ipotesi in cui, pur essendo venuta a conoscenza della necessità di interventi di ampliamento o sostituzione di reti vetuste, non avesse agito di conseguenza ovvero nel caso in cui non vi sia stato un totale trasferimento del potere di fatto sull'opera dall'ente comunale proprietario a terzi (Cass. n. 6101/2013; Cass. n. 6665/2009). Deve darsi atto, altresì, che, di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8888/2020, modificando precedenti posizioni assunte, sulla base di quanto previsto dal citato r.d.l. n. 1464/1938, ha escluso una corresponsabilità degli Enti Comunali per i danni in oggetto.
Il criterio di imputazione della responsabilità è quello stabilito dall'art. 2051 c.c. in base al quale – come noto
- il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre, il custode-danneggiante, per esentarsi da responsabilità, deve fornire la prova di un fattore interruttivo del nesso causale tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito.
Occorre infine considerare che, anche con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., il comportamento del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1° c.c.
Nel caso specifico, dal compendio probatorio in atti, emerge la pari corresponsabilità degli enti convenuti e dei medesimi attori nella produzione / aggravamento dei danni di cui si discute, sia sotto il profilo della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ. (responsabilità aquiliana) sia sotto il particolare criterio d'imputazione previsto dall'art. 2051 stesso codice (responsabilità custodiale).
Invero, la sussistenza del rapporto eziologico tra la rottura del tronco di rete fognaria e i fenomeni deteriorativi era stata già accertata nell'anno 2006, in esito agli accertamenti di CTU espletata nell'ambito del procedimento n. 540/2006 r.g., promosso ex art. 700 c.p.c. dagli odierni attori dinanzi all'intestato Tribunale.
In quel procedimento il nominato Ctu geom. indicava, quale soluzione idonea a risolvere in radice le Per_1 problematiche infiltrative, quella prospettata da vvero lo spostamento del tronco fognario interferente. CP_3
Il CTU nominato nel presente giudizio Ing. , in esito alle indagini peritali, ha puntualmente Per_2 confermato gli accertamenti della prima perizia, riconducendo espressamente il fenomeno dell'ammorbamento strutturale alla “…inadeguatezza del tratto di condotta…”, condividendo la “…soluzione proposta da A.Q.P. che prevede la soppressione del tratto attualmente passante nella proprietà attorea e la realizzazione di uno nuovo nella limitrofa via pubblica” e quantificando le spese di ripristino nella somma di
€. 13.198,00, comprensiva dei costi relativi alle opere di impermeabilizzazione delle pareti, ancorché mai eseguite dai proprietari-danneggiati. Gli elementi tecnici di valutazione hanno consentito al C.t.u. di giungere alle conclusioni formulate nell'elaborato peritale, dalle quali non si ha motivo di dissentire. L'ausiliario, invero, ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con adeguata motivazione ogni profilo tecnico della quaestio, replicando puntualmente alle osservazioni dei C.t.p. Il decidente dunque, aderendo alle conclusioni del C.t.u. esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo necessario soffermarsi anche sulle contrarie osservazioni dei C.t.p., in relazione alle quali l'ausiliario, come detto, ha puntualmente risposto.
Gli attori imputano agli enti convenuti gli ulteriori danni subìti – dei quali chiedono il ristoro – riconducibili ad una nuova rottura del tronco fognario, in conseguenza della mancata esecuzione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso nell'ambito del predetto procedimento cautelare (n. 540/2006 r.g.), con il quale il
Tribunale di Taranto ordinava agli odierni convenuti “…ciascuno in relazione alle proprie competenze,
l'immediata eliminazione delle cause di infiltrazione”. L'assunto non ha pregio atteso che, il provvedimento cautelare di cui trattasi, contenente un obbligo di fare, ben poteva essere attuato ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. e tanto avrebbe evitato il reiterarsi, in modo progressivo e persistente nel tempo, di infiltrazioni generative di ulteriori danni.
Consegue che, agli odierni attori deve essere ascritta una concorrente responsabilità ex art. 1227 co. 1° c.c. nella causazione / aggravamento dei danni, così come riscontrati e quantificati dal nominato C.t.u.
Una pari corresponsabilità va affermata – come detto - anche in capo all'ente comunale convenuto.
Invero, i fenomeni infiltrativi di cui trattasi si erano già manifestati ed accertati in epoca più lontana (anno
2006), ovvero in un momento in cui il protocollo d'intesa tra l'AIP (Autorità Idrica Pugliese) e l' CP_3
(Deliberazione n. 33 del 7/10/2013), con il quale l' ha assunto la gestione e la manutenzione della CP_3 rete idrica, non era stato ancora sottoscritto. Consegue che, l'ente comunale era comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di proprietario-custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, a prescindere dalla responsabilità di altri soggetti.
Sotto tale profilo vale, altresì, osservare che, lo spostamento della condotta idrica da un'area privata alla Via pubblica da parte del gestore del servizio idrico (quale soluzione tecnica radicale delle descritte problematiche, indicata da entrambi i nominati Ctu e dalla stessa , trattandosi di intervento da effettuarsi su suolo CP_3 pubblico, richiede il formale assenso dell'ente comunale proprietario, previa valutazione dei profili di fattibilità tecnica, impatto urbanistico, predisposizione delle misure di sicurezza, ecc.
Dalla documentazione in atti si evince che, già con nota del 20/3/2066 l' inoltrava al CP_3 CP_1
formale richiesta di assunzione delle determinazioni necessarie a consentire ad esso gestore del
[...] servizio idrico la realizzazione di un nuovo tronco di rete fognaria sulla Via pubblica, in conformità delle norme urbanistiche e di sicurezza, senza però ricevere riscontro alcuno.
Consegue che, entrambi gli Enti convenuti sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie competenze, a porre in essere ogni attività amministrativa ed esecutiva idonea ad eliminare le cause di infiltrazione di liquami, mediante la soppressione del tratto fognario attualmente passante nella proprietà attorea e la realizzazione di uno nuovo nella limitrofa via pubblica, come indicato dal C.t.u. Ing. , con spese a carico di entrambi Per_2 in pari misura, trattandosi di attività - che non investe scelte ed atti autoritativi della P.A. - soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere” (cfr. ex multis Cass. n. 25843/2021).
In ordine al quantum del risarcimento va tenuto presente che, l'assenza di interventi di impermeabilizzazione delle pareti (rilevata dal Ctu), mai eseguiti dagli odierni attori, ha certamente contribuito all'ammaloramento dei locali interessati dai fenomeni deteriorativi. Pertanto, le spese di ripristino dello stato dei luoghi, quantificate dal C.t.u. nell'importo di €. 13.198,00, vanno decurtate dei costi relativi a tali interventi, quantificati dal C.t.u. in €. 867,31, che restano a carico degli odierni attori.
L'importo così determinato in €. 12.330,69 va posto a carico di tutte le parti in eguale misura, in ragione della pari concorrente responsabilità, sicché la somma residua riconosciuta agli attori a titolo risarcitorio, da porre a carico dei convenuti in solido ed in eguale misura, liquidata all'attualità, ammonta ad €. 8.220,46.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di giudizio.
Le spese di C.t.u. sono poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto
- condanna i convenuti e in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_1 legali rappresentanti p.t., a pagare in solido agli attori e , creditori Parte_1 Parte_2 solidali, ai titoli e per le causali di cui in motivazione, la somma di €. 8.220,46, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'effettivo saldo, oltre al rimborso dei due terzi dell'importo liquidato, ove dagli attori versato per intero, al C.t.u. Ing. ; Per_2
- condanna i convenuti , e , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_1 rappresentanti p.t., ciascuno in relazione alle proprie competenze, a porre in essere ogni attività idonea ad eliminare le cause di infiltrazione di liquami nell'immobile degli attori sito in alla Via CP_1
Medea n. 24, nelle modalità indicate dal nominato C.t.u. Ing. , meglio descritte nella relazione Per_2 peritale;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 29 aprile 2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al nr. 6499/2021 r.g., promossa da:
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Assuntina Bruno (PEC: Parte_1 Parte_2
Email_1
Attori-Ricorrenti contro in persona del sindaco e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_1
Montanaro (PEC: Email_2
Convenuto-Resistente nonché
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_2
Avv. Maria Grazia Chiumarulo (PEC: e Rossella Farnelli Email_3
(PEC: Email_4
Convenuta-Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29 aprile 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e , quali comproprietari dell'immobile Pt_1 Parte_1 Parte_2 di civile abitazione sito in alla Via Medea n. 24, sull'assunto che lo scantinato e il vano scala di CP_1 detto immobile erano stati interessati da infiltrazioni di liquami (id est, perdite) dovute alla cattiva manutenzione del sottostante tronco di rete fognaria;
rimasto ineseguito il provvedimento ex art. 700 c.p.c.
(procedimento n. 540/2006 r.g.), con il quale il Tribunale di Taranto ordinava al nonché Controparte_1 all' ciascuno in relazione alle proprie competenze, l'immediata eliminazione delle cause di CP_3 infiltrazione;
rimaste senza effetto le successive note indirizzate all'ente comunale, con le quali gli odierni attori denunciavano la comparsa di ulteriori fenomeni deteriorativi riconducibili alla rottura della tubatura fognaria, convenivano in giudizio il nonché l' , per ivi sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 al risarcimento dei conseguenti danni patiti, a decorrere dalla data della prima domanda giudiziaria ovvero da gennaio 2006, quantificati in €. 26.000,00, nonché all'esecuzione dei lavori idraulici necessari ad eliminare la causa dei danni lamentati.
Si costituiva il , il quale, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità / improcedibilità Controparte_1 del ricorso per essersi il Tribunale già pronunciato con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 18/12/2006 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, ravvisabile solo in capo al gestore del servizio idrico nel CP_3 merito, deduceva la mancanza di prova circa la riconducibilità dei lamentati fenomeni infiltrativi alla rottura del tronco fognario nonché il concorso di colpa dei ricorrenti nella gestione del proprio immobile, in particolare per l'assenza di impermeabilizzazione delle pareti;
concludeva per la preliminare declaratoria di inammissibilità / improcedibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti ovvero, in caso di statuizione risarcitoria, per la condanna in manleva dell' CP_3
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria rivolta nei suoi confronti siccome CP_3 CP_ inammissibile e infondata;
deduceva altresì l'esclusiva responsabilità dell' comunale convenuto in relazione ai fatti di causa, in particolare per non aver assunto, nonostante i reiterati solleciti, le determinazioni necessarie a consentire ad esso gestore del servizio idrico la realizzazione di un nuovo tronco di rete fognaria sulla Via pubblica, in sostituzione del tratto danneggiato, quale soluzione idonea a risolvere in radice le problematiche lamentate dai ricorrenti, come indicato dal CTU nominato in sede cautelare nel citato proc. n.
540/2006 r.g.-Tribunale di Taranto.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario (v. ordinanza in data 8/2/2022), concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della CTU espletata nel procedimento n.
540/2006 r.g., promosso ex art. 700 c.p.c. dai ricorrenti-attori dinanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti delle medesime controparti processuali, nonché la rinnovazione delle indagini peritali mediante nomina di
CTU. All'udienza del 10/9/2024, sulle conclusioni delle parti il giudizio veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza resa in data 04/04/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 29/04/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere previamente esaminata l'eccezione, sollevata dal
[...]
, di inammissibilità / improcedibilità della domanda attorea di condanna ad un facere, per essersi CP_1 il Tribunale già pronunciato con ordinanza del 18/12/2066, resa su ricorso ex art. 700 c.p.c. nel suindicato procedimento cautelare n. 540/2006 r.g.
L'eccezione è infondata.
Sul punto giova osservare che, il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e, pertanto, non realizza un giudicato nell'ambito della controversia di merito. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece,
è il procedimento cautelare, che dà luogo a un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente “non giudica”, ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo (cfr. Cass. Ord. n. 1120/2024).
Va, altresì, disattesa l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva (da distinguere da quella meritoria sulla effettiva titolarità passiva del rapporto controverso) sollevata dall'Ente comunale.
Il concetto di legittimazione passiva nella specie risulta impropriamente declinato dal , Controparte_1 in quanto la legittimazione a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità della posizione sostanziale (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nella specie, secondo le prospettazioni dei ricorrenti-attori, vi è coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello indicato in ricorso quale destinatario della domanda e, quindi, soggetto passivo dell'azione; ciò che consente di affermare la regolare costituzione del contraddittorio.
Nel merito dei fatti di causa, si osserva quanto segue.
In tema di danni derivanti da perdite di condotte idrico-fognanti, in giurisprudenza è stata di sovente ritenuta la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. del gestore del Servizio idrico integrato ovvero dell' tteso CP_3 che, quest'ultimo esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte.
Come, infatti, ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 14143/2011), l'Ente è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, come previsto dal r.d.l. n. 1464/1938 nonché dalla L. n. 319/1976 ed avendo il d.lgs. n. 141/1999 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso ( . L' in quanto titolare di un potere di custodia in Controparte_5 CP_3 ordine all'intera rete fognaria, è quindi tenuta ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
l'A.Q.P., pertanto, ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari dalla responsabilità risarcitoria e l'onere di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. nel caso in cui dovessero emergere danni derivanti dall'attività svolta o laddove si riscontri l'inerzia nella normale manutenzione delle condotte.
Il profilo di maggiore controvertibilità della questione concerne, tuttavia, la possibilità di configurare una forma di responsabilità risarcitoria concorrente delle Amministrazioni Comunali.
Le posizioni della giurisprudenza, in linea con gli orientamenti della S.C., individuavano la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' in ordine all'intera rete fognaria e stabilivano che il in quanto CP_3 CP_1 proprietario delle reti, fosse comunque tenuto a vigilare sullo stato del sistema idrico-fognario.
Si integrava una responsabilità dell'Ente Comunale nelle ipotesi in cui, pur essendo venuta a conoscenza della necessità di interventi di ampliamento o sostituzione di reti vetuste, non avesse agito di conseguenza ovvero nel caso in cui non vi sia stato un totale trasferimento del potere di fatto sull'opera dall'ente comunale proprietario a terzi (Cass. n. 6101/2013; Cass. n. 6665/2009). Deve darsi atto, altresì, che, di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8888/2020, modificando precedenti posizioni assunte, sulla base di quanto previsto dal citato r.d.l. n. 1464/1938, ha escluso una corresponsabilità degli Enti Comunali per i danni in oggetto.
Il criterio di imputazione della responsabilità è quello stabilito dall'art. 2051 c.c. in base al quale – come noto
- il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre, il custode-danneggiante, per esentarsi da responsabilità, deve fornire la prova di un fattore interruttivo del nesso causale tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito.
Occorre infine considerare che, anche con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., il comportamento del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1° c.c.
Nel caso specifico, dal compendio probatorio in atti, emerge la pari corresponsabilità degli enti convenuti e dei medesimi attori nella produzione / aggravamento dei danni di cui si discute, sia sotto il profilo della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ. (responsabilità aquiliana) sia sotto il particolare criterio d'imputazione previsto dall'art. 2051 stesso codice (responsabilità custodiale).
Invero, la sussistenza del rapporto eziologico tra la rottura del tronco di rete fognaria e i fenomeni deteriorativi era stata già accertata nell'anno 2006, in esito agli accertamenti di CTU espletata nell'ambito del procedimento n. 540/2006 r.g., promosso ex art. 700 c.p.c. dagli odierni attori dinanzi all'intestato Tribunale.
In quel procedimento il nominato Ctu geom. indicava, quale soluzione idonea a risolvere in radice le Per_1 problematiche infiltrative, quella prospettata da vvero lo spostamento del tronco fognario interferente. CP_3
Il CTU nominato nel presente giudizio Ing. , in esito alle indagini peritali, ha puntualmente Per_2 confermato gli accertamenti della prima perizia, riconducendo espressamente il fenomeno dell'ammorbamento strutturale alla “…inadeguatezza del tratto di condotta…”, condividendo la “…soluzione proposta da A.Q.P. che prevede la soppressione del tratto attualmente passante nella proprietà attorea e la realizzazione di uno nuovo nella limitrofa via pubblica” e quantificando le spese di ripristino nella somma di
€. 13.198,00, comprensiva dei costi relativi alle opere di impermeabilizzazione delle pareti, ancorché mai eseguite dai proprietari-danneggiati. Gli elementi tecnici di valutazione hanno consentito al C.t.u. di giungere alle conclusioni formulate nell'elaborato peritale, dalle quali non si ha motivo di dissentire. L'ausiliario, invero, ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con adeguata motivazione ogni profilo tecnico della quaestio, replicando puntualmente alle osservazioni dei C.t.p. Il decidente dunque, aderendo alle conclusioni del C.t.u. esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo necessario soffermarsi anche sulle contrarie osservazioni dei C.t.p., in relazione alle quali l'ausiliario, come detto, ha puntualmente risposto.
Gli attori imputano agli enti convenuti gli ulteriori danni subìti – dei quali chiedono il ristoro – riconducibili ad una nuova rottura del tronco fognario, in conseguenza della mancata esecuzione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso nell'ambito del predetto procedimento cautelare (n. 540/2006 r.g.), con il quale il
Tribunale di Taranto ordinava agli odierni convenuti “…ciascuno in relazione alle proprie competenze,
l'immediata eliminazione delle cause di infiltrazione”. L'assunto non ha pregio atteso che, il provvedimento cautelare di cui trattasi, contenente un obbligo di fare, ben poteva essere attuato ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. e tanto avrebbe evitato il reiterarsi, in modo progressivo e persistente nel tempo, di infiltrazioni generative di ulteriori danni.
Consegue che, agli odierni attori deve essere ascritta una concorrente responsabilità ex art. 1227 co. 1° c.c. nella causazione / aggravamento dei danni, così come riscontrati e quantificati dal nominato C.t.u.
Una pari corresponsabilità va affermata – come detto - anche in capo all'ente comunale convenuto.
Invero, i fenomeni infiltrativi di cui trattasi si erano già manifestati ed accertati in epoca più lontana (anno
2006), ovvero in un momento in cui il protocollo d'intesa tra l'AIP (Autorità Idrica Pugliese) e l' CP_3
(Deliberazione n. 33 del 7/10/2013), con il quale l' ha assunto la gestione e la manutenzione della CP_3 rete idrica, non era stato ancora sottoscritto. Consegue che, l'ente comunale era comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di proprietario-custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, a prescindere dalla responsabilità di altri soggetti.
Sotto tale profilo vale, altresì, osservare che, lo spostamento della condotta idrica da un'area privata alla Via pubblica da parte del gestore del servizio idrico (quale soluzione tecnica radicale delle descritte problematiche, indicata da entrambi i nominati Ctu e dalla stessa , trattandosi di intervento da effettuarsi su suolo CP_3 pubblico, richiede il formale assenso dell'ente comunale proprietario, previa valutazione dei profili di fattibilità tecnica, impatto urbanistico, predisposizione delle misure di sicurezza, ecc.
Dalla documentazione in atti si evince che, già con nota del 20/3/2066 l' inoltrava al CP_3 CP_1
formale richiesta di assunzione delle determinazioni necessarie a consentire ad esso gestore del
[...] servizio idrico la realizzazione di un nuovo tronco di rete fognaria sulla Via pubblica, in conformità delle norme urbanistiche e di sicurezza, senza però ricevere riscontro alcuno.
Consegue che, entrambi gli Enti convenuti sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie competenze, a porre in essere ogni attività amministrativa ed esecutiva idonea ad eliminare le cause di infiltrazione di liquami, mediante la soppressione del tratto fognario attualmente passante nella proprietà attorea e la realizzazione di uno nuovo nella limitrofa via pubblica, come indicato dal C.t.u. Ing. , con spese a carico di entrambi Per_2 in pari misura, trattandosi di attività - che non investe scelte ed atti autoritativi della P.A. - soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere” (cfr. ex multis Cass. n. 25843/2021).
In ordine al quantum del risarcimento va tenuto presente che, l'assenza di interventi di impermeabilizzazione delle pareti (rilevata dal Ctu), mai eseguiti dagli odierni attori, ha certamente contribuito all'ammaloramento dei locali interessati dai fenomeni deteriorativi. Pertanto, le spese di ripristino dello stato dei luoghi, quantificate dal C.t.u. nell'importo di €. 13.198,00, vanno decurtate dei costi relativi a tali interventi, quantificati dal C.t.u. in €. 867,31, che restano a carico degli odierni attori.
L'importo così determinato in €. 12.330,69 va posto a carico di tutte le parti in eguale misura, in ragione della pari concorrente responsabilità, sicché la somma residua riconosciuta agli attori a titolo risarcitorio, da porre a carico dei convenuti in solido ed in eguale misura, liquidata all'attualità, ammonta ad €. 8.220,46.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di giudizio.
Le spese di C.t.u. sono poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto
- condanna i convenuti e in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_1 legali rappresentanti p.t., a pagare in solido agli attori e , creditori Parte_1 Parte_2 solidali, ai titoli e per le causali di cui in motivazione, la somma di €. 8.220,46, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla domanda sino all'effettivo saldo, oltre al rimborso dei due terzi dell'importo liquidato, ove dagli attori versato per intero, al C.t.u. Ing. ; Per_2
- condanna i convenuti , e , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 Controparte_1 rappresentanti p.t., ciascuno in relazione alle proprie competenze, a porre in essere ogni attività idonea ad eliminare le cause di infiltrazione di liquami nell'immobile degli attori sito in alla Via CP_1
Medea n. 24, nelle modalità indicate dal nominato C.t.u. Ing. , meglio descritte nella relazione Per_2 peritale;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 29 aprile 2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì