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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 199 dell'anno 2025 Affari
Contenziosi, riservato alla decisione collegiale ex art. 127ter c.p.c. il
10.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
Calabria, il 18.07.1977), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia
Gramuglia e Laura Gramuglia, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria - Gallico, Via Marina, n. 73, ha eletto domicilio;
nei confronti di
(cod. fisc.: nata a [...]_1 C.F._2
Calabria, il 25.11.1971), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pugliatti,
pagina 1 di 5 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via
Archia Poeta, n. 7, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.01.2025, con cui in Parte_1
epigrafe generalizzato, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 983/2020 del 23.10.2020 e pubblicata in data
02.11.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 3633/2019;
-rilevato che il Giudice all'udienza del 27.05.2025 ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: A) assegno di mantenimento da porsi a carico del ricorrente di euro 250,00 mensili da Parte_1
corrispondere direttamente al figlio GI;
B) revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del per le due figlie con decorrenza Pt_1
gennaio 2025; C) spese compensate;
-considerato che le parti hanno chiesto un differimento per valutare la proposta conciliativa e il Giudice ha rinviato la causa al 10.06.2025, concedendo termine per note ex art. 127ter c.p.c.;
-preso atto delle note sostitutive d'udienza depositate il 09.06.2025 con le quali le parti del giudizio hanno accettato la proposta conciliativa formulata all'udienza, chiedendo congiuntamente la modifica della condizione di divorzio n.983/2020 del 23.10.2020 e pubblicata in data pagina 2 di 5 02.11.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 3633/2019;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva pronunciato il divorzio alle seguenti condizioni:
“- Dispone per i figli e Persona_1 Per_2 Per_3
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con facoltà del padre di esercitare il proprio diritto di visita con le seguenti modalità:
- il martedì e il giovedì o il mercoledì ed il venerdì (a settimane alterne, in ragione dei turni di lavoro del padre) dalle ore 13.00 alle ore 21.00;
- weekend alternati col padre dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni dei figli medesimi;
- festività alternate come di seguito specificato:
- il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre;
viceversa,
l'anno successivo;
- il 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre;
viceversa,
l'anno successivo;
- la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
viceversa, l'anno successivo;
- il 15 agosto con il padre, il 1° novembre con la madre, il 6 gennaio con il padre, 25 aprile con la madre, il 1° maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, l'8 dicembre con il padre;
viceversa, l'anno successivo;
- vacanze estive: giorni quindici, anche non consecutivi, col padre e giorni quindici, anche non consecutivi, con la madre, in un periodo ricompreso tra il giorno 15 giugno ed il 31 agosto;
pagina 3 di 5 - Pone a carico del sig. il pagamento di un assegno Parte_1
mensile di € 750,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli Per_1
, e , da corrispondere alla signora entro
[...] Per_2 Per_3 CP_1
il giorno 13 di ogni mese, a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla signora , nonché il pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate tra entrambi i coniugi e debitamente documentate. Sul punto ci si riporta al Protocollo in uso dinanzi a codesto Tribunale in materia di famiglia;
- Gli assegni familiari percepiti dal sig. saranno versati alla madre Pt_1
direttamente da INPS e/o dal datore di lavoro;
a tal fine il sig. si Pt_1
impegna a fornire ogni necessario consenso;
- La signora rinuncia ad eseguire il precetto notificato in data CP_1
13.12.2016 dell'importo di € 2.832,98, oltre accessori;
- La signora rinuncia alla richiesta di assegno mensile in Suo CP_1
favore così come avanzata e formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
- Le spese per la scuola di danza della figlia , pari ad € 70,00 Per_3
mensili, saranno ripartite al 50% tra i genitori previa esibizione di ricevuta e/o fattura fiscalmente regolarizzata”;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, proposta da nei Parte_1
pagina 4 di 5 confronti di , con ricorso depositato il 29.01.2025, Controparte_1
così provvede:
“A) assegno di mantenimento da porsi a carico del ricorrente
[...]
nella misura di euro 250,00 mensili, da corrispondere Pt_1
direttamente al figlio GI, sul conto corrente allo stesso intestato;
B) revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre,
[...]
, per le due figlie, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Pt_1
C) assegno di mantenimento per le figlie e , da porsi a Per_3 Per_2
carico di entrambi i genitori, in base al criterio del collocamento prevalente, da corrispondere direttamente alle figlie, sul conto corrente a loro intestato, nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna figlia”;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.07.2025
Il Presidente rel. est. dott. GI Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 199 dell'anno 2025 Affari
Contenziosi, riservato alla decisione collegiale ex art. 127ter c.p.c. il
10.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
Calabria, il 18.07.1977), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia
Gramuglia e Laura Gramuglia, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria - Gallico, Via Marina, n. 73, ha eletto domicilio;
nei confronti di
(cod. fisc.: nata a [...]_1 C.F._2
Calabria, il 25.11.1971), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pugliatti,
pagina 1 di 5 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via
Archia Poeta, n. 7, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.01.2025, con cui in Parte_1
epigrafe generalizzato, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 983/2020 del 23.10.2020 e pubblicata in data
02.11.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 3633/2019;
-rilevato che il Giudice all'udienza del 27.05.2025 ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: A) assegno di mantenimento da porsi a carico del ricorrente di euro 250,00 mensili da Parte_1
corrispondere direttamente al figlio GI;
B) revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del per le due figlie con decorrenza Pt_1
gennaio 2025; C) spese compensate;
-considerato che le parti hanno chiesto un differimento per valutare la proposta conciliativa e il Giudice ha rinviato la causa al 10.06.2025, concedendo termine per note ex art. 127ter c.p.c.;
-preso atto delle note sostitutive d'udienza depositate il 09.06.2025 con le quali le parti del giudizio hanno accettato la proposta conciliativa formulata all'udienza, chiedendo congiuntamente la modifica della condizione di divorzio n.983/2020 del 23.10.2020 e pubblicata in data pagina 2 di 5 02.11.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 3633/2019;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva pronunciato il divorzio alle seguenti condizioni:
“- Dispone per i figli e Persona_1 Per_2 Per_3
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con facoltà del padre di esercitare il proprio diritto di visita con le seguenti modalità:
- il martedì e il giovedì o il mercoledì ed il venerdì (a settimane alterne, in ragione dei turni di lavoro del padre) dalle ore 13.00 alle ore 21.00;
- weekend alternati col padre dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni dei figli medesimi;
- festività alternate come di seguito specificato:
- il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre;
viceversa,
l'anno successivo;
- il 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre;
viceversa,
l'anno successivo;
- la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
viceversa, l'anno successivo;
- il 15 agosto con il padre, il 1° novembre con la madre, il 6 gennaio con il padre, 25 aprile con la madre, il 1° maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, l'8 dicembre con il padre;
viceversa, l'anno successivo;
- vacanze estive: giorni quindici, anche non consecutivi, col padre e giorni quindici, anche non consecutivi, con la madre, in un periodo ricompreso tra il giorno 15 giugno ed il 31 agosto;
pagina 3 di 5 - Pone a carico del sig. il pagamento di un assegno Parte_1
mensile di € 750,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli Per_1
, e , da corrispondere alla signora entro
[...] Per_2 Per_3 CP_1
il giorno 13 di ogni mese, a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla signora , nonché il pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate tra entrambi i coniugi e debitamente documentate. Sul punto ci si riporta al Protocollo in uso dinanzi a codesto Tribunale in materia di famiglia;
- Gli assegni familiari percepiti dal sig. saranno versati alla madre Pt_1
direttamente da INPS e/o dal datore di lavoro;
a tal fine il sig. si Pt_1
impegna a fornire ogni necessario consenso;
- La signora rinuncia ad eseguire il precetto notificato in data CP_1
13.12.2016 dell'importo di € 2.832,98, oltre accessori;
- La signora rinuncia alla richiesta di assegno mensile in Suo CP_1
favore così come avanzata e formulata nella comparsa di costituzione e risposta;
- Le spese per la scuola di danza della figlia , pari ad € 70,00 Per_3
mensili, saranno ripartite al 50% tra i genitori previa esibizione di ricevuta e/o fattura fiscalmente regolarizzata”;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, proposta da nei Parte_1
pagina 4 di 5 confronti di , con ricorso depositato il 29.01.2025, Controparte_1
così provvede:
“A) assegno di mantenimento da porsi a carico del ricorrente
[...]
nella misura di euro 250,00 mensili, da corrispondere Pt_1
direttamente al figlio GI, sul conto corrente allo stesso intestato;
B) revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre,
[...]
, per le due figlie, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Pt_1
C) assegno di mantenimento per le figlie e , da porsi a Per_3 Per_2
carico di entrambi i genitori, in base al criterio del collocamento prevalente, da corrispondere direttamente alle figlie, sul conto corrente a loro intestato, nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna figlia”;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.07.2025
Il Presidente rel. est. dott. GI Campagna
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