Versione
1 febbraio 1951
1 febbraio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.