Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 344/2024 di R.G. promossa da
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NATALE GIUSEPPE e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia via Nino Bixio
2
-ricorrente-
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
degli avv.ti PITTARELLO ANFREA e PUDDU Elena e domicilio eletto in Indirizzo Telematico
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 8.2.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...] nr. 12/24 emesso in data 4.1.2024 (seguito da conforme atto di precetto), con il quale veniva ingiunto, su richiesta di , il pagamento della somma di euro Controparte_1
11.064,16 a titolo di T.F.R.. Assumeva l'opponente che a , assunto alle proprie dipendenze Controparte_1 con la qualifica di manovale edile a tempo indeterminato e retribuzione contrattualmente stabilita di euro 1500,00 mensili, nulla era dovuto per l'allegata causale. La società, infatti, nel corso del rapporto di lavoro corrispondeva al predetto somme di entità superiore, comprensive di voci quali “cassa edile”, anticipazioni del TFR, nonché importi erogati a titolo di prestito. Dalla documentazione prodotta poteva emergere che, a fronte di uno stipendio annuo mediamente pari, in base alle ore lavorate, a euro 18.000,00, riceveva negli anni importi superiori, quali euro 19.342,82 per l'anno 2028, euro 29.532,26 per l'anno 2019, euro 25.000,00 per l'anno 2020, euro 22.400,00 per l'anno 2022, euro 13.800,00 per l'anno
1
Chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione anche inaudita altera parte, la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
si costituiva con memoria difensiva, contestando la Controparte_1 ricostruzione di controparte, secondo cui il T.F.R. sarebbe stato interamente corrisposto, e l'eccezione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, in realtà regolarmente eseguita all'indirizzo pec della società, risultante dalla visura camerale e dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nr.12/2024 emesso in data 4.1.2024.
All'udienza, all'uopo fissata in data 28.3.2024, l'istanza di sospensione veniva rigettata. A seguito di riassegnazione de processo a questo Giudice, in data 26.3.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e sentito liberamente il ricorrente, su richiesta di entrambe le parti veniva fissata udienza di discussione. Questa aveva luogo all'udienza del 15.5.2025, ove, all'esito, si procedeva alla pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Quanto al principale motivo dell'opposizione, costituito dall'asseritamente già avvenuto pagamento del T.F.R., mediante anticipazioni nel corso del rapporto di lavoro, occorre premettere la circostanza incontestata che ha lavorato presso Controparte_1 la (inizialmente, di Pandullo R.) dall'8.2.2016 Parte_1 Pt_1 sino al 31.5.2023 con contratto a tempo indeterminato, in qualità di muratore specializzato, con inquadramento di operaio II livello del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini. L'opponente, al fine di confutare la pretesa creditoria di quest'ultimo e conferire fondamento alla contrapposta tesi del proprio integrale adempimento, ha allegato gli estratti conto relativi al periodo intercorrente dal 2018 al 2023 (con esclusione dell'anno 2021, che non vi compare), dai quali dovrebbero evincersi versamenti in favore del ricorrente per stipendi, rimborso spese, anticipi del TFR, acconti per cassa edile, e dal 16.6.2022 al 20.6.2023 pagamenti per somme variabili prive di causale.
Come correttamente osservato da parte opposta, le sole voci riportanti il T.F.R. risalgono all'anno 2018, e a ciò corrisponde il cedolino del mese di settembre 2018, dove la relativa voce è pari all'importo lordo di euro 3000,00, che risulta progressivamente decurtato nell'esposizione delle buste paga successive, mentre l'importo residuo viene progressivamente e proporzionalmente aumentato in base alla maturazione di ciascun rateo di TFR per ogni mese lavorativo (doc. 8,9,10,11 e 12 ricorr.). In ordine agli asseriti pagamenti, i bonifici prodotti dall'opponente non recano alcuna causale chiaramente e univocamente riferibile alla componente T.F.R., che si assume corrisposta in via di anticipazione, e in ogni caso, come già evidenziato in sede di rigetto dell'istanza sospensiva, espongono somme, le cui imputazioni sono frutto di scelta unilaterale dell'autore del pagamento, senza alcuna specificazione utile al fine di stabilirne la causale a titolo di T.F.R. e relativo esborso in via anticipata.
2 Diversamente, e a riprova di quanto sostenuto da parte convenuta, nelle buste paga relative agli anni 2021, 2022 e 2023, che – come da questa dedotto e dimostrato – sono state rimesse nella sua disponibilità solo dietro esplicita richiesta al termine del rapporto di lavoro
(doc. 15 ricorr.), nessuna voce viene indicata per tale titolo giustificativo. Come già anticipato, la sola voce di “anticipo TFR” è presente nel cedolino di settembre 2018, e ad essa è seguita una progressiva decurtazione sino a copertura integrale, e un altrettanto progressivo incremento in linea proporzionale per ogni rateo e corrispondente mese lavorativo. Ne consegue che nessuna prova è stata efficacemente fornita dall'opponente a supporto dell'assunto, secondo cui ogni versamento a titolo di TFR sarebbe esaustivamente avvenuto tramite l'erogazione di somme, che a detta causale non possono essere ricondotti in virtù di meramente generiche e incompiute allegazioni. Peraltro, appare quanto meno singolare l'elargizione di importi per prestiti in favore del ricorrente, di cui ancora una volta manca qualsivoglia riscontro, e la cui pretesa restituzione non viene neppure reclamata a titolo compensativo;
in ogni caso, se ne deve escludere la valenza estintiva rispetto al credito per spettanze retributive quali il T.F.R. fondatamente azionato dal ricorrente con la procedura monitoria. Infine, deve disattendersi l'eccezione di nullità del decreto opposto, perché non validamente notificato alla società destinataria. Come affermato e provato da parte ricorrente, la notifica
è avvenuta, unitamente al pedissequo atto di precetto, a mezzo pec in data 9.1.2024, all'indirizzo 10146820963@impresa.italia.it, che risulta riferibile alla società debitrice in base alla visura camerale e ai dati presenti nel registro INI-PEC (doc. 1, 2 e 3 ricorr.).
Alla luce di quanto precede, il ricorso in opposizione non può che essere respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di Parte_1 rimasta soccombente, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
3