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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1 SCUDIERI, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. GIOVANNI SCUDIERI
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICA Controparte_1 C.F._2 POMPONIO, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore avv. DOMENICA POMPONIO CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo “la declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le statuizioni consequenziali e l'esclusione dell'assegno divorzile”.
La parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “la declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le statuizioni consequenziali e l'esclusione dell'assegno divorzile”.
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 29/04/2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili) del matrimonio contratto in Roccavivara il 9/04/1988 con , con la Controparte_1 restituzione dei beni mobili indicati nell'elenco allegato al ricorso ovvero il pagamento del relativo controvalore.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata si è costituita in giudizio e non si è opposta all'accoglimento della domanda di divorzio, contestualmente dichiarando, peraltro, di non accettare il contraddittorio sulla domanda inerente ai beni mobili, ritenendola inammissibile oltre che destituita di ogni fondamento.
All'udienza del 23/10/2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa ai beni mobili, riservandosi di proporla separatamente, ed entrambe le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della discussione, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e in data 10/11/2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, pure in epigrafe trascritte.
2.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia il 5/03/2019, confermato il 4/11/2019, che produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di separazione personale, è intervenuta la separazione personale consensuale dei coniugi e giova Controparte_1 Parte_1 evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato.
Come richiesto da entrambe le parti, non deve procedersi all'attribuzione dell'assegno divorzile.
Sussistono i presupposti, tenuto conto dell'esito del procedimento e delle concordi richieste delle parti, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 29/04/2025 da
[...] contro con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa Pt_1 Controparte_1 richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Roccavivara il 9/04/1988 tra nata il [...] a [...] Controparte_1 Bisaccia, e nato il [...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Roccavivara al n. 2, Parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccavivara di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) compensa integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, l'11/11/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1 SCUDIERI, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. GIOVANNI SCUDIERI
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICA Controparte_1 C.F._2 POMPONIO, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore avv. DOMENICA POMPONIO CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo “la declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le statuizioni consequenziali e l'esclusione dell'assegno divorzile”.
La parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “la declaratoria cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le statuizioni consequenziali e l'esclusione dell'assegno divorzile”.
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 29/04/2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili) del matrimonio contratto in Roccavivara il 9/04/1988 con , con la Controparte_1 restituzione dei beni mobili indicati nell'elenco allegato al ricorso ovvero il pagamento del relativo controvalore.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata si è costituita in giudizio e non si è opposta all'accoglimento della domanda di divorzio, contestualmente dichiarando, peraltro, di non accettare il contraddittorio sulla domanda inerente ai beni mobili, ritenendola inammissibile oltre che destituita di ogni fondamento.
All'udienza del 23/10/2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa ai beni mobili, riservandosi di proporla separatamente, ed entrambe le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della discussione, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e in data 10/11/2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, pure in epigrafe trascritte.
2.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia il 5/03/2019, confermato il 4/11/2019, che produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di separazione personale, è intervenuta la separazione personale consensuale dei coniugi e giova Controparte_1 Parte_1 evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato.
Come richiesto da entrambe le parti, non deve procedersi all'attribuzione dell'assegno divorzile.
Sussistono i presupposti, tenuto conto dell'esito del procedimento e delle concordi richieste delle parti, per operare la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 29/04/2025 da
[...] contro con l'intervento del P.M. in Sede, disattesa ogni diversa Pt_1 Controparte_1 richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Roccavivara il 9/04/1988 tra nata il [...] a [...] Controparte_1 Bisaccia, e nato il [...] a [...], trascritto presso l'Ufficio dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Roccavivara al n. 2, Parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccavivara di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) compensa integralmente, fra le parti private, le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, l'11/11/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo pagina 2 di 2