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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 3/7/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 875 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberto Ruocco e Alberto Ruocco
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Basso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025, – premesso che, con decreto del Parte_1
12.6.2023, il Presidente della Repubblica, viste le irrevocabili dimissioni del Sindaco eletto, aveva sciolto il Consiglio Comunale del Comune di nominando un Commissario CP_1
Straordinario, e che, con successivo decreto del 18.7.2023, la gestione dell'Ente locale era stata affidata, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, ad una Commissione Straordinaria, insediatasi il 4.8.2023 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, precedentemente, con decreto del 14.7.2023, il Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto di Foggia, aveva disposto nei confronti di essa istante (già Vice Comandante della Polizia Locale) la sospensione dal servizio per mesi sei, disponendo l'invio degli atti al Comune per l'inizio del conseguente ed obbligatorio procedimento disciplinare;
che il decreto ministeriale era stato trasmesso dal Prefetto al Comune il 31.7.2023 e notificato alla dipendente il giorno successivo;
che, con nota dell'8.8.2023, il Commissario Straordinario aveva inoltrato al Segretario Generale, per l'avvio del procedimento disciplinare, “i decreti e gli atti richiamati”; che, in realtà, come emergeva dal verbale di accesso agli atti del 12.9.2023, gli atti in questione consistevano soltanto nelle relazioni della Commissione di Accesso al e del Prefetto di Foggia, non essendo stato trasmesso alcuno dei Controparte_1 documenti ad esse sottostanti;
che, con determina n. 745 dell'11.8.2023, a firma del
Segretario Generale, il Comune aveva preso atto del decreto del Ministro dell'Interno di sospensione dal servizio della dipendente;
che, con decreto n. 1 del 10.8.2023, la
Commissione Straordinaria aveva costituito l Disciplinare Controparte_2
“limitatamente a n. 3 procedimenti disciplinari ex art.143 c.5 d.lgs.n.267/2000”; che, con atto di contestazione del 24.8.2023, l' aveva avviato il procedimento disciplinare nei Pt_2 confronti della dipendente, riproducendo, in sede di contestazione, le censure contenute nella relazione della Commissione di Accesso al (prot. n. 490/OPS/2023 del Controparte_1
12.4.2023), poi recepite dalla relazione del Prefetto di Foggia (prot. n. 790/OPS/2023 del
25.5.2023); che, nel corso del procedimento disciplinare, essa istante aveva depositato una memoria difensiva, eccependo l'improcedibilità/illegittimità dell'azione disciplinare e contestando nel merito la fondatezza della pretesa sanzionatoria;
che il 19.12.2023 l' Pt_2 aveva concluso il procedimento “disponendo l'applicazione alla Sig.ra Parte_1 dipendente del Comune di Orta Nova (FG), della sanzione disciplinare della immediata sospensione dal servizio per n.4 (quattro) mesi con privazione della retribuzione a decorrere dal termine del periodo di sospensione rinveniente dal decreto del Ministro dell'Interno”; che il nel prendere atto della decisione dell' con determina del Responsabile del CP_1 Pt_2
III Settore n. 1 del 9.1.2024, aveva applicato, nei confronti della dipendente, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per n. 4 (quattro) mesi con privazione della retribuzione a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione disposto dal decreto del
Ministro dell'Interno, riconoscendole “dall'undicesimo giorno di sospensione un'indennità alimentare pari al 50% della retribuzione, l'assegno unico ed il rateo di 13° mensilità”, salvo poi, sempre con determina del Responsabile del III settore n. 102 del 21.2.2024, revocare la predetta indennità; che era stato proposto apposito ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. (proc. n.
1853/2024 R.G. Lavoro), poi rigettato per carenza del periculum; che, in prossimità dello spirare della sospensione irrogatale, con nota prot. n. 8023 del 23.5.2024 a firma del
Responsabile del Settore Gestione-Tributi Comunali-Economato-Personale/Ufficio Personale, essa istante era stata illegittimamente assegnata, a partire dall'1.6.2024, presso il V Settore
“Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Attività produttive e SUAP”-Ufficio SUAP”; che, da ultimo, con decreto dell'11.6.2024 il Prefetto di Foggia, sulla scorta della pronta comunicazione della
2 Commissione Straordinaria, aveva inteso revocarle la qualifica di “Agente di Pubblica
Sicurezza”.
Tanto esposto in fatto, denunciava la ricorrente la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa, stante l'omessa ostensione, in sede di accesso effettuato in data 12.9.2023, degli atti e dei documenti riguardanti i fatti riportati nelle relazioni, siccome classificati come
“riservati” per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, come affermato dalla nella nota prot. n. 0054417 del CP_3
10.8.2023.
Lamentava, altresì, la genericità della contestazione disciplinare, anche perchè non supportata dai documenti comprovanti i fatti costituenti oggetto di addebito.
Aggiungeva che l' era stato illegittimamente costituito ad hoc per i soli tre Pt_2 procedimenti disciplinari di cui al decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del
10.8.2023, con conseguente violazione del principio di terzietà.
Rimarcava che, alla data di scadenza del decreto ministeriale, essa istante aveva già ampiamente scontato la sanzione, sicchè del tutto illegittimamente il aveva inteso far CP_1 decorrere la sanzione disciplinare conservativa dalla cessazione degli effetti della sospensione preventiva.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza dei singoli addebiti, nonché la legittimità del suo trasferimento al V Settore “Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Attività produttive e SUAP-Ufficio
SUAP”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice del Lavoro – disattesa ogni avversa istanza, richiesta, domanda e/o conclusione – dichiarare illegittimo e/o nullo il procedimento disciplinare promosso dal nei confronti di Controparte_1 Pt_1
con l'atto di contestazione del 28 agosto 2023 e quindi annullare e/o dichiarare
[...] illegittima la sanzione disciplinare irrogata dall' il Controparte_4
19.12.2023 e tutti gli atti conseguenti”, “Voglia, in via subordinata, dichiarare nulla e/o illegittima e/o infondata la sanzione disciplinare irrogata dall' Controparte_4 il 19.12.2023 e tutti gli atti conseguenti”, “Voglia, in ogni caso, dichiarare
[...] illegittimi -e, quindi, disapplicarli nei confronti della dipendente la nota Parte_1 prot.n.8023 del 23.05.2024 del Responsabile del Settore Gestione-Tributi Comunali-
Economato-Personale/Ufficio Personale, nonché gli atti propedeutici a) verbale del
12.04.2024 prot.al n.6291; b) la relazione del Segretario Comunale del 17.4.2024 prot.n.6041; c) la delibera della Commissione con poteri della Giunta n.47 del 24.4.2024 e d) la delibera n.51 del 9.5.2024 con tutti suoi allegati, nonché gli atti comunque connessi e/o
3 conseguenziali”, “Voglia condannare il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni ed indennità, anche per differenze, dovute alla ricorrente dal 1 agosto 2023 al 1 giugno 2024, da liquidarsi in separato giudizio”, “Voglia, infine, condannare il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del procedimento, maggiorati ex art.4 DM 55/2014, come modificato dall'art.1 DM 37/2018, da distrarsi in favore dei sottoscritti Difensori, distrattari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il il quale resisteva, con Controparte_1 varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza – esaurita la discussione orale – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, resa nelle forme di cui all'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione attinente all'illegittima costituzione dell' conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “per i Pt_2 procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2017, l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9-bis e 9-ter nell'art. 55- bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 cod. civ., la nullità della sanzione” (così, Cass. Sez. L, 15/11/2022, n. 33619).
Come successivamente ribadito da Cass. Sez. Lav. n. 4241/2025, “l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. per mezzo del quale il potere disciplinare può essere esercitato, nonché il mancato rispetto delle regole che stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento di quell'organo, potranno incidere sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo qualora emerga che di fatto non siano state assicurate al dipendente quelle garanzie che la previsione di un ufficio terzo e specializzato mira a realizzare. Non senza precisare che il principio di terzietà non può essere confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare, e postula unicamente la distinzione sul piano
4 organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente (in tal senso, fra molte, anche Cass. Sez. L, 01/06/2021, n. 15239, e Cass. Sez. L, 19/03/2024, n. 7267)”.
Nella specie, l'assenza di terzietà in capo all'organo che ha avviato il procedimento disciplinare è stata solo genericamente adombrata, né, d'altro canto, è stata prospettata una specifica e concreta lesione del diritto di difesa da parte dell'odierna ricorrente.
Alla stregua di quanto precede, non si ravvisa alcun vizio inficiante la validità del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
2.2. Passando al merito, giova rammentare che “il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi” (cfr. Cass. n. 7671/1983; più di recente, cfr., Cass. n. 11153/2002).
2.3. Nella fattispecie, ritiene il Tribunale che sia emersa prova adeguata di una condotta idonea a giustificare l'irrogazione della sanzione conservativa.
Conviene richiamare la nota prot. 13611 del 24.8.2023 (doc. 9, fascicolo di parte ricorrente), con cui l' costituito con decreto della Commissione Controparte_5
Straordinaria prot. 13158 del 10.8.2023, dopo aver ricordato che – con decreto del 14.7.2023, notificato il 28.7.2023, il aveva disposto la sospensione della Controparte_6 Pt_1 dal servizio per i fatti segnalati nelle relazioni redatte, rispettivamente, dalla Commissione di
Accesso al Comune di Orta Nova (prot. n. 490/OPS/2023 del 12.4.2023) e dal Prefetto di
Foggia (prot. n. 790/OPS/2023 del 25.5.2023) – addebitava, in estrema sintesi, all'odierna ricorrente l'esistenza di un “quadro di rapporti con ambienti criminali”, tale da minare fortemente i principi fondamentali posti a presidio del corretto esercizio della funzione pubblica (art. 71, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022), stante il rapporto di consuetudine, finanche “affettivo”, intrattenuto dalla dipendente con taluni esponenti di una nota consorteria criminale.
Alla nota di avvio del procedimento disciplinare risulta allegato uno stralcio delle predette relazioni.
Più in dettaglio, nella relazione del Prefetto, dopo un riferimento all'iter di assunzione della
(asseritamente immessa in servizio pur in assenza di un requisito imprescindibile per Pt_1
l'esercizio dell'attività di polizia locale, vale a dire il possesso della patente di guida-cat. B),
5 si addebita alla dipendente di essere inserita in un contesto relazionale in cui troneggia il clan
TA, egemone in CP_1
In particolare, prosegue la relazione, “Risultante info-investigative, suffragate da immagini estrapolate, anche di recente, da facebook, documentano che la è assidua Pt_1 frequentatrice della famiglia di (…)”. La infatti, è stata spesso controllata con Pt_1 esponenti della famiglia TA”.
Tale affiatamento sarebbe comprovato da “varie fotografie pubblicate sui principali social network, le quali ritraggono il vice comandante della polizia locale con tutta la famiglia di
(…) e, in particolare, con la consorte di quest'ultimo”.
La Commissione di Accesso al Comune di istituita ai sensi degli artt. 1 e 1-bis del CP_1
D.L. 6.9.1982, n. 629, dal canto suo, dopo aver rievocato il coinvolgimento della ricorrente nella operazione c.d. “ ”, approfondisce “gli acclarati rapporti di vicinanza con il boss Per_1 del clan TA e la sua famiglia”, attraverso il richiamo a materiale fotografico (non riprodotto nella relazione, poiché classificato come “riservato”) raffigurante la con Pt_1 esponenti della predetta famiglia, “specie con la moglie del boss”.
Sempre nella medesima relazione si dà atto del contenuto di un video pubblicato sulla pagina
Facebook di , relativo ad un evento commemorativo per “il figlio del boss”, Parte_1 ucciso circa tre mesi prima (precisamente, il 9.9.2022), in occasione del quale la dipendente manifestava pubblicamente “particolare trasporto emotivo” in ricordo del defunto.
Da ultimo, nella relazione della Commissione di Accesso si rappresenta, per mera completezza di informazioni, che a carico del figlio della risulta una comunicazione Pt_1 di notizia di reato, risalente all'1.2.2012, per il reato di furto in concorso.
2.4. Così sintetizzati i tratti essenziali della contestazione ed in disparte i riferimenti ivi compiuti alla procedura di nomina della dipendente ed alla notitia criminis a carico del figlio della lavoratrice (trattandosi, a tacer d'altro, di fatti risalenti nel tempo e dei quali non è dato apprezzare la specifica rilevanza sotto il profilo disciplinare), nonché al pregresso coinvolgimento della dipendente nella c.d. operazione “Veleno” (descritto in termini oltremodo generici, senza contare l'esito pacificamente assolutorio del processo penale promosso a carico della cfr. doc. 30, fascicolo di parte ricorrente), reputa il Tribunale Pt_1 che lo stabile inserimento della nella rete amicale della famiglia TA possa dirsi Pt_1 sufficientemente dimostrata.
Giova subito puntualizzare che la contestazione in tal senso elevata dal sfugge alla CP_1 censura di genericità sollevata dall'odierna ricorrente.
6 In proposito, è noto che “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o
i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 9590/2018).
E' stato pure affermato che “in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa” (Cass. Sez. Lav. n.
30271/2022).
Nella vicenda in esame, la nota di addebito delinea in termini sufficientemente univoci il nucleo essenziale del fatto storico contestato.
Quest'ultimo s'identifica, infatti, nella frequentazione di soggetti riconducibili al clan TA ed in tal senso si adducono non soltanto gli esiti di controlli investigativi, ma anche i contenuti fotografici pubblicati sui principali social network, i quali ritraggono la dipendente
“in diverse fotografie, in circostanze di vita quotidiana, sociale, in occasione di vacanze di famiglia, di festività, che evidentemente attestano l'assidua frequentazione del Vice
Comandante della Polizia Locale con i predetti TA” (così, a pag. 113 della relazione predisposta dalla Commissione di Accesso).
Particolarmente dettagliata si rivela, poi, la descrizione del contenuto multimediale pubblicato sulla pagina Facebook della in data 23.12.2022, che cita “NON TI VEDIAMO MA TI Pt_1
SENTIAMO…”, in ricordo del figlio del boss TA, ucciso il 9.12.2022.
Conviene riportare per esteso quanto si legge a pag. 120 della predetta relazione: “In buona sostanza, a distanza di circa tre mesi dall'adozione dell'ordinanza del 9 settembre, con la quale il Sindaco di proclamava il lutto cittadino, con esposizione della bandiera CP_1 comunale a mezz'asta, listata a lutto, e con invito alle attività produttive presenti sul territorio ad interrompere le attività in concomitanza con le esequie del figlio del boss…in completa violazione delle disposizioni del Questore, il Vice Comandante della Polizia Locale
7 di pubblicava sulla propria pagina face book un video che ritrae un evento CP_1 commemorativo per ….in luogo pubblico imprecisato, manifestando pubblicamente particolare trasporto emotivo…”.
Trattasi, com'è evidente, di una descrizione accurata, non smentita dalla ricorrente, la quale, per altro verso, non ha mai negato – né in sede di giustificazioni fornite nella memoria difensiva presentata all' (v. doc. 10), né, tanto meno, nel ricorso introduttivo del Pt_2 presente giudizio – di intrattenere rapporti di frequentazione con esponenti della famiglia
TA e di aver pubblicato, sulla propria pagina Facebook, il video di cui sopra s'è detto.
2.5. Quanto precede vale anche ad escludere la dedotta violazione del diritto di difesa in ordine all'impossibilità di consultazione della documentazione rilevante ai fini della contestazione disciplinare.
Si richiama, a tal fine, il principio secondo cui “l'art. 7 L. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa;
essendo, tuttavia, il datore di lavoro tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui
l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa: con la conseguenza dell'onere del lavoratore, che lamenti la violazione di tale obbligo, di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass. 18 novembre 2010, n.
23304; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27093)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n.
32542/2021).
Nel caso in esame, la parte ricorrente si è limitata a denunciare genericamente l'omessa acquisizione della documentazione sottostante richiamata nelle relazioni, senza tuttavia negare – come detto – il contenuto rappresentativo di tale documentazione, vale a dire l'esistenza di un legame con soggetti appartenenti alla famiglia TA.
Quanto al video pubblicato in data 23.12.2022, neppure nega la che esso sia stato Pt_1 condiviso sulla propria pagina Facebook, né, d'altro canto, ha formato oggetto di contestazione la descrizione del suo contenuto, così come compiuta nella relazione della
Commissione di Accesso.
Il fatto storico deve, pertanto, ritenersi accertato nella sua materialità.
8 2.6. Occorre, a questo punto, interrogarsi in ordine all'antigiuridicità di una siffatta condotta.
Al quesito deve rispondersi in senso positivo.
Ed invero, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, sia pure in tema di licenziamento per giusta causa, ma con enunciazioni estensibili – per evidente affinità di ratio – anche alle sanzioni conservative, “l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro,
è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. n.
3971/2025; conf. Cass. Sez. Lav. n. 24023/2016).
Occorre pure evidenziare che il pubblico impiegato – la cui funzione deve essere esercitata con “disciplina e onore” (art. 54 Cost.), nonché al servizio esclusivo della Nazione (art. 98
Cost.) – ha l'obbligo di attenersi al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 (recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), il quale - all'art. 10, rubricato “Comportamento nei rapporti privati” – espressamente impone al dipendente di non assumere alcun comportamento “che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione”.
Nella specie, la peculiare natura delle mansioni espletate ed il ruolo pressochè apicale ricoperto in un settore istituzionalmente preposto alla tutela della sicurezza sul territorio comunale imponevano alla non solo di mantenere un doveroso distacco rispetto a Pt_1 soggetti a vario titolo riconducibili a consorterie criminali, ma anche – e soprattutto – di astenersi dal condividere su piattaforme social fotografie e video chiaramente dimostrativi di una qualche forma di vicinanza anche solo morale o affettiva nei confronti dei soggetti medesimi: ciò che, nella specie, pacificamente non è avvenuto.
2.7. Per tal via, la sanzione s'appalesa pure proporzionata all'oggettiva gravità dei fatti, tenuto conto dell'elevata diffusività del mezzo impiegato e del (conseguente) pregiudizio arrecato all'immagine del (tanto più grave in considerazione delle ristrette dimensioni CP_1 dell'Ente), inquadrandosi perfettamente nel dettato dell'art. 72 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, che - al comma 8 - prevede l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi per “…e) violazione di doveri ed obblighi di
9 comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”.
2.8. Quanto, poi, alla decorrenza della sanzione, la ricorrente non può fondatamente pretendere che il periodo di sospensione sofferto in esecuzione del decreto del Ministero dell'Interno sia detratto dalla durata complessiva della sospensione disciplinare inflitta dal trattandosi di provvedimenti ontologicamente autonomi, resi da soggetti diversi e, CP_1 come tali, non sovrapponibili.
Difatti, la sospensione dall'impiego adottata dal Ministro dell'Interno (su proposta del
Prefetto), ai sensi dell'art. 143, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, persegue una finalità preventiva, siccome “utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente” in relazione a fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare (cfr., in argomento, T.A.R. Lazio n. 4891/2024), laddove la sospensione inflitta nella specie dal Comune riveste natura di sanzione disciplinare.
Ne consegue che, del tutto correttamente, è stata disposta l'applicazione della sospensione dal servizio per quattro mesi con privazione della retribuzione “a decorrere dal termine del periodo di sospensione riveniente dal decreto del ” (così, testualmente, Controparte_6 nella nota dell' del 19.12.2023, doc. 11, fascicolo di parte ricorrente). Pt_2
Acclarata la legittimità della sanzione, restano prive di fondamento le domande conseguenziali di contenuto economico.
2.9. Non miglior sorte merita, infine, la residua domanda inerente all'assegnazione di Pt_1
, a decorrere dal 1° giugno 2024, al V Settore “Urbanistica-Edilizia-Ambiente-
[...]
Attività produttive”, giusta nota prot. n. 8023 del 23.5.2024 del Responsabile del Settore
Gestione-Tributi Comunali-Economato-Personale/Ufficio Personale, resa nell'ambito di una complessiva riorganizzazione degli Uffici, quale operata con deliberazioni della Commissione
Straordinaria n. 47 del 24.4.2024 e n. 51 del 9.5.2024 (docc. 15-21-22, fascicolo di parte ricorrente).
Sul punto, la ricorrente si è limitata a denunciare l'illegittimità di tali atti, invocando il riconoscimento del diritto “ad essere reintegrata nelle mansioni ricoperte al momento della sospensione decretata dal Ministro” (v. pag. 21 del ricorso).
Sennonchè, costituisce insegnamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in
10 concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.”
(Cass. Sez. Lav. n. 1665/2024).
Nella specie, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che la sia stata Pt_1 adibita a mansioni non aderenti al suo inquadramento formale, senza contare, sotto un concorrente profilo, che il mutato assetto organizzativo degli Uffici costituisce espressione di una scelta discrezionale della P.A., come tale insindacabile dal Giudice ordinario.
Né, da ultimo, è stata prospettata la diversa (e più grave) figura della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, che – com'è noto – è vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cass. Sez. Lav. n. 11499/2022).
Anche tale domanda deve essere, pertanto, disattesa.
2.10. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile: cfr. Cass. Sez. Lav. n. 22011/2024) – seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 875/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla refusione, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, 03/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 3/7/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 875 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberto Ruocco e Alberto Ruocco
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_1
Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Basso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025, – premesso che, con decreto del Parte_1
12.6.2023, il Presidente della Repubblica, viste le irrevocabili dimissioni del Sindaco eletto, aveva sciolto il Consiglio Comunale del Comune di nominando un Commissario CP_1
Straordinario, e che, con successivo decreto del 18.7.2023, la gestione dell'Ente locale era stata affidata, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, ad una Commissione Straordinaria, insediatasi il 4.8.2023 – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, precedentemente, con decreto del 14.7.2023, il Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto di Foggia, aveva disposto nei confronti di essa istante (già Vice Comandante della Polizia Locale) la sospensione dal servizio per mesi sei, disponendo l'invio degli atti al Comune per l'inizio del conseguente ed obbligatorio procedimento disciplinare;
che il decreto ministeriale era stato trasmesso dal Prefetto al Comune il 31.7.2023 e notificato alla dipendente il giorno successivo;
che, con nota dell'8.8.2023, il Commissario Straordinario aveva inoltrato al Segretario Generale, per l'avvio del procedimento disciplinare, “i decreti e gli atti richiamati”; che, in realtà, come emergeva dal verbale di accesso agli atti del 12.9.2023, gli atti in questione consistevano soltanto nelle relazioni della Commissione di Accesso al e del Prefetto di Foggia, non essendo stato trasmesso alcuno dei Controparte_1 documenti ad esse sottostanti;
che, con determina n. 745 dell'11.8.2023, a firma del
Segretario Generale, il Comune aveva preso atto del decreto del Ministro dell'Interno di sospensione dal servizio della dipendente;
che, con decreto n. 1 del 10.8.2023, la
Commissione Straordinaria aveva costituito l Disciplinare Controparte_2
“limitatamente a n. 3 procedimenti disciplinari ex art.143 c.5 d.lgs.n.267/2000”; che, con atto di contestazione del 24.8.2023, l' aveva avviato il procedimento disciplinare nei Pt_2 confronti della dipendente, riproducendo, in sede di contestazione, le censure contenute nella relazione della Commissione di Accesso al (prot. n. 490/OPS/2023 del Controparte_1
12.4.2023), poi recepite dalla relazione del Prefetto di Foggia (prot. n. 790/OPS/2023 del
25.5.2023); che, nel corso del procedimento disciplinare, essa istante aveva depositato una memoria difensiva, eccependo l'improcedibilità/illegittimità dell'azione disciplinare e contestando nel merito la fondatezza della pretesa sanzionatoria;
che il 19.12.2023 l' Pt_2 aveva concluso il procedimento “disponendo l'applicazione alla Sig.ra Parte_1 dipendente del Comune di Orta Nova (FG), della sanzione disciplinare della immediata sospensione dal servizio per n.4 (quattro) mesi con privazione della retribuzione a decorrere dal termine del periodo di sospensione rinveniente dal decreto del Ministro dell'Interno”; che il nel prendere atto della decisione dell' con determina del Responsabile del CP_1 Pt_2
III Settore n. 1 del 9.1.2024, aveva applicato, nei confronti della dipendente, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per n. 4 (quattro) mesi con privazione della retribuzione a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione disposto dal decreto del
Ministro dell'Interno, riconoscendole “dall'undicesimo giorno di sospensione un'indennità alimentare pari al 50% della retribuzione, l'assegno unico ed il rateo di 13° mensilità”, salvo poi, sempre con determina del Responsabile del III settore n. 102 del 21.2.2024, revocare la predetta indennità; che era stato proposto apposito ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. (proc. n.
1853/2024 R.G. Lavoro), poi rigettato per carenza del periculum; che, in prossimità dello spirare della sospensione irrogatale, con nota prot. n. 8023 del 23.5.2024 a firma del
Responsabile del Settore Gestione-Tributi Comunali-Economato-Personale/Ufficio Personale, essa istante era stata illegittimamente assegnata, a partire dall'1.6.2024, presso il V Settore
“Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Attività produttive e SUAP”-Ufficio SUAP”; che, da ultimo, con decreto dell'11.6.2024 il Prefetto di Foggia, sulla scorta della pronta comunicazione della
2 Commissione Straordinaria, aveva inteso revocarle la qualifica di “Agente di Pubblica
Sicurezza”.
Tanto esposto in fatto, denunciava la ricorrente la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa, stante l'omessa ostensione, in sede di accesso effettuato in data 12.9.2023, degli atti e dei documenti riguardanti i fatti riportati nelle relazioni, siccome classificati come
“riservati” per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, come affermato dalla nella nota prot. n. 0054417 del CP_3
10.8.2023.
Lamentava, altresì, la genericità della contestazione disciplinare, anche perchè non supportata dai documenti comprovanti i fatti costituenti oggetto di addebito.
Aggiungeva che l' era stato illegittimamente costituito ad hoc per i soli tre Pt_2 procedimenti disciplinari di cui al decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del
10.8.2023, con conseguente violazione del principio di terzietà.
Rimarcava che, alla data di scadenza del decreto ministeriale, essa istante aveva già ampiamente scontato la sanzione, sicchè del tutto illegittimamente il aveva inteso far CP_1 decorrere la sanzione disciplinare conservativa dalla cessazione degli effetti della sospensione preventiva.
Contestava, in ogni caso, la fondatezza dei singoli addebiti, nonché la legittimità del suo trasferimento al V Settore “Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Attività produttive e SUAP-Ufficio
SUAP”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice del Lavoro – disattesa ogni avversa istanza, richiesta, domanda e/o conclusione – dichiarare illegittimo e/o nullo il procedimento disciplinare promosso dal nei confronti di Controparte_1 Pt_1
con l'atto di contestazione del 28 agosto 2023 e quindi annullare e/o dichiarare
[...] illegittima la sanzione disciplinare irrogata dall' il Controparte_4
19.12.2023 e tutti gli atti conseguenti”, “Voglia, in via subordinata, dichiarare nulla e/o illegittima e/o infondata la sanzione disciplinare irrogata dall' Controparte_4 il 19.12.2023 e tutti gli atti conseguenti”, “Voglia, in ogni caso, dichiarare
[...] illegittimi -e, quindi, disapplicarli nei confronti della dipendente la nota Parte_1 prot.n.8023 del 23.05.2024 del Responsabile del Settore Gestione-Tributi Comunali-
Economato-Personale/Ufficio Personale, nonché gli atti propedeutici a) verbale del
12.04.2024 prot.al n.6291; b) la relazione del Segretario Comunale del 17.4.2024 prot.n.6041; c) la delibera della Commissione con poteri della Giunta n.47 del 24.4.2024 e d) la delibera n.51 del 9.5.2024 con tutti suoi allegati, nonché gli atti comunque connessi e/o
3 conseguenziali”, “Voglia condannare il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutte le retribuzioni ed indennità, anche per differenze, dovute alla ricorrente dal 1 agosto 2023 al 1 giugno 2024, da liquidarsi in separato giudizio”, “Voglia, infine, condannare il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del procedimento, maggiorati ex art.4 DM 55/2014, come modificato dall'art.1 DM 37/2018, da distrarsi in favore dei sottoscritti Difensori, distrattari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il il quale resisteva, con Controparte_1 varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto, invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza – esaurita la discussione orale – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, resa nelle forme di cui all'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione attinente all'illegittima costituzione dell' conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “per i Pt_2 procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2017, l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9-bis e 9-ter nell'art. 55- bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 cod. civ., la nullità della sanzione” (così, Cass. Sez. L, 15/11/2022, n. 33619).
Come successivamente ribadito da Cass. Sez. Lav. n. 4241/2025, “l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. per mezzo del quale il potere disciplinare può essere esercitato, nonché il mancato rispetto delle regole che stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento di quell'organo, potranno incidere sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo qualora emerga che di fatto non siano state assicurate al dipendente quelle garanzie che la previsione di un ufficio terzo e specializzato mira a realizzare. Non senza precisare che il principio di terzietà non può essere confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare, e postula unicamente la distinzione sul piano
4 organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente (in tal senso, fra molte, anche Cass. Sez. L, 01/06/2021, n. 15239, e Cass. Sez. L, 19/03/2024, n. 7267)”.
Nella specie, l'assenza di terzietà in capo all'organo che ha avviato il procedimento disciplinare è stata solo genericamente adombrata, né, d'altro canto, è stata prospettata una specifica e concreta lesione del diritto di difesa da parte dell'odierna ricorrente.
Alla stregua di quanto precede, non si ravvisa alcun vizio inficiante la validità del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
2.2. Passando al merito, giova rammentare che “il principio, posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi” (cfr. Cass. n. 7671/1983; più di recente, cfr., Cass. n. 11153/2002).
2.3. Nella fattispecie, ritiene il Tribunale che sia emersa prova adeguata di una condotta idonea a giustificare l'irrogazione della sanzione conservativa.
Conviene richiamare la nota prot. 13611 del 24.8.2023 (doc. 9, fascicolo di parte ricorrente), con cui l' costituito con decreto della Commissione Controparte_5
Straordinaria prot. 13158 del 10.8.2023, dopo aver ricordato che – con decreto del 14.7.2023, notificato il 28.7.2023, il aveva disposto la sospensione della Controparte_6 Pt_1 dal servizio per i fatti segnalati nelle relazioni redatte, rispettivamente, dalla Commissione di
Accesso al Comune di Orta Nova (prot. n. 490/OPS/2023 del 12.4.2023) e dal Prefetto di
Foggia (prot. n. 790/OPS/2023 del 25.5.2023) – addebitava, in estrema sintesi, all'odierna ricorrente l'esistenza di un “quadro di rapporti con ambienti criminali”, tale da minare fortemente i principi fondamentali posti a presidio del corretto esercizio della funzione pubblica (art. 71, comma 1, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022), stante il rapporto di consuetudine, finanche “affettivo”, intrattenuto dalla dipendente con taluni esponenti di una nota consorteria criminale.
Alla nota di avvio del procedimento disciplinare risulta allegato uno stralcio delle predette relazioni.
Più in dettaglio, nella relazione del Prefetto, dopo un riferimento all'iter di assunzione della
(asseritamente immessa in servizio pur in assenza di un requisito imprescindibile per Pt_1
l'esercizio dell'attività di polizia locale, vale a dire il possesso della patente di guida-cat. B),
5 si addebita alla dipendente di essere inserita in un contesto relazionale in cui troneggia il clan
TA, egemone in CP_1
In particolare, prosegue la relazione, “Risultante info-investigative, suffragate da immagini estrapolate, anche di recente, da facebook, documentano che la è assidua Pt_1 frequentatrice della famiglia di (…)”. La infatti, è stata spesso controllata con Pt_1 esponenti della famiglia TA”.
Tale affiatamento sarebbe comprovato da “varie fotografie pubblicate sui principali social network, le quali ritraggono il vice comandante della polizia locale con tutta la famiglia di
(…) e, in particolare, con la consorte di quest'ultimo”.
La Commissione di Accesso al Comune di istituita ai sensi degli artt. 1 e 1-bis del CP_1
D.L. 6.9.1982, n. 629, dal canto suo, dopo aver rievocato il coinvolgimento della ricorrente nella operazione c.d. “ ”, approfondisce “gli acclarati rapporti di vicinanza con il boss Per_1 del clan TA e la sua famiglia”, attraverso il richiamo a materiale fotografico (non riprodotto nella relazione, poiché classificato come “riservato”) raffigurante la con Pt_1 esponenti della predetta famiglia, “specie con la moglie del boss”.
Sempre nella medesima relazione si dà atto del contenuto di un video pubblicato sulla pagina
Facebook di , relativo ad un evento commemorativo per “il figlio del boss”, Parte_1 ucciso circa tre mesi prima (precisamente, il 9.9.2022), in occasione del quale la dipendente manifestava pubblicamente “particolare trasporto emotivo” in ricordo del defunto.
Da ultimo, nella relazione della Commissione di Accesso si rappresenta, per mera completezza di informazioni, che a carico del figlio della risulta una comunicazione Pt_1 di notizia di reato, risalente all'1.2.2012, per il reato di furto in concorso.
2.4. Così sintetizzati i tratti essenziali della contestazione ed in disparte i riferimenti ivi compiuti alla procedura di nomina della dipendente ed alla notitia criminis a carico del figlio della lavoratrice (trattandosi, a tacer d'altro, di fatti risalenti nel tempo e dei quali non è dato apprezzare la specifica rilevanza sotto il profilo disciplinare), nonché al pregresso coinvolgimento della dipendente nella c.d. operazione “Veleno” (descritto in termini oltremodo generici, senza contare l'esito pacificamente assolutorio del processo penale promosso a carico della cfr. doc. 30, fascicolo di parte ricorrente), reputa il Tribunale Pt_1 che lo stabile inserimento della nella rete amicale della famiglia TA possa dirsi Pt_1 sufficientemente dimostrata.
Giova subito puntualizzare che la contestazione in tal senso elevata dal sfugge alla CP_1 censura di genericità sollevata dall'odierna ricorrente.
6 In proposito, è noto che “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o
i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 9590/2018).
E' stato pure affermato che “in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa” (Cass. Sez. Lav. n.
30271/2022).
Nella vicenda in esame, la nota di addebito delinea in termini sufficientemente univoci il nucleo essenziale del fatto storico contestato.
Quest'ultimo s'identifica, infatti, nella frequentazione di soggetti riconducibili al clan TA ed in tal senso si adducono non soltanto gli esiti di controlli investigativi, ma anche i contenuti fotografici pubblicati sui principali social network, i quali ritraggono la dipendente
“in diverse fotografie, in circostanze di vita quotidiana, sociale, in occasione di vacanze di famiglia, di festività, che evidentemente attestano l'assidua frequentazione del Vice
Comandante della Polizia Locale con i predetti TA” (così, a pag. 113 della relazione predisposta dalla Commissione di Accesso).
Particolarmente dettagliata si rivela, poi, la descrizione del contenuto multimediale pubblicato sulla pagina Facebook della in data 23.12.2022, che cita “NON TI VEDIAMO MA TI Pt_1
SENTIAMO…”, in ricordo del figlio del boss TA, ucciso il 9.12.2022.
Conviene riportare per esteso quanto si legge a pag. 120 della predetta relazione: “In buona sostanza, a distanza di circa tre mesi dall'adozione dell'ordinanza del 9 settembre, con la quale il Sindaco di proclamava il lutto cittadino, con esposizione della bandiera CP_1 comunale a mezz'asta, listata a lutto, e con invito alle attività produttive presenti sul territorio ad interrompere le attività in concomitanza con le esequie del figlio del boss…in completa violazione delle disposizioni del Questore, il Vice Comandante della Polizia Locale
7 di pubblicava sulla propria pagina face book un video che ritrae un evento CP_1 commemorativo per ….in luogo pubblico imprecisato, manifestando pubblicamente particolare trasporto emotivo…”.
Trattasi, com'è evidente, di una descrizione accurata, non smentita dalla ricorrente, la quale, per altro verso, non ha mai negato – né in sede di giustificazioni fornite nella memoria difensiva presentata all' (v. doc. 10), né, tanto meno, nel ricorso introduttivo del Pt_2 presente giudizio – di intrattenere rapporti di frequentazione con esponenti della famiglia
TA e di aver pubblicato, sulla propria pagina Facebook, il video di cui sopra s'è detto.
2.5. Quanto precede vale anche ad escludere la dedotta violazione del diritto di difesa in ordine all'impossibilità di consultazione della documentazione rilevante ai fini della contestazione disciplinare.
Si richiama, a tal fine, il principio secondo cui “l'art. 7 L. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa;
essendo, tuttavia, il datore di lavoro tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui
l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa: con la conseguenza dell'onere del lavoratore, che lamenti la violazione di tale obbligo, di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass. 18 novembre 2010, n.
23304; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27093)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n.
32542/2021).
Nel caso in esame, la parte ricorrente si è limitata a denunciare genericamente l'omessa acquisizione della documentazione sottostante richiamata nelle relazioni, senza tuttavia negare – come detto – il contenuto rappresentativo di tale documentazione, vale a dire l'esistenza di un legame con soggetti appartenenti alla famiglia TA.
Quanto al video pubblicato in data 23.12.2022, neppure nega la che esso sia stato Pt_1 condiviso sulla propria pagina Facebook, né, d'altro canto, ha formato oggetto di contestazione la descrizione del suo contenuto, così come compiuta nella relazione della
Commissione di Accesso.
Il fatto storico deve, pertanto, ritenersi accertato nella sua materialità.
8 2.6. Occorre, a questo punto, interrogarsi in ordine all'antigiuridicità di una siffatta condotta.
Al quesito deve rispondersi in senso positivo.
Ed invero, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, sia pure in tema di licenziamento per giusta causa, ma con enunciazioni estensibili – per evidente affinità di ratio – anche alle sanzioni conservative, “l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro,
è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. n.
3971/2025; conf. Cass. Sez. Lav. n. 24023/2016).
Occorre pure evidenziare che il pubblico impiegato – la cui funzione deve essere esercitata con “disciplina e onore” (art. 54 Cost.), nonché al servizio esclusivo della Nazione (art. 98
Cost.) – ha l'obbligo di attenersi al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 (recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), il quale - all'art. 10, rubricato “Comportamento nei rapporti privati” – espressamente impone al dipendente di non assumere alcun comportamento “che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione”.
Nella specie, la peculiare natura delle mansioni espletate ed il ruolo pressochè apicale ricoperto in un settore istituzionalmente preposto alla tutela della sicurezza sul territorio comunale imponevano alla non solo di mantenere un doveroso distacco rispetto a Pt_1 soggetti a vario titolo riconducibili a consorterie criminali, ma anche – e soprattutto – di astenersi dal condividere su piattaforme social fotografie e video chiaramente dimostrativi di una qualche forma di vicinanza anche solo morale o affettiva nei confronti dei soggetti medesimi: ciò che, nella specie, pacificamente non è avvenuto.
2.7. Per tal via, la sanzione s'appalesa pure proporzionata all'oggettiva gravità dei fatti, tenuto conto dell'elevata diffusività del mezzo impiegato e del (conseguente) pregiudizio arrecato all'immagine del (tanto più grave in considerazione delle ristrette dimensioni CP_1 dell'Ente), inquadrandosi perfettamente nel dettato dell'art. 72 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, che - al comma 8 - prevede l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi per “…e) violazione di doveri ed obblighi di
9 comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”.
2.8. Quanto, poi, alla decorrenza della sanzione, la ricorrente non può fondatamente pretendere che il periodo di sospensione sofferto in esecuzione del decreto del Ministero dell'Interno sia detratto dalla durata complessiva della sospensione disciplinare inflitta dal trattandosi di provvedimenti ontologicamente autonomi, resi da soggetti diversi e, CP_1 come tali, non sovrapponibili.
Difatti, la sospensione dall'impiego adottata dal Ministro dell'Interno (su proposta del
Prefetto), ai sensi dell'art. 143, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, persegue una finalità preventiva, siccome “utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente” in relazione a fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare (cfr., in argomento, T.A.R. Lazio n. 4891/2024), laddove la sospensione inflitta nella specie dal Comune riveste natura di sanzione disciplinare.
Ne consegue che, del tutto correttamente, è stata disposta l'applicazione della sospensione dal servizio per quattro mesi con privazione della retribuzione “a decorrere dal termine del periodo di sospensione riveniente dal decreto del ” (così, testualmente, Controparte_6 nella nota dell' del 19.12.2023, doc. 11, fascicolo di parte ricorrente). Pt_2
Acclarata la legittimità della sanzione, restano prive di fondamento le domande conseguenziali di contenuto economico.
2.9. Non miglior sorte merita, infine, la residua domanda inerente all'assegnazione di Pt_1
, a decorrere dal 1° giugno 2024, al V Settore “Urbanistica-Edilizia-Ambiente-
[...]
Attività produttive”, giusta nota prot. n. 8023 del 23.5.2024 del Responsabile del Settore
Gestione-Tributi Comunali-Economato-Personale/Ufficio Personale, resa nell'ambito di una complessiva riorganizzazione degli Uffici, quale operata con deliberazioni della Commissione
Straordinaria n. 47 del 24.4.2024 e n. 51 del 9.5.2024 (docc. 15-21-22, fascicolo di parte ricorrente).
Sul punto, la ricorrente si è limitata a denunciare l'illegittimità di tali atti, invocando il riconoscimento del diritto “ad essere reintegrata nelle mansioni ricoperte al momento della sospensione decretata dal Ministro” (v. pag. 21 del ricorso).
Sennonchè, costituisce insegnamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale
“In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in
10 concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.”
(Cass. Sez. Lav. n. 1665/2024).
Nella specie, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che la sia stata Pt_1 adibita a mansioni non aderenti al suo inquadramento formale, senza contare, sotto un concorrente profilo, che il mutato assetto organizzativo degli Uffici costituisce espressione di una scelta discrezionale della P.A., come tale insindacabile dal Giudice ordinario.
Né, da ultimo, è stata prospettata la diversa (e più grave) figura della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, che – com'è noto – è vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cass. Sez. Lav. n. 11499/2022).
Anche tale domanda deve essere, pertanto, disattesa.
2.10. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile: cfr. Cass. Sez. Lav. n. 22011/2024) – seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 875/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla refusione, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, 03/07/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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