Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5462/2018
RE PU BBLICA ITATION
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5462/2018 promossa da:
(C.F. (C.F. C.F._ 1 ), Parte 1 Parte 2
), Parte 3 (C.F.
), C.F. 2 C.F. 3 quali eredi del de cuius NA 1 , tutti con il patrocinio dell'avv. SUPPA
CLAUDIO GIORGIO, elettivamente domiciliati in SANTA MARIA CAPUA
VETERE, VIA DEI ROMANI N° 38 presso il difensore avv. SUPPA CLAUDIO
GIORGIO
ATTORI contro
(C.F. P.IVA 1 ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CICALA GIUSEPPE domiciliata in CORSO TRIESTE N.
149, CASERTA, presso il difensore avv. CICALA GIUSEPPE
CP 2 (C.F. P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. CICALA
SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA ARENA 81100 CASERTA presso il difensore avv. CICALA SAVERIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2024 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 Pt 2
[...] e Parte_3 assumendosi creditori della Controparte 1 ノ per sentire dichiarare[...] convenivano in giudizio quest'ultima e CP 2 inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., od in subordine simulato, l'atto di compravendita del 18.12.2014 per notar (rep. 119.650 NA 2 in persona del legale racc. 25.588) con il quale la Controparte_1 vendeva all' CP 2 i beni immobili ivi indicati. rapp. p.t. sig. Persona 3
Deducevano di essere creditori della Controparte_3 in qualità
Affermavano, altresì, di aver proposto istanza ex articolo 101 l.f. di ammissione al passivo del fallimento della Controparte_4 medio tempore fallita, per l'importo di €. 2.637.991,70, oltre interessi dalla data dell'evento morte (20/01/2004) fino al soddisfo. Rigettata la domanda di insinuazione, veniva iscritta la fase di opposizione, di natura contenziosa, nel corso della quale, in data 22/06/2009, veniva depositata proposta definitiva di concordato fallimentare con assuntore ex art. 124 L.F. (già presentata nel maggio
2008) da CP 4 in proprio e n.q. di legale rapp.te della Controparte_3 con la
[...] unitamente al terzo assuntore Controparte_1 quale si impegnavano a pagare anche "i crediti ammessi allo stato passivo, sia al privilegio che al chirografo nonché al pagamento integrale dei crediti che sarebbero stati ammessi, sia al privilegio che al chirografo, a seguito delle opposizioni allo stato passivo o alle domande tardive già proposte alla data del
22/06/2009....." dunque anche quello degli eredi Persona 4
Con provvedimento del 9.4.2010 la proposta di concordato fallimentare, concernente la cessione dei beni immobili di proprietà del fallito, veniva omologata ed avverso tale provvedimento gli odierni attori proponevano opposizione, dichiarata inammissibile poiché considerati non legittimati ad impugnare l'omologa. Con sentenza n. 1302/2011 il Tribunale, definendo il giudizio di ammissione al passivo, dichiarava la domanda improcedibile per l'intervenuta chiusura del fallimento a seguito dell'omologazione del concordato.
Decisione impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Napoli poiché contrastante con quanto statuito nel decreto di omologa della proposta di concordato, con la quale l'assuntore si era obbligata alla Controparte_1 soddisfazione delle istanze tardive presentate alla data del 22/06/2009. Con sentenza 4027/2017 pubblicata il 05/10/2017 la Corte d'Appello condannava la al pagamento all'attualità della somma di € Controparte_5
50.000 in favore degli appellanti, a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, nonché di € 250.000 a titolo di danno morale iure proprio in favore di
€ 250.000,00 in favore di Parte 1 n.q. di esercente la Parte 1 potestà genitoriale su Parte_2 ed € 250.000,00 in favore di Parte 1
n.q. di esercente la potestà genitoriale su Parte 3 oltre interessi e rivalutazione e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Affermavano che con atto di vendita del 18/12/2014 per Notaio la Controparte_1
Rep. n° 119.650, raccolta n° 25.58 trascritto al n° NA 2
,
1687/1352 del 16/01/2015 aveva venduto alla CP 2 una pluralità di beni immobili, la quale, a sua volta, con atto per Notaio NA 5 del
17/05/2018 rep. 86779 racc. 21969, aveva venduto a Controparte_6 parte dei beni, in particolare due box siti nel Comune San Nicola La Strada Via Francesco
De Martino e distinti al NCEU al fg 06 p.lla 5060 sub 21 e sub 22, esclusi pertanto dal presente giudizio. Con comparsa di risposta depositata il 26.11.2018 si costituiva la CP_2
[...] in persona del 1.r. CP_7 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata. Sosteneva che alla data della compravendita oggetto di revocatoria non esistesse alcun debito della venditrice nei confronti degli attori, sorto nell'ottobre 2017 e comunque non contemplato dalla proposta concordataria.
A riprova di ciò sottolineava la consistenza del credito vantato dagli attori, di gran lunga superiore rispetto a quanto proposto dall'assuntore. Escludeva pertanto che l'atto impugnato fosse stato eseguito in danno di creditori ed anzi necessario alla esecuzione del concordato omologato, volta a procurarsi la provvista per l'esecuzione dello stesso. Affermava l'infondatezza della domanda revocatoria in assenza di una fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo, nonché della domanda di simulazione vista la corrispondenza tra il prezzo pagato e l'effettivo valore dei beni. Affermava inoltre che gli attori avrebbero dovuto impugnare gli atti di cessione del 13.7.2011, del 20.6.2012 e 9.4.2014, tuttavia non impugnati.
Concludeva pertanto “per l'integrale rigetto della domanda, e la condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze di lite, da attribuirsi in favore dello scrivente avvocato antistatario".
Con comparsa di risposta depositata solo il 30.08.2022, si costituiva la
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, CP_4
[...], chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.
Deduceva, infatti, l'insussistenza degli elementi della scientia damni e del consilium fraudis, avendo, l'assuntrice, puntualmente soddisfatto tutti i creditori inseriti nello stato passivo del fallimento nel quale non risultavano gli eredi
-
Per 1 e venduto i suddetti beni nell'ambito di un'operazione societaria precostituita ab origine, in quanto necessaria ad ottenere la provvista concordataria, non certo a sottrarre i beni ai creditori. Chiedeva, pertanto,
"dichiarare l'inammissibilità della avversa domanda di revocatoria ex art. 2901
c.c. per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito: rigettare integralmente tutte le richieste formulate da parte attrice, essendo la domanda attorea totalmente infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa e non sussistendo i presupposti di legge per l'esperibilità dell'azione revocatoria per tutti i motivi esposti in atti".
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, medio tempore assegnata a questo giudice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea proposta in via principale, ex art. 2901 c.c. è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i presupposti fondanti l'azione revocatoria sono rappresentati dall'esistenza di una semplice ragione di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente
(cfr. Cass., n. 1120/1986; Cass., n. 591/1999; Cass., n. 12768/2001) e dalla sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, per la cui configurabilità è sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass., n.
2971/1999). Difatti, l'actio pauliana ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (v. Cass. n. 5105/2006). Inoltre, data la funzione di ricostituzione della garanzia generica e non anche della garanzia specifica - assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore dall'azione revocatoria, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante- e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, alla declaratoria di inefficacia di un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.
Da ciò discende che per l'integrazione dell' eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., n. 5972/2005; Cass., n. 20813/2004; Cass.,
n. 12144/1999), e pertanto, pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, determina il pericolo di un danno, costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., n. 7262/2000).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., n. 5105/2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., n. 5972/2005).
Nel caso di atto successivo al sorgere del credito non si richiede, nel debitore, la dolosa preordinazione ma è ritenuta sufficiente la c.d. scientia fraudis, identificata nell'art. 2901 c.c. quale conoscenza dell'eventus damni, ossia del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. In tali ipotesi, infatti, ai fini del consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante, dal proprio atto, alle ragioni del creditore. Su questo punto la giurisprudenza ha ben chiarito che non è richiesta la necessaria collusione tra terzo e debitore né l'animus nocendi, bensì la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori e tale elemento psicologico può essere provato con presunzioni (cfr. Cass. sent. n.
1068/2007).
Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la semplice conoscenza cui va equiparata la agevole conoscibilità da parte del
-
debitore di tale pregiudizio e - trattandosi di atto a titolo oneroso - anche del terzo,
a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (v. Cass. n. 7262/2000). Prova che ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (v. Cass.,
22/7/2005, n. 15389; Cass., 11/2/2005, n. 2748; Cass., 17/1/2002, n. 438; Cass.,
22/2/2001, n. 2597).
Venendo al caso di specie, paiono sussistere tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., atteso che parte attrice ha provato l'esistenza del credito nei confronti degli attori, accertato dapprima in ambito penale con sentenza n.
514/2010 e successivamente sempre con efficacia di giudicato dalla n. 4027/2017 della Corte di appello di Napoli, nonché la scientia damni ed il consilium fraudis.
Pone mente osservare che, contrariamente a quanto affermato dalle parti convenute, già con sentenza n. 514/2010 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sez. distaccata di Caserta, aveva accertato la responsabilità della fallita per la morte di NA 1 avvenuta nel 2004. Nelle more della quale, alla luce '
dell'intervenuto fallimento del datore di lavoro, gli odierni attori proponevo domanda tardiva ex art. 101 l.f., dichiarata improcedibile dal Tribunale
Fallimentare in conseguenza dell'omologa del concordato fallimentare, sebbene la proposta prevedesse la soddisfazione anche delle domande tardive presentate entro il 22.6.2009.
Tale impostazione risulta supportata dalla decisione con cui la Corte d'Appello di
Napoli, riformando la decisione emessa dal Tribunale fallimentare ha ritenuto sussistente il credito degli istanti. In particolare, nella citata sentenza si legge
"condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento all'attualità in favore degli appellanti della somma di € 50.000,00 a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, nonché a titolo di danno morale iure proprio della somma di € 250.000,00 in favore di Parte 1 in proprio, della somma di € 250.000,00 in favore di quale genitore superstite di Parte 2 e della somma di € Parte 1
250.000,00 in favore di Parte_1 quale genitore superstite di Per 6
[...] oltre interessi e rivalutazione ed alle spese legali. Sentenza ormai passata in giudicato.
Ma vi è di più, poiché dalla documentazione in atti si può ben presume che l'alienante fosse a conoscenza del credito degli Controparte_1 istanti, atteso che, sebbene sia stato accertato con la pubblicazione della sentenza penale risalente al 2010, già era stato oggetto di domanda di ammissione al passivo ex art. 101 l.f.. presentata quantomeno nel 2008. Tale circostanza emerge dalla stessa sentenza n. 1302/2011, con cui, nella disciplina allora vigente, il
Tribunale ha definito la domanda ex art. 101 1.f., degli attori, nella quale si legge
"nella causa civile iscritta al n. 5209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: domanda di ammissione al passivo tra [...]
Parte 1 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori Parte 3 e NA 7
Ebbene, se la proposta concordataria risalente al 22/06/2009 contemplava anche il soddisfacimento dei crediti tardivi presentati sino a tale data, di cui la [...]
Controparte 1 era terzo assuntore, non può che presumersi la conoscenza in capo alla stessa anche del credito tardivamente presentato dagli odierni attori.
Ciò posto, anticipando la conoscenza del credito degli attori quantomeno al
22.6.2009, dunque prima dell'atto traslativo risalente al 18.12.2014, deve dunque presumersi la scientia damni in capo alla Controparte_1 senza alcuna necessaria prova circa la preordinazione dell'atto rispetto ad un credito successivo.
Può altresì presumersi sussistere anche il requisito del consilium fraudis, alla luce del rapporto di parentela dei soggetti coinvolti nelle varie operazioni, in particolare (padre- figlia) intercorrente tra CP 4 fallito in proprio e proponente il concordato fallimentare unitamente al terzo assuntore nonché
legale rappresentante della fallita Controparte_3 ed odierno legale rappresentante della e CP_7 Controparte_1
legale rappresentante della società CP 2 nipote di NA 3 allora legale rappresentante della e partecipante Controparte_1 all'atto revocando.
Ulteriore elemento significativo ai fini della prova del consilium fraudis appare il dato temporale riguardante la costituzione della CP 2 avvenuta con atto del
05/06/2014 ed iscritta alla CCIAA in data 26/06/2014 avente il medesimo oggetto sociale delle precedenti società appartenute al padre ( [...] CP 4 rispetto all'atto oggi Controparte_3 e Controparte 1 impugnato, risalente al 18/12/2014.
Ebbene, alla luce dei rapporti familiari e commerciali intercorsi tra le parti, può ragionevolmente presumersi che l'allora amministratore della Controparte_1
[... Persona 3 fosse a conoscenza dei fatti sottesi alle vicende processuali della società del cognato CP 4 quantomeno poiché coinvolto nella proposta di concordato fallimentare.
Va, inoltre, rilevata l'assenza di prova certa del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di compravendita impugnato, ivi indicato in € 285.000 complessivi, da corrispondersi in 6 rate semestrali senza interessi, di cui la prima il 3.1.2015 e l'ultima il 3.7.2018, dunque tutte antecedenti al presente giudizio.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non può attribuirsi alle cambiali valore di prova del pagamento del prezzo pattuito che, comunque, non appare congruo rispetto al valore complessivo dei beni oggetto della vendita.
Se si considera che (nei soli rapporti interni) il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, primo comma, del r.d. 14 dicembre
1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore (Cass. Civ. n. 13462/2010), nel caso di specie mancano anche tali presupposti.
Ritenuta l'applicabilità di tale principio ai soli rapporti interni (debitore-creditore del rapporto fondamentale), non anche nei confronti di un terzo soggetto che, agendo in revocatoria eccepisca il mancato pagamento del prezzo pattuito nell'atto revocando, i titoli risultano depositati solo in copia, peraltro da parte della Controparte_1 (v. all. comparsa Italiana), ossia dal soggetto che avrebbe dovuto ricevere il pagamento, non già dal debitore. In secondo luogo, non vi è prova delle dazioni, che certamente avrebbe dovuto essere resa in via documentale trattandosi di sei rate di oltre € 46.000,00, dunque difficilmente adempibili in contanti.
Come pocanzi accennato il prezzo ivi pattuito risulta ictu oculi sproporzionato rispetto ai beni trasferiti, ossia:
piena proprietà degli immobili in Caserta - Falciano alla
Via Eduardo De Filippo e precisamente:
- locale deposito al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 19 (diciannove) confinante con cortile comu- ne per due lati e con il subalterno 18, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub. 4, z.c.2, categoria C/2, classe 5, m.q. 19, rendita cata- stale euro 71,63, Via Eduardo De Filippo n.8, piano T;
appartamento al quinto piano della scala B contraddistinto dal numero interno 12 (dodici) composto da 2 (due) vani cata- stali confinante con i subalterni 29, 27 e vano scala, ripor- tato nel Catasto Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub. 28, z.c.2, categoria A/2, classe 5, vani
2, rendita catastale euro 216,91, Via Eduardo De Filippo n.8, piano 5, interno 12, scala B;
locale deposito al plano seminterrato della scala B della consistenza catastale di metri quadrati 61 (sessantuno) confi- nante con i subalterni 18, 33 e 31, riportato nel Catasto Fab- bricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.32, z.c.2, categoria C/2, classe 2, m.q.61, rendita cata- stale euro 141, 77, Via Eduardo De Filippo n.8, piano S1, scala
B;
- locale deposito al piano seminterrato della consistenza ca- tastale di metri quadrati 47 (quarantasette) confinante con i subalterni 32 e 5 e con corsia di manovra, riportato nel Cata- sto Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella
5275 sub.33, z.c.2, categoria C/2, classe 2, m.q.47, rendita catastale euro 109,23, Via Eduardo De Filippo n.8, piano S1;
- locale deposito al piano seminterrato della consistenza ca- tastale di metri quadrati 58 (cinquantotto) confinante con i subalterni 35 e 18 e con androne scale, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.34, z.c.2, categoria C/2, classe 2, m.q.58, rendita cata- stale euro 134,80, Via Eduardo De Filippo n.8, piano S1; - box-auto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 17 (diciassette) confinante con i subalterni 43
e 40 e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub. 44,
z.c.2, categoria C/6, classe 6, m.q.17, rendita catastale euro
54, 43, Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2; box-auto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 20 (venti) confinante con i subalterni 55 e 51
e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.54, z.c.2, categoria C/6, classe 4, m.q.20, rendita catastale euro 46,48,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-auto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 20 (venti) confinante con i subalterni 54 e 56
e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.55, z.c.2, categoria C/6, classe 6, m.q.20, rendita catastale euro 64,04,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2; box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 3 (tre) confinante con i subalterni 60 e 58 e
con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.59, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.3, rendita catastale euro 8,21,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 3. (tre) confinante con i subalterni 61 e 59 e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.60, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.3, rendita catastale euro 8,21,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano $2; box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 3 (tre) confinante con i subalterni 62 e 60 e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.61, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.3, rendita catastale euro 8,21,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 4 (quattro) confinante con i subalterni 63 e 61
e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.62, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.4, rendita catastale euro 10,95,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-auto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 10 (dieci) confinante con i subalterni 66 e 68
e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.67, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.10, rendita catastale euro 27,37,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2; - box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 3 (tre) confinante con i subalterni 68 e 70 e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.69, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.3, rendita catastale euro 8,21,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 2 (due) confinante con i subalterni 69 e 71 c con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub. 70, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.2, rendita catastale euro 5,47,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 4 (quattro) confinante con i subalterni 72 e 74
e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub. 73, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.4, rendita catastale euro 10,95,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- box-moto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 2 (due) confinante con i subalterni 79 e 81 e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.80, z.c.2, categoria C/6, classe 5, m.q.2, rendita catastale euro 5,47,
Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
- locale deposito al piano interrato della consistenza cata- stale di metri quadrati 71 (settantuno) confinante con i su- balterni 85 e 80 e con corsia di manovra, riportato nel Cata- sto Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.81, z.c.2, categoria C/2, classe 1, m.q.71, rendita catastale euro 139,34, Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2; lastrico solare al piano sesto della scala B della consi- stenza catastale di metri quadrati 63 (sessantatre) confinante con vano scala, con distacco da cortile e proprietà Cambio,
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Caserta al FO- glio 53 particella 5275 sub.90, lastrico solare, m.q.63, Via
Eduardo De Filippo n.8, piano 6, scala B;
box-auto al piano interrato della consistenza catastale di metri quadrati 18 (diciotto) confinante con i subalterni 59 e
94 e con corsia di manovra, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Caserta al Foglio 53 particella 5275 sub.95,
z.c.2, categoria C/6, classe 6, m.q.18, rendita catastale euro
57,64, Via Eduardo De Filippo n.8, piano S2;
Ed ancora: - -piena proprietà degli immobili in Caserta San Benedetto alla Via Sant'Antonio n. 68 e precisamente:
- fabbricato in corso di costruzione costituito da piano se- minterrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto con- finante con Via Sant'Antonio, con proprietà Casella e con Pa- lazzo Aluzzi, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Caserta al Foglio 52 particella 5321: sub.31, in corso di costruz., Via Sant'Antonio n.68, piano
-
T; sub.32, in corso di costruz., Via Sant'Antonio n.68, piano
T; sub.45, in corso di costruz., Via Sant'Antonio n.68, piano
-
S1; sub.48, in corso di costruz., Via Sant'Antonio n.68, piano
-
S1; sub.49, in corso di costruz., Via Sant'Antonio n.68, piano
-
S1%;
- piena proprietà degli immobili in San Nicola La Strada (CE) alla Via Domenico Gentile e precisamente: locale deposito al piano quarto della consistenza catastale di metri quadrati 31 (trentuno) confinante con i subalterni 8,
9 e con vano scala, riportato nel Catasto Fabbricati del Comu- ne di San Nicola La Strada al Foglio 6 particella 5060 sub.10, categoria C/2, classe 1, mq 31, rendita catastale euro
60,84, Via Domenico Gentile, piano 4; locale deposito al piano seminterrato della consistenza ca- tastale di metri quadrati 61 (sessantuno) confinante con i su- balterni 13, 20 e 21, riportato nel Catasto Fabbricati del Co- mune di San Nicola La Strada al Foglio 6 particella 5060 sub.14, categoria C/2, classe 1, mq 61, rendita catastale euro
119, 71, Via Domenico Gentile, piano S1;
- cantinola al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 3 (tre) confinante con i subalterni 16, 17 e
1, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Nicola
La Strada al Foglio 6 particella 5060 sub.15, categoria C/2, classe 1, mq 3, rendita catastale euro 5,89, Via Domenico Gen- tile, piano S1;
- cantinola al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 2 (due) confinante con i subalterni 17, 1 e
15, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Nicola
La Strada al Foglio 6 particella 5060 sub.16, categoria C/2,
classe 1, mq 2, rendita catastale euro 3,93, Via Domenico Gen- tile, piano S1;
-- piena proprietà degli immobili in Limatola (BN) alla Via Cu- parelle n.47 e precisamente: costruzionepiccolo fabbricato in corso di costituito da piano terra e primo confinante con proprietà della società
"Eventus Auto S.r.l.", con proprietà Cerreto per due lati e con restante proprietà della società venditrice, riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Limatola al Foglio 14 parti- cella 623, in corso di costruz., Via Cuparelle I snc, piano T-
1; zona di terreno adiacente al fabbricato di cui innanzi della superficie catastale di are 20 (venti) e centiare 99 (novanta- nove) confinante con proprietà Cerreto per due lati e con ca- nale, riportata nel Catasto Terreni del Comune di Limatola al
Foglio 14 particella 622, seminativo, classe 2, are 20 ca 99, reddito dominicale euro 20,60, reddito agrario euro 13,01; diritti in ragione di 1/3 (un terzo) indiviso dell'intero
-
dei cespiti in Piana di Monte Verna (CE) e precisamente: zona di
- terreno della superficie catastale di are 66 (ses- santasei) e centiare 10 (dieci) confinante con Strada Provin- ciale e con le particelle 5027 e 243, riportata nel Catasto
Terreni del Comune di Piana di Monte Verna al Foglio 6 parti- cella 95, seminativo arborato, classe 3, are 66 e centiare 10, reddito dominicale euro 29,02, reddito agrario euro 22,19;
- zona di terreno della superficie catastale di are 33 (tren- tatre) e centiare 20 (venti) confinante con Strada Provinciale
e con le particelle 243 e 602, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Piana di Monte Verna al Foglio 6 particella 96, uliveto, classe 2, are 33 ca 20, reddito dominicale euro
17,15, reddito agrario euro 6,00;
- zona di terreno della superficie catastale di are 41 (qua- rantuno) e centiare 44 (quarantaquattro), confinante con Stra- da Provinciale e con le particelle 96 e 95, riportata nel Ca- tasto Terreni del Comune di Piana di Monte Verna al Foglio 6 particella 243, seminativo arborato, classe 4, are 41 ca 44,
reddito dominicale euro 12,84, reddito agrario euro 12,84.
Articolo 2) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n.52 e successive modificazioni, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L.
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge del 30 luglio 2010
n.122, la società venditrice, come sopra rappresentata, atte- sta che i dati di identificazione catastale delle unità immo-
biliari urbane oggetto del presente atto, come sopra riporta- ti, corrispondono alle planimetrie catastali depositate presso
1'U.T.E. di Caserta in data 16 giugno 2005 Prot.n.CE0146229 per quanto riflette gli immobili in Caserta Falciano alla
-
Via Eduardo De Filippo ed in data 16 luglio 2002 Prot.n.190073 per quanto riflette gli immobili in San Nicola La Strada (CE) alla Via Domenico Gentile, e che l'intestazione catastale del-
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'atto di compravendita del 18/12/2014 per Notaio NA 2 , Rep. n° 119.650 raccolta n° 25.588 trascritto al n° 1687/1352, va dichiarato inefficace nei confronti degli attori, con esclusione dei beni che sono stati trasferiti a Controparte_6 con atto per Notaio Per_8
[...] del 17.5.2018, identificati al NCEU del Comune di San Nicola La Strada, siti in via Francesco De Martino fg. 06 p.lla sub 21 e sub 22.
Sussistono pertanto i presupposti per l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto dichiarato inefficace a norma dell'art. 2655, n.
5), c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al DM
147/2022, tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto del 18.12.2014, per e Parte 3
[...] Parte 2 rep. 119.650 racc. 25.588 con il quale la notar NA 2 in persona del legale rapp. p.t. sig. Controparte_1
NA 3 ha trasferito ad CP 2 i beni immobili ivi indicati, con esclusione dei soli beni siti nel Comune di San Nicola La Strada, via
Francesco De Martino, identificati al NCEU al foglio 06. P.lla 5060 sub 21 e 22, trasferiti da CP 2 a Controparte_6 per atto del Notaio
NA 5 del 17.5.2018.
2. Dispone la trascrizione della presente sentenza presso il competente
Ufficio dei RR.II., dispensando il Conservatore da responsabilità;
3. Condanna i convenuti Controparte_1 e CP 2 in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 22.457,00 per onorari, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel