TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
In esito all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 12093/2023 promossa da:
(C.F. - con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
TI LL, elettivamente domiciliato in VIA INGHILTERRA 75 58100 GROSSETO presso il difensore avv. TI LL
RICORRENTE contro
(C.F. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 24/10/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Grosseto dell'11/10/2023 - notificato il 23/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal ricorso introduttivo e dal parere reso dalla CT di Firenze, che sorregge per relationem il decreto del Questore di Grosseto qui opposto, risulta che nato in [...] il Parte_1
15.10.1985, giungeva in Italia nel novembre 2006 ove trovava lavoro nel 2008 con mansione di fornaio e con contratto di apprendistato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01.06.2013. Il pagina 1 di 8 ricorrente, al momento della proposizione dell'istanza, era privo di titolo di soggiorno a seguito della revoca di quello da lui posseduto ininterrottamente dal 2013 a causa di sentenza di condanna n.
464/2019 resa dal Tribunale di Grosseto in data 03.04.2019 e successivamente appellata.
L'istante presentava quindi istanza di protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2 in data 21.03.2023, che veniva rigettata con decreto del Questore di Prato in data 11.10.2023, oggetto del presente giudizio.
La richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda era stata, tuttavia, presentata in precedenza visto che la Questura di Grosseto aveva inviato in data 17.01.2023 PEC con la quale, riscontrando la richiesta del ricorrente, aveva invitato quest'ultimo a recarsi in Questura il 21.03.2023 per presentare istanza di protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2, come poi avvenuto.
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/20231, quindi, è certa l'applicabilità della normativa di cui all'art. 19 c.
1.1 e 1.2 D. Lvo 286/98 al caso di specie per quanto sovra riportato.
Nel merito, quanto ai motivi di ricorso, ha contestato frontalmente le Parte_1
motivazioni ricavabili dal parere reso dalla CT nel procedimento amministrativo dove, viste le segnalazioni della Questura in merito alla condotta del richiedente durante il soggiorno sul territorio nazionale (in data 18/06/2016 è stato deferito all' er maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, CP_4
in data 06/08/2016 il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha sostituito la misura della custodia cautelare con l'obbligo di dimora per i reati di cui agli artt. 572, 582, 609 bis, 612, 612 bis, co. l, 605, co. 2 parte
1 del codice penale;
in data 14.04.2021 è stato segnalato per violazione della norma di cui all'art. 14, co. 5 ter TUI e nelle date del 03.08.2020 e 14.04.2021 il richiedente è stato destinatario di provvedimento di espulsione) si è ritenuto che “nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante. Il richiedente è un uomo adulto e in salute, privo di vulnerabilità specifiche ed è espatriato da adulto. Nel corso della prolungata permanenza sul territorio nazionale (diciassette anni), l'istante non ha consolidato un positivo percorso di integrazione a livello culturale e socio-lavorativo, tenuto conto della condotta dello stesso, nonché del fatto che egli dichiara di avere un livello sufficiente di conoscenza della lingua italiana e di non avere riferimenti familiari/affettivi in Italia”.
Il Ricorrente ha quindi criticato la decisione dell'Amministrazione che non avrebbe tenuto in debito conto che il richiedente vive in Italia dal 2006 in un immobile condotto in regolare locazione e che ha lavorato per 15 anni presso il medesimo datore di lavoro percependo redditi nel 2020 pari ad €
29.680,96, nel 2021 pari ad € 31.618,89 e nel 2022 pari ad € 27.658,69. In merito invece alla condanna riportata il richiedente eccepisce invece che nel: “parere della CT siano indicati reati o per cui il 1 Art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/2023: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. pagina 2 di 8 ricorrente non è mai stato imputato o per cui è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” in primo grado o nel giudizio di appello. Ed infatti: 1) Gli articoli 612 e 612 bis non sono mai stati oggetto di contestazione al ricorrente;
2) Per quanto all'art. 605, co 2 vi è stata assoluzione in primo grado per insussistenza del fatto/reato (capo E imputazione); 3) Per quanto agli articoli 572e
609 bis vi è stata assoluzione in appello per insussistenza del fatto/reato”.
Già sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con decreto interinale del
27.11.2023, ritenendosi sussistente il requisito del fumus boni iuris, in quanto i motivi posti a sostegno della domanda non sono apparsi manifestamente inammissibili o infondati, avuto anche riguardo alla vita privata avviata dal ricorrente in territorio italiano sin dal 2006, nonché il periculum in mora, in quanto l'esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe potuto arrecare grave e irreparabile pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., il giudizio passa quindi all'esame nel merito.
Con Decreto del 20 maggio 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 04 novembre 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 28 ottobre 2025, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 20 maggio 2025 apponeva visto.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non pagina 3 di 8 refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere pagina 4 di 8 umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, vive in Italia ormai dal 2006.
In questi anni il ricorrente ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro.
Dalla documentazione allegata si evince come il ricorrente abbia lavorato in modo continuativo fin dal 2006, inizialmente presso la OU IR con contratto part time dal 20/12/2006 al 25/01/2007
(come da estratto INPS allegato), poi per un breve periodo, dal 27/02/2007 al 30/04/2007, presso la
(come da estratto allegato). Successivamente è stato assunto presso la Persona_1 CP_5 [...]
con contratto dal 17/05/2007 all'08/08/2008 (come da estratto INPS). Dal 04/12/2008 il CP_6
richiedente ha poi iniziato a lavorare presso il Panificio Pasticceria Baccinello S.r.l., inizialmente con contratto di apprendistato dal 04/12/2008 (come da estratto INPS allegato) poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01/06/2013 (come da estratto , dichiarazione Unilav, CU 2021, CU CP_5
2022, CU 2023 e buste paga di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022 allegate) con ottimi redditi che gli hanno permesso di mantenersi autonomamente (redditi pari ad € 29.680,96 nel 2020, ad € 31.618,89 nel 2021 ed ad € 27.658,69 nel 2022) e di pagare fin dal 2014 il contratto di locazione di un'immobile a Roccalbegna, fraz. Cana (GR) (come da contratto di locazione dal
01/07/2014 al 01/07/2018 allegato e poi rinnovatosi autonomamente). Il rapporto lavorativo si è interrotto il 29/08/2022 solo a seguito della revoca del permesso di soggiorno. Nel 2023 e nel 2024 il richiedente ha percepito indennità AS (come da estratto , CU 2024 pari ad € 14.691,12 e CU CP_5
2025 pari ad € 9.188,84 allegate). Il richiedente ha seguito il percorso AS presso il Centro per l'impiego (come da documentazione allegata), ha frequentato in data 28/06/2023 il corso formativo
“formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” (come da attestato allegato) ed ha ricevuto ultimamente una proposta di assunzione a tempo indeterminato dal (come da Parte_2
proposta allegata). Il rifiuto della Questura di Grosseto di rilasciare una ricevuta che attestasse la richiesta di protezione speciale, nonostante l'accoglimento della sospensiva, ha impedito al richiedente di stipulare contratti regolari.
pagina 5 di 8 In merito alla condanna penale riportata si rileva invece come la stessa sia stata notevolmente ridimensionata dalla Corte di Appello di Firenze che ha assolto, perché il reato non sussiste, il richiedente per il reato di maltrattamenti e per quello di tentata violenza sessuale e ridimensionato la sanzione per il reato di lesioni e violenza privata nella misura di 3 mesi e 10 giorni di reclusione ridimensionando altresì la provvisionale in favore della parte civile ad € 1.500,00. Il richiedente ha già adempiuto a quest'ultimo obbligo con pagamenti regolari (come da documentazione allegata).
Ciò posto, è compito dell'autorità competente verificare, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente. Come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, “se è ben vero che
l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio, a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna della richiedente asilo a quattro anni di detenzione
“per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'avere la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso” (Cass. Civ. 29878/2022).
Nel caso in esame, il ricorrente presente in Italia da circa 19 anni ha commesso i reati sovra descritti ma tutti circoscritti in un arco di tempo molto breve e, ad ogni modo, risalenti nel tempo (2016) e per i quali ha interamente scontato la pena.
Tali elementi, in assenza di segnalazioni da parte del PM, portano a ritenere che i reati commessi non siano indice – ex se – di assenza di integrazione nel tessuto culturale e sociale italiano, né di pericolosità sociale, avendo il ricorrente tenuto negli ultimi anni una condotta assolutamente conforme alle regole del vivere civile.
In altri termini, nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte esigenze si ritiene pertanto che non possa operare il c.d.
contro
-limite della pericolosità sociale posto che le condanne sopra indicate riguardano fatti risalenti nel tempo rispetto ai quali si riscontra una successiva condotta positiva del ricorrente sul territorio nazionale.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale,
pagina 6 di 8 situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Marocco, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel
2006, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria sono emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. - Parte_1 C.F._1
) nato in [...] il [...] il diritto alla protezione speciale;
C.F._2
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
pagina 7 di 8 3. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 05/11/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 10 novembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
In esito all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 12093/2023 promossa da:
(C.F. - con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 C.F._2
TI LL, elettivamente domiciliato in VIA INGHILTERRA 75 58100 GROSSETO presso il difensore avv. TI LL
RICORRENTE contro
(C.F. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 24/10/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Grosseto dell'11/10/2023 - notificato il 23/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal ricorso introduttivo e dal parere reso dalla CT di Firenze, che sorregge per relationem il decreto del Questore di Grosseto qui opposto, risulta che nato in [...] il Parte_1
15.10.1985, giungeva in Italia nel novembre 2006 ove trovava lavoro nel 2008 con mansione di fornaio e con contratto di apprendistato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01.06.2013. Il pagina 1 di 8 ricorrente, al momento della proposizione dell'istanza, era privo di titolo di soggiorno a seguito della revoca di quello da lui posseduto ininterrottamente dal 2013 a causa di sentenza di condanna n.
464/2019 resa dal Tribunale di Grosseto in data 03.04.2019 e successivamente appellata.
L'istante presentava quindi istanza di protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2 in data 21.03.2023, che veniva rigettata con decreto del Questore di Prato in data 11.10.2023, oggetto del presente giudizio.
La richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda era stata, tuttavia, presentata in precedenza visto che la Questura di Grosseto aveva inviato in data 17.01.2023 PEC con la quale, riscontrando la richiesta del ricorrente, aveva invitato quest'ultimo a recarsi in Questura il 21.03.2023 per presentare istanza di protezione speciale ex articolo 19 comma 1.2, come poi avvenuto.
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/20231, quindi, è certa l'applicabilità della normativa di cui all'art. 19 c.
1.1 e 1.2 D. Lvo 286/98 al caso di specie per quanto sovra riportato.
Nel merito, quanto ai motivi di ricorso, ha contestato frontalmente le Parte_1
motivazioni ricavabili dal parere reso dalla CT nel procedimento amministrativo dove, viste le segnalazioni della Questura in merito alla condotta del richiedente durante il soggiorno sul territorio nazionale (in data 18/06/2016 è stato deferito all' er maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, CP_4
in data 06/08/2016 il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha sostituito la misura della custodia cautelare con l'obbligo di dimora per i reati di cui agli artt. 572, 582, 609 bis, 612, 612 bis, co. l, 605, co. 2 parte
1 del codice penale;
in data 14.04.2021 è stato segnalato per violazione della norma di cui all'art. 14, co. 5 ter TUI e nelle date del 03.08.2020 e 14.04.2021 il richiedente è stato destinatario di provvedimento di espulsione) si è ritenuto che “nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante. Il richiedente è un uomo adulto e in salute, privo di vulnerabilità specifiche ed è espatriato da adulto. Nel corso della prolungata permanenza sul territorio nazionale (diciassette anni), l'istante non ha consolidato un positivo percorso di integrazione a livello culturale e socio-lavorativo, tenuto conto della condotta dello stesso, nonché del fatto che egli dichiara di avere un livello sufficiente di conoscenza della lingua italiana e di non avere riferimenti familiari/affettivi in Italia”.
Il Ricorrente ha quindi criticato la decisione dell'Amministrazione che non avrebbe tenuto in debito conto che il richiedente vive in Italia dal 2006 in un immobile condotto in regolare locazione e che ha lavorato per 15 anni presso il medesimo datore di lavoro percependo redditi nel 2020 pari ad €
29.680,96, nel 2021 pari ad € 31.618,89 e nel 2022 pari ad € 27.658,69. In merito invece alla condanna riportata il richiedente eccepisce invece che nel: “parere della CT siano indicati reati o per cui il 1 Art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/2023: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. pagina 2 di 8 ricorrente non è mai stato imputato o per cui è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” in primo grado o nel giudizio di appello. Ed infatti: 1) Gli articoli 612 e 612 bis non sono mai stati oggetto di contestazione al ricorrente;
2) Per quanto all'art. 605, co 2 vi è stata assoluzione in primo grado per insussistenza del fatto/reato (capo E imputazione); 3) Per quanto agli articoli 572e
609 bis vi è stata assoluzione in appello per insussistenza del fatto/reato”.
Già sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con decreto interinale del
27.11.2023, ritenendosi sussistente il requisito del fumus boni iuris, in quanto i motivi posti a sostegno della domanda non sono apparsi manifestamente inammissibili o infondati, avuto anche riguardo alla vita privata avviata dal ricorrente in territorio italiano sin dal 2006, nonché il periculum in mora, in quanto l'esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe potuto arrecare grave e irreparabile pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., il giudizio passa quindi all'esame nel merito.
Con Decreto del 20 maggio 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 04 novembre 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 28 ottobre 2025, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 20 maggio 2025 apponeva visto.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non pagina 3 di 8 refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere pagina 4 di 8 umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, vive in Italia ormai dal 2006.
In questi anni il ricorrente ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro.
Dalla documentazione allegata si evince come il ricorrente abbia lavorato in modo continuativo fin dal 2006, inizialmente presso la OU IR con contratto part time dal 20/12/2006 al 25/01/2007
(come da estratto INPS allegato), poi per un breve periodo, dal 27/02/2007 al 30/04/2007, presso la
(come da estratto allegato). Successivamente è stato assunto presso la Persona_1 CP_5 [...]
con contratto dal 17/05/2007 all'08/08/2008 (come da estratto INPS). Dal 04/12/2008 il CP_6
richiedente ha poi iniziato a lavorare presso il Panificio Pasticceria Baccinello S.r.l., inizialmente con contratto di apprendistato dal 04/12/2008 (come da estratto INPS allegato) poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 01/06/2013 (come da estratto , dichiarazione Unilav, CU 2021, CU CP_5
2022, CU 2023 e buste paga di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022 allegate) con ottimi redditi che gli hanno permesso di mantenersi autonomamente (redditi pari ad € 29.680,96 nel 2020, ad € 31.618,89 nel 2021 ed ad € 27.658,69 nel 2022) e di pagare fin dal 2014 il contratto di locazione di un'immobile a Roccalbegna, fraz. Cana (GR) (come da contratto di locazione dal
01/07/2014 al 01/07/2018 allegato e poi rinnovatosi autonomamente). Il rapporto lavorativo si è interrotto il 29/08/2022 solo a seguito della revoca del permesso di soggiorno. Nel 2023 e nel 2024 il richiedente ha percepito indennità AS (come da estratto , CU 2024 pari ad € 14.691,12 e CU CP_5
2025 pari ad € 9.188,84 allegate). Il richiedente ha seguito il percorso AS presso il Centro per l'impiego (come da documentazione allegata), ha frequentato in data 28/06/2023 il corso formativo
“formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” (come da attestato allegato) ed ha ricevuto ultimamente una proposta di assunzione a tempo indeterminato dal (come da Parte_2
proposta allegata). Il rifiuto della Questura di Grosseto di rilasciare una ricevuta che attestasse la richiesta di protezione speciale, nonostante l'accoglimento della sospensiva, ha impedito al richiedente di stipulare contratti regolari.
pagina 5 di 8 In merito alla condanna penale riportata si rileva invece come la stessa sia stata notevolmente ridimensionata dalla Corte di Appello di Firenze che ha assolto, perché il reato non sussiste, il richiedente per il reato di maltrattamenti e per quello di tentata violenza sessuale e ridimensionato la sanzione per il reato di lesioni e violenza privata nella misura di 3 mesi e 10 giorni di reclusione ridimensionando altresì la provvisionale in favore della parte civile ad € 1.500,00. Il richiedente ha già adempiuto a quest'ultimo obbligo con pagamenti regolari (come da documentazione allegata).
Ciò posto, è compito dell'autorità competente verificare, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente. Come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, “se è ben vero che
l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio, a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna della richiedente asilo a quattro anni di detenzione
“per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'avere la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso” (Cass. Civ. 29878/2022).
Nel caso in esame, il ricorrente presente in Italia da circa 19 anni ha commesso i reati sovra descritti ma tutti circoscritti in un arco di tempo molto breve e, ad ogni modo, risalenti nel tempo (2016) e per i quali ha interamente scontato la pena.
Tali elementi, in assenza di segnalazioni da parte del PM, portano a ritenere che i reati commessi non siano indice – ex se – di assenza di integrazione nel tessuto culturale e sociale italiano, né di pericolosità sociale, avendo il ricorrente tenuto negli ultimi anni una condotta assolutamente conforme alle regole del vivere civile.
In altri termini, nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte esigenze si ritiene pertanto che non possa operare il c.d.
contro
-limite della pericolosità sociale posto che le condanne sopra indicate riguardano fatti risalenti nel tempo rispetto ai quali si riscontra una successiva condotta positiva del ricorrente sul territorio nazionale.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale,
pagina 6 di 8 situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Marocco, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel
2006, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria sono emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (C.F. - Parte_1 C.F._1
) nato in [...] il [...] il diritto alla protezione speciale;
C.F._2
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
pagina 7 di 8 3. Compensa le spese di lite;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 05/11/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 10 novembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8