TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2330
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Atto meramente confermativo

    La nota impugnata si configura quale atto meramente confermativo delle precedenti determinazioni adottate nel 2022, e, segnatamente, del parere della Polizia Locale, posto a base della articolata decisione del Commissario ad acta, rimasta inoppugnata. Con tali atti, in particolare, era già stata esclusa, alla stregua di un adeguato supporto motivazionale, la possibilità di realizzazione anche del marciapiede sul lato destro, opponendosi le contrastanti ragioni connesse alla viabilità, valutate alla stregua di un’adeguata ponderazione delle esigenze di sicurezza, prevedendosi, oltre alla realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro, dissuasori sulla strada al fine di soddisfare un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi. Ne consegue l’inammissibilità del gravame a fronte di un atto privo di autonoma lesività, il quale, a ben vedere, si limita a ribadire valutazioni già espresse in via definitiva, non essendo mutato il quadro fattuale.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    Sotto distinto e concorrente profilo, coglie nel segno anche l’eccezione di tardività spiegata dal Comune, nella misura in cui i ricorrenti, attraverso la proposizione di un’istanza di riesame, tentano, in sostanza, di rimettere anche in discussione, a distanza di anni, la determinazione del Commissario ad acta del 2022, divenuta definitiva per assenza di tempestiva impugnativa.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione, mancata ponderazione degli interessi

    Le deduzioni dei ricorrenti si limitano a prospettare un generico pericolo per la sicurezza dei pedoni, fondato su episodi isolati, senza tuttavia confutare in modo puntuale e specifico le valutazioni tecniche e fattuali che il Comune ha posto a base del diniego, fondate sulle puntuali deduzioni tecniche dei competenti uffici comunali, che tengono conto del complesso quadro d’insieme in ordine alle caratteristiche della strada, all’intensità del traffico veicolare cittadino e alle criticità derivanti dal restringimento della carreggiata. In particolare, con il parere negativo della Polizia Municipale si è evidenziato che la realizzazione anche del marciapiede sul lato destro avrebbe ridotto la carreggiata impedendo la circolazione su due corsie, con “conseguente eccessivo congestionamento del traffico comunale” e ritenendo comunque sufficiente il marciapiede in sinistra del senso di percorrenza al fine di consentire il transito pedonale. Alla stregua di tali considerazioni, il provvedimento del Commissario ad acta, al quale l’atto impugnato si limita a conformarsi, risulta basato su una motivazione plurima, che tiene in adeguata considerazione sia le caratteristiche strutturali della strada - a doppio senso di marcia, con rilevante traffico veicolare e limitato traffico pedonale - che l’impossibilità di restringimento ulteriore della carreggiata senza compromettere il transito dei mezzi pesanti e la svolta dei bus e dei mezzi di linea, ingolfando il traffico veicolare sulle altre vie di accesso alla città per i mezzi provenienti da Napoli. Tale circostanza conferma la ragionevolezza della scelta amministrativa, che ha inteso contemperare le esigenze di sicurezza, ritenute comunque garantite attraverso dissuasori e altri sistemi di segnaletica, con quelle, parimenti rilevanti, di funzionalità della viabilità urbana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2330
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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