Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02878/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2024, proposto da
UI LO, Santa Ricciardiello, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) del provvedimento 06.05.2024 senza protocollo notificato a mezzo pec indirizzata all’avv. Abbamonte il successivo 07.05.2024, con il quale il Responsabile del Settore LL PP ha rigettato la richiesta dei ricorrenti intesa a conseguire la realizzazione di un marciapiede lungo il lato destro della via Emilia;
b) di eventuali atti istruttori correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI ZI D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in Marano di Napoli alla via Emilia n. 3, hanno chiesto al Comune, con istanze datate 19 marzo e 12 aprile 2024, la realizzazione di un marciapiede sul lato destro della strada, prospiciente la loro abitazione, rappresentando la necessità di eliminare una situazione di persistente pericolo e garantire la sicurezza del transito dei pedoni.
1.1 Espongono che, all’esito di un precedente giudizio avverso il silenzio promosso dagli stessi ricorrenti, questo Tribunale ha accertato sussistere l’obbligo di provvedere del Comune su analoga istanza, sulla scorta della seguente motivazione: “l’individuazione delle misure concretamente idonee ad assicurare il soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti non può essere effettuata dal giudice mutuando le richieste contenute nell’atto di messa in mora e diffida, ma va rimessa all’amministrazione. Il Comune è tenuto ad agire nel rispetto delle norme cogenti sulla circolazione stradale che impongono di mantenere i marciapiedi liberi per il transito pedonale (artt. 20 co. 3, 157 co. 2 e 158 d.lgs. n. 285/1992,)”.
Perdurando l’inadempimento dell’ente, il Commissario ad acta nominato da questo TAR disponeva l’ampliamento del marciapiede sul lato sinistro, nonché un “complessivo intervento di miglioramento della sicurezza del tratto di Via Emilia in argomento, del transito veicolare e pedonale, mediante realizzazione di dissuasori di velocità in posizione trasversale in numero minimo di 2, posti rispettivamente nella sezione immediatamente antecedente all’allargamento in corrispondenza dell’area parcheggio degli esercizi commerciali in dx del senso di marcia ed in quella successiva a detto stesso allargamento, e realizzazione di n.2 corrispondenti attraversamenti pedonali” ; veniva invece respinta analoga richiesta relativa al marciapiede sul lato destro della strada, per ragioni di viabilità.
1.2 Rappresentando un asserito aggravamento delle condizioni di sicurezza, anche in ragione dell’ampliamento del marciapiede corrente sul lato sinistro, con ulteriore restringimento della strada, nonché alla luce di episodi concreti (tra cui un incidente stradale), i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza di riesame nel marzo 2024, come integrata nell’aprile 2024, chiedendo nuovamente la realizzazione del marciapiede sul lato destro.
1.3 L’Amministrazione ha tuttavia ribadito il diniego già espresso dal Commissario ad acta, in quanto la realizzazione del marciapiede comprometterebbe la circolazione su due corsie in una strada a traffico intenso, mentre il traffico pedonale sarebbe limitato, e l’attuale assetto sarebbe conforme alle valutazioni già svolte dal Commissario ad acta.
2. Con un unico articolato motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e motivazione, nonché per la mancata ponderazione degli interessi coinvolti, in violazione dei principi costituzionali di tutela della salute e dell’incolumità personale.
I ricorrenti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui si limita a richiamare il precedente del Commissario ad acta, senza considerare i fatti sopravvenuti, costituiti, nella prospettazione di parte, da concreti episodi di pericolo per l’incolumità dei residenti, come puntualmente rappresentati e comprovati dalla documentazione in atti.
Dunque, il Comune avrebbe obliterato ogni adeguato approfondimento istruttorio, fondando il diniego su un generico rischio di congestione del traffico, pur in mancanza di effettivi riscontri concreti e senza svolgere valutazioni ulteriori al fine di individuare soluzioni alternative, privilegiando irragionevolmente le esigenze di fluidità della circolazione rispetto ai valori primari della sicurezza e della salute dei cittadini.
3. Si è costituito per difendere la legittimità del provvedimento impugnato il Comune di Marano di Napoli, instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso - in quanto il provvedimento sarebbe meramente confermativo del parere della Polizia Locale acquisito nel 2022 e dell’atto del Commissario ad acta - rimasto inoppugnato, e, comunque, per la sua reiezione per l’infondatezza nel merito.
4. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
In limine, va rilevata la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dalla difesa resistente, dovendosi rimarcare che la nota impugnata si configura quale atto meramente confermativo delle precedenti determinazioni adottate nel 2022, e, segnatamente, del parere della Polizia Locale, posto a base della articolata decisione del Commissario ad acta, rimasta inoppugnata.
Con tali atti, in particolare, era già stata esclusa, alla stregua di un adeguato supporto motivazionale, la possibilità di realizzazione anche del marciapiede sul lato destro, opponendosi le contrastanti ragioni connesse alla viabilità, valutate alla stregua di un’adeguata ponderazione delle esigenze di sicurezza, prevedendosi, oltre alla realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro, dissuasori sulla strada al fine di soddisfare un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi.
Ne consegue l’inammissibilità del gravame a fronte di un atto privo di autonoma lesività, il quale, a ben vedere, si limita a ribadire valutazioni già espresse in via definitiva, non essendo mutato il quadro fattuale.
5.2 Sotto distinto e concorrente profilo, coglie nel segno anche l’eccezione di tardività spiegata dal Comune, nella misura in cui i ricorrenti, attraverso la proposizione di un’istanza di riesame, tentano, in sostanza, di rimettere anche in discussione, a distanza di anni, la determinazione del Commissario ad acta del 2022, divenuta definitiva per assenza di tempestiva impugnativa.
6. Ad abundantiam , il ricorso è comunque infondato nel merito, non essendo le argomentazioni opposte dai ricorrenti idonee a infirmare la legittimità dell’azione amministrativa contestata che risulta immune dai vizi denunciati.
Invero, le deduzioni dei ricorrenti si limitano a prospettare un generico pericolo per la sicurezza dei pedoni, fondato su episodi isolati, senza tuttavia confutare in modo puntuale e specifico le valutazioni tecniche e fattuali che il Comune ha posto a base del diniego, fondate sulle puntuali deduzioni tecniche dei competenti uffici comunali, che tengono conto del complesso quadro d’insieme in ordine alle caratteristiche della strada, all’intensità del traffico veicolare cittadino e alle criticità derivanti dal restringimento della carreggiata.
In particolare, con il parere negativo della Polizia Municipale si è evidenziato che la realizzazione anche del marciapiede sul lato destro avrebbe ridotto la carreggiata impedendo la circolazione su due corsie, con “conseguente eccessivo congestionamento del traffico comunale” e ritenendo comunque sufficiente il marciapiede in sinistra del senso di percorrenza al fine di consentire il transito pedonale.
Alla stregua di tali considerazioni, il provvedimento del Commissario ad acta, al quale l’atto impugnato si limita a conformarsi, risulta basato su una motivazione plurima, che tiene in adeguata considerazione sia le caratteristiche strutturali della strada - a doppio senso di marcia, con rilevante traffico veicolare e limitato traffico pedonale - che l’impossibilità di restringimento ulteriore della carreggiata senza compromettere il transito dei mezzi pesanti e la svolta dei bus e dei mezzi di linea, ingolfando il traffico veicolare sulle altre vie di accesso alla città per i mezzi provenienti da Napoli.
Tale circostanza conferma la ragionevolezza della scelta amministrativa, che ha inteso contemperare le esigenze di sicurezza, ritenute comunque garantite attraverso dissuasori e altri sistemi di segnaletica, con quelle, parimenti rilevanti, di funzionalità della viabilità urbana.
7. La peculiarità in fatto della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo respinge perché infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AU NA, Presidente
RI ZI D'IO, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZI D'IO | RI AU NA |
IL SEGRETARIO