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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 04/11/2025 N. 14624 /2024 R.G.
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
e CP_1 CP_2
- RESISTENTI -
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara la sussistenza di centro unico di imputazione tra le due società convenute;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel IV
livello del CCNL Terziario Conf-Commercio, dalla metà di marzo 2022;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, dallo scatto di anzianità
maturato e dalle ore di lavoro supplementare prestato, tenuto tuttavia conto dei periodi di cassa integrazione Covid, dell'assenza per infortunio, di ferie e permessi goduti, quali risultanti dal LUL;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
6) spese al definitivo;
7) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 04/11/2025 Il giudice
AN NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 04/11/2025 N. 14624 /2024 R.G.
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
e CP_1 CP_2
- RESISTENTI -
P.Q.M.
a parziale definizione del giudizio, così provvede:
1) accerta e dichiara la sussistenza di centro unico di imputazione tra le due società convenute;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel IV
livello del CCNL Terziario Conf-Commercio, dalla metà di marzo 2022;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, dallo scatto di anzianità
maturato e dalle ore di lavoro supplementare prestato, tenuto tuttavia conto dei periodi di cassa integrazione Covid, dell'assenza per infortunio, di ferie e permessi goduti, quali risultanti dal LUL;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
6) spese al definitivo;
7) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 04/11/2025 Il giudice
AN NI