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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/12/2024, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 800/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 800/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ) residente in [...], difeso e Parte_1 C.F._1
rappresentato nel presente procedimento dall'Avv.to Massimo Manfredini
ATTORE
contro
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, Via Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro-tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_2
Giardino
CONVENUTA
in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 19/12/2024
1 dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, definitivamente giudicando, con sentenza
provvisoriamente esecutiva ex lege, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la
fondatezza della domanda introdotta dall'attore e per l'effetto condannare la Compagnia
di Assicurazioni P.I. in persona del l.r. p.t., nella sede CP_1 P.IVA_2
legale di 40128 – Bologna, Via Stalingrado 45, quale impresa assicuratrice per la RCA
dell'autovettura RENAULT ESPACE targata BC666JV, di proprietà del Signor CP_3
e condotta dal Signor sulla quale il Sig. si trovava a
[...] CP_4 Parte_1
bordo in qualità di trasportato a versare a titolo di risarcimento dei danni subiti dal
ricorrente la somma integrativa di euro € 23.983,12 a titolo di danno biologico e
comunque di danno non patrimoniale riportato dall'attore a causa ed in conseguenza del
sinistro per cui è causa, oltre ad ulteriori € 1.830,00 per danno patrimoniale da ulteriori
spese mediche sostenute, come in narrativa determinate o quella diversa che risulterà
dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate
dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e
di quelle per ATP conciliativo rubricato al numero RG 1396/2020 del Tribunale di
Livorno e spese per la fase introduttiva della procedura di negoziazione assistita per €
500,00 oltre iva e cpa e/o secondo quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia.”
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Livorno, contrariis reiectis, nel merito, in via
principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto
dichiarando ampiamente satisfattivo l'importo di € 53.800,00 già percepito dall'attore a
2 titolo di risarcimento del danno;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di suo accoglimento, limitare la
domanda attrice a quanto compiutamente provato all'esito dell'istruttoria detratti gli
importi già corrisposti da In ogni caso vinte le spese.” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.02.2023 parte attrice conveniva in giudizio la deducendo, brevemente, quanto segue: a seguito Controparte_1
di sinistro stradale avvenuto in data 21.11.2012 il Sig. che viaggiava quale Parte_1
trasportato nell'autovettura RENAULT ESPACE targata BC666JV, di proprietà del Signor
e condotta dal Signor deceduto nell'impatto, veniva CP_3 CP_4
trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Cecina ove il medico di turno gli diagnosticava: “frattura della clavicola e della scapola sinistra, trauma cranico… dolore
al rachide cervicale e dorsale, dolore costale e sternale, addome teso, dolente e
dolorabile diffusamente”, prescrivendogli gg 78 di inabilità temporanea per cure e risposo;
per le conseguenze riportate, il Sig. faceva effettuare una valutazione Parte_1
dei danni da parte del Dott. in qualità di medico fiduciario dell'esponente, che Parte_2
stabiliva un 22% di IP, giorni 50 di ITT, giorni 28 di ITP al 50% e spese mediche terapeutiche per € 2.737,00.
A seguito delle trattative stragiudiziali, il cui esito è risultato insoddisfacente per l'attore, e considerando il peggioramento delle condizioni di salute, oltre a sentire pareri specialistici in merito, il Sig. procedeva innanzi al Tribunale di Livorno per accertamento tecnico Pt_1
3 preventivo in due occasioni: una prima volta nel procedimento con n. RG 2994/2014,
nell'ambito del quale era nominato come CTU il Dott. e, in seconda Persona_1
occasione, ritenendo aggravatasi la propria salute, nel procedimento con n. RG 1396/2020,
con nomina del Dott. quale CTU. Parte attrice procedeva, infine, a citare Persona_2
in giudizio la compagnia assicuratrice nell'odierno procedimento cosicché, a seguito di ulteriore nuova CTU, venisse quantificato il danno complessivo subito dal Sig. Pt_1
a causa dell'incidente e per ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento
[...]
dei danni.
si costituiva in data 1/06/2023 contestando la pretesa attorea e affermando CP_1
che quanto già corrisposto al Sig. ovvero la somma di euro 53.800,00 fosse Parte_1
satisfattivo in relazione al danno patito, non controvertendosi, dunque, sull'an ma esclusivamente sul quantum.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183
VI comma c.p.c., all'esito delle quali disponeva l'acquisizione dei due procedimenti per
ATP, sub RG 1396/2020 e sub 2994/2014.
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di discussione ex art. 281
sexies c.p.c., dando alla parte termine per il deposito di note conclusive.
2. Quantificazione del danno
Come accennato, non si controverte sull'an debeatur: l'attore ha diritto a Parte_1
ottenere il risarcimento del danno, come di seguito quantificato, da parte della convenuta n quanto, stando al disposto degli artt. 2054 c.c. e Controparte_1
4 danneggiato dal verificarsi di un sinistro stradale ha diritto a ottenere il risarcimento del danno agendo nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
A proposito, poi, della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle di Milano ratione temporis applicabili, ovvero vigenti al momento della decisione da parte del Giudice e non al momento della verificazione dell'evento così come affermato da giurisprudenza costante, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità
specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Si veda, in proposito, Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che il danno
non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non
solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento
d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi
in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica,
senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. ... ... Il
danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna
delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non
5 patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia
rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via
interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto
stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla
convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o
fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della
vita o alla felicità. Ancora, relativamente alle pretese dell'attore va rammentato –
richiamate integralmente le considerazioni sopra svolte a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale - il condivisibile principio secondo cui “nella liquidazione del
danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano
circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati
presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite
del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno
biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari
precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare
successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla
percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente
quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che
valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione
6 forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del
danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando
adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di
apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad
un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della
personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della
vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e
riconoscibili ragioni di apprezzamento)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11754 del
15/05/2018 - Rv. 648794 - 02).
Tutto ciò premesso e non contestato, per effettuare la valutazione del danno, oggetto di controversia nel caso di specie, ci si riporta alle relazioni redatte dai CTU incaricati,
ritenendo i pareri di entrambi i consulenti tecnici d'ufficio meritevoli di accoglimento per il pregio delle considerazioni svolte sulla base di argomentazioni logicamente e solidamente illustrate e supportate da leggi scientifiche, non solo nella stesura delle proprie valutazioni ma anche in fase di risposta alle osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte, così da poterle ritenere immuni da vizi e censure.
Per quanto riguarda la valutazione del danno non patrimoniale effettuata dal Dott. Per_1
nella perizia depositata l'11.02.2015, ritenendo che, al tempo, “sono residuati postumi
permanenti in sintesi costituiti da lieve irregolarità del profilo del terzo distale della
clavicola sx, lieve ipomiotrofia del cingolo, passivamente l'abduzione è dolorosa ai
massimi gradi, lieve deficit in elevazione, dolore e lieve deficit anche dei movimenti
rotatori, lieve ipovalidità globale dell'arto superiore sx in soggetto destrimane (5-6%). Si
7 aggiunge il danno psichico, costituito da un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore
depresso persistente valutato equamente dal Dott. nella misura del 6-7 % Per_3
nell'ambito del danno biologico, valutazione che ritengo di condividere”, il CTU stesso così concludeva:
“• Il danno permanente, considerata l'età, lo stato anteriore, vista la tabella delle
menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità del decreto
del 3 luglio 2003, nonché quella prevista dall'art. 38 del D. Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 ed i più noti Barème di stima del danno biologico permanente in responsabilità
civile, fra i quali la Guida Orientativa per la valutazione del danno biologico permanente
di con criterio globale e sintetico è equamente valutabile Parte_3
nell'ambito del danno biologico, nella misura dell'11 (undici) – 12 (dodici) per cento.
• Per la natura, entità e sede dei postumi, gli stessi non sono di entità tale da ripercuotersi
negativamente sulla capacità lavorativa e reddituale del p.
• La temporanea biologica appare congrua in gg. 30 a totale, ulteriori gg. 20 a parziale al
50% ed ulteriori gg. 20 a parziale al 25%. • Vengono richieste spese mediche per un totale
di € 2.737,00 costituite dalla relazione medico-legale del Dott. prestazioni di natura Pt_2
psicologica della Dott.ssa (controfirmate dal Prof. , nonché per fisioterapia, Per_4 Per_5
tutte documentate da progetti di notula in atti;
le predette spese appaiono attinenti e
congrue in relazione alle lesioni riportate, non prevedibili spese mediche future al di fuori
del S.S.N.”.
La stimabile valutazione del Dott. va tuttavia integrata con le considerazioni, Per_1
egregiamente argomentate, svolte dal Dott. in occasione del più recente Per_2
8 accertamento tecnico preventivo sub n. RG 1396/2020, in quanto esse hanno permesso una valutazione del danno sul lungo periodo, anche a seguito degli aggravamenti di salute riportati da parte attrice.
Il CTU Dott. in risposta al quesito postogli ha, in particolare, così concluso: Per_2
“•Rispetto a quanto già riscontrato nel precedente procedimento non sono emerse
ulteriori patologie, ma semmai, dalla attuale visita psichiatrica sono emerse preesistenze
di tratti personologici disadattivi ed ipertimici del SI , compresa una Parte_1
anamnesi familiare positiva per disturbi psichici ( un fratello ) e di discontrollo degli
impulsi ( padre ) . Pertanto su di una condizione come quella predetta, che attualmente è
da ricondurre ad uno stato misto con prevalente componente depressiva e disforica
riconducibile verosimilmente alla sfera dei disturbi bipolari, si è innestato l'incidente
stradale con la conseguente sindrome post traumatica da stress che ha sicuramente inciso
sulla sfera psichica e le capacità adattative del soggetto. Pertanto rispetto al precedente
procedimento in cui l'inquadramento diagnostico era stato quello di un disturbo
dell'adattamento, alla luce di quanto emerso dalla visita psichiatrica odierna appare più
corretto parlare di Sindrome Post Traumatica Da Stress.
• Ovviamente dopo l'evento traumatico si è verificato un peggioramento delle condizioni
generali del soggetto rispetto alle precedenti, peggioramento che in fase acuta si è
protratto per il periodo indicato nella precedente CTU e cioè in 30 gg al 100%, 20 gg al
50% e 20 gg al 25% .
• La compromissione psichica attuale con conseguente menomazione del suo stato di
benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività non escluse
9 quelle del tempo libero e dello svago, determina una influenza negativa sulla vita del
soggetto ma appare solamente in parte dipendente dal trauma subito e dal disturbo post
traumatico conseguente. Anche la diagnosi di “Disturbo esplosivo di Personalità” appare
difficilmente riconducibile al trauma subito sia per le preesistenze del soggetto che per
l'assenza di danni cerebrali oggettivamente dimostrati e inoltre per le caratteristiche
proprie dei disturbi di personalità che sono abitualmente stabili e raramente modificabili
nel corso della vita.
• Ne deriva una oggettiva difficoltà nella valutazione del danno biologico conseguente
alla sindrome post traumatica da stress in quanto diversi sintomi che il SI Parte_1
presenta sono solo parzialmente riferibili a tale sindrome per cui , facendo riferimento
alle Linee Guida Per La Valutazione Medico Legale Del Danno Alla Persona In Ambito
Civilistico della -2016 Pg 131, la valutazione per la forma lieve ( Controparte_5
11-15% ) , nel caso in questione è stata indicata in misura pari al 12%. Tenendo inoltre
presenti la Scala della Rilevanza degli Eventi Psico Traumatici e coefficienti di taratura
del danno biologico tabellare ne deriva che nel caso in questione la tipologia dei life
events è riferibile a quella della morte di una persona di riferimento con portata psico
lesiva elevata corrispondente al coefficiente di taratura pari allo 0,7. Pertanto la
valutazione del danno biologico effettivo risulta pari al 8,4%. Tali esiti sono ormai
stabilizzati e cristallizzati. Le eventuali terapie , se dovessero essere intraprese dal
soggetto in maniera corretta , dovrebbero essenzialmente trattare i disturbi psichici
preesistenti.
• Il soggetto nel 2011 faceva lavoro di facchinaggio presso negozio Zara di Bologna , dal
10 .In precedenza ha fatto altri lavori come quello di addetto al lavaggio auto . Da dopo
incidente non ha più lavorato . I reliquati psichici permanenti evidenziati attualmente non
precludono e attività lavorative confacenti alle attitudini lavorative del SI Parte_1
(lavori essenzialmente manuali).”.
In considerazione di tutto quanto riportato e citato, si ritiene che il danno biologico permanente sia valutabile in un 14% complessivo ed è composto, per una percentuale determinabile nell'8,4%, da Sindrome Post Traumatica Da Stress, (e non da un Disturbo
dell'adattamento con ansia e umore depresso persistente, come originariamente diagnosticato).
Le spese mediche sono da considerare sostenute e riconducibili al sinistro per cui è causa per l'importo di euro 2.737,00; per l'ulteriore somma di 1.220,00 euro va rilevato che agli atti è presente solo una pre-notula e non invece documentazione attestante l'effettivo esborso.
Va, poi, detratto dall'importo quantificato secondo i criteri di cui infra la somma di euro
53.800,00 (importo questo risultante per tabulas dai docc. 5 e 13 di parte attrice –
segnatamente vedasi somma degli importi elencati nella missiva sub doc. 13 - e da considerarsi corrisposto il 29 maggio 2015).
In definitiva si ha, dunque, che nata il [...] e di anni 30, in seguito al Parte_1
sinistro avvenuto in data 21.11.2012, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 14%; l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 30; l'invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 20 e al 25% per giorni
20.
11 Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Per ciascun punto di invalidità nella tabella viene riconosciuto l'importo di € 3.436,00 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato. Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 48.104,00.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato (sulla base di un criterio equitativo)
un importo di € 115,00. Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea, assoluta e parziale, che va liquidata in
€ 5.175,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea
(I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di € 53.279,00.
DANNI MATERIALI: come detto dianzi sono riferibili spese mediche per euro Sono
versate in atti ricevute relative a spese mediche sostenute per complessivi € 2.737,00.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati sono quindi i seguenti:
danno non patrimoniale da tabella Milano 2024: € 53.279,00
spese mediche: € 2.737,00
Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano
12 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate
(01-01-2024).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico a tale data, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata ad oggi.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli
indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono
"moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
13 Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente,
viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali
interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite
del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere,
con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
Danno liquidato da tabella 2024 comprensivo di spese mediche: €
53.279,00
Danno liquidato dopo devalutazione alla data del sinistro: € 44.288,45
Danno rivalutato e con interessi calcolati ad oggi: € 60.747,48
Spese mediche rivalutate e con interessi calcolati ad oggi: € 3.737,60
Totale rivalutato, con interessi, ad oggi: 64.485,08
Acconto ricevuto, anch'esso rivalutato per ottenere posta omogenea:
14 64.560,00
Totale dopo detrazione acconto: -74,92
***
In definitiva, gli importi illo tempore ricevuti dall'attore, ad oggi attualizzati, sono da ritenersi integralmente satisfattivi e di conseguenza le domande svolte in questa sede dallo stesso attore sono da rigettare.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario,
senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma di cui al precetto de quo e delle questioni di fatto e diritto affrontate già nei precedenti
ATP nonché della esiguità della fase istruttoria, lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
nell'ambito del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi.
Analogamente devono essere posti a carico di parte attrice le spese del procedimento per
ATP sub 1396/2020.
Al contrario, vanno poste a carico di parte convenuta le spese del primo giudizio per ATP
RG 2994/2014, precedente rispetto al ricevuto acconto.
Analogamente, le spese di CTU del più recente ATP vanno poste a carico dell'attore,
mentre le spese di CTU dell'ATP sub RG 2994/2014 vanno poste a carico di parte
15 convenuta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa:
1) Accertato che parte attrice ha subito, in conseguenza del sinistro de quo, un danno quantificato nella somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro 64.485,08, importo integralmente coperto dall'acconto,
anch'esso rivalutato, ricevuto dalla parte convenuta, per l'effetto
2) Rigetta le domande svolte dall'attore Parte_1
3) condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida per l'intero in Euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
4) condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio per
ATP sub 1396/2020 che liquida per l'intero in Euro 1.170,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio per ATP sub RG
2994/2014 che liquida per l'intero in Euro 1.170,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni (contributo unificato e marca),
oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
16 6) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU assunta nel giudizio per ATP sub 1396/2020 nella misura già liquidata;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU assunta nel giudizio per ATP sub 2994/2014 nella misura già liquidata.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
144 D. Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni), il soggetto terzo trasportato
2012 , dopo matrimonio e prima di incidente stradale , lavorava in nero come muratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 800/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ) residente in [...], difeso e Parte_1 C.F._1
rappresentato nel presente procedimento dall'Avv.to Massimo Manfredini
ATTORE
contro
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, Via Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro-tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_2
Giardino
CONVENUTA
in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 19/12/2024
1 dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, definitivamente giudicando, con sentenza
provvisoriamente esecutiva ex lege, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la
fondatezza della domanda introdotta dall'attore e per l'effetto condannare la Compagnia
di Assicurazioni P.I. in persona del l.r. p.t., nella sede CP_1 P.IVA_2
legale di 40128 – Bologna, Via Stalingrado 45, quale impresa assicuratrice per la RCA
dell'autovettura RENAULT ESPACE targata BC666JV, di proprietà del Signor CP_3
e condotta dal Signor sulla quale il Sig. si trovava a
[...] CP_4 Parte_1
bordo in qualità di trasportato a versare a titolo di risarcimento dei danni subiti dal
ricorrente la somma integrativa di euro € 23.983,12 a titolo di danno biologico e
comunque di danno non patrimoniale riportato dall'attore a causa ed in conseguenza del
sinistro per cui è causa, oltre ad ulteriori € 1.830,00 per danno patrimoniale da ulteriori
spese mediche sostenute, come in narrativa determinate o quella diversa che risulterà
dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate
dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e
di quelle per ATP conciliativo rubricato al numero RG 1396/2020 del Tribunale di
Livorno e spese per la fase introduttiva della procedura di negoziazione assistita per €
500,00 oltre iva e cpa e/o secondo quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia.”
dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Livorno, contrariis reiectis, nel merito, in via
principale: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto
dichiarando ampiamente satisfattivo l'importo di € 53.800,00 già percepito dall'attore a
2 titolo di risarcimento del danno;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di suo accoglimento, limitare la
domanda attrice a quanto compiutamente provato all'esito dell'istruttoria detratti gli
importi già corrisposti da In ogni caso vinte le spese.” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.02.2023 parte attrice conveniva in giudizio la deducendo, brevemente, quanto segue: a seguito Controparte_1
di sinistro stradale avvenuto in data 21.11.2012 il Sig. che viaggiava quale Parte_1
trasportato nell'autovettura RENAULT ESPACE targata BC666JV, di proprietà del Signor
e condotta dal Signor deceduto nell'impatto, veniva CP_3 CP_4
trasportato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Cecina ove il medico di turno gli diagnosticava: “frattura della clavicola e della scapola sinistra, trauma cranico… dolore
al rachide cervicale e dorsale, dolore costale e sternale, addome teso, dolente e
dolorabile diffusamente”, prescrivendogli gg 78 di inabilità temporanea per cure e risposo;
per le conseguenze riportate, il Sig. faceva effettuare una valutazione Parte_1
dei danni da parte del Dott. in qualità di medico fiduciario dell'esponente, che Parte_2
stabiliva un 22% di IP, giorni 50 di ITT, giorni 28 di ITP al 50% e spese mediche terapeutiche per € 2.737,00.
A seguito delle trattative stragiudiziali, il cui esito è risultato insoddisfacente per l'attore, e considerando il peggioramento delle condizioni di salute, oltre a sentire pareri specialistici in merito, il Sig. procedeva innanzi al Tribunale di Livorno per accertamento tecnico Pt_1
3 preventivo in due occasioni: una prima volta nel procedimento con n. RG 2994/2014,
nell'ambito del quale era nominato come CTU il Dott. e, in seconda Persona_1
occasione, ritenendo aggravatasi la propria salute, nel procedimento con n. RG 1396/2020,
con nomina del Dott. quale CTU. Parte attrice procedeva, infine, a citare Persona_2
in giudizio la compagnia assicuratrice nell'odierno procedimento cosicché, a seguito di ulteriore nuova CTU, venisse quantificato il danno complessivo subito dal Sig. Pt_1
a causa dell'incidente e per ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento
[...]
dei danni.
si costituiva in data 1/06/2023 contestando la pretesa attorea e affermando CP_1
che quanto già corrisposto al Sig. ovvero la somma di euro 53.800,00 fosse Parte_1
satisfattivo in relazione al danno patito, non controvertendosi, dunque, sull'an ma esclusivamente sul quantum.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art 183
VI comma c.p.c., all'esito delle quali disponeva l'acquisizione dei due procedimenti per
ATP, sub RG 1396/2020 e sub 2994/2014.
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di discussione ex art. 281
sexies c.p.c., dando alla parte termine per il deposito di note conclusive.
2. Quantificazione del danno
Come accennato, non si controverte sull'an debeatur: l'attore ha diritto a Parte_1
ottenere il risarcimento del danno, come di seguito quantificato, da parte della convenuta n quanto, stando al disposto degli artt. 2054 c.c. e Controparte_1
4 danneggiato dal verificarsi di un sinistro stradale ha diritto a ottenere il risarcimento del danno agendo nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile.
A proposito, poi, della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle Tabelle di Milano ratione temporis applicabili, ovvero vigenti al momento della decisione da parte del Giudice e non al momento della verificazione dell'evento così come affermato da giurisprudenza costante, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità
specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Si veda, in proposito, Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che il danno
non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non
solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento
d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi
in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente
garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica,
senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. ... ... Il
danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna
delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non
5 patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia
rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via
interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto
stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di
tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla
convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o
fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della
vita o alla felicità. Ancora, relativamente alle pretese dell'attore va rammentato –
richiamate integralmente le considerazioni sopra svolte a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale - il condivisibile principio secondo cui “nella liquidazione del
danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano
circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati
presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite
del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno
biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari
precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare
successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla
percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente
quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che
valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione
6 forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del
danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando
adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di
apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad
un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della
personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della
vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e
riconoscibili ragioni di apprezzamento)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11754 del
15/05/2018 - Rv. 648794 - 02).
Tutto ciò premesso e non contestato, per effettuare la valutazione del danno, oggetto di controversia nel caso di specie, ci si riporta alle relazioni redatte dai CTU incaricati,
ritenendo i pareri di entrambi i consulenti tecnici d'ufficio meritevoli di accoglimento per il pregio delle considerazioni svolte sulla base di argomentazioni logicamente e solidamente illustrate e supportate da leggi scientifiche, non solo nella stesura delle proprie valutazioni ma anche in fase di risposta alle osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte, così da poterle ritenere immuni da vizi e censure.
Per quanto riguarda la valutazione del danno non patrimoniale effettuata dal Dott. Per_1
nella perizia depositata l'11.02.2015, ritenendo che, al tempo, “sono residuati postumi
permanenti in sintesi costituiti da lieve irregolarità del profilo del terzo distale della
clavicola sx, lieve ipomiotrofia del cingolo, passivamente l'abduzione è dolorosa ai
massimi gradi, lieve deficit in elevazione, dolore e lieve deficit anche dei movimenti
rotatori, lieve ipovalidità globale dell'arto superiore sx in soggetto destrimane (5-6%). Si
7 aggiunge il danno psichico, costituito da un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore
depresso persistente valutato equamente dal Dott. nella misura del 6-7 % Per_3
nell'ambito del danno biologico, valutazione che ritengo di condividere”, il CTU stesso così concludeva:
“• Il danno permanente, considerata l'età, lo stato anteriore, vista la tabella delle
menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità del decreto
del 3 luglio 2003, nonché quella prevista dall'art. 38 del D. Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 ed i più noti Barème di stima del danno biologico permanente in responsabilità
civile, fra i quali la Guida Orientativa per la valutazione del danno biologico permanente
di con criterio globale e sintetico è equamente valutabile Parte_3
nell'ambito del danno biologico, nella misura dell'11 (undici) – 12 (dodici) per cento.
• Per la natura, entità e sede dei postumi, gli stessi non sono di entità tale da ripercuotersi
negativamente sulla capacità lavorativa e reddituale del p.
• La temporanea biologica appare congrua in gg. 30 a totale, ulteriori gg. 20 a parziale al
50% ed ulteriori gg. 20 a parziale al 25%. • Vengono richieste spese mediche per un totale
di € 2.737,00 costituite dalla relazione medico-legale del Dott. prestazioni di natura Pt_2
psicologica della Dott.ssa (controfirmate dal Prof. , nonché per fisioterapia, Per_4 Per_5
tutte documentate da progetti di notula in atti;
le predette spese appaiono attinenti e
congrue in relazione alle lesioni riportate, non prevedibili spese mediche future al di fuori
del S.S.N.”.
La stimabile valutazione del Dott. va tuttavia integrata con le considerazioni, Per_1
egregiamente argomentate, svolte dal Dott. in occasione del più recente Per_2
8 accertamento tecnico preventivo sub n. RG 1396/2020, in quanto esse hanno permesso una valutazione del danno sul lungo periodo, anche a seguito degli aggravamenti di salute riportati da parte attrice.
Il CTU Dott. in risposta al quesito postogli ha, in particolare, così concluso: Per_2
“•Rispetto a quanto già riscontrato nel precedente procedimento non sono emerse
ulteriori patologie, ma semmai, dalla attuale visita psichiatrica sono emerse preesistenze
di tratti personologici disadattivi ed ipertimici del SI , compresa una Parte_1
anamnesi familiare positiva per disturbi psichici ( un fratello ) e di discontrollo degli
impulsi ( padre ) . Pertanto su di una condizione come quella predetta, che attualmente è
da ricondurre ad uno stato misto con prevalente componente depressiva e disforica
riconducibile verosimilmente alla sfera dei disturbi bipolari, si è innestato l'incidente
stradale con la conseguente sindrome post traumatica da stress che ha sicuramente inciso
sulla sfera psichica e le capacità adattative del soggetto. Pertanto rispetto al precedente
procedimento in cui l'inquadramento diagnostico era stato quello di un disturbo
dell'adattamento, alla luce di quanto emerso dalla visita psichiatrica odierna appare più
corretto parlare di Sindrome Post Traumatica Da Stress.
• Ovviamente dopo l'evento traumatico si è verificato un peggioramento delle condizioni
generali del soggetto rispetto alle precedenti, peggioramento che in fase acuta si è
protratto per il periodo indicato nella precedente CTU e cioè in 30 gg al 100%, 20 gg al
50% e 20 gg al 25% .
• La compromissione psichica attuale con conseguente menomazione del suo stato di
benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività non escluse
9 quelle del tempo libero e dello svago, determina una influenza negativa sulla vita del
soggetto ma appare solamente in parte dipendente dal trauma subito e dal disturbo post
traumatico conseguente. Anche la diagnosi di “Disturbo esplosivo di Personalità” appare
difficilmente riconducibile al trauma subito sia per le preesistenze del soggetto che per
l'assenza di danni cerebrali oggettivamente dimostrati e inoltre per le caratteristiche
proprie dei disturbi di personalità che sono abitualmente stabili e raramente modificabili
nel corso della vita.
• Ne deriva una oggettiva difficoltà nella valutazione del danno biologico conseguente
alla sindrome post traumatica da stress in quanto diversi sintomi che il SI Parte_1
presenta sono solo parzialmente riferibili a tale sindrome per cui , facendo riferimento
alle Linee Guida Per La Valutazione Medico Legale Del Danno Alla Persona In Ambito
Civilistico della -2016 Pg 131, la valutazione per la forma lieve ( Controparte_5
11-15% ) , nel caso in questione è stata indicata in misura pari al 12%. Tenendo inoltre
presenti la Scala della Rilevanza degli Eventi Psico Traumatici e coefficienti di taratura
del danno biologico tabellare ne deriva che nel caso in questione la tipologia dei life
events è riferibile a quella della morte di una persona di riferimento con portata psico
lesiva elevata corrispondente al coefficiente di taratura pari allo 0,7. Pertanto la
valutazione del danno biologico effettivo risulta pari al 8,4%. Tali esiti sono ormai
stabilizzati e cristallizzati. Le eventuali terapie , se dovessero essere intraprese dal
soggetto in maniera corretta , dovrebbero essenzialmente trattare i disturbi psichici
preesistenti.
• Il soggetto nel 2011 faceva lavoro di facchinaggio presso negozio Zara di Bologna , dal
10 .In precedenza ha fatto altri lavori come quello di addetto al lavaggio auto . Da dopo
incidente non ha più lavorato . I reliquati psichici permanenti evidenziati attualmente non
precludono e attività lavorative confacenti alle attitudini lavorative del SI Parte_1
(lavori essenzialmente manuali).”.
In considerazione di tutto quanto riportato e citato, si ritiene che il danno biologico permanente sia valutabile in un 14% complessivo ed è composto, per una percentuale determinabile nell'8,4%, da Sindrome Post Traumatica Da Stress, (e non da un Disturbo
dell'adattamento con ansia e umore depresso persistente, come originariamente diagnosticato).
Le spese mediche sono da considerare sostenute e riconducibili al sinistro per cui è causa per l'importo di euro 2.737,00; per l'ulteriore somma di 1.220,00 euro va rilevato che agli atti è presente solo una pre-notula e non invece documentazione attestante l'effettivo esborso.
Va, poi, detratto dall'importo quantificato secondo i criteri di cui infra la somma di euro
53.800,00 (importo questo risultante per tabulas dai docc. 5 e 13 di parte attrice –
segnatamente vedasi somma degli importi elencati nella missiva sub doc. 13 - e da considerarsi corrisposto il 29 maggio 2015).
In definitiva si ha, dunque, che nata il [...] e di anni 30, in seguito al Parte_1
sinistro avvenuto in data 21.11.2012, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 14%; l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 30; l'invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 20 e al 25% per giorni
20.
11 Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Per ciascun punto di invalidità nella tabella viene riconosciuto l'importo di € 3.436,00 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato. Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 48.104,00.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato (sulla base di un criterio equitativo)
un importo di € 115,00. Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea, assoluta e parziale, che va liquidata in
€ 5.175,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea
(I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di € 53.279,00.
DANNI MATERIALI: come detto dianzi sono riferibili spese mediche per euro Sono
versate in atti ricevute relative a spese mediche sostenute per complessivi € 2.737,00.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati sono quindi i seguenti:
danno non patrimoniale da tabella Milano 2024: € 53.279,00
spese mediche: € 2.737,00
Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano
12 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate
(01-01-2024).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico a tale data, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata ad oggi.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli
indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono
"moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
13 Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente,
viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali
interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite
del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere,
con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
Danno liquidato da tabella 2024 comprensivo di spese mediche: €
53.279,00
Danno liquidato dopo devalutazione alla data del sinistro: € 44.288,45
Danno rivalutato e con interessi calcolati ad oggi: € 60.747,48
Spese mediche rivalutate e con interessi calcolati ad oggi: € 3.737,60
Totale rivalutato, con interessi, ad oggi: 64.485,08
Acconto ricevuto, anch'esso rivalutato per ottenere posta omogenea:
14 64.560,00
Totale dopo detrazione acconto: -74,92
***
In definitiva, gli importi illo tempore ricevuti dall'attore, ad oggi attualizzati, sono da ritenersi integralmente satisfattivi e di conseguenza le domande svolte in questa sede dallo stesso attore sono da rigettare.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario,
senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione della somma di cui al precetto de quo e delle questioni di fatto e diritto affrontate già nei precedenti
ATP nonché della esiguità della fase istruttoria, lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
nell'ambito del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi.
Analogamente devono essere posti a carico di parte attrice le spese del procedimento per
ATP sub 1396/2020.
Al contrario, vanno poste a carico di parte convenuta le spese del primo giudizio per ATP
RG 2994/2014, precedente rispetto al ricevuto acconto.
Analogamente, le spese di CTU del più recente ATP vanno poste a carico dell'attore,
mentre le spese di CTU dell'ATP sub RG 2994/2014 vanno poste a carico di parte
15 convenuta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa:
1) Accertato che parte attrice ha subito, in conseguenza del sinistro de quo, un danno quantificato nella somma, ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro 64.485,08, importo integralmente coperto dall'acconto,
anch'esso rivalutato, ricevuto dalla parte convenuta, per l'effetto
2) Rigetta le domande svolte dall'attore Parte_1
3) condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che liquida per l'intero in Euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
4) condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio per
ATP sub 1396/2020 che liquida per l'intero in Euro 1.170,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio per ATP sub RG
2994/2014 che liquida per l'intero in Euro 1.170,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni (contributo unificato e marca),
oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge;
16 6) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU assunta nel giudizio per ATP sub 1396/2020 nella misura già liquidata;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU assunta nel giudizio per ATP sub 2994/2014 nella misura già liquidata.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
144 D. Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni), il soggetto terzo trasportato
2012 , dopo matrimonio e prima di incidente stradale , lavorava in nero come muratore