Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 74/2024 P.U. – Liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Caterina Lazzara - Presidente rel. dott. Maria Angela Marchesiello - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice nel procedimento 74/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
VE RO (C.F. [...]), residente in [...]; con l'avv. Luca D'Errico
- ricorrente -
Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- letto il ricorso proposto da EL ER per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- considerato che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) il ricorrente riveste la qualità di consumatore, essendo lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato presso la IVRA S.r.l., sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Marco Affatato il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della
1
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII. Secondo quanto attestato dall'OCC e documentato agli atti, a fronte di una situazione debitoria di circa € 63.954,99, il ricorrente risulta occupato con uno stipendio mensile di circa € 1.564,00 che, cumulato alle entrate familiari derivanti dall'occupazione della figlia EL LU (aiuto pizzaiolo con una paga netta di circa € 600,00 mensili), portano ad entrate per € 2.100,00 mensili. Non risulta avere bene immobili e mobili liquidabili. Le spese per il sostentamento della famiglia sono state quantificate e ritenute congrue dall'OCC in € 1.700,00;
Sulla scorta di tali dati è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente atteso che le entrate sue proprie (€ 1.564,00) sono appena sufficienti al sostentamento della famiglia.
Nel ricorso il debitore offre in liquidazione l'importo di € 250 mensili, risultante dalla differenza tra le entrate familiari e le spese mensili per il sostentamento della famiglia per cinque anni: € 2.100,00 (sommando lo stipendio € 1.500,00 ca. proprio a quello della figlia € 600,00. Si osservi al riguardo che a norma dell'art 315 bis u.c. c.c. il figlio è tenuto a contribuire, in relazione alle proprie sostanze e redditi, al mantenimento della famiglia finché convive con essa) meno € 1.850,00 necessario per il mantenimento della famiglia, così € 250,00 per 5 anni. Il ricorrente non è proprietario di beni mobili né immobili da offrire alla liquidazione.
Orbene, preliminarmente deve osservarsi come sia ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata quando sia messa a disposizione dei creditori anche solo una quota dei rediti futuri derivanti dal rapporto lavorativo del debitore, in assenza di beni da liquidare. Come da ultimo chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024, l'istituto della liquidazione controllata, disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. Piuttosto, la liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. Tale previsione è in linea con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 del codice civile, che estende la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni a tutti i beni presenti e futuri. La Corte sottolinea che l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa. Questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. L'impostazione è coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale. Pertanto, la procedura può essere legittimamente avviata in presenza di soli redditi futuri, purché sia possibile predisporre un programma di liquidazione che contempli l'impiego di tali redditi per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e delle spese della procedura.
Ciò osservato, il debitore ricorrente propone una liquidazione con programma quinquennale. Ha, tuttavia, chiarito la Corte Costituzionale che il termine triennale correlato all'esdebitazione del liquidato opera quale termine massimo, oltre che quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Argomenta la Corte spiegando che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono rispettare un equilibrio tra il soddisfacimento delle ragioni creditorie e il principio della ragionevole durata del procedimento, tutelato dall'art. 111 della Costituzione. In questo contesto, l'istituto dell'esdebitazione gioca un ruolo centrale, fissando un limite temporale massimo di tre anni per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma di liquidazione non consenta di soddisfare integralmente i crediti concorsuali prima del termine. Tale
2 limite garantisce che la procedura non si traduca in un vincolo perpetuo per il debitore, preservando le finalità rieducative e riequilibratrici dell'istituto, come richiesto anche dal diritto dell'Unione Europea. In presenza dei presupposti di legge l'esdebitazione opera di diritto, a seguito della chiusura della liquidazione controllata, e in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura, finendo così con l'operare come limite temporale massimo all'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore (potendo la liquidazione controllata durare oltre il triennio solo in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria limitatamente ai beni ancora rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione).
Ne consegue che la liquidazione non potrà avere che durata triennale con apprensione dei redditi futuri per tale arco di tempo.
Ritenuto, dunque, che la liquidazione controllata de quo avrà dunque durata triennale, così come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII;
- ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, ed in considerazione della durata triennale della procedura rispetto a quella quinquennale proposta dal ricorrente, possano essere esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.200,00, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. L'importo necessario al mantenimento della famiglia viene assicurato attraverso il contributo economico della figlia del ricorrente EL LU, così come da proposta del debitore. Il contributo di quest'ultima dovrà essere adempiuto al fine di consentire l'attuazione della presente liquidazione e dunque per l'intera durata triennale della liquidazione;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
P Q M
Visto l'art. 270 CCII 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VE RO (C.F. [...]), residente in [...]; 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
3) Nomina Liquidatore il dott. Marco Affatato;
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, ai fini del sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00, con obbligo del EL di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni
3 ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
10) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- effettui le vendite mediante procedure competitive;
- provveda a valutare la necessità di proporre le azioni di cui all'art. 274 CCII;
- riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Foggia;
12) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
4