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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
810/2022 R.G., promossa da:
, (C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Parma, Via La Spezia, n. 141/B, e P.IVA_1 Pt_2
, (C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
apposta in calce ai rispettivi ricorsi, dagli Avv.ti Cristiano Osti e Francesco Sansone del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv.to Cristiano Osti sito in Parma, Galleria Polidoro, n. 8;
OPPONENTI contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Gramazio del
Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in Controparte_3
servizio presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa CP_4
sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9; OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.10.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio l , proponendo opposizione
[...] Controparte_2
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 107/2022, emessa in data 21.09.2022 e notificata in data 29.09.2022 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l Controparte_2
gli aveva ingiunto il pagamento, in proprio ed in qualità di amministratore
[...]
unico della società di una somma pari a Euro di 22.794,29 a Controparte_1
titolo di sanzioni e spese di notifica per le seguenti violazioni:
- 1. Art. 39, co.6, D.L. n. 112/2008, conv. con modifiche in Legge 133/2008 –
Omessa esibizione LUL – Datore di lavoro – per non aver esibito agli organi di vigilanza le registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente al lavoratore per i mesi da Agosto a Dicembre 2017, da Gennaio ad Aprile Persona_1
2018, di Gennaio, Marzo e Dicembre 2019, spettanze di fine rapporto maturate a
Dicembre 2019, e relativamente al lavoratore per i mesi da Persona_2
Febbraio 2018 a Dicembre 2019;
- 2. Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. con modifiche in Legge 133/2008, modificato da ultimo nell'art. 22, comma 5 D.Lgs. n. 151/2015 – Infedeli registrazioni – più di 10 lavoratori o periodo superiore ai 12 mesi – poiché:
- a fronte di un orario pari ad almeno 8 ore giornaliere, almeno dal lunedì al venerdì, costantemente svolto nei rispettivi periodi di occupazione effettiva dal lavoratore sul libro unico del lavoro (registrazioni acquisite dei mesi da Persona_1
Gennaio a Luglio 2017, Febbraio, Settembre, Ottobre e Novembre 2019, per un totale di 11 mensilità) non sono state riportate le ore di lavoro ordinario svolte fino alla 40° ora settimanale (si tenga conto a tal proposito della riqualificazione in full-time dell'orario di lavoro contrattuale);
- a fronte di un orario pari ad almeno 8 ore giornaliere, almeno dal lunedì al venerdì, costantemente svolto nei rispettivi periodi di occupazione effettiva dal lavoratore
[...]
, sul libro unico del lavoro (registrazioni acquisite dei mesi del Persona_2
periodo verificato da Gennaio a Novembre 2019, per un totale di 11 mensilità) non sono state riportate le ore di lavoro ordinario svolte fino alla 40° ora settimanale (si tenga conto a tal proposito della riqualificazione in full-time dell'orario di lavoro contrattuale); - sul libro unico del lavoro, per il mese di Agosto 2020, non è stato riportato il lavoro supplementare svolto per complessive otto ore da parte del lavoratore;
Parte_3
- 3. Art. 23, D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art.39, co.8, del D.L.
n.112/2008, conv. con modifiche in Legge 133/2008 - Comunicazione preventiva all'Inail lavoratori non comunicati al Centro per l'impiego - per non aver effettuato, in riferimento al collaboratore familiare , la Denuncia Parte_2
Nominativa Assicurato all'INAIL per l'attività lavorativa stabilmente svolta a decorrere dal mese di Gennaio 2017;
- 4. Art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla
Legge 23/04/2002 n. 73, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 1 D.Lgs. n.
151/2015, - Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate
SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO, poiché il lavoratore Per_1
è stato occupato a tempo pieno “in nero” in assenza della prescritta
[...]
copertura contributiva ed assicurativa, quanto meno nel periodo dal 12.07.2019 al
13.08.2019, dal lunedì al venerdì, per almeno 23 giornate di lavoro effettivo, con orario a tempo pieno di 8 ore giornaliere di lavoro, svolgendo mansioni di operaio, livello 4 C del rispettivo CCNL;
- 5. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario – poiché:
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_1
dal 19.01.2017 al 30.04.2018, dal 09.01.2019 al 31.03.2019, e dal 05.09.2019 al
31.12.2019 con orario a tempo pieno, sono state predisposte / consegnate al lavoratore dichiarazioni di assunzione riferite allo svolgimento di un orario di lavoro part-time;
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_2
dal 20.02.2018 al 15.08.2019 e dal 19.09.2019 al 31.12.2020 con orario a tempo pieno, sono state predisposte/consegnate al lavoratore dichiarazioni di assunzione riferite allo svolgimento di un orario di lavoro part-time;
- non è stata consegnata al lavoratore copia della dichiarazione Persona_1
di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 09.01.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, in vigore all'epoca dei fatti;
- non è stata consegnata al lavoratore copia della Persona_2
dichiarazione di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
19.09.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art. 21 del D.lgs. n.
81/2015, in vigore all'epoca dei fatti;
- 6. Art. 1, Legge 05/01/1953 n. 4, - Omessa consegna del prospetto paga – ipotesi base, per aver omesso di consegnare il prospetto paga, relativo al trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31.12.2019, al lavoratore Persona_1
- 7. Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione – poiché:
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_1
dal 19.01.17 al 30.04.18, dal 09.01.19 al 31.03.19 e dal 05.09.19 al 31.12.19 con orario a tempo pieno, è stata formalizzata ai competenti servizi per l'impiego un'assunzione con contratto di lavoro part-time;
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_2
dal 20.02.2018 al 15.08.2019 e dal 19.09.2019 al 31.12.2020 con orario a tempo pieno, è stata formalizzata ai competenti servizi per l'impiego un'assunzione con contratto di lavoro part-time;
- con riferimento al lavoratore non è stata comunicata ai Persona_1
competenti servizi per l'impiego l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 09.01.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art.21 del D.lgs. n.81/2015, in vigore all'epoca dei fatti;
- con riferimento al lavoratore non è stata comunicata ai Persona_2
competenti servizi per l'impiego l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 19.09.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art.21 del D.lgs. n.81/2015, in vigore all'epoca dei fatti.
L'opponente deduceva, in fatto, che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 03.09.2020 – le quali avevano condotto, in data
28.04.2021, all'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR
00000/2021-280-02 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) – e che, per i medesimi fatti e per i medesimi importi, era stata emessa un'ulteriore ordinanza-ingiunzione – la n.
106/2022 – a carico del figlio del ricorrente, il sig. , qualificato come Parte_2
datore di lavoro di fatto della società (doc. 3 fasc. parte Controparte_1
ricorrente).
Deduceva, quindi, l'infondatezza delle risultanze degli accertamenti ispettivi, evidenziando, in particolare: a) che il lavoratore sig. aveva sempre Parte_3
svolto la prestazione lavorativa come da orario indicato, sia nel contratto di lavoro, che dai rispettivi prospetti paga: b) che i lavoratori sigg.ri e Persona_1 [...]
erano sempre stati impiegati, nello svolgimento della prestazione Persona_2 lavorativa, nel rispetto dei contratti di lavoro;
c) che il sig. era titolare Parte_2
dell'omonima impresa individuale, con Sede in Parma, Via La Spezia n. 141, la quale aveva stipulato con la società un contratto di affitto di ramo Controparte_1
d'azienda per il settore commerciale.
Chiedeva, dunque, in via principale, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 107/2022 emessa dall di e, in via subordinata, di Controparte_2 Controparte_2
ridurre le sanzioni al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis,
PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEI
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, previa opportuna valutazione da parte del Giudice in merito alla possibile riunione del presente procedimento con il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 106/2022 Pr. 25573 proposto dal sig. : Parte_4
NEL MERITO
- in via principale: accertare e dichiarare che le pretese di cui all'Ordinanza ingiunzione n. 107/2022 Pr. n. 25574, notificata in data 29.9.2022, sono erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui vengano ravvisate talune violazioni, ridurre conseguentemente la sanzione sulla base di quanto accertato o nella misura meglio vista dal Giudice;
- in via ulteriormente subordinata: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui al suindicato provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva del 10.03.2023,
l di sede di Parma, Controparte_2 Controparte_2
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori della società ingiunta.
Deduceva, inoltre, che la violazione di cui al n. 3 dell'ordinanza-ingiunzione opposta, sulla quale il ricorrente non aveva operato alcuna specifica contestazione, era da considerarsi provata.
1.3. All'udienza dell'1.06.2025 il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
1.4. Alla medesima udienza il Giudice, ravvisata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di connessione oggettiva tra il presente giudizio e quello, di meno risalente iscrizione, di cui al n. R.G. 811/20221, ne disponeva la riunione. 1 Giudizio nell'ambito del quale , con ricorso depositato in data 29.10.2022 e Parte_2 ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio l' , proponendo Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 106/2022, emessa in data 21.09.2022 e notificata in data 29.09.2022 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l' gli Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento, quale datore di fatto, di una somma pari a Euro di 22.794,29 a titolo di sanzioni e spese di notifica per le medesime violazioni contestate anche a , Parte_1 legale rappresentante della società Controparte_1
Il instava, con tale ricorso, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI
IMPUGNATI, previa opportuna valutazione da parte del Giudice in merito alla possibile riunione del presente procedimento con il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 107/2022 proposto dalla e dal sig. , previo ogni altro Parte_5 Parte_1 più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge:
NEL MERITO
- in via principale: accertare e dichiarare che le pretese di cui all'Ordinanza ingiunzione n. 106/2022 Pr. n. 255743 notificata in data 29.9.2022, sono erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui vengano ravvisate talune violazioni, ridurre conseguentemente la sanzione sulla base di quanto accertato o nella misura meglio vista dal
Giudice;
- in via ulteriormente subordinata: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui al suindicato provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge.”.
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale.
1.6. All'udienza del 9.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
29.10.2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione n. 107/2022, avvenuta in data 29.09.2022, come evincibile dall'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione resistente (doc. 13 fasc. parte resistente).
Parimenti ammissibile, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, è l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 106/2022: anche in tal caso, invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 29.10.2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione, avvenuta in data 29.09.2022, come evincibile dall'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione resistente (doc.
13 fasc. parte resistente R.G. 811/2022).
2.2. Sempre in via preliminare, con riferimento al motivo di opposizione concernente la mancata audizione della parte ingiunta, si osserva quanto segue.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto, e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e, in ipotesi, non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione.
Se, in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto” (Cass civ. SU n.1786/2010).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto sopra richiamato affermando che “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass n. 21146/19). In adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato deve, dunque, escludersi la Cont nullità delle ordinanze ingiunzione opposte per non avere l proceduto all'audizione dell'interessato.
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione2, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che: “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo 2 Sotto tale profilo, occorre preliminarmente evidenziare che – in relazione alla violazione di cui al numero 3) dell'ordinanza ingiunzione opposta, relativa al non aver effettuato, in riferimento al collaboratore familiare , la Denuncia Nominativa Assicurato all'INAIL per Parte_2 l'attività lavorativa stabilmente svolta a decorrere dal mese di Gennaio 2017 (cfr. Art. 23, D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art.39, co.8, del D.L. n.112/2008, conv. con modifiche in Legge
133/2008) - alcuna specifica contestazione è stata svolta da;
di talché, la Parte_1 presente disamina andrà inevitabilmente circoscritta all'accertamento delle ulteriori violazioni. la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile (ossia quello della preponderanza dell'evidenza) –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.4. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi - i quali sono stati attivati dalla richiesta di intervento del lavoratore sig. Persona_1
presentata in data 04.20.20203 e si sono conclusi con la redazione del verbale unico di 3 Il dipendente in sede di richiesta di intervento, ha segnalato, tra l'altro, che Persona_1 tutto il personale occupato presso l'impresa ispezionata osservava un orario a tempo pieno con straordinario e che egli stesso aveva nello specifico svolto anche un periodo di lavoro in nero.
Il lavoratore, in particolare, ha così dichiarato:
“Sono stato assunto in data 09/01/2019 con contratto a tempo determinato scaduto il 31.03.2019, riassunto, poi, dal 05.09.2019 fino al 31.12.2019: preciso, però, che, presso questa ditta, ho lavorato anche negli anni 2017 e 2018, sempre con contratto a tempo determinato.
La ditta si occupa di lavaggio macchine presso il distributore TOTAL ERG. Ci lavorano almeno 5 Per_ persone, (afgano), (ucraino). Il sabato (tutto il giorno) e la domenica, fino alle Per_3 Per_2
12,30, viene un ragazzo dl nome : qualcuno dl questi, secondo me, non è assunto. Per_5
Nel 2019, ho ripreso effettivamente a lavorare il 12 luglio, però il successivo contratto me lo hanno fatto sottoscrivere il 05.09.2019: le mie mansioni erano di lavaggio macchine, il IO orario andava accertamento e notificazione n. PR 00000/2021-280-02 (doc. 2 fasc. parte ricorrente)
- sono iniziati in data 3.09.2020, con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta presso la sede legale della società CP_1
sita in Parma, Via La Spezia, n. 141/B.
[...]
In tale occasione, sono stati rinvenuti i lavoratori sigg.ri , Persona_6 5, 6 e 7, i quali hanno Parte_6 Persona_7 Persona_8
reso sommarie dichiarazioni agli ispettori verbalizzanti.
dalle 7,40 fino alle 12,30 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al sabato, la domenica solo la mattina. Il IO orario di lavoro da contratto è un part time tra le 20 e le 30 ore settimanali, ma io ho sempre lavorato full time sin dall'anno 2017, compreso le giornate dl sabato e le domeniche mattina, e anche gli altri ragazzi lavorano per almeno 40 ore settimanali e a nessuno viene riconosciuto lo straordinario e il lavoro del sabato e della domenica. Il titolare è , di nazionalità albanese”. Parte_2 4 Il sig. escusso in fase amministrativa, ha reso dichiarazioni sul Persona_6 proprio rapporto di lavoro, così precisando: Per
“Qui il capo è , è suo EL” (doc. n. 3 fasc. parte resistente). Pt_2 5 Il sig. , nella fase amministrativa, ha, così, riferito: Parte_7
“Comprendo poco la lingua italiana. Lavoro qui da 20 giorni/ un mese circa. Il IO lavoro è quello di lavare le macchine. Inizio a lavorare alle 8,00 e finisco alle 11,00. Al pomeriggio non lavoro.
Lavoro sempre da lunedì al sabato. Domenica non lavoro mai. Ho firmato il contratto ma non mi è stato dato. Non ho avuto ancora i soldi per il lavoro svolto, ho cominciato il mese scorso. Qui il capo è insieme a suo EL . Ho capito le domande e confermo dichiarazione che mi CP_6 Pt_4 avete riletto” (doc. n. 4 fasc. parte resistente). 6 Il sig. ha, così, dichiarato agli ispettori verbalizzanti: Persona_7
“Lavoro qui da giugno di quest'anno, ma ho anche lavorato in passato nel 2019 fino a fine agosto. Ho sempre lavorato con contratto di lavoro. Mi sono sempre occupato del lavaggio delle auto.
Lavoro qui da lunedì al sabato, per tre ore al giorno. Lavoro tutti i giorni dalle 8,00 alle 11,00.
Alla domenica non lavoro. Non faccio mai ore di lavoro in più oltre le tre ore al giorno. Con me Per lavorano , , tutti e tre presenti in questo momento. Quando vado via, dopo Pt_3 Per_10 Per Per le 11, so che resta da lavorare , il EL del titolare (di nome ). Con resta Parte_4
a lavorare anche il titolare . L'azienda mi consegna ogni mese le buste paga che lascio qui Pt_4 presso la ditta. Ogni mese prendo circa 500/600 euro, con bonifico in banca. Non ricevo altri importi, non vengo mai pagato in contanti. Ricordo l'operaio di cui mi fa vedere la Persona_11 foto, lo chiamavano era un giovane dell'afghanistan. Ha lavorato in questo autolavaggio Per_12
l'anno scorso, durante l'estate. Io ho smesso di lavorare ad agosto 2019 (dopo ho fatto un altro lavoro), ma, nell'ultimo periodo, c'era anche , anche lui lavava le Per_12 Persona_1 macchine come me e gli altri dipendenti. Non conosco bene gli orari di erano un po' Per_12 diversi dai miei.
Ricordo che iniziava prima di me e forse andava via dopo di me. Preciso che io, l'anno scorso, lavoravo per tre ore al giorno, come quest'anno. Preciso che, di domenica, l'autolavaggio in estate rimane chiuso. Oggi il titolare non c'è perché è in ferie. Ho capito le domande che mi avete Pt_8 fatto e confermo le dichiarazioni la dichiarazione che mi è stata riletta. Nulla da aggiungere” (doc. n. 5 fasc. parte resistente). 7 Il Sig. , escusso nella fase amministrativa, ha così riferito: “Questo Testimone_1 autolavaggio è aperto dal 2013/2014, se ben ricordo prima era intestato alla ditta , Parte_2 Successivamente, in data 24.11.20208 e in data 14.12.20209, è stata escusso, in qualità di sommario informatore, anche il lavoratore sig. . Persona_2
adesso all , intestata a IO padre , che in questo momento è in Controparte_1 Parte_1 ferie in Albania. Io lavoro in questo autolavaggio da quando è stato aperto, prima con l'azienda intestata a IO EL , attualmente come dipendente dell'autolavaggio intestato a Pt_4 CP_1 IO padre. Lavoro come addetto al lavaggio delle auto. L'autolavaggio è sempre chiuso di domenica, tutto l'anno. Da lunedì al sabato, di solito siamo aperti, tranne quando piove. Qualche volta teniamo chiuso anche il lunedì. Solitamente lavoro dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15 alle
17:30/18. Ricevo ogni mese lo stipendio con bonifico bancario. Al mese prendo circa 1.100/1.150 euro, e viene elaborata regolare busta paga. Al pomeriggio, c'è meno lavoro e quindi non c'è bisogno di altri dipendenti. Solitamente, qui all'autolavaggio al pomeriggio ci siamo io e IO EL . Io mi occupo solo del lavaggio delle auto. Mio EL è presente al Pt_2 Pt_4 pomeriggio con gli orari di cui ho detto prima, sia per curare gli adempimenti amministrativi, sia per darmi un aiuto nel lavaggio delle auto all'occorrenza. Solitamente è presente anche al Pt_2 mattino, per svolgere le stesse attività; si occupa a tempo pieno della gestione della ditta e, Pt_2 all'occorrenza, collabora al lavaggio delle auto. Preciso che, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, se ne occupano IO padre e IO EL . Io mi occupo solo Pt_1 Pt_2 del lavaggio delle auto. Ricordo che si faceva chiamare era un nostro Persona_1 Per_12 dipendente, si occupava del lavaggio delle macchine. Non siamo rimasti in buoni rapporti. Non ricordo quando ha smesso di lavorare qui. Nel tempo ha avuto diversi contratti con la nostra ditta.
I rapporti sono peggiorati perché non andava d'accordo con i dipendenti e qualche cliente si è lamentato del suo comportamento. Preciso che, qualche volta, se al mattino piove, i dipendenti vengono a lavorare nel pomeriggio per le ore previste da contratto. La dichiarazione è stata riletta, la confermo. Nulla da aggiungere” (doc. 6 fasc. parte resistente). 8 Il lavoratore, in tale occasione, ha così dichiarato:
“Capisco abbastanza bene la lingua italiana. Lavoro alle dipendenze della ditta dal mese di febbraio 2018; ricordo Parte_9 di avere iniziato a lavorare verso metà febbraio 2018; in passato avevo lavorato già per un altro autolavaggio che si trova al Centro Torri;
a suo tempo, ho saputo della possibilità di lavorare nell'autolavaggio dei fratelli chiedendo a loro di mia iniziativa se avessero bisogno di Pt_2 personale, perché nel frattempo ero rimasto senza lavoro. Così, ho lasciato un curriculum e ricordo di essere stato contattato da che mi ha spiegato il lavoro che dovevo fare e ha Parte_2 valutato se andavo bene per essere assunto.
I miei vari contratti di lavoro inizialmente avevano durata di tre mesi, nel 2020, invece, il IO contratto dura un anno.
Dal febbraio 2018 fino ad oggi, ho sempre lavorato con continuità presso la ditta
[...] ho fatto solo uno stacco da metà agosto a metà settembre 2019 per tornare un Parte_9 mese in Marocco.
Quest'anno, per l'emergenza COVID, non ho lavorato tra marzo e aprile. Anche questa estate sono stato quaranta giorni in Marocco, dal 30.08.2020 al 11.10.2020, ed ho fatto la quarantena al rientro. Mi occupo del lavaggio delle autovetture. Lavoro tutti i giorni dal lunedì al sabato. Lavoro abitualmente dalle 8,00 alle 12,30; riprendo, poi, alle 14,00 e finisco alle 17,30 — tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Durante la pausa pranzo, resto all , perché c'è il bar gestito dal Sig. . CP_1 Parte_2
Quando piove, l'autolavaggio è chiuso e non lavoro.
Il titolare dell'autolavaggio è — anche lui fa lavaggio delle macchine e dice a Parte_2 noi operai che cosa dobbiamo fare.
Il IO contratto prevede tre ore di lavoro al giorno — però vuole che faccia più ore;
le Pt_2 ore fatte in più vengono pagate in nero. A fine mese, il titolare stampa le buste paga e le conserva in ditta, così noi dipendenti Pt_2 possiamo prenderle se ci servono. La ditta fa un bonifico a noi dipendenti con importo uguale a quello della busta paga;
poi, a mano, in contanti, ci consegna la differenza per l'extra dello straordinario svolto. In totale (fra nero e busta), ci paga 50 euro al giorno;
moltiplicati per i giorni di lavoro, fanno lo stipendio Pt_2 totale del mese;
tolta la busta paga (che viene pagata con bonifico), resta la differenza che ci viene pagata in contanti, a fine mese, da . La tredicesima, la quattordicesima, e le ferie non ci Pt_2 vengono pagate;
il titolare ci ha detto che è tutto ricompreso nei 50 euro al giorno. Per questo motivo, con l'anno nuovo, andrò a lavorare in un'altra ditta dove sarò trattato meglio.
La domenica non lavoro mai.
Spiego meglio che, quando c'è poco lavoro, il titolare ci fa turnare tra noi dipendenti;
quindi, ogni tanto, può capitare di dover restare fermi a casa, per un'intera giornata o per mezza giornata, soprattutto quando piove.
Di base, tutti noi dipendenti facciamo sempre e comunque l'orario che è previsto dal nostro contratto di lavoro;
l'orario extra — straordinario — ogni mese può essere di più o di meno a seconda dei turni e delle assenze decise dal titolare. Io, personalmente, conservo a casa i fogli su cui ho registrato le giornate e le ore di lavoro svolte ogni giorno. Credo di avere buttato via le registrazioni del 2018 e del 2019 — e conservo solo quelle del 2020. Quando è scritto “giornata intera”, vuol dire che ho lavorato per otto ore;
quando è scritto “mezza giornata”, vuol dire che ho lavorato solo per quattro ore. Preciso che, quando lavoro solo per mezza giornata, il titolare
mi paga in totale solo 25 euro — la metà di 50 euro previsti per la giornata intera. Pt_2
Queste annotazioni le ho fatte per me in lingua araba su una mia agenda personale che contiene anche altre informazioni;
se occorre, posso trascrivere esattamente i dati delle mie registrazioni e consegnarli al vostro ufficio. Sono disponibile a farlo per la data del 14.12.2020 - appuntamento alle ore 12,40 — II piano;
se riesco ad anticipare, vi contatto.
Preciso anche che, tranne per i mesi di fermo attività a causa del COVID tra marzo e aprile, negli altri mesi del 2020, più o meno si è lavorato per lo stesso numero di ore degli anni precedenti 2018 e 2019.
Il Sig. padre di , non lavora nell'autolavaggio; passa a fare una Testimone_2 Pt_2 visita solo un paio di volte all'anno, ma non si occupa dell'attività.
Conosco di cui mi fa vedere la foto;
veramente non conosco il suo nome Persona_1 esatto;
sul lavoro lo abbiamo sempre chiamato È afghano e già lavorava nell'autolavaggio Per_12 quando io ho iniziato a febbraio 2018. Si occupava del lavaggio delle auto come noi altri operai.
Non so se ha mai lavorato di domenica, poiché, io, in prima persona, di domenica non ho mai lavorato. Ricordo che lavorava dalle 08,00 alle 12,30 e dalle 14,00 fino alle 18,00 — ma anche a lui ogni tanto capitava di non lavorare se l'attività rimaneva ferma per la pioggia — non sono in grado di riferire per quante ore lavorasse ogni settimana, comunque faceva più delle mie Per_12 ore perché era più esperto.
Non so se, alla scadenza del suo contratto, abbia avuto problemi con la ditta;
comunque, nel 2020, non ha più lavorato all'autolavaggio.
Non ricordo se, durante l'estate 2019 (mesi di luglio e agosto 2019), abbia lavorato Per_12 nell'autolavaggio. È capitato che abbia fatto dei periodi di lavoro e dei lunghi periodi di assenza, ma non ho ricordi precisi. Ho capito le sue domande — e confermo le risposte che mi sono state rilette. Nulla da aggiungere”. 9 In tale occasione, il lavoratore ha, così, dichiarato:
“Consegno i fogli su cui ho registrato le mie presenze al lavoro dell'anno 2020. A casa non conservo più le registrazioni degli anni 2018 e 2019, ma posso confermare quello che ho già detto il 24.11.2020, e, cioè, che, negli anni precedenti, ho fatto degli orari simili a quest'anno, anche più lunghi tenuto conto che gli altri anni non c'è stata l'emergenza COVID. Su ogni foglio ho raggruppato per mese le giornate di presenza, di fianco alla data ho scritto “50” quando ho Sebbene i lavoratori , e Persona_6 Parte_6 Persona_7 Tes_1
, escussi in sede di primo accesso ispettivo, non abbiano confermato
[...]
l'ordinaria osservanza, da parte dei dipendenti impiegati, di un orario di lavoro a Cont tempo pieno, le dichiarazioni rese, presso la sede dell , da parte di un altro lavoratore, all'epoca degli accertamenti, in forza presso l'impresa opponente - ossia del sig. - hanno, tuttavia, offerto sostanziale riscontro in Persona_2
ordine a quanto riferito dal lavoratore denunciante circa lo svolgimento all'interno dell'azienda, da parte del personale occupato, di un orario di lavoro stabilmente a tempo pieno.
Il Sig. ha, peraltro, integralmente confermato tali dichiarazioni, rese Persona_2
nella amministrativa (documenti 7 e 8 fasc. parte resistente), anche nell'ambito del presente giudizio.
In particolare, dalla richiesta di intervento presentata dal sig. e Persona_1
dalle sommarie informazioni acquisite dal sig. (confermate in Persona_2
giudizio) è emerso come ai lavoratori impiegati sia stato stabilmente richiesto un impegno lavorativo giornaliero quanto meno a tempo pieno, sia in orario mattutino che pomeridiano, con facoltà del datore di lavoro di non ricorrere alla prestazione lavorativa dei medesimi nelle giornate in cui, a causa delle condizioni atmosferiche,
l'attività aziendale si fosse ridotta in maniera consistente.
A riguardo, occorre evidenziare che – benché, dalle dichiarazioni rese dai predetti soggetti, l'osservanza di un orario di lavoro a tempo pieno risulti caratterizzare stabilmente l'organizzazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'impresa opponente - in base ad un criterio prudenziale gli ispettori verbalizzanti hanno
ricevuto, per quella giornata, una paga complessiva di 50 euro. Ciò significa che, in quella giornata, ho lavorato a tempo pieno per otto ore. Quando, invece, accanto alla data, ho annotato
“25”, significa che ho ricevuto, per quel giorno, una paga complessiva di 25 euro e che ho lavorato solo per quattro ore.
Faccio presente che non ho lavorato e sono stato in Cassa Integrazione durante parte del mese di Per marzo e per tutto il mese di giugno. Ricordo che, d'estate, anche (EL del titolare) non ha lavorato, ma non ricordo esattamente quando. Io, inoltre, non ho lavorato nemmeno dal 29.08.2020 al 25.10.2020 – sono stato in Marocco e, poi, ho fatto la quarantena – Nulla da aggiungere”. correttamente proceduto alla riqualificazione dei contratti di lavoro part-time esclusivamente con riguardo ai soli lavoratori che hanno confermato lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno (ossia ai soli lavoratori - EL Per_1 10, senza, per contro, considerare i lavoratori, escussi in fase di primo Per_2
accesso ispettivo, che non hanno fornito riscontro alle dichiarazioni rese dai primi.
È stata poi acquisita la documentazione di lavoro attinente ai soggetti per i quali si riferiscono gli accertamenti per cui è causa.
Alla stregua di tali risultanze, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, rilevato le seguenti violazioni:
- l'omessa esibizione agli organi di vigilanza della documentazione, contenuta nel libro unico del lavoro, attinente alle mensilità da aprile 2017 ad aprile 2018, di
Gennaio, Marzo e Dicembre 2019 e alle spettanze di fine rapporto del lavoratore sig.
e alle mensilità da febbraio 2018 a dicembre 2019 del Persona_1
lavoratore sig. ; Persona_2
- l'omessa registrazione, sul libro unico del lavoro, delle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori sigg.ri e Persona_1 Persona_2
; Parte_3
- l'omessa denuncia nominativa assicurato all'INAIL per l'attività lavorativa svolta a decorrere dal mese di gennaio 2017 dal collaboratore familiare sig. Pt_2
;
[...]
- l'aver occupato, quantomeno dal 12.07.2019 al 13.08.2019 e con orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali, il lavoratore sig. senza la Persona_1
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- l'aver consegnato ai lavoratori sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
, a fronte dell'osservazione da parte di questi ultimi di un orario a tempo pieno
[...]
per tutta la durata del rapporto di lavoro, dichiarazioni di assunzione relative allo svolgimento di orario di lavoro part-time;
- l'omessa consegna ai lavoratori sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
della dichiarazione di assunzione con contratto a tempo indeterminato,
[...]
rispettivamente a decorrere dal 09.01.2019 e a decorrere dal 19.09.2019, a seguito della trasformazione dei relativi contratti per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n.
81/2015;
- l'omessa consegna dei prospetti paga relativi al trattamento di fine rapporto al lavoratore sig. Persona_1
- per aver preventivamente comunicato i competenti Centri per l'Impiego, a fronte dell'osservazione da parte dei lavoratori di un orario a tempo pieno per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'assunzione dei sigg.ri ed Persona_1 [...]
con contratto di lavoro part-time; Persona_2
- l'omessa comunicazione ai competenti Centro per l'Impiego dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
a seguito della trasformazione dei relativi contratti per violazione dell'art. 21
[...]
del D.Lgs. n. 81/2015.
2.5. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali le ordinanze-ingiunzione si fondano, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, precisare, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, appare opportuno sottolineare che – se
è vero che i verbali contenenti le dichiarazioni ricevute dagli ispettori non fanno prova piena della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n. 166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni rese successivamente, laddove con queste contrastanti11. 11 Ci si riferisce, in particolare, a quanto dichiarato in giudizio da , il quale ha, così, Testimone_1 riferito: “Riconosco come mia la firma apposta. Non confermo le dichiarazioni rese con riferimento alla posizione di IO EL (cfr. ), il quale non lavorava nell'azienda di IO padre, Parte_2 ma semplicemente, su mia richiesta, mi aiutava a interagire con i clienti. Non so perché all'epoca ho detto quelle cose, mi sono confuso perché agitato dalla presenza degli ispettori. Tali dichiarazioni non mi sono state rilette prima della sottoscrizione. ADR: Mio padre gestiva l'azienda da lontano, anche quando si recava in Albania…ADR: “Non so chi annotasse le ore di lavoro eseguite dai lavoratori. Nemmeno quando IO papà andava in Albania”. In sede amministrativa, per contro, e, precisamente, in data 3.09.2020, il sig. aveva, Testimone_1 con assoluta precisione, dichiarato agli ispettori verbalizzanti quanto segue:
“Questo autolavaggio è aperto dal 2013/ 2014 se ben ricordo prima era intestato alla ditta Veseli Klodjan, adesso all , intestata a IO padre che in questo Controparte_1 Parte_1 momento è in ferie In Albania. Io lavoro in questo autolavaggio da quando è stato aperto, prima con l'azienda intestata a IO EL , attualmente come dipendente dell Pt_4 CP_1 intestato a IO padre. Lavoro come addetto al lavaggio delle auto. L'autolavaggio è sempre
[...] chiuso di domenica, tutto l'anno. Da lunedì al sabato di solito siamo aperti, tranne quando piove.
Qualche volta teniamo chiuso anche il lunedì. Solitamente lavoro dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30/ 18. Ricevo ogni mese lo stipendio con bonifico bancario. Al mese prendo circa
1100/1.150 euro, e viene elaborata regolare busta paga. Al pomeriggio c'è meno lavoro e quindi non c'è bisogno di altri dipendenti. Solitamente qui all'autolavaggio al pomeriggio ci siamo io e Contr possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
9251 del 19.4.2010).
Fatta questa indispensabile premessa, occorre precisare che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero, quindi, totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie, risultanze che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha specificatamente allegato.
Occorre, dunque, precisare che, qualora - come nel caso che ci occupa – esso sia corroborato da ulteriori riscontri, lo stesso acquista pieno valore probatorio.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio degli accertamenti ispettivi, è dunque possibile confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata le violazioni contestate in sede di accertamento.
IO EL . Io mi occupo solo del lavaggio delle auto. Mio EL è presente al Pt_2 Pt_4 pomeriggio con gli orari di cui ho detto prima sia per curare gli adempimenti amministrativi, sia per darmi un aiuto nel lavaggio delle auto all'occorrenza. Solitamente è presente anche al Pt_2 mattino, per svolgere le stesse attività; si occupa a tempo pieno della gestione della ditta e, Pt_2 all'occorrenza, collabora al lavaggio delle auto. Preciso che, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, se ne occupano IO padre e IO EL . Io mi occupo solo Pt_1 Pt_2 del lavaggio delle auto. Ricordo che si faceva chiamare era un nostro Persona_1 Per_12 dipendente, si occupava del lavaggio delle macchine. Non siamo rimasti in buoni rapporti. Non ricordo quando ha smesso di lavorare qui. Nel tempo ha avuto diversi contratti con la nostra ditta.
I rapporti sono peggiorati perché non andava d'accordo con i dipendenti e qualche cliente si è lamentato del suo comportamento. Preciso che qualche volta se al mattino piove, i dipendenti vengono a lavorare nel pomeriggio per le ore previste da contratto. La dichiarazione è stata riletta, la confermo. Nulla da aggiungere”. Anzitutto, il periodo di occupazione prestato dal lavoratore in Persona_1
assenza della prescritta copertura contributiva e assicurativa, dal 12.07.2019 al
13.08.2019, con orario a tempo pieno è stato desunto:
- con riferimento all'individuazione del periodo, dall'incrocio tra la richiesta di intervento con la dichiarazione del lavoratore , escusso in sede Persona_7
di accesso ispettivo, e in forza, per l'appunto, in tale periodo (cfr. estratto banca dati
Net-Inps eMens);
- con riferimento all'individuazione dell'orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, almeno per 40 ore settimanali, dall'incrocio tra quanto dal medesimo riferito con la richiesta di intervento e con le dichiarazioni rese dal lavoratore
[...]
Per_2
In secondo luogo, la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, rispettivamente, con decorrenza dal 09.01.2019 per il lavoratore e dal 19.09.2019 per il lavoratore Persona_1 [...]
- entrambi mancanti dell'individuazione di una causale Persona_2
giustificativa specifica - è connessa alla qualificazione di tali assunzioni quali
“rinnovo” di precedenti contratti a tempo determinato, ai sensi della definizione fornita anche da ultimo dalla Circolare n. 17-2018, paragrafo 1.1 “per il CP_8
rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale […] Si ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto” (cfr. doc. 21 fasc. parte resistente)12.
La circostanza relativa allo svolgimento di attività lavorativa presso l'impresa
[...]
da parte del sig. quale collaboratore Controparte_9 Parte_2
familiare non denunciato come tale all'INAIL, oltreché, come detto, non formalmente contestata dal risulta, altresì, attestata dall'incrocio tra quanto riferito dal Pt_2
lavoratore in sede di richiesta d'intervento con le sommarie Persona_1
informazioni rese agli ispettori verbalizzanti dai lavoratori , Testimone_1
e . Persona_7 Persona_2 Con riferimento all'omessa registrazione del lavoro supplementare svolto dal dipendente , presente durante l'accesso ispettivo, la relativa Parte_3
circostanza risulta comprovata dalle dichiarazioni – coerenti e lineari - rese dallo stesso lavoratore, il quale ha riferito specificamente di lavorare sempre dal lunedì al sabato (e, quindi, anche nella giornata di lunedì), per contro, formalmente esclusa, quale giornata di servizio, nella relativa lettera di assunzione.
Con riferimento all'omessa consegna al lavoratore del prospetto Persona_13
di paga relativo al trattamento di fine rapporto, la circostanza relativa alla mancata produzione di riscontri documentali seppur formalmente, specificamente e reiteratamente richiesti all'impresa ispezionata, non risulta essere stata formalmente contestata dagli odierni opponenti.
Parimenti, la circostanza relativa all'omessa esibizione del libro unico del lavoro a fronte delle reiterate richieste formali dirette, sia al sig. , quale Parte_1
legale rappresentante pro tempore dell'impresa ispezionata, sia al sig. Pt_2
, quale responsabile aziendale di fatto della gestione dei rapporti di lavoro
[...]
sia dal punto di vista materiale che documentale – vedasi, in tal senso, il verbale di primo accesso ispettivo n. 24/25 del 03/09/2020; le successive richieste documenti formalizzate con note prot. n. 31358 del 14.12.2020, prot. n. 32533 del 29.12.2020, prot. n. 1825 del 21.01.2021, prot. n. 3715 del 09.02.2021, prot. n. 4194 del
12.02.2021, e-mail del 16.02.2021 - non risulta essere stata formalmente contestata dagli odierni opponenti.
Da ultimo, occorre evidenziare che le violazioni di cui al verbale unico prot.
n.12322/21 sono state correttamente contestate, ai sensi dell'art. 5 legge 689/81, sia al sig. , legale rappresentante della sia al Parte_1 Parte_9
sig. , individuato quale cotrasgressore nella sua veste di datore di Parte_2
lavoro di fatto, alla stregua delle dichiarazioni acquisite nella fase degli accertamenti ispettivi.
Come noto, invero, la legge depenalizzatrice n. 689 del 1981 - diversamente dai due precedenti testi normativi del 1967 e del 1975 - ha individuato anche una disciplina sul concorso di persone nella commissione dell'illecito amministrativo, inserendola nella disposizione di cui all'art. 5, ai sensi del quale è così previsto: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Tale norma richiama la struttura del regime del concorso di persone operante propriamente nell'ambito penale e disciplinato in via principale dall'art. 110 c.p., pur prevedendo la sua inapplicabilità alle ipotesi in cui “sia diversamente stabilito dalla legge”.
Con il menzionato art. 513, la l. n. 689/1981 ha inteso contemporaneamente porre riferimento, sia al concorso eventuale di persone, che al concorso di coautori;
senza questa previsione, infatti, sarebbe stato - con riferimento ad un sistema basato sul principio di legalità (statuito all'art. 1 della stessa legge) - impossibile ritenere responsabili ed assoggettabili al regime sanzionatorio sia i c.d. coautori (ovvero coloro che concretano, ciascuno soltanto, una parte della fattispecie dell'illecito), sia i concorrenti denominati atipici, ossia i soggetti che non realizzano direttamente la fattispecie dell'azione connotata del carattere di specialità.
Oltretutto, proprio il principio traslato dal sistema penale ha permesso alla giurisprudenza di sostenere l'applicabilità della sanzione amministrativa non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano, in ogni caso, offerto un contributo causale, pur se esclusivamente sul piano psichico.
In generale, perciò, al fine della configurazione del concorso (eventuale) di persone nella commissione di una violazione di natura amministrativa, è necessaria la simultanea sussistenza di tre fattori:
- la pluralità degli agenti;
- la realizzazione di un fatto tipico alla stregua di una fattispecie monosoggettiva;
- il contributo obiettivamente rilevante - sia in forma attiva che omissiva14 - di ciascuno dei correi che può estrinsecarsi: - o a livello psichico, con la determinazione del proposito illecito, ovvero rafforzandolo o sostenendolo efficacemente;
- o a livello materiale, prestando un'attività che, sia pure marginalmente, purché in modo adeguato, abbia contribuito alla commissione della violazione.
La giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la sanzione pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti.
E' stato, altresì, precisato che anche nel campo dell'illecito amministrativo è configurabile un apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione che ciò avvenga attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, ne rendano, però, possibile o ne agevolino la consumazione;
tuttavia, tali condizioni non possono ritenersi ricorrenti allorché la condotta concorrente sia stata tenuta ad illecito amministrativo già consumato, nel quale caso essa costituisce un
“post factum” non sanzionabile.
Ciò posto, le risultanze probatorie acquisite agli atti, pertanto, consentono di ritenere ampiamente provate le violazioni dedotte nelle ordinanze-ingiunzioni opposte. Di talché, richiamando le considerazioni suesposte in tema di riparto dell'onere probatorio, l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria - fatta eccezione per quanto di seguito precisato - si appalesa, nell' an, fondata.
A riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che - se, da un lato, con riguardo all'ordinanza n. 107/2022 emessa nei riguardi di , in proprio e Parte_1
in qualità di legale rappresentante della società la pretesa Controparte_1
sanzionatoria avanzata dall'Amministrazione procedente si appalesa legittima con riguardo a tutte le violazioni accertate - dall'altro, con riguardo all'ordinanza n.
106/2022, emessa nei confronti di , quale datore di lavoro di Parte_2
fatto della società la violazione di cui al punto 3) Controparte_1
dell'ordinanza ingiunzione, attinente alla mancata trasmissione ad INAIL della denuncia nominativa relativa al collaboratore familiare 15, non Parte_2
può essere, all'evidenza, contestata a quest'ultimo, ma solo al , Parte_1
quale formale legale rappresentante della società Controparte_1
2.5. Anche in punto di quantificazione della sanzione – profilo in relazione al quale gli odierni opponenti non hanno svolto doglianze specifiche16 - non emergono profili di censura.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nel verbale unico di accertamento e notificazione, sono stati precisamente e analiticamente indicate le disposizioni di legge violate,
l'ammontare delle relative sanzioni nonché la forbice edittale con la precisazione del minimo e del massimo di sanzione comminabile.
Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione, occorre evidenziare che l'Amministrazione procedente si è rigorosamente attenuta ai parametri normativamente previsti.
La circostanza, poi, che la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione sia stata aumentata rispetto al verbale di illecito, e, quindi, rideterminata nel suo ammontare, ai sensi dell'art.11 della legge 689/81, è una conseguenza del fatto che il trasgressore non ha usufruito del pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge in commento.
2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, da un lato, l'ordinanza ingiunzione n. 107/2022 deve essere confermata, e, dall'altro, previa revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 106/2022 (per le ragioni esposte al paragrafo che precede), deve essere condannato alla corresponsione, a favore Parte_2
Cont dell di a titolo di sanzione in relazione alle violazioni di Controparte_2
cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della predetta ordinanza-ingiunzione, di una somma pari ad euro 22.476,69,
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione proposto da , in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza - ingiunzione 107/2022.
2. Revoca l'ordinanza ingiunzione n. 106/2022 e condanna alla Parte_2
Cont corresponsione, a favore dell di a titolo di sanzione in Controparte_2
relazione alle violazioni di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della predetta ordinanza- ingiunzione, di una somma pari ad euro 22.476,69.
3. Condanna gli odierni opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10 Peraltro, anche con riguardo al lavoratore , preme evidenziare che, Persona_2 nell'effettuare la ricostruzione dell'imponibile contributivo con riferimento al riconoscimento del maggiore orario di lavoro svolto dal predetto dipendente, gli organi di vigilanza, in corrispondenza dei mesi in cui il medesimo ha fruito delle integrazioni salariali emergenziali, da un lato, hanno considerato lo svolgimento di otto ore di lavoro giornaliere per le sole date già indicate sul libro unico del lavoro quali giornate di effettivo lavoro, e, dall'altro, hanno riconosciuto i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nell'anno 2020, solo in relazione alle mensilità in cui le giornate effettivamente lavorate sono state superiori alla metà delle giornate lavorative del mese. 12 Laddove la successione temporale dei periodi di occupazione con contratti di lavoro a tempo determinato è riscontrabile dagli estratti della banca dati net-Inps e-Mens. 13 Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 della l. 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che, per contro, disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. 14 Sotto tale profilo, è stato affermato che l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, in solido, a norma dell'art. 5 l. n. 689 del 1981, per fatto proprio. Parimenti, il datore di lavoro formale che ometta di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata ma, per contro, gestita ed organizzata dal datore di lavoro di fatto risponde, con quest'ultimo, a norma dell'art. 5 l. n. 689 del 1981, per fatto proprio. 15 Violazione in relazione alla quale è stata comminata una sanzione pari ad euro 275,00. 16 Essendosi gli stessi limitati a richiedere la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
810/2022 R.G., promossa da:
, (C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Parma, Via La Spezia, n. 141/B, e P.IVA_1 Pt_2
, (C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura
[...] C.F._2
apposta in calce ai rispettivi ricorsi, dagli Avv.ti Cristiano Osti e Francesco Sansone del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv.to Cristiano Osti sito in Parma, Galleria Polidoro, n. 8;
OPPONENTI contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Gramazio del
Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in Controparte_3
servizio presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa CP_4
sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9; OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.10.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio l , proponendo opposizione
[...] Controparte_2
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 107/2022, emessa in data 21.09.2022 e notificata in data 29.09.2022 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l Controparte_2
gli aveva ingiunto il pagamento, in proprio ed in qualità di amministratore
[...]
unico della società di una somma pari a Euro di 22.794,29 a Controparte_1
titolo di sanzioni e spese di notifica per le seguenti violazioni:
- 1. Art. 39, co.6, D.L. n. 112/2008, conv. con modifiche in Legge 133/2008 –
Omessa esibizione LUL – Datore di lavoro – per non aver esibito agli organi di vigilanza le registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente al lavoratore per i mesi da Agosto a Dicembre 2017, da Gennaio ad Aprile Persona_1
2018, di Gennaio, Marzo e Dicembre 2019, spettanze di fine rapporto maturate a
Dicembre 2019, e relativamente al lavoratore per i mesi da Persona_2
Febbraio 2018 a Dicembre 2019;
- 2. Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. con modifiche in Legge 133/2008, modificato da ultimo nell'art. 22, comma 5 D.Lgs. n. 151/2015 – Infedeli registrazioni – più di 10 lavoratori o periodo superiore ai 12 mesi – poiché:
- a fronte di un orario pari ad almeno 8 ore giornaliere, almeno dal lunedì al venerdì, costantemente svolto nei rispettivi periodi di occupazione effettiva dal lavoratore sul libro unico del lavoro (registrazioni acquisite dei mesi da Persona_1
Gennaio a Luglio 2017, Febbraio, Settembre, Ottobre e Novembre 2019, per un totale di 11 mensilità) non sono state riportate le ore di lavoro ordinario svolte fino alla 40° ora settimanale (si tenga conto a tal proposito della riqualificazione in full-time dell'orario di lavoro contrattuale);
- a fronte di un orario pari ad almeno 8 ore giornaliere, almeno dal lunedì al venerdì, costantemente svolto nei rispettivi periodi di occupazione effettiva dal lavoratore
[...]
, sul libro unico del lavoro (registrazioni acquisite dei mesi del Persona_2
periodo verificato da Gennaio a Novembre 2019, per un totale di 11 mensilità) non sono state riportate le ore di lavoro ordinario svolte fino alla 40° ora settimanale (si tenga conto a tal proposito della riqualificazione in full-time dell'orario di lavoro contrattuale); - sul libro unico del lavoro, per il mese di Agosto 2020, non è stato riportato il lavoro supplementare svolto per complessive otto ore da parte del lavoratore;
Parte_3
- 3. Art. 23, D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art.39, co.8, del D.L.
n.112/2008, conv. con modifiche in Legge 133/2008 - Comunicazione preventiva all'Inail lavoratori non comunicati al Centro per l'impiego - per non aver effettuato, in riferimento al collaboratore familiare , la Denuncia Parte_2
Nominativa Assicurato all'INAIL per l'attività lavorativa stabilmente svolta a decorrere dal mese di Gennaio 2017;
- 4. Art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla
Legge 23/04/2002 n. 73, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 1 D.Lgs. n.
151/2015, - Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate
SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO, poiché il lavoratore Per_1
è stato occupato a tempo pieno “in nero” in assenza della prescritta
[...]
copertura contributiva ed assicurativa, quanto meno nel periodo dal 12.07.2019 al
13.08.2019, dal lunedì al venerdì, per almeno 23 giornate di lavoro effettivo, con orario a tempo pieno di 8 ore giornaliere di lavoro, svolgendo mansioni di operaio, livello 4 C del rispettivo CCNL;
- 5. Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario – poiché:
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_1
dal 19.01.2017 al 30.04.2018, dal 09.01.2019 al 31.03.2019, e dal 05.09.2019 al
31.12.2019 con orario a tempo pieno, sono state predisposte / consegnate al lavoratore dichiarazioni di assunzione riferite allo svolgimento di un orario di lavoro part-time;
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_2
dal 20.02.2018 al 15.08.2019 e dal 19.09.2019 al 31.12.2020 con orario a tempo pieno, sono state predisposte/consegnate al lavoratore dichiarazioni di assunzione riferite allo svolgimento di un orario di lavoro part-time;
- non è stata consegnata al lavoratore copia della dichiarazione Persona_1
di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 09.01.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, in vigore all'epoca dei fatti;
- non è stata consegnata al lavoratore copia della Persona_2
dichiarazione di assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
19.09.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art. 21 del D.lgs. n.
81/2015, in vigore all'epoca dei fatti;
- 6. Art. 1, Legge 05/01/1953 n. 4, - Omessa consegna del prospetto paga – ipotesi base, per aver omesso di consegnare il prospetto paga, relativo al trattamento di fine rapporto maturato alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31.12.2019, al lavoratore Persona_1
- 7. Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96, - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione – poiché:
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_1
dal 19.01.17 al 30.04.18, dal 09.01.19 al 31.03.19 e dal 05.09.19 al 31.12.19 con orario a tempo pieno, è stata formalizzata ai competenti servizi per l'impiego un'assunzione con contratto di lavoro part-time;
- a fronte di un'occupazione stabile del lavoratore nei periodi Persona_2
dal 20.02.2018 al 15.08.2019 e dal 19.09.2019 al 31.12.2020 con orario a tempo pieno, è stata formalizzata ai competenti servizi per l'impiego un'assunzione con contratto di lavoro part-time;
- con riferimento al lavoratore non è stata comunicata ai Persona_1
competenti servizi per l'impiego l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 09.01.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art.21 del D.lgs. n.81/2015, in vigore all'epoca dei fatti;
- con riferimento al lavoratore non è stata comunicata ai Persona_2
competenti servizi per l'impiego l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 19.09.2019, a seguito di trasformazione per mancato rispetto della disciplina in tema di rinnovo del contratto a tempo determinato stabilita dall'art.21 del D.lgs. n.81/2015, in vigore all'epoca dei fatti.
L'opponente deduceva, in fatto, che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 03.09.2020 – le quali avevano condotto, in data
28.04.2021, all'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR
00000/2021-280-02 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) – e che, per i medesimi fatti e per i medesimi importi, era stata emessa un'ulteriore ordinanza-ingiunzione – la n.
106/2022 – a carico del figlio del ricorrente, il sig. , qualificato come Parte_2
datore di lavoro di fatto della società (doc. 3 fasc. parte Controparte_1
ricorrente).
Deduceva, quindi, l'infondatezza delle risultanze degli accertamenti ispettivi, evidenziando, in particolare: a) che il lavoratore sig. aveva sempre Parte_3
svolto la prestazione lavorativa come da orario indicato, sia nel contratto di lavoro, che dai rispettivi prospetti paga: b) che i lavoratori sigg.ri e Persona_1 [...]
erano sempre stati impiegati, nello svolgimento della prestazione Persona_2 lavorativa, nel rispetto dei contratti di lavoro;
c) che il sig. era titolare Parte_2
dell'omonima impresa individuale, con Sede in Parma, Via La Spezia n. 141, la quale aveva stipulato con la società un contratto di affitto di ramo Controparte_1
d'azienda per il settore commerciale.
Chiedeva, dunque, in via principale, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 107/2022 emessa dall di e, in via subordinata, di Controparte_2 Controparte_2
ridurre le sanzioni al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis,
PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEI
PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, previa opportuna valutazione da parte del Giudice in merito alla possibile riunione del presente procedimento con il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 106/2022 Pr. 25573 proposto dal sig. : Parte_4
NEL MERITO
- in via principale: accertare e dichiarare che le pretese di cui all'Ordinanza ingiunzione n. 107/2022 Pr. n. 25574, notificata in data 29.9.2022, sono erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui vengano ravvisate talune violazioni, ridurre conseguentemente la sanzione sulla base di quanto accertato o nella misura meglio vista dal Giudice;
- in via ulteriormente subordinata: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui al suindicato provvedimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva del 10.03.2023,
l di sede di Parma, Controparte_2 Controparte_2
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori della società ingiunta.
Deduceva, inoltre, che la violazione di cui al n. 3 dell'ordinanza-ingiunzione opposta, sulla quale il ricorrente non aveva operato alcuna specifica contestazione, era da considerarsi provata.
1.3. All'udienza dell'1.06.2025 il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
1.4. Alla medesima udienza il Giudice, ravvisata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di connessione oggettiva tra il presente giudizio e quello, di meno risalente iscrizione, di cui al n. R.G. 811/20221, ne disponeva la riunione. 1 Giudizio nell'ambito del quale , con ricorso depositato in data 29.10.2022 e Parte_2 ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio l' , proponendo Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 106/2022, emessa in data 21.09.2022 e notificata in data 29.09.2022 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l' gli Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento, quale datore di fatto, di una somma pari a Euro di 22.794,29 a titolo di sanzioni e spese di notifica per le medesime violazioni contestate anche a , Parte_1 legale rappresentante della società Controparte_1
Il instava, con tale ricorso, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis, PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI
IMPUGNATI, previa opportuna valutazione da parte del Giudice in merito alla possibile riunione del presente procedimento con il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione n. 107/2022 proposto dalla e dal sig. , previo ogni altro Parte_5 Parte_1 più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge:
NEL MERITO
- in via principale: accertare e dichiarare che le pretese di cui all'Ordinanza ingiunzione n. 106/2022 Pr. n. 255743 notificata in data 29.9.2022, sono erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui vengano ravvisate talune violazioni, ridurre conseguentemente la sanzione sulla base di quanto accertato o nella misura meglio vista dal
Giudice;
- in via ulteriormente subordinata: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui al suindicato provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge.”.
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale.
1.6. All'udienza del 9.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
29.10.2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione n. 107/2022, avvenuta in data 29.09.2022, come evincibile dall'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione resistente (doc. 13 fasc. parte resistente).
Parimenti ammissibile, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, è l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 106/2022: anche in tal caso, invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data 29.10.2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione, avvenuta in data 29.09.2022, come evincibile dall'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione resistente (doc.
13 fasc. parte resistente R.G. 811/2022).
2.2. Sempre in via preliminare, con riferimento al motivo di opposizione concernente la mancata audizione della parte ingiunta, si osserva quanto segue.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto, e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e, in ipotesi, non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.
Al riguardo, la giurisprudenza appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell'ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione.
Se, in un'ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all'atto amministrativo, relativamente all'esito dell'opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto” (Cass civ. SU n.1786/2010).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto sopra richiamato affermando che “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass n. 21146/19). In adesione all'orientamento giurisprudenziale richiamato deve, dunque, escludersi la Cont nullità delle ordinanze ingiunzione opposte per non avere l proceduto all'audizione dell'interessato.
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione2, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che: “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo 2 Sotto tale profilo, occorre preliminarmente evidenziare che – in relazione alla violazione di cui al numero 3) dell'ordinanza ingiunzione opposta, relativa al non aver effettuato, in riferimento al collaboratore familiare , la Denuncia Nominativa Assicurato all'INAIL per Parte_2 l'attività lavorativa stabilmente svolta a decorrere dal mese di Gennaio 2017 (cfr. Art. 23, D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art.39, co.8, del D.L. n.112/2008, conv. con modifiche in Legge
133/2008) - alcuna specifica contestazione è stata svolta da;
di talché, la Parte_1 presente disamina andrà inevitabilmente circoscritta all'accertamento delle ulteriori violazioni. la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile (ossia quello della preponderanza dell'evidenza) –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.4. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi - i quali sono stati attivati dalla richiesta di intervento del lavoratore sig. Persona_1
presentata in data 04.20.20203 e si sono conclusi con la redazione del verbale unico di 3 Il dipendente in sede di richiesta di intervento, ha segnalato, tra l'altro, che Persona_1 tutto il personale occupato presso l'impresa ispezionata osservava un orario a tempo pieno con straordinario e che egli stesso aveva nello specifico svolto anche un periodo di lavoro in nero.
Il lavoratore, in particolare, ha così dichiarato:
“Sono stato assunto in data 09/01/2019 con contratto a tempo determinato scaduto il 31.03.2019, riassunto, poi, dal 05.09.2019 fino al 31.12.2019: preciso, però, che, presso questa ditta, ho lavorato anche negli anni 2017 e 2018, sempre con contratto a tempo determinato.
La ditta si occupa di lavaggio macchine presso il distributore TOTAL ERG. Ci lavorano almeno 5 Per_ persone, (afgano), (ucraino). Il sabato (tutto il giorno) e la domenica, fino alle Per_3 Per_2
12,30, viene un ragazzo dl nome : qualcuno dl questi, secondo me, non è assunto. Per_5
Nel 2019, ho ripreso effettivamente a lavorare il 12 luglio, però il successivo contratto me lo hanno fatto sottoscrivere il 05.09.2019: le mie mansioni erano di lavaggio macchine, il IO orario andava accertamento e notificazione n. PR 00000/2021-280-02 (doc. 2 fasc. parte ricorrente)
- sono iniziati in data 3.09.2020, con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta presso la sede legale della società CP_1
sita in Parma, Via La Spezia, n. 141/B.
[...]
In tale occasione, sono stati rinvenuti i lavoratori sigg.ri , Persona_6 5, 6 e 7, i quali hanno Parte_6 Persona_7 Persona_8
reso sommarie dichiarazioni agli ispettori verbalizzanti.
dalle 7,40 fino alle 12,30 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al sabato, la domenica solo la mattina. Il IO orario di lavoro da contratto è un part time tra le 20 e le 30 ore settimanali, ma io ho sempre lavorato full time sin dall'anno 2017, compreso le giornate dl sabato e le domeniche mattina, e anche gli altri ragazzi lavorano per almeno 40 ore settimanali e a nessuno viene riconosciuto lo straordinario e il lavoro del sabato e della domenica. Il titolare è , di nazionalità albanese”. Parte_2 4 Il sig. escusso in fase amministrativa, ha reso dichiarazioni sul Persona_6 proprio rapporto di lavoro, così precisando: Per
“Qui il capo è , è suo EL” (doc. n. 3 fasc. parte resistente). Pt_2 5 Il sig. , nella fase amministrativa, ha, così, riferito: Parte_7
“Comprendo poco la lingua italiana. Lavoro qui da 20 giorni/ un mese circa. Il IO lavoro è quello di lavare le macchine. Inizio a lavorare alle 8,00 e finisco alle 11,00. Al pomeriggio non lavoro.
Lavoro sempre da lunedì al sabato. Domenica non lavoro mai. Ho firmato il contratto ma non mi è stato dato. Non ho avuto ancora i soldi per il lavoro svolto, ho cominciato il mese scorso. Qui il capo è insieme a suo EL . Ho capito le domande e confermo dichiarazione che mi CP_6 Pt_4 avete riletto” (doc. n. 4 fasc. parte resistente). 6 Il sig. ha, così, dichiarato agli ispettori verbalizzanti: Persona_7
“Lavoro qui da giugno di quest'anno, ma ho anche lavorato in passato nel 2019 fino a fine agosto. Ho sempre lavorato con contratto di lavoro. Mi sono sempre occupato del lavaggio delle auto.
Lavoro qui da lunedì al sabato, per tre ore al giorno. Lavoro tutti i giorni dalle 8,00 alle 11,00.
Alla domenica non lavoro. Non faccio mai ore di lavoro in più oltre le tre ore al giorno. Con me Per lavorano , , tutti e tre presenti in questo momento. Quando vado via, dopo Pt_3 Per_10 Per Per le 11, so che resta da lavorare , il EL del titolare (di nome ). Con resta Parte_4
a lavorare anche il titolare . L'azienda mi consegna ogni mese le buste paga che lascio qui Pt_4 presso la ditta. Ogni mese prendo circa 500/600 euro, con bonifico in banca. Non ricevo altri importi, non vengo mai pagato in contanti. Ricordo l'operaio di cui mi fa vedere la Persona_11 foto, lo chiamavano era un giovane dell'afghanistan. Ha lavorato in questo autolavaggio Per_12
l'anno scorso, durante l'estate. Io ho smesso di lavorare ad agosto 2019 (dopo ho fatto un altro lavoro), ma, nell'ultimo periodo, c'era anche , anche lui lavava le Per_12 Persona_1 macchine come me e gli altri dipendenti. Non conosco bene gli orari di erano un po' Per_12 diversi dai miei.
Ricordo che iniziava prima di me e forse andava via dopo di me. Preciso che io, l'anno scorso, lavoravo per tre ore al giorno, come quest'anno. Preciso che, di domenica, l'autolavaggio in estate rimane chiuso. Oggi il titolare non c'è perché è in ferie. Ho capito le domande che mi avete Pt_8 fatto e confermo le dichiarazioni la dichiarazione che mi è stata riletta. Nulla da aggiungere” (doc. n. 5 fasc. parte resistente). 7 Il Sig. , escusso nella fase amministrativa, ha così riferito: “Questo Testimone_1 autolavaggio è aperto dal 2013/2014, se ben ricordo prima era intestato alla ditta , Parte_2 Successivamente, in data 24.11.20208 e in data 14.12.20209, è stata escusso, in qualità di sommario informatore, anche il lavoratore sig. . Persona_2
adesso all , intestata a IO padre , che in questo momento è in Controparte_1 Parte_1 ferie in Albania. Io lavoro in questo autolavaggio da quando è stato aperto, prima con l'azienda intestata a IO EL , attualmente come dipendente dell'autolavaggio intestato a Pt_4 CP_1 IO padre. Lavoro come addetto al lavaggio delle auto. L'autolavaggio è sempre chiuso di domenica, tutto l'anno. Da lunedì al sabato, di solito siamo aperti, tranne quando piove. Qualche volta teniamo chiuso anche il lunedì. Solitamente lavoro dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15 alle
17:30/18. Ricevo ogni mese lo stipendio con bonifico bancario. Al mese prendo circa 1.100/1.150 euro, e viene elaborata regolare busta paga. Al pomeriggio, c'è meno lavoro e quindi non c'è bisogno di altri dipendenti. Solitamente, qui all'autolavaggio al pomeriggio ci siamo io e IO EL . Io mi occupo solo del lavaggio delle auto. Mio EL è presente al Pt_2 Pt_4 pomeriggio con gli orari di cui ho detto prima, sia per curare gli adempimenti amministrativi, sia per darmi un aiuto nel lavaggio delle auto all'occorrenza. Solitamente è presente anche al Pt_2 mattino, per svolgere le stesse attività; si occupa a tempo pieno della gestione della ditta e, Pt_2 all'occorrenza, collabora al lavaggio delle auto. Preciso che, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, se ne occupano IO padre e IO EL . Io mi occupo solo Pt_1 Pt_2 del lavaggio delle auto. Ricordo che si faceva chiamare era un nostro Persona_1 Per_12 dipendente, si occupava del lavaggio delle macchine. Non siamo rimasti in buoni rapporti. Non ricordo quando ha smesso di lavorare qui. Nel tempo ha avuto diversi contratti con la nostra ditta.
I rapporti sono peggiorati perché non andava d'accordo con i dipendenti e qualche cliente si è lamentato del suo comportamento. Preciso che, qualche volta, se al mattino piove, i dipendenti vengono a lavorare nel pomeriggio per le ore previste da contratto. La dichiarazione è stata riletta, la confermo. Nulla da aggiungere” (doc. 6 fasc. parte resistente). 8 Il lavoratore, in tale occasione, ha così dichiarato:
“Capisco abbastanza bene la lingua italiana. Lavoro alle dipendenze della ditta dal mese di febbraio 2018; ricordo Parte_9 di avere iniziato a lavorare verso metà febbraio 2018; in passato avevo lavorato già per un altro autolavaggio che si trova al Centro Torri;
a suo tempo, ho saputo della possibilità di lavorare nell'autolavaggio dei fratelli chiedendo a loro di mia iniziativa se avessero bisogno di Pt_2 personale, perché nel frattempo ero rimasto senza lavoro. Così, ho lasciato un curriculum e ricordo di essere stato contattato da che mi ha spiegato il lavoro che dovevo fare e ha Parte_2 valutato se andavo bene per essere assunto.
I miei vari contratti di lavoro inizialmente avevano durata di tre mesi, nel 2020, invece, il IO contratto dura un anno.
Dal febbraio 2018 fino ad oggi, ho sempre lavorato con continuità presso la ditta
[...] ho fatto solo uno stacco da metà agosto a metà settembre 2019 per tornare un Parte_9 mese in Marocco.
Quest'anno, per l'emergenza COVID, non ho lavorato tra marzo e aprile. Anche questa estate sono stato quaranta giorni in Marocco, dal 30.08.2020 al 11.10.2020, ed ho fatto la quarantena al rientro. Mi occupo del lavaggio delle autovetture. Lavoro tutti i giorni dal lunedì al sabato. Lavoro abitualmente dalle 8,00 alle 12,30; riprendo, poi, alle 14,00 e finisco alle 17,30 — tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Durante la pausa pranzo, resto all , perché c'è il bar gestito dal Sig. . CP_1 Parte_2
Quando piove, l'autolavaggio è chiuso e non lavoro.
Il titolare dell'autolavaggio è — anche lui fa lavaggio delle macchine e dice a Parte_2 noi operai che cosa dobbiamo fare.
Il IO contratto prevede tre ore di lavoro al giorno — però vuole che faccia più ore;
le Pt_2 ore fatte in più vengono pagate in nero. A fine mese, il titolare stampa le buste paga e le conserva in ditta, così noi dipendenti Pt_2 possiamo prenderle se ci servono. La ditta fa un bonifico a noi dipendenti con importo uguale a quello della busta paga;
poi, a mano, in contanti, ci consegna la differenza per l'extra dello straordinario svolto. In totale (fra nero e busta), ci paga 50 euro al giorno;
moltiplicati per i giorni di lavoro, fanno lo stipendio Pt_2 totale del mese;
tolta la busta paga (che viene pagata con bonifico), resta la differenza che ci viene pagata in contanti, a fine mese, da . La tredicesima, la quattordicesima, e le ferie non ci Pt_2 vengono pagate;
il titolare ci ha detto che è tutto ricompreso nei 50 euro al giorno. Per questo motivo, con l'anno nuovo, andrò a lavorare in un'altra ditta dove sarò trattato meglio.
La domenica non lavoro mai.
Spiego meglio che, quando c'è poco lavoro, il titolare ci fa turnare tra noi dipendenti;
quindi, ogni tanto, può capitare di dover restare fermi a casa, per un'intera giornata o per mezza giornata, soprattutto quando piove.
Di base, tutti noi dipendenti facciamo sempre e comunque l'orario che è previsto dal nostro contratto di lavoro;
l'orario extra — straordinario — ogni mese può essere di più o di meno a seconda dei turni e delle assenze decise dal titolare. Io, personalmente, conservo a casa i fogli su cui ho registrato le giornate e le ore di lavoro svolte ogni giorno. Credo di avere buttato via le registrazioni del 2018 e del 2019 — e conservo solo quelle del 2020. Quando è scritto “giornata intera”, vuol dire che ho lavorato per otto ore;
quando è scritto “mezza giornata”, vuol dire che ho lavorato solo per quattro ore. Preciso che, quando lavoro solo per mezza giornata, il titolare
mi paga in totale solo 25 euro — la metà di 50 euro previsti per la giornata intera. Pt_2
Queste annotazioni le ho fatte per me in lingua araba su una mia agenda personale che contiene anche altre informazioni;
se occorre, posso trascrivere esattamente i dati delle mie registrazioni e consegnarli al vostro ufficio. Sono disponibile a farlo per la data del 14.12.2020 - appuntamento alle ore 12,40 — II piano;
se riesco ad anticipare, vi contatto.
Preciso anche che, tranne per i mesi di fermo attività a causa del COVID tra marzo e aprile, negli altri mesi del 2020, più o meno si è lavorato per lo stesso numero di ore degli anni precedenti 2018 e 2019.
Il Sig. padre di , non lavora nell'autolavaggio; passa a fare una Testimone_2 Pt_2 visita solo un paio di volte all'anno, ma non si occupa dell'attività.
Conosco di cui mi fa vedere la foto;
veramente non conosco il suo nome Persona_1 esatto;
sul lavoro lo abbiamo sempre chiamato È afghano e già lavorava nell'autolavaggio Per_12 quando io ho iniziato a febbraio 2018. Si occupava del lavaggio delle auto come noi altri operai.
Non so se ha mai lavorato di domenica, poiché, io, in prima persona, di domenica non ho mai lavorato. Ricordo che lavorava dalle 08,00 alle 12,30 e dalle 14,00 fino alle 18,00 — ma anche a lui ogni tanto capitava di non lavorare se l'attività rimaneva ferma per la pioggia — non sono in grado di riferire per quante ore lavorasse ogni settimana, comunque faceva più delle mie Per_12 ore perché era più esperto.
Non so se, alla scadenza del suo contratto, abbia avuto problemi con la ditta;
comunque, nel 2020, non ha più lavorato all'autolavaggio.
Non ricordo se, durante l'estate 2019 (mesi di luglio e agosto 2019), abbia lavorato Per_12 nell'autolavaggio. È capitato che abbia fatto dei periodi di lavoro e dei lunghi periodi di assenza, ma non ho ricordi precisi. Ho capito le sue domande — e confermo le risposte che mi sono state rilette. Nulla da aggiungere”. 9 In tale occasione, il lavoratore ha, così, dichiarato:
“Consegno i fogli su cui ho registrato le mie presenze al lavoro dell'anno 2020. A casa non conservo più le registrazioni degli anni 2018 e 2019, ma posso confermare quello che ho già detto il 24.11.2020, e, cioè, che, negli anni precedenti, ho fatto degli orari simili a quest'anno, anche più lunghi tenuto conto che gli altri anni non c'è stata l'emergenza COVID. Su ogni foglio ho raggruppato per mese le giornate di presenza, di fianco alla data ho scritto “50” quando ho Sebbene i lavoratori , e Persona_6 Parte_6 Persona_7 Tes_1
, escussi in sede di primo accesso ispettivo, non abbiano confermato
[...]
l'ordinaria osservanza, da parte dei dipendenti impiegati, di un orario di lavoro a Cont tempo pieno, le dichiarazioni rese, presso la sede dell , da parte di un altro lavoratore, all'epoca degli accertamenti, in forza presso l'impresa opponente - ossia del sig. - hanno, tuttavia, offerto sostanziale riscontro in Persona_2
ordine a quanto riferito dal lavoratore denunciante circa lo svolgimento all'interno dell'azienda, da parte del personale occupato, di un orario di lavoro stabilmente a tempo pieno.
Il Sig. ha, peraltro, integralmente confermato tali dichiarazioni, rese Persona_2
nella amministrativa (documenti 7 e 8 fasc. parte resistente), anche nell'ambito del presente giudizio.
In particolare, dalla richiesta di intervento presentata dal sig. e Persona_1
dalle sommarie informazioni acquisite dal sig. (confermate in Persona_2
giudizio) è emerso come ai lavoratori impiegati sia stato stabilmente richiesto un impegno lavorativo giornaliero quanto meno a tempo pieno, sia in orario mattutino che pomeridiano, con facoltà del datore di lavoro di non ricorrere alla prestazione lavorativa dei medesimi nelle giornate in cui, a causa delle condizioni atmosferiche,
l'attività aziendale si fosse ridotta in maniera consistente.
A riguardo, occorre evidenziare che – benché, dalle dichiarazioni rese dai predetti soggetti, l'osservanza di un orario di lavoro a tempo pieno risulti caratterizzare stabilmente l'organizzazione delle prestazioni lavorative all'interno dell'impresa opponente - in base ad un criterio prudenziale gli ispettori verbalizzanti hanno
ricevuto, per quella giornata, una paga complessiva di 50 euro. Ciò significa che, in quella giornata, ho lavorato a tempo pieno per otto ore. Quando, invece, accanto alla data, ho annotato
“25”, significa che ho ricevuto, per quel giorno, una paga complessiva di 25 euro e che ho lavorato solo per quattro ore.
Faccio presente che non ho lavorato e sono stato in Cassa Integrazione durante parte del mese di Per marzo e per tutto il mese di giugno. Ricordo che, d'estate, anche (EL del titolare) non ha lavorato, ma non ricordo esattamente quando. Io, inoltre, non ho lavorato nemmeno dal 29.08.2020 al 25.10.2020 – sono stato in Marocco e, poi, ho fatto la quarantena – Nulla da aggiungere”. correttamente proceduto alla riqualificazione dei contratti di lavoro part-time esclusivamente con riguardo ai soli lavoratori che hanno confermato lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno (ossia ai soli lavoratori - EL Per_1 10, senza, per contro, considerare i lavoratori, escussi in fase di primo Per_2
accesso ispettivo, che non hanno fornito riscontro alle dichiarazioni rese dai primi.
È stata poi acquisita la documentazione di lavoro attinente ai soggetti per i quali si riferiscono gli accertamenti per cui è causa.
Alla stregua di tali risultanze, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, rilevato le seguenti violazioni:
- l'omessa esibizione agli organi di vigilanza della documentazione, contenuta nel libro unico del lavoro, attinente alle mensilità da aprile 2017 ad aprile 2018, di
Gennaio, Marzo e Dicembre 2019 e alle spettanze di fine rapporto del lavoratore sig.
e alle mensilità da febbraio 2018 a dicembre 2019 del Persona_1
lavoratore sig. ; Persona_2
- l'omessa registrazione, sul libro unico del lavoro, delle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori sigg.ri e Persona_1 Persona_2
; Parte_3
- l'omessa denuncia nominativa assicurato all'INAIL per l'attività lavorativa svolta a decorrere dal mese di gennaio 2017 dal collaboratore familiare sig. Pt_2
;
[...]
- l'aver occupato, quantomeno dal 12.07.2019 al 13.08.2019 e con orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali, il lavoratore sig. senza la Persona_1
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- l'aver consegnato ai lavoratori sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
, a fronte dell'osservazione da parte di questi ultimi di un orario a tempo pieno
[...]
per tutta la durata del rapporto di lavoro, dichiarazioni di assunzione relative allo svolgimento di orario di lavoro part-time;
- l'omessa consegna ai lavoratori sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
della dichiarazione di assunzione con contratto a tempo indeterminato,
[...]
rispettivamente a decorrere dal 09.01.2019 e a decorrere dal 19.09.2019, a seguito della trasformazione dei relativi contratti per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n.
81/2015;
- l'omessa consegna dei prospetti paga relativi al trattamento di fine rapporto al lavoratore sig. Persona_1
- per aver preventivamente comunicato i competenti Centri per l'Impiego, a fronte dell'osservazione da parte dei lavoratori di un orario a tempo pieno per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'assunzione dei sigg.ri ed Persona_1 [...]
con contratto di lavoro part-time; Persona_2
- l'omessa comunicazione ai competenti Centro per l'Impiego dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori sigg.ri ed Persona_1 Persona_2
a seguito della trasformazione dei relativi contratti per violazione dell'art. 21
[...]
del D.Lgs. n. 81/2015.
2.5. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali le ordinanze-ingiunzione si fondano, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, precisare, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, appare opportuno sottolineare che – se
è vero che i verbali contenenti le dichiarazioni ricevute dagli ispettori non fanno prova piena della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n. 166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni rese successivamente, laddove con queste contrastanti11. 11 Ci si riferisce, in particolare, a quanto dichiarato in giudizio da , il quale ha, così, Testimone_1 riferito: “Riconosco come mia la firma apposta. Non confermo le dichiarazioni rese con riferimento alla posizione di IO EL (cfr. ), il quale non lavorava nell'azienda di IO padre, Parte_2 ma semplicemente, su mia richiesta, mi aiutava a interagire con i clienti. Non so perché all'epoca ho detto quelle cose, mi sono confuso perché agitato dalla presenza degli ispettori. Tali dichiarazioni non mi sono state rilette prima della sottoscrizione. ADR: Mio padre gestiva l'azienda da lontano, anche quando si recava in Albania…ADR: “Non so chi annotasse le ore di lavoro eseguite dai lavoratori. Nemmeno quando IO papà andava in Albania”. In sede amministrativa, per contro, e, precisamente, in data 3.09.2020, il sig. aveva, Testimone_1 con assoluta precisione, dichiarato agli ispettori verbalizzanti quanto segue:
“Questo autolavaggio è aperto dal 2013/ 2014 se ben ricordo prima era intestato alla ditta Veseli Klodjan, adesso all , intestata a IO padre che in questo Controparte_1 Parte_1 momento è in ferie In Albania. Io lavoro in questo autolavaggio da quando è stato aperto, prima con l'azienda intestata a IO EL , attualmente come dipendente dell Pt_4 CP_1 intestato a IO padre. Lavoro come addetto al lavaggio delle auto. L'autolavaggio è sempre
[...] chiuso di domenica, tutto l'anno. Da lunedì al sabato di solito siamo aperti, tranne quando piove.
Qualche volta teniamo chiuso anche il lunedì. Solitamente lavoro dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30/ 18. Ricevo ogni mese lo stipendio con bonifico bancario. Al mese prendo circa
1100/1.150 euro, e viene elaborata regolare busta paga. Al pomeriggio c'è meno lavoro e quindi non c'è bisogno di altri dipendenti. Solitamente qui all'autolavaggio al pomeriggio ci siamo io e Contr possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
9251 del 19.4.2010).
Fatta questa indispensabile premessa, occorre precisare che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero, quindi, totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie, risultanze che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha specificatamente allegato.
Occorre, dunque, precisare che, qualora - come nel caso che ci occupa – esso sia corroborato da ulteriori riscontri, lo stesso acquista pieno valore probatorio.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio degli accertamenti ispettivi, è dunque possibile confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata le violazioni contestate in sede di accertamento.
IO EL . Io mi occupo solo del lavaggio delle auto. Mio EL è presente al Pt_2 Pt_4 pomeriggio con gli orari di cui ho detto prima sia per curare gli adempimenti amministrativi, sia per darmi un aiuto nel lavaggio delle auto all'occorrenza. Solitamente è presente anche al Pt_2 mattino, per svolgere le stesse attività; si occupa a tempo pieno della gestione della ditta e, Pt_2 all'occorrenza, collabora al lavaggio delle auto. Preciso che, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, se ne occupano IO padre e IO EL . Io mi occupo solo Pt_1 Pt_2 del lavaggio delle auto. Ricordo che si faceva chiamare era un nostro Persona_1 Per_12 dipendente, si occupava del lavaggio delle macchine. Non siamo rimasti in buoni rapporti. Non ricordo quando ha smesso di lavorare qui. Nel tempo ha avuto diversi contratti con la nostra ditta.
I rapporti sono peggiorati perché non andava d'accordo con i dipendenti e qualche cliente si è lamentato del suo comportamento. Preciso che qualche volta se al mattino piove, i dipendenti vengono a lavorare nel pomeriggio per le ore previste da contratto. La dichiarazione è stata riletta, la confermo. Nulla da aggiungere”. Anzitutto, il periodo di occupazione prestato dal lavoratore in Persona_1
assenza della prescritta copertura contributiva e assicurativa, dal 12.07.2019 al
13.08.2019, con orario a tempo pieno è stato desunto:
- con riferimento all'individuazione del periodo, dall'incrocio tra la richiesta di intervento con la dichiarazione del lavoratore , escusso in sede Persona_7
di accesso ispettivo, e in forza, per l'appunto, in tale periodo (cfr. estratto banca dati
Net-Inps eMens);
- con riferimento all'individuazione dell'orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, almeno per 40 ore settimanali, dall'incrocio tra quanto dal medesimo riferito con la richiesta di intervento e con le dichiarazioni rese dal lavoratore
[...]
Per_2
In secondo luogo, la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, rispettivamente, con decorrenza dal 09.01.2019 per il lavoratore e dal 19.09.2019 per il lavoratore Persona_1 [...]
- entrambi mancanti dell'individuazione di una causale Persona_2
giustificativa specifica - è connessa alla qualificazione di tali assunzioni quali
“rinnovo” di precedenti contratti a tempo determinato, ai sensi della definizione fornita anche da ultimo dalla Circolare n. 17-2018, paragrafo 1.1 “per il CP_8
rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale […] Si ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto” (cfr. doc. 21 fasc. parte resistente)12.
La circostanza relativa allo svolgimento di attività lavorativa presso l'impresa
[...]
da parte del sig. quale collaboratore Controparte_9 Parte_2
familiare non denunciato come tale all'INAIL, oltreché, come detto, non formalmente contestata dal risulta, altresì, attestata dall'incrocio tra quanto riferito dal Pt_2
lavoratore in sede di richiesta d'intervento con le sommarie Persona_1
informazioni rese agli ispettori verbalizzanti dai lavoratori , Testimone_1
e . Persona_7 Persona_2 Con riferimento all'omessa registrazione del lavoro supplementare svolto dal dipendente , presente durante l'accesso ispettivo, la relativa Parte_3
circostanza risulta comprovata dalle dichiarazioni – coerenti e lineari - rese dallo stesso lavoratore, il quale ha riferito specificamente di lavorare sempre dal lunedì al sabato (e, quindi, anche nella giornata di lunedì), per contro, formalmente esclusa, quale giornata di servizio, nella relativa lettera di assunzione.
Con riferimento all'omessa consegna al lavoratore del prospetto Persona_13
di paga relativo al trattamento di fine rapporto, la circostanza relativa alla mancata produzione di riscontri documentali seppur formalmente, specificamente e reiteratamente richiesti all'impresa ispezionata, non risulta essere stata formalmente contestata dagli odierni opponenti.
Parimenti, la circostanza relativa all'omessa esibizione del libro unico del lavoro a fronte delle reiterate richieste formali dirette, sia al sig. , quale Parte_1
legale rappresentante pro tempore dell'impresa ispezionata, sia al sig. Pt_2
, quale responsabile aziendale di fatto della gestione dei rapporti di lavoro
[...]
sia dal punto di vista materiale che documentale – vedasi, in tal senso, il verbale di primo accesso ispettivo n. 24/25 del 03/09/2020; le successive richieste documenti formalizzate con note prot. n. 31358 del 14.12.2020, prot. n. 32533 del 29.12.2020, prot. n. 1825 del 21.01.2021, prot. n. 3715 del 09.02.2021, prot. n. 4194 del
12.02.2021, e-mail del 16.02.2021 - non risulta essere stata formalmente contestata dagli odierni opponenti.
Da ultimo, occorre evidenziare che le violazioni di cui al verbale unico prot.
n.12322/21 sono state correttamente contestate, ai sensi dell'art. 5 legge 689/81, sia al sig. , legale rappresentante della sia al Parte_1 Parte_9
sig. , individuato quale cotrasgressore nella sua veste di datore di Parte_2
lavoro di fatto, alla stregua delle dichiarazioni acquisite nella fase degli accertamenti ispettivi.
Come noto, invero, la legge depenalizzatrice n. 689 del 1981 - diversamente dai due precedenti testi normativi del 1967 e del 1975 - ha individuato anche una disciplina sul concorso di persone nella commissione dell'illecito amministrativo, inserendola nella disposizione di cui all'art. 5, ai sensi del quale è così previsto: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Tale norma richiama la struttura del regime del concorso di persone operante propriamente nell'ambito penale e disciplinato in via principale dall'art. 110 c.p., pur prevedendo la sua inapplicabilità alle ipotesi in cui “sia diversamente stabilito dalla legge”.
Con il menzionato art. 513, la l. n. 689/1981 ha inteso contemporaneamente porre riferimento, sia al concorso eventuale di persone, che al concorso di coautori;
senza questa previsione, infatti, sarebbe stato - con riferimento ad un sistema basato sul principio di legalità (statuito all'art. 1 della stessa legge) - impossibile ritenere responsabili ed assoggettabili al regime sanzionatorio sia i c.d. coautori (ovvero coloro che concretano, ciascuno soltanto, una parte della fattispecie dell'illecito), sia i concorrenti denominati atipici, ossia i soggetti che non realizzano direttamente la fattispecie dell'azione connotata del carattere di specialità.
Oltretutto, proprio il principio traslato dal sistema penale ha permesso alla giurisprudenza di sostenere l'applicabilità della sanzione amministrativa non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano, in ogni caso, offerto un contributo causale, pur se esclusivamente sul piano psichico.
In generale, perciò, al fine della configurazione del concorso (eventuale) di persone nella commissione di una violazione di natura amministrativa, è necessaria la simultanea sussistenza di tre fattori:
- la pluralità degli agenti;
- la realizzazione di un fatto tipico alla stregua di una fattispecie monosoggettiva;
- il contributo obiettivamente rilevante - sia in forma attiva che omissiva14 - di ciascuno dei correi che può estrinsecarsi: - o a livello psichico, con la determinazione del proposito illecito, ovvero rafforzandolo o sostenendolo efficacemente;
- o a livello materiale, prestando un'attività che, sia pure marginalmente, purché in modo adeguato, abbia contribuito alla commissione della violazione.
La giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la sanzione pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti.
E' stato, altresì, precisato che anche nel campo dell'illecito amministrativo è configurabile un apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione che ciò avvenga attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, ne rendano, però, possibile o ne agevolino la consumazione;
tuttavia, tali condizioni non possono ritenersi ricorrenti allorché la condotta concorrente sia stata tenuta ad illecito amministrativo già consumato, nel quale caso essa costituisce un
“post factum” non sanzionabile.
Ciò posto, le risultanze probatorie acquisite agli atti, pertanto, consentono di ritenere ampiamente provate le violazioni dedotte nelle ordinanze-ingiunzioni opposte. Di talché, richiamando le considerazioni suesposte in tema di riparto dell'onere probatorio, l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria - fatta eccezione per quanto di seguito precisato - si appalesa, nell' an, fondata.
A riguardo, occorre, tuttavia, evidenziare che - se, da un lato, con riguardo all'ordinanza n. 107/2022 emessa nei riguardi di , in proprio e Parte_1
in qualità di legale rappresentante della società la pretesa Controparte_1
sanzionatoria avanzata dall'Amministrazione procedente si appalesa legittima con riguardo a tutte le violazioni accertate - dall'altro, con riguardo all'ordinanza n.
106/2022, emessa nei confronti di , quale datore di lavoro di Parte_2
fatto della società la violazione di cui al punto 3) Controparte_1
dell'ordinanza ingiunzione, attinente alla mancata trasmissione ad INAIL della denuncia nominativa relativa al collaboratore familiare 15, non Parte_2
può essere, all'evidenza, contestata a quest'ultimo, ma solo al , Parte_1
quale formale legale rappresentante della società Controparte_1
2.5. Anche in punto di quantificazione della sanzione – profilo in relazione al quale gli odierni opponenti non hanno svolto doglianze specifiche16 - non emergono profili di censura.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nel verbale unico di accertamento e notificazione, sono stati precisamente e analiticamente indicate le disposizioni di legge violate,
l'ammontare delle relative sanzioni nonché la forbice edittale con la precisazione del minimo e del massimo di sanzione comminabile.
Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione, occorre evidenziare che l'Amministrazione procedente si è rigorosamente attenuta ai parametri normativamente previsti.
La circostanza, poi, che la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione sia stata aumentata rispetto al verbale di illecito, e, quindi, rideterminata nel suo ammontare, ai sensi dell'art.11 della legge 689/81, è una conseguenza del fatto che il trasgressore non ha usufruito del pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge in commento.
2.6. Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, da un lato, l'ordinanza ingiunzione n. 107/2022 deve essere confermata, e, dall'altro, previa revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 106/2022 (per le ragioni esposte al paragrafo che precede), deve essere condannato alla corresponsione, a favore Parte_2
Cont dell di a titolo di sanzione in relazione alle violazioni di Controparte_2
cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della predetta ordinanza-ingiunzione, di una somma pari ad euro 22.476,69,
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione proposto da , in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza - ingiunzione 107/2022.
2. Revoca l'ordinanza ingiunzione n. 106/2022 e condanna alla Parte_2
Cont corresponsione, a favore dell di a titolo di sanzione in Controparte_2
relazione alle violazioni di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della predetta ordinanza- ingiunzione, di una somma pari ad euro 22.476,69.
3. Condanna gli odierni opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 10 Peraltro, anche con riguardo al lavoratore , preme evidenziare che, Persona_2 nell'effettuare la ricostruzione dell'imponibile contributivo con riferimento al riconoscimento del maggiore orario di lavoro svolto dal predetto dipendente, gli organi di vigilanza, in corrispondenza dei mesi in cui il medesimo ha fruito delle integrazioni salariali emergenziali, da un lato, hanno considerato lo svolgimento di otto ore di lavoro giornaliere per le sole date già indicate sul libro unico del lavoro quali giornate di effettivo lavoro, e, dall'altro, hanno riconosciuto i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nell'anno 2020, solo in relazione alle mensilità in cui le giornate effettivamente lavorate sono state superiori alla metà delle giornate lavorative del mese. 12 Laddove la successione temporale dei periodi di occupazione con contratti di lavoro a tempo determinato è riscontrabile dagli estratti della banca dati net-Inps e-Mens. 13 Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 della l. 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che, per contro, disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. 14 Sotto tale profilo, è stato affermato che l'amministratore che deliberatamente si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (tra i quali anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito amministrativo materialmente commesso dal coamministratore e ne risponde, quindi, in solido, a norma dell'art. 5 l. n. 689 del 1981, per fatto proprio. Parimenti, il datore di lavoro formale che ometta di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata ma, per contro, gestita ed organizzata dal datore di lavoro di fatto risponde, con quest'ultimo, a norma dell'art. 5 l. n. 689 del 1981, per fatto proprio. 15 Violazione in relazione alla quale è stata comminata una sanzione pari ad euro 275,00. 16 Essendosi gli stessi limitati a richiedere la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.