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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 3497/2018
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3497/2018 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
alla Via Piazza Alcide De Gasperi 10, Potenza, presso lo studio dell'Avv. DE
BONIS VITTORIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
c.f. , OP P.IVA_1
elettivamente domiciliato alla via Vienna, 11, Potenza, presso lo studio dell'Avv.
DI GIUSEPPE DOMENICO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. con sede legale in Roma – V.le Controparte_2 P.IVA_2
Europa n. 190 - in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Ditolve, giusta procura generale alle liti (rep. n. 52163 - raccolta n. 14154, Notaio in Roma, registrata in data 6 aprile Persona_1
2017 - all. 1)) ed elettivamente domiciliato presso la Filiale della Società di
Potenza ubicata in via Grippo snc;
CONVENUTA
P.M. - SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.09.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto querela Parte_1
di falso avverso i seguenti atti: 1) avviso di ricevimento della raccomandata del
25.09.2009 n. 67018065641-7 portante la cartella di pagamento n. 092 2009
0012953351 000; 2) avviso di ricevimento della raccomandata del 10.11.2009 n.
67019403402-5 portante la cartella di pagamento n. 092 2009 0015351539 000; 3) avviso di ricevimento della raccomandata del 26.01.2010 n. 67024874590-0 portante la cartella di pagamento n. 092 2010 0005865825 000; 4) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2011 0002038248 000 del 08.03.2011;
5) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011 0004146924 000 del 06.04.2011; 6) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011
0016315667 000 del 18.01.2012; 7) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2012 0001251367 000 del 05.03.2012; 8) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2013 0001280967 000 del 26.02.2013; 9) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0001039453 000 del
27.02.2014; 10) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014
0003507185 000 del 04.04.2014; 11) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0004833550 000 del 18.04.2014; 12) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 09220140006593371000 del 09.07.2014), deducendo di aver appreso, casualmente, dell'esistenza delle cartelle di pagamento pag. 2/9 presupposte, mediante istanza di acquisizione dell'estratto di ruolo esattoriale, non avendone mai ricevuto la relativa notifica.
Pertanto, presentata istanza di accesso, ha riferito di aver ottenuto la relativa documentazione, appurando l'apocrifia delle sottoscrizioni – apparentemente a lui riferibili – apposte agli avvisi di ricevimento e alle relazioni di notifica summenzionate.
Ha instaurato, quindi, il presente giudizio per querela di falso al fine di accertare la falsità degli atti indicati, in via incidentale rispetto al giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento (pendente dinanzi la Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza), convenendo sia l' OP
(quale successore ex lege di Equitalia Servizi Riscossione S.p.a.) che
[...]
Controparte_2
Costituitasi in giudizio, l richiamata la disciplina OP applicabile al procedimento notificatorio degli atti dell'agente della riscossione, ha evidenziato la correttezza del proprio operato dovendosi imputare ogni eventuale irregolarità solamente a quale soggetto incaricato della Controparte_2
notificazione, riservandosi ove necessario “di agire con separata ed autonoma azione nei confronti delle e del messo notificatore incaricato, Controparte_2
per la tutela dei propri diritti e degli importi iscritti a ruolo, chiedendo vieppiù di essere manlevata e garantita in tale giudizio da ogni e qualsivoglia condanna”.
Ha contestato, inoltre, il valore probatorio della perizia di parte allegata dal querelante, eccependo, altresì, la mancata indicazione degli elementi alla stregua dei quali accertare la falsità delle sottoscrizioni, come espressamente richiesto, a pena di nullità, dall'art. 221 cod. proc. civ.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione deducendo la non esperibilità della querela di falso rispetto alle raccomandate ordinarie, ancorché munite di avvisi di ricevimento (da distinguere rispetto alla notifica degli atti giudiziari per i quali l'attività dell'agente postale incaricato alla notificazione gode della medesima fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario); nonché per violazione pag. 3/9 dell'art. 221 cod. proc. civ. non avendo il querelante indicato gli elementi e le prove della falsità.
La causa, istruita documentalmente e mediante la nomina di un consulente grafologo, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
****
§1. Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, atteso che la legittimazione a contraddire nel giudizio di falso spetta CP_2
solamente al soggetto che intenda valersi in giudizio del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, (cfr., ex multis, Cass. n. 19281 del 17 luglio 2019).
§2. Sempre in via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalle convenute.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della querela formulata da si CP_2
rileva che, nel caso in esame, la querela è pienamente ammissibile atteso che in tutti gli atti impugnati l'agente postale accerta, con dichiarazione fidefacente, di aver consegnato il plico al destinatario, il Sig. , ricevendone la Parte_1
sottoscrizione.
Di conseguenza, pur riconoscendo che, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata CP_3
con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, pag. 4/9 allorché sul predetto avviso l'agente dia atto di aver consegnato l'atto direttamente al destinatario, cui va riferita la sottoscrizione, va riconosciuta l'efficacia probatoria privilegiata dell'accertamento compiuto con conseguente necessità, ed ammissibilità, della querela di falso.
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del
1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Si veda, in termini, Cass. Sez. VI, ord. n. 29022 del 5/12/2017 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”.
§2.1. Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità della querela, ex art. 221 co. 2 cod. proc. civ., sollevata da entrambi i convenuti. pag. 5/9 La giurisprudenza, invero, ritiene che l'obbligo di cui alla norma citata, secondo cui “la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, può essere assolto “con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni” e, dunque, anche facendo propri i risultati cui è giunto il consulente tecnico di parte, espressamente richiamati nell'atto di querela (cfr. Cass. Cassazione civile, sez. III ,
19/02/2019 , n. 4720) come nel caso in esame.
§3. Nel merito la querela va rigettata.
Il querelante, come anticipato, si è limitato a dedurre di non aver sottoscritto gli atti impugnati, rinviando all'accertamento compiuto in merito dal proprio consulente di parte.
Onde verificare la genuinità delle sottoscrizioni è stato nominato un consulente tecnico di ufficio il quale ha concluso l'indagine peritale riferendo di non poter stabilire se le sottoscrizioni siano o meno riferibili all'attore per il rifiuto, ingiustificato, di quest'ultimo di rendere il richiesto saggio grafico, nonostante la fissazione di due successivi incontri per l'espletamento dello stesso, debitamente comunicati alle parti.
In particolare, il consulente ha osservato che “Considerato che gli accertamenti che sarebbero dovuti essere eseguiti dalla sottoscritta CTU, tra cui, le misurazioni dei campi di variabilità, l'analisi grafologica dinamica della scrittura, l'analisi segnica e descrittiva, i confronti tra le scritture non sono stati possibili per
l'assenza di materiale comparativo idoneo e di saggio grafico mai rilasciato, sulla base del solo materiale presente nei fascicoli, ad oggi non è possibile fornire all'Ill.mo Giudice una risposta obiettiva ed esaustiva al quesito dal punto di vista del rigore tecnico e metodologico. Sulla base degli elementi in possesso, ad oggi in mancanza del saggio grafico non è possibile stabilire se le sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di querela di falso siano effettivamente riconducibili alla persona del Sig. ”. Parte_1
Sebbene il rifiuto della parte di partecipare alle operazioni peritali non renda necessariamente impossibile fornire una risposta al quesito circa l'apocrifia delle pag. 6/9 sottoscrizioni (come rilevato anche dal Giudice istruttore a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del consulente), nel caso in esame si condividono le osservazioni del consulente dovendosi sottolineare che il querelante ha indicato, quali scritture di comparazione, solamente quella apposta al mandato alle liti ed altre rese dinanzi al proprio consulente di parte (della cui autenticità, peraltro, nulla è dato sapere).
Nessuna scrittura di comparazione coeva all'epoca delle sottoscrizioni contestate è stata prodotta, né è stato addotto alcun motivo giustificato rispetto al rifiuto di sottoporsi nuovamente al saggio grafico dinanzi al consulente nominato dal
Tribunale (saggio, invece, eseguito, si ripete, dinanzi al consulente di parte).
Considerato, dunque, la carenza di valore probatorio della perizia di parte (formata al di fuori del giudizio e priva di una discplina positiva specifica) nonché il comportamento complessivamente tenuto dall'istante, ex art. 116 co. 2 cod. proc. civ., la querela non può che essere rigettata.
L'accertamento tecnico in materia di verifica della genuinità delle sottoscrizioni, infatti, come opportunamente rilevato dall'ausiliario del Tribunale, deve essere condotto “con rigore metodologico, tecnicamente non è possibile che la CTU possa utilizzare delle scritture raccolte da parti terze. Nella prassi metodologica, è il CTU che si occupa di curare la fase dell'acquisizione del saggio grafico, che rappresenta una delle incombenze più delicate dell'attività peritale, al fine di richiedere ed ottenere il più ampio prodotto grafico, il più possibile completo ed esaustivo del bagaglio grafico del sospettato (tema delle variazioni); calibrare il saggio grafico in funzione degli scritti in verifica (omogeneità del saggio grafico); vigilanza, controllo, prudenza e obiettività nella valutazione dei segni (il decalogo del perito)”.
Un conto sono le ipotesi in cui il saggio grafico non sia più possibile (per impossibilità del sottoscrittore) ovvero necessario, in ragione della sufficienza delle scritture di comparazione, altro è il caso in esame in cui l'unica scrittura di comparazione prodotta è la sottoscrizione apposta al mandato alle liti, dovendosi ritenere inammissibile la pretesa di parte attrice di imporre l'utilizzo di un saggio pag. 7/9 grafico reso dinanzi al consulente di parte, mediante il rifiuto di eseguire nuovamente lo stesso alla presenza del consulente tecnico all'uopo nominato da questo Tribunale.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, la querela va rigettata, con conseguente condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva complessivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la querela di falso avanzata da avverso i seguenti Parte_1
atti: 1) avviso di ricevimento della raccomandata del 25.09.2009 n. 67018065641-
7 portante la cartella di pagamento n. 092 2009 0012953351 000; 2) avviso di ricevimento della raccomandata del 10.11.2009 n. 67019403402-5 portante la cartella di pagamento n. 092 2009 0015351539 000; 3) avviso di ricevimento della raccomandata del 26.01.2010 n. 67024874590-0 portante la cartella di pagamento n. 092 2010 0005865825 000; 4) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2011 0002038248 000 del 08.03.2011; 5) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011 0004146924 000 del 06.04.2011; 6) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011 0016315667 000 del 18.01.2012; 7) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2012 0001251367 000 del
05.03.2012; 8) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2013
0001280967 000 del 26.02.2013; 9) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0001039453 000 del 27.02.2014; 10) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0003507185 000 del 04.04.2014; 11) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0004833550 000 del pag. 8/9 18.04.2014; 12) relazione di notifica della cartella di pagamento n.
09220140006593371000 del 09.07.2014;
b) Condanna il querelante, , al pagamento della pena Parte_1
pecuniaria di € 20,00 ai sensi dell'art. 226 cod. proc. civ.;
c) Condanna , in favore dell'Avv. Domenico Di Giuseppe, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in
2.540,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
d) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00, oltre
[...]
rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge e) Pone definitivamente a carico del querelante, , le spese di Parte_1
CTU.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Rosa Maria Verrastro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 3497/2018
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3497/2018 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
alla Via Piazza Alcide De Gasperi 10, Potenza, presso lo studio dell'Avv. DE
BONIS VITTORIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
c.f. , OP P.IVA_1
elettivamente domiciliato alla via Vienna, 11, Potenza, presso lo studio dell'Avv.
DI GIUSEPPE DOMENICO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. con sede legale in Roma – V.le Controparte_2 P.IVA_2
Europa n. 190 - in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Ditolve, giusta procura generale alle liti (rep. n. 52163 - raccolta n. 14154, Notaio in Roma, registrata in data 6 aprile Persona_1
2017 - all. 1)) ed elettivamente domiciliato presso la Filiale della Società di
Potenza ubicata in via Grippo snc;
CONVENUTA
P.M. - SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.09.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto querela Parte_1
di falso avverso i seguenti atti: 1) avviso di ricevimento della raccomandata del
25.09.2009 n. 67018065641-7 portante la cartella di pagamento n. 092 2009
0012953351 000; 2) avviso di ricevimento della raccomandata del 10.11.2009 n.
67019403402-5 portante la cartella di pagamento n. 092 2009 0015351539 000; 3) avviso di ricevimento della raccomandata del 26.01.2010 n. 67024874590-0 portante la cartella di pagamento n. 092 2010 0005865825 000; 4) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2011 0002038248 000 del 08.03.2011;
5) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011 0004146924 000 del 06.04.2011; 6) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011
0016315667 000 del 18.01.2012; 7) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2012 0001251367 000 del 05.03.2012; 8) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2013 0001280967 000 del 26.02.2013; 9) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0001039453 000 del
27.02.2014; 10) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014
0003507185 000 del 04.04.2014; 11) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0004833550 000 del 18.04.2014; 12) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 09220140006593371000 del 09.07.2014), deducendo di aver appreso, casualmente, dell'esistenza delle cartelle di pagamento pag. 2/9 presupposte, mediante istanza di acquisizione dell'estratto di ruolo esattoriale, non avendone mai ricevuto la relativa notifica.
Pertanto, presentata istanza di accesso, ha riferito di aver ottenuto la relativa documentazione, appurando l'apocrifia delle sottoscrizioni – apparentemente a lui riferibili – apposte agli avvisi di ricevimento e alle relazioni di notifica summenzionate.
Ha instaurato, quindi, il presente giudizio per querela di falso al fine di accertare la falsità degli atti indicati, in via incidentale rispetto al giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento (pendente dinanzi la Commissione
Tributaria Provinciale di Potenza), convenendo sia l' OP
(quale successore ex lege di Equitalia Servizi Riscossione S.p.a.) che
[...]
Controparte_2
Costituitasi in giudizio, l richiamata la disciplina OP applicabile al procedimento notificatorio degli atti dell'agente della riscossione, ha evidenziato la correttezza del proprio operato dovendosi imputare ogni eventuale irregolarità solamente a quale soggetto incaricato della Controparte_2
notificazione, riservandosi ove necessario “di agire con separata ed autonoma azione nei confronti delle e del messo notificatore incaricato, Controparte_2
per la tutela dei propri diritti e degli importi iscritti a ruolo, chiedendo vieppiù di essere manlevata e garantita in tale giudizio da ogni e qualsivoglia condanna”.
Ha contestato, inoltre, il valore probatorio della perizia di parte allegata dal querelante, eccependo, altresì, la mancata indicazione degli elementi alla stregua dei quali accertare la falsità delle sottoscrizioni, come espressamente richiesto, a pena di nullità, dall'art. 221 cod. proc. civ.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'azione deducendo la non esperibilità della querela di falso rispetto alle raccomandate ordinarie, ancorché munite di avvisi di ricevimento (da distinguere rispetto alla notifica degli atti giudiziari per i quali l'attività dell'agente postale incaricato alla notificazione gode della medesima fede privilegiata dell'attività svolta direttamente dall'ufficiale giudiziario); nonché per violazione pag. 3/9 dell'art. 221 cod. proc. civ. non avendo il querelante indicato gli elementi e le prove della falsità.
La causa, istruita documentalmente e mediante la nomina di un consulente grafologo, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
****
§1. Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, atteso che la legittimazione a contraddire nel giudizio di falso spetta CP_2
solamente al soggetto che intenda valersi in giudizio del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, (cfr., ex multis, Cass. n. 19281 del 17 luglio 2019).
§2. Sempre in via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalle convenute.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della querela formulata da si CP_2
rileva che, nel caso in esame, la querela è pienamente ammissibile atteso che in tutti gli atti impugnati l'agente postale accerta, con dichiarazione fidefacente, di aver consegnato il plico al destinatario, il Sig. , ricevendone la Parte_1
sottoscrizione.
Di conseguenza, pur riconoscendo che, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata CP_3
con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, pag. 4/9 allorché sul predetto avviso l'agente dia atto di aver consegnato l'atto direttamente al destinatario, cui va riferita la sottoscrizione, va riconosciuta l'efficacia probatoria privilegiata dell'accertamento compiuto con conseguente necessità, ed ammissibilità, della querela di falso.
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del
1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego.
Si veda, in termini, Cass. Sez. VI, ord. n. 29022 del 5/12/2017 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”.
§2.1. Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità della querela, ex art. 221 co. 2 cod. proc. civ., sollevata da entrambi i convenuti. pag. 5/9 La giurisprudenza, invero, ritiene che l'obbligo di cui alla norma citata, secondo cui “la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, può essere assolto “con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni” e, dunque, anche facendo propri i risultati cui è giunto il consulente tecnico di parte, espressamente richiamati nell'atto di querela (cfr. Cass. Cassazione civile, sez. III ,
19/02/2019 , n. 4720) come nel caso in esame.
§3. Nel merito la querela va rigettata.
Il querelante, come anticipato, si è limitato a dedurre di non aver sottoscritto gli atti impugnati, rinviando all'accertamento compiuto in merito dal proprio consulente di parte.
Onde verificare la genuinità delle sottoscrizioni è stato nominato un consulente tecnico di ufficio il quale ha concluso l'indagine peritale riferendo di non poter stabilire se le sottoscrizioni siano o meno riferibili all'attore per il rifiuto, ingiustificato, di quest'ultimo di rendere il richiesto saggio grafico, nonostante la fissazione di due successivi incontri per l'espletamento dello stesso, debitamente comunicati alle parti.
In particolare, il consulente ha osservato che “Considerato che gli accertamenti che sarebbero dovuti essere eseguiti dalla sottoscritta CTU, tra cui, le misurazioni dei campi di variabilità, l'analisi grafologica dinamica della scrittura, l'analisi segnica e descrittiva, i confronti tra le scritture non sono stati possibili per
l'assenza di materiale comparativo idoneo e di saggio grafico mai rilasciato, sulla base del solo materiale presente nei fascicoli, ad oggi non è possibile fornire all'Ill.mo Giudice una risposta obiettiva ed esaustiva al quesito dal punto di vista del rigore tecnico e metodologico. Sulla base degli elementi in possesso, ad oggi in mancanza del saggio grafico non è possibile stabilire se le sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di querela di falso siano effettivamente riconducibili alla persona del Sig. ”. Parte_1
Sebbene il rifiuto della parte di partecipare alle operazioni peritali non renda necessariamente impossibile fornire una risposta al quesito circa l'apocrifia delle pag. 6/9 sottoscrizioni (come rilevato anche dal Giudice istruttore a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del consulente), nel caso in esame si condividono le osservazioni del consulente dovendosi sottolineare che il querelante ha indicato, quali scritture di comparazione, solamente quella apposta al mandato alle liti ed altre rese dinanzi al proprio consulente di parte (della cui autenticità, peraltro, nulla è dato sapere).
Nessuna scrittura di comparazione coeva all'epoca delle sottoscrizioni contestate è stata prodotta, né è stato addotto alcun motivo giustificato rispetto al rifiuto di sottoporsi nuovamente al saggio grafico dinanzi al consulente nominato dal
Tribunale (saggio, invece, eseguito, si ripete, dinanzi al consulente di parte).
Considerato, dunque, la carenza di valore probatorio della perizia di parte (formata al di fuori del giudizio e priva di una discplina positiva specifica) nonché il comportamento complessivamente tenuto dall'istante, ex art. 116 co. 2 cod. proc. civ., la querela non può che essere rigettata.
L'accertamento tecnico in materia di verifica della genuinità delle sottoscrizioni, infatti, come opportunamente rilevato dall'ausiliario del Tribunale, deve essere condotto “con rigore metodologico, tecnicamente non è possibile che la CTU possa utilizzare delle scritture raccolte da parti terze. Nella prassi metodologica, è il CTU che si occupa di curare la fase dell'acquisizione del saggio grafico, che rappresenta una delle incombenze più delicate dell'attività peritale, al fine di richiedere ed ottenere il più ampio prodotto grafico, il più possibile completo ed esaustivo del bagaglio grafico del sospettato (tema delle variazioni); calibrare il saggio grafico in funzione degli scritti in verifica (omogeneità del saggio grafico); vigilanza, controllo, prudenza e obiettività nella valutazione dei segni (il decalogo del perito)”.
Un conto sono le ipotesi in cui il saggio grafico non sia più possibile (per impossibilità del sottoscrittore) ovvero necessario, in ragione della sufficienza delle scritture di comparazione, altro è il caso in esame in cui l'unica scrittura di comparazione prodotta è la sottoscrizione apposta al mandato alle liti, dovendosi ritenere inammissibile la pretesa di parte attrice di imporre l'utilizzo di un saggio pag. 7/9 grafico reso dinanzi al consulente di parte, mediante il rifiuto di eseguire nuovamente lo stesso alla presenza del consulente tecnico all'uopo nominato da questo Tribunale.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, la querela va rigettata, con conseguente condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza.
Le spese sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva complessivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la querela di falso avanzata da avverso i seguenti Parte_1
atti: 1) avviso di ricevimento della raccomandata del 25.09.2009 n. 67018065641-
7 portante la cartella di pagamento n. 092 2009 0012953351 000; 2) avviso di ricevimento della raccomandata del 10.11.2009 n. 67019403402-5 portante la cartella di pagamento n. 092 2009 0015351539 000; 3) avviso di ricevimento della raccomandata del 26.01.2010 n. 67024874590-0 portante la cartella di pagamento n. 092 2010 0005865825 000; 4) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2011 0002038248 000 del 08.03.2011; 5) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011 0004146924 000 del 06.04.2011; 6) relazione di notifica della cartella d pagamento n. 092 2011 0016315667 000 del 18.01.2012; 7) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2012 0001251367 000 del
05.03.2012; 8) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2013
0001280967 000 del 26.02.2013; 9) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0001039453 000 del 27.02.2014; 10) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0003507185 000 del 04.04.2014; 11) relazione di notifica della cartella di pagamento n. 092 2014 0004833550 000 del pag. 8/9 18.04.2014; 12) relazione di notifica della cartella di pagamento n.
09220140006593371000 del 09.07.2014;
b) Condanna il querelante, , al pagamento della pena Parte_1
pecuniaria di € 20,00 ai sensi dell'art. 226 cod. proc. civ.;
c) Condanna , in favore dell'Avv. Domenico Di Giuseppe, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in
2.540,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
d) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00, oltre
[...]
rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge e) Pone definitivamente a carico del querelante, , le spese di Parte_1
CTU.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Rosa Maria Verrastro
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