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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 612/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato Pt_1 P.IVA_1 giusta procura gneerle per atto Notar in Roma del 07/02/2018 rep n° Per_1
34090 e racc. 6009; ricorrente
E
( ) rappresentato e difeso, dall'Avv. CP_1 C.F._1
Claudio Mastrogiovanni, giusto mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/04/2022 dopo aver contestato le Pt_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. R.G. 38/2021), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente al fine di “accertare la che lo stato patologico della resistente non integrava i presupposti di cui alla l. 118/71 per la concessione dell'assegno mensile di assistenza e per l'effetto rigettare il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dallo stesso proposto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava CP_1 il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/04/202, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ” OBESITA'
GRAVE CON COMPLICANZE ARTROSICHE BPCO CON RESTRIZIONE
MODERATA ALLA SPIROMETRIA E SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE
DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO IN PERSONA CON ANOMALIE
COMPORTAMENTALI”,
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità del 74% dall'aprile 2024, confermando pertanto quanto rilevato dal
CTU in fase di accertamento tecnico preventivo. Per_3
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2
una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio)..
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detto elaborato.
3.1 Stante la decorrenza successiva alla domanda, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese in sede di accertamento tecnico preventivo. Per la presente fase, le spese seguono la soccombenza, liquidata come in dispositivo.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vengono liquidate egualmente in dispositivo, tenendo conto della riduzione di un terzo per l'elaborato depositato in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall
[...]
contro , così provvede: Parte_2 CP_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di atp, dichiarando che [nato ad [...] il CP_1
22.2.1969], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno d'invalidità a far data dall'APRILE 2021;
Pag. 2 di 3 2) compensa le spese in fase di accertamento tecnico preventivo;
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Pt_1 [...]
spese liquidate in Euro 2.200 per compensi, oltre IVA, CA e 15% CP_1 forfettario, da distrarre in favore dell'avv.to Claudio Mastrogiovanni per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , Pt_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori Pt_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 612/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato Pt_1 P.IVA_1 giusta procura gneerle per atto Notar in Roma del 07/02/2018 rep n° Per_1
34090 e racc. 6009; ricorrente
E
( ) rappresentato e difeso, dall'Avv. CP_1 C.F._1
Claudio Mastrogiovanni, giusto mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/04/2022 dopo aver contestato le Pt_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. R.G. 38/2021), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente al fine di “accertare la che lo stato patologico della resistente non integrava i presupposti di cui alla l. 118/71 per la concessione dell'assegno mensile di assistenza e per l'effetto rigettare il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dallo stesso proposto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava CP_1 il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
16/04/202, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ” OBESITA'
GRAVE CON COMPLICANZE ARTROSICHE BPCO CON RESTRIZIONE
MODERATA ALLA SPIROMETRIA E SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE
DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO IN PERSONA CON ANOMALIE
COMPORTAMENTALI”,
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità del 74% dall'aprile 2024, confermando pertanto quanto rilevato dal
CTU in fase di accertamento tecnico preventivo. Per_3
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2
una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio)..
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detto elaborato.
3.1 Stante la decorrenza successiva alla domanda, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese in sede di accertamento tecnico preventivo. Per la presente fase, le spese seguono la soccombenza, liquidata come in dispositivo.
Le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vengono liquidate egualmente in dispositivo, tenendo conto della riduzione di un terzo per l'elaborato depositato in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall
[...]
contro , così provvede: Parte_2 CP_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di atp, dichiarando che [nato ad [...] il CP_1
22.2.1969], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno d'invalidità a far data dall'APRILE 2021;
Pag. 2 di 3 2) compensa le spese in fase di accertamento tecnico preventivo;
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Pt_1 [...]
spese liquidate in Euro 2.200 per compensi, oltre IVA, CA e 15% CP_1 forfettario, da distrarre in favore dell'avv.to Claudio Mastrogiovanni per dichiarato anticipo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , Pt_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori Pt_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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