TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2651/2023
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ORAZIO SCALORINO, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE MASCELLARI, giusta P.IVA_1
procura in atti
Resistente
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30.08.2023, esponeva di aver prestato la Parte_1
propria attività lavorativa alle dipendenze della (società di Controparte_1
costruzione di edifici residenziali e non residenziali), per almeno 5 giorni alla settimana,
dal 5.10.2021 al 31.12.2022, con le mansioni di operaio edile e retribuzione oraria (al lordo) di euro 8,32; che, durante il rapporto di lavoro, non aveva percepito la tredicesima mensilità né goduto di ferie e non gli era stato corrisposto il Trattamento di
Fine Rapporto, maturando così un credito di complessivi euro 5.472,03, al lordo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro la società al fine di sentire condannare la società Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di euro 5.472,03 o quella maggiore o minore accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la società , che contestava quanto dedotto dal ricorrente e CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che la corresponsione della gratifica natalizia,
c.d. tredicesima mensilità, ed il pagamento delle ferie non godute doveva avvenire da parte della , mentre riguardo al pagamento del trattamento di fine rapporto di Parte_2
lavoro, il calcolo effettuato dal ricorrente era erroneo, ammontando tale trattamento ad euro 1.150,00 lorde, che aveva più volte offerto in pagamento, rifiutato dal lavoratore, il quale aveva sempre preteso il maggiore importo dallo stesso determinato.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che la è un ente a carattere bilaterale e Parte_2
paritetico costituito dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni sindacali dei
II lavoratori e dei datori di lavoro, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori in ambito edilizio e artigianale attraverso l'erogazione di determinati benefici e provvidenze.
La provvede, tra l'altro, al pagamento diretto ai lavorati delle ferie, gratifica Parte_2
natalizia e integrazioni per malattia, infortunio e malattia professionale;
il ruolo dell'ente consiste, in particolare, nell'assicurare ai lavoratori la corresponsione di una parte significativa del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, oltre a prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale svolgendo, altresì,
funzioni pubbliche, nonostante si tratti di un ente di natura privata, finanziato interamente dalle imprese e dai lavoratori. L'adesione alla è obbligatoria Parte_2
per tutte le imprese edili e l'iscrizione è condizione affinché sia realizzata da parte dell'impresa l'osservanza della contrattazione collettiva nazionale di settore.
Nella vicenda in esame ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
della società dal 5.10.2021 al 31.12.2022, con le mansioni di operaio Controparte_1
edile, senza percepire la tredicesima mensilità né il TFR e senza, altresì, godere di ferie,
chiedendo che gli venisse corrisposta la complessiva somma di euro 5.472,03. In
conformità a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro del settore edile, sia la tredicesima mensilità che l'indennità di ferie non godute vengono corrisposte dalla
, allo scopo di tutelare i diritti dei predetti lavoratori e solo quando vi sia Parte_2
stato il diniego dell'ente a causa del mancato versamento degli accantonamenti da parte della società datoriale, può rivolgersi a quest'ultima per conseguire il pagamento di quanto dovuto. Non avendo il lavoratore dimostrato di essersi preventivamente rivolto all'ente previdenziale di categoria per la liquidazione delle predette spettanze retributive, che ne ha rifiutato il pagamento per effetto del mancato versamento degli accantonamenti, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società datoriale rispetto alla pretesa avanzata a tale titolo dal ricorrente.
III Riguardo, viceversa, al trattamento di fine rapporto, occorre rilevare che, dall'ultima busta paga prodotta in atti (novembre 2022), risulta che l'ammontare lordo del TFR
maturato da è pari ad € 1.523,81 e, precisamente: € 329,09, quale rateo Parte_1
di TFR maturato nel corso dell'anno 2021; € 1.170,09, quale rateo di TFR maturato nell'anno 2022 ed € 24,63 a titolo di rivalutazione (per un importo netto indicato in busta paga pari ad € 1.240,52). Pertanto, al ricorrente va riconosciuta somma di euro
1.523,81 (anziché 1.150,00 lorde offerte dalla resistente).
Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e la società va CP_1
condannata al pagamento, in favore di della somma di € 1.523,81, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo al limitato e parziale accoglimento del ricorso e, pertanto, alla reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2651/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società rispetto alla CP_1
richiesta di pagamento della tredicesima mensilità ed indennità di ferie non godute, non avendo il lavoratore preventivamente richiesto la liquidazione da parte della Parte_2
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 1.523,81 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalla data di esigibilità del credito sino all'effettivo soddisfo.
IV Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
V