Art. 145.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 150 unita'.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in 150 unita'.