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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa EL HI, chiamato il procedimento iscritto al n. 6228/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.40 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché
l'CU HE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa EL HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6228 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Don Orione n.18, rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Tarantino, per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
oggetto: collocamento mirato conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/10/2025
DISPOSITIVO Accoglie il ricorso e per l'effetto:
-Dichiara che presenta i requisiti sanitari (invalidità 47 %) per l'accesso al sistema del Parte_1
collocamento mirato ex art.1, comma 4, L. n.68/1999, a decorrere dalla visita di revisione del
14/11/2023; - Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.250,00, oltre spese CP_1
generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.4.2024, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento Parte_1 CP_1
di una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini della dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L. n.68/1999, a decorrere dalla data della visita di revisione.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato.
Il CTU, dott. , a seguito delle operazioni peritali, ha accertato che il ricorrente è soggetto Persona_1
invalido nella misura del 47% a decorrere dalla visita di revisione del 14.11.2023 e pertanto in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per l'accesso al collocamento mirato.
Il CTU ha infatti così concluso la relazione “ Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che il
sig. sia un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella Parte_1
misura del47% (quarantasette per cento), secondo le tabelle del D.M. 05/02/1992…” e, con le note integrative del 30.9.2025, ha specificato anche le mansioni che il ricorrente è in grado di espletare
“si ritiene che possano essere espletate mansioni d'ufficio, escludendo sia turni di lavoro
straordinario sia il costante e diretto contatto con il pubblico, fonte di stress, considerato l'habitus
ansioso del periziato.. Pertanto, possono essere svolte mansioni nell'ambito amministrativo (ad esempio, nella gestione della corrispondenza aziendale, nella redazione ed archiviazione di
documenti amministrativi, nella tenuta ed aggiornamento di dati aziendali), nell'ambito finanziario
(controllo di scadenze pagamenti di clienti e fornitori, predisposizione di preventivi e consuntivi),
nell'area informatica (utilizzo di software gestionali, digitalizzazione/archiviazione elettronica di documenti) nell'ambito di segreteria (prenotazioni, agenda di appuntamenti). Tali mansioni
potrebbero essere svolte nel settore pubblico o nel privato.”
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Infine, le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 29.10.2025
Il Giudice Onorario
EL HI