CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35800 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SU DA nato il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, dott. Pietro Gaeta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35800 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Modena, il 3 luglio 2017, ha dichiarato ID KU colpevole del reato sanzionato dall'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di nove mesi di reclusione, sostituita dall'allontanamento immediato dal territorio nazionale con divieto di reingresso per cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. ID KU propone, con il ministero dell'avv. Marco Malavolta, sostituto processuale dell'avv. Andrea Aguzzoli, che la difende d'ufficio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo — qui enunciato, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione con il quale lamenta violazione della legge processuale per avere la Corte di appello indebitamente disatteso il motivo di impugnazione con il quale era stato chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, emessa all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputata la quale, nondimeno, non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e del processo e, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non vi si è volontariamente sottratta. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 22 marzo 2023, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. ID KU, cittadina romena, è stata raggiunta, il 2 settembre 2014, da decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale, in esecuzione del quale, tre giorni dopo, è stata espulsa. Sorpresa, il 4 febbraio 2015, in Modena, la KU è stata, di conseguenza, sottoposta a procedimento penale per il reato sanzionato dall'art.20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che prevede che «Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, 2 nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva». Il relativo decreto di citazione è stato notificato al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per essersi l'imputata rifiutata, all'atto dell'identificazione, di eleggere domicilio, condotta che, nella prospettiva dei giudici di merito, ha giustificato l'applicazione delle regole proprie del processo in assenza. 3. L'imputata ha sostenuto, con l'atto di appello, che le prescelte modalità di instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti si sono tradotte in un vizio che deve essere qualificato, in ossequio a quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01; Sez. 5, n. 32586 dei 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 - 01), in termini di nullità assoluta, giacché la notifica, benché non omessa, ma solo effettuata in forma diversa da quella prescritta, si è rivelata radicalmente inidonea ad assicurarle la reale ed effettiva conoscenza del processo. La Corte di appello, nel respingere tale censura, ha rilevato che, nel caso di specie, deve discutersi, a ben vedere, di volontaria sottrazione, da parte dell'imputato, alla conoscenza del processo, avuto, precipuamente riguardo: - alla condizione personale della Csurk:ui che, pochi mesi prima di essere fermata ed identificata, era stata destinataria di un provvedimento di espulsione, subito eseguito, dal quale discendeva il temporaneo divieto di reingresso nel territorio italiano;
- alla materiale confezione del verbale ck identificazione, redatto, oltre che in italiano, in lingua romena e contenente, tra l'altro, la precisa indicazione della disposizione di legge violata, nonché l'espresso rifiuto di eleggere domicilio, accompagnato dall'enunciazione delle conseguenze derivanti da tale opzione e, precisamente, del fatto che le successive notificazioni sarebbero state effettuate mediante consegna di copia al difensore;
- al contegno poscia serbato dalla donna la quale, nei mesi seguenti, risulta essersi mantenuta sul territorio italiano, così manifestando persistente indifferenza alle statuizioni emesse nei suoi confronti dall'autorità amministrativa così come da quella giudiziaria. 3 La combinata considerazione delle indicate emergenze ha indotto, conclusivamente, la Corte di appello a ritenere che l'inadempimento dell'imputata agli oneri di diligenza previsti ai suo carico abbia reso l'ignoranza del processo «colpevole» e legittimato, dunque, la dichiarazione di assenza. 4. Il giudice di merito ha, sotto questo aspetto, superato le doglianze, reiterate in ricorso, vedenti sull'interpretazione dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale il giudice procede in assenza, anche quando non sia provato che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all'udienza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole ma risulti, tuttavia, che egli si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Soccorrono, al riguardo, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail), ha indicato (cfr., in specie, il par. 14 del «Considerato in diritto») le condizioni al cospetto delle quali può dirsi che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Nella circostanza, il massimo consesso nomofilattico ha, in particolare, osservato che l'art. 420-bis cod. proc. pen. valorizza, per la difesa dai «finti inconsapevoli», quale unica ipotesi in cui è possibile procedere quantunque la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del procedimento, desumibile da condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. Al riguardo, ha, significativamente, aggiunto: «L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». 4 Ora, nel caso di specie, i giudici di merito — pur non mettendo in dubbio che ID KU non ha avuto effettiva conoscenza dell'esercizio, a suo carico, dell'azione penale — hanno riconosciuto rilevanza decisiva a profili che, a loro giudizio, qualificano il suo atteggiamento in termini di «volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del procedimento e del processo» anziché di mera «mancata diligenza». A tal fine, mantenendosi nel solco delle indicazioni fornite, sul piano metodologico, dalle Sezioni unite, hanno, in primo luogo, tratto argomento dalla specificità del fatto, connotato dalla sicura consapevolezza, in capo alla KU ed al momento dell'identificazione„ dell'addebito che, sebbene ancora non formalizzato in un atto tipico, le era mosso, discendente da una condizione di irregolare permanenza sul territorio dello Stato che, pochi mesi prima, aveva determinato la sua espulsione, disposta e, a stretto giro, materialmente eseguita. La chiara percezione, in chiave psicologica, della natura e della consistenza dell'illecito in contestazione è, d'altro canto, attestata dalla precisa indicazione, nell'atto formato alla sua presenza, tradotto nella lingua natale della KU e da lei sottoscritto, delle norme di legge violate e della data di commissione del reato, mentre il successivo contegno della donna è coerente con l'assunto secondo cui ella ha deliberatamente scelto di disinteressarsi di un procedimento penale che ben sapeva essere inesorabilmente destinato a concludersi con ill suo ulteriore allontanamento dall'Italia, paese dove, come dimostrato da quanto accaduto nei mesi successivi, ella intendeva ad ogni costo trattenersi. 5. In questo contesto, la Corte di appello ha assegnato decisiva rilevanza — in vista dell'apprezzamento della volontarietà della sottrazione alla conoscenza della pendenza del procedimento — al rifiuto frapposto dall'imputato all'elezione del domicilio al quale eseguire tutte le notificazioni, cui è conseguita l'immediata comunicazione che i predetti adempimenti sarebbero stati effettuati mediante consegna di copia al difensore che, contestualmente, le è stato di ufficio nominato. La ricorrente solleva, in proposito, obiezioni che fanno leva sul carattere meramente deduttivo del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, tale da non assicurare, a suo modo di vedere, alcuna certezza in ordine al profilo controverso, e segnala che il rifiuto ben può essere dipeso — invece che dall'ipotizzato e malizioso contegno che le viene ascritto — dalla materiale impossibilità, stante l'indisponibilità di un alloggio, di indicare un valido recapito. 5 La doglianza non coglie nel segno, come correttamente segnalato dal Procuratore generale nella pregevole requisitoria. Premesso, invero, che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato, anche di recente, di qualificare il rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio alla stregua di pregnante indice di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Mouhali, Rv. 276456 - 01; Sez.
6. N. 3815 del 18/12/2018, dep. 2019, Rapanà Rv. 274980 - 01), è logico assegnare analoga portata al comportamento del soggetto che, pur sottoscrivendo il verbale, rifiuti sic et simpliciter di eleggere il domicilio e, quindi, ometta di mettersi in contatto con il difensore, così ponendosi in una condizione di preordinata ed insuperabile ignoranza, al cospetto della quale sarebbe impossibile portare a compimento l'instaurando procedimento penale. La decisione impugnata si connota, sotto questo aspetto, per la corretta applicazione dei principi, sopra richiamati, enunciati dalle Sezioni unite, in quanto trae spunto dalle, già ampiamente ricordate, condizioni di contesto per rinvenire, in termini qui incensurabili, nel rifiuto di elezione di domicilio un escamotage volto a sottrarsi alla conoscenza del procedimento e, in ultimo, all'esecuzione della statuizione che ella prevedeva sarebbe stata adottata al suo esito, piuttosto il sintomo di una mera mancanza di diligenza, da sola insufficiente a configurare quella «volontaria sottrazione» che, per espressa volontà del legislatore, è equiparata alla conoscenza della pendenza del procedimento. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ID KU al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, dott. Pietro Gaeta, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35800 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Modena, il 3 luglio 2017, ha dichiarato ID KU colpevole del reato sanzionato dall'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di nove mesi di reclusione, sostituita dall'allontanamento immediato dal territorio nazionale con divieto di reingresso per cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. ID KU propone, con il ministero dell'avv. Marco Malavolta, sostituto processuale dell'avv. Andrea Aguzzoli, che la difende d'ufficio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo — qui enunciato, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione con il quale lamenta violazione della legge processuale per avere la Corte di appello indebitamente disatteso il motivo di impugnazione con il quale era stato chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, emessa all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputata la quale, nondimeno, non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e del processo e, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non vi si è volontariamente sottratta. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 22 marzo 2023, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. ID KU, cittadina romena, è stata raggiunta, il 2 settembre 2014, da decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale, in esecuzione del quale, tre giorni dopo, è stata espulsa. Sorpresa, il 4 febbraio 2015, in Modena, la KU è stata, di conseguenza, sottoposta a procedimento penale per il reato sanzionato dall'art.20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che prevede che «Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, 2 nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva». Il relativo decreto di citazione è stato notificato al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per essersi l'imputata rifiutata, all'atto dell'identificazione, di eleggere domicilio, condotta che, nella prospettiva dei giudici di merito, ha giustificato l'applicazione delle regole proprie del processo in assenza. 3. L'imputata ha sostenuto, con l'atto di appello, che le prescelte modalità di instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti si sono tradotte in un vizio che deve essere qualificato, in ossequio a quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01; Sez. 5, n. 32586 dei 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 - 01), in termini di nullità assoluta, giacché la notifica, benché non omessa, ma solo effettuata in forma diversa da quella prescritta, si è rivelata radicalmente inidonea ad assicurarle la reale ed effettiva conoscenza del processo. La Corte di appello, nel respingere tale censura, ha rilevato che, nel caso di specie, deve discutersi, a ben vedere, di volontaria sottrazione, da parte dell'imputato, alla conoscenza del processo, avuto, precipuamente riguardo: - alla condizione personale della Csurk:ui che, pochi mesi prima di essere fermata ed identificata, era stata destinataria di un provvedimento di espulsione, subito eseguito, dal quale discendeva il temporaneo divieto di reingresso nel territorio italiano;
- alla materiale confezione del verbale ck identificazione, redatto, oltre che in italiano, in lingua romena e contenente, tra l'altro, la precisa indicazione della disposizione di legge violata, nonché l'espresso rifiuto di eleggere domicilio, accompagnato dall'enunciazione delle conseguenze derivanti da tale opzione e, precisamente, del fatto che le successive notificazioni sarebbero state effettuate mediante consegna di copia al difensore;
- al contegno poscia serbato dalla donna la quale, nei mesi seguenti, risulta essersi mantenuta sul territorio italiano, così manifestando persistente indifferenza alle statuizioni emesse nei suoi confronti dall'autorità amministrativa così come da quella giudiziaria. 3 La combinata considerazione delle indicate emergenze ha indotto, conclusivamente, la Corte di appello a ritenere che l'inadempimento dell'imputata agli oneri di diligenza previsti ai suo carico abbia reso l'ignoranza del processo «colpevole» e legittimato, dunque, la dichiarazione di assenza. 4. Il giudice di merito ha, sotto questo aspetto, superato le doglianze, reiterate in ricorso, vedenti sull'interpretazione dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale il giudice procede in assenza, anche quando non sia provato che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all'udienza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole ma risulti, tuttavia, che egli si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Soccorrono, al riguardo, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail), ha indicato (cfr., in specie, il par. 14 del «Considerato in diritto») le condizioni al cospetto delle quali può dirsi che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Nella circostanza, il massimo consesso nomofilattico ha, in particolare, osservato che l'art. 420-bis cod. proc. pen. valorizza, per la difesa dai «finti inconsapevoli», quale unica ipotesi in cui è possibile procedere quantunque la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del procedimento, desumibile da condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. Al riguardo, ha, significativamente, aggiunto: «L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita». 4 Ora, nel caso di specie, i giudici di merito — pur non mettendo in dubbio che ID KU non ha avuto effettiva conoscenza dell'esercizio, a suo carico, dell'azione penale — hanno riconosciuto rilevanza decisiva a profili che, a loro giudizio, qualificano il suo atteggiamento in termini di «volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del procedimento e del processo» anziché di mera «mancata diligenza». A tal fine, mantenendosi nel solco delle indicazioni fornite, sul piano metodologico, dalle Sezioni unite, hanno, in primo luogo, tratto argomento dalla specificità del fatto, connotato dalla sicura consapevolezza, in capo alla KU ed al momento dell'identificazione„ dell'addebito che, sebbene ancora non formalizzato in un atto tipico, le era mosso, discendente da una condizione di irregolare permanenza sul territorio dello Stato che, pochi mesi prima, aveva determinato la sua espulsione, disposta e, a stretto giro, materialmente eseguita. La chiara percezione, in chiave psicologica, della natura e della consistenza dell'illecito in contestazione è, d'altro canto, attestata dalla precisa indicazione, nell'atto formato alla sua presenza, tradotto nella lingua natale della KU e da lei sottoscritto, delle norme di legge violate e della data di commissione del reato, mentre il successivo contegno della donna è coerente con l'assunto secondo cui ella ha deliberatamente scelto di disinteressarsi di un procedimento penale che ben sapeva essere inesorabilmente destinato a concludersi con ill suo ulteriore allontanamento dall'Italia, paese dove, come dimostrato da quanto accaduto nei mesi successivi, ella intendeva ad ogni costo trattenersi. 5. In questo contesto, la Corte di appello ha assegnato decisiva rilevanza — in vista dell'apprezzamento della volontarietà della sottrazione alla conoscenza della pendenza del procedimento — al rifiuto frapposto dall'imputato all'elezione del domicilio al quale eseguire tutte le notificazioni, cui è conseguita l'immediata comunicazione che i predetti adempimenti sarebbero stati effettuati mediante consegna di copia al difensore che, contestualmente, le è stato di ufficio nominato. La ricorrente solleva, in proposito, obiezioni che fanno leva sul carattere meramente deduttivo del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, tale da non assicurare, a suo modo di vedere, alcuna certezza in ordine al profilo controverso, e segnala che il rifiuto ben può essere dipeso — invece che dall'ipotizzato e malizioso contegno che le viene ascritto — dalla materiale impossibilità, stante l'indisponibilità di un alloggio, di indicare un valido recapito. 5 La doglianza non coglie nel segno, come correttamente segnalato dal Procuratore generale nella pregevole requisitoria. Premesso, invero, che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato, anche di recente, di qualificare il rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio alla stregua di pregnante indice di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Mouhali, Rv. 276456 - 01; Sez.
6. N. 3815 del 18/12/2018, dep. 2019, Rapanà Rv. 274980 - 01), è logico assegnare analoga portata al comportamento del soggetto che, pur sottoscrivendo il verbale, rifiuti sic et simpliciter di eleggere il domicilio e, quindi, ometta di mettersi in contatto con il difensore, così ponendosi in una condizione di preordinata ed insuperabile ignoranza, al cospetto della quale sarebbe impossibile portare a compimento l'instaurando procedimento penale. La decisione impugnata si connota, sotto questo aspetto, per la corretta applicazione dei principi, sopra richiamati, enunciati dalle Sezioni unite, in quanto trae spunto dalle, già ampiamente ricordate, condizioni di contesto per rinvenire, in termini qui incensurabili, nel rifiuto di elezione di domicilio un escamotage volto a sottrarsi alla conoscenza del procedimento e, in ultimo, all'esecuzione della statuizione che ella prevedeva sarebbe stata adottata al suo esito, piuttosto il sintomo di una mera mancanza di diligenza, da sola insufficiente a configurare quella «volontaria sottrazione» che, per espressa volontà del legislatore, è equiparata alla conoscenza della pendenza del procedimento. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ID KU al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/04/2023.