CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40945 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Salerno;
lette le richieste del difensore, Avv. Valerio Di Stasio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40945 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia di MA TT in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di MA TT deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di norma processuale ed il conseguente pregiudizio del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio riconosciuto dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, avendo la Corte territoriale proceduto alla trattazione scritta del presente processo nonostante la diversa indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio e la specifica richiesta formulata dal ricorrente. Rileva, infatti, il ricorrente che: i) detto decreto, emesso il 21/12/2022, prima dell'entrata in vigore del d. 1gs. n. 150 del 2022, aveva fissato l'udienza per il giorno 28/2/2023 (data successiva al termine ultimo, secondo la disposizione allora vigente, di applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020) disponendo la comparizione delle parti;
ii) solo con la legge n. 199 del 2022 si prevedeva, infatti, che tale norma continuava ad applicarsi per tutte le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023; iii) con i motivi nuovi depositati 1'8/2/2023, la difesa rappresentava la volontà dell'imputato di essere presente in udienza;
iv) ricevuta la requisitoria del Pubblico Ministero, il difensore depositava una nota in cui rinnovava la richiesta di trattazione in presenza e il successivo 16/2/2023 riceveva dalla Cancelleria la nota in cui si informava che le conclusioni del Procuratore Generale erano state inviate a solo titolo di conoscenza e che la trattazione del processo sarebbe avvenuta in presenza;
v) all'udienza del 28/2/2023 la Corte disponeva la trattazione scritta del processo e pronunciava la sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente che si è verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto alla difesa è stato impedito sia di presentare conclusioni scritte nei cinque giorni precedenti l'udienza che di concludere oralmente in udienza. 2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento conseguente alla omessa valutazione delle risultanze probatorie emergenti dal verbale di pronto soccorso attestante le lesioni subite dall'imputato in occasione dei fatti per cui si procede. Ad avviso del ricorrente la sentenza, collocando l'aggressione da parte di un soggetto rimasto sconosciuto in un momento successivo all'inizio della 2 condotta da parte dell'agente, non ha considerato, invece, che tale aggressione è avvenuta proprio mentre era in atto la discussione tra l'imputato e gli Agenti della Polizia Municipale. Tale diversa ricostruzione dei fatti, potrebbe, infatti, portare al riconoscimento di una scriminante ovvero a valutare la particolare tenuità dell'offesa. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, RO Molino, ha depositato requisitoria scritta in cui, nel concludere per l'accoglimento del primo motivo, ha evidenziato la sussistenza della dedotta violazione della legge penale processuale connessa alla omessa partecipazione del difensore alla udienza in relazione al solo profilo dell'affidamento nella comunicazione proveniente dalla Cancelleria della Corte di appello procedente in ordine alla trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1 Rileva, infatti, il Collegio che dall'esame degli atti (cui può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta) risulta che con il decreto di citazione a giudizio era stata disposta la comparizione delle parti. Successivamente a tale decreto non risulta emesso alcun ulteriore provvedimento di trasformazione del rito da parte della Corte territoriale. Inoltre, l'affidamento dell'imputato e del suo difensore sulla trattazione in udienza pubblica del processo è stato ulteriormente alimentato dalla nota della Cancelleria, comunicata il 16 febbraio 2023 (dodici giorni prima dell'udienza) in cui si precisava che la «trattazione del processo avverrà in presenza» e che le conclusioni del Procuratore Generale erano state inviate solo a titolo di conoscenza. Va, infine, aggiunto che dal ruolo di udienza allegato al ricorso, il processo in esame risultava tra quelli per cui era stata fissata la trattazione «in presenza». Nonostante ciò, all'udienza del 28 febbraio 2023, alla quale si presentava il difensore dell'imputato, la Corte territoriale disponeva la trattazione in forma non partecipata del processo, rilevando che non era stata presentata dall'imputato alcuna tempestiva istanza di discussione. Ad avviso del Collegio siffatto provvedimento ha determinato una violazione del diritto di intervento dell'imputato e, dunque, una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal ricorrente con il motivo in esame. Ha errato, infatti, la Corte territoriale nel porre l'accento sulla mancata richiesta di discussione da parte dell'imputato appellante. Tale richiesta sarebbe 3 stata, infatti, necessaria, ai fini della trasformazione del rito, solo nell'ipotesi - non ricorrente nella fattispecie in esame - in cui ab origine fosse stata disposta la trattazione non partecipata del processo ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte cuacz=are di appello di Napoli. Così deciso il 12 settembre 2023 -,
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Salerno;
lette le richieste del difensore, Avv. Valerio Di Stasio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 40945 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia di MA TT in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di MA TT deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di norma processuale ed il conseguente pregiudizio del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio riconosciuto dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, avendo la Corte territoriale proceduto alla trattazione scritta del presente processo nonostante la diversa indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio e la specifica richiesta formulata dal ricorrente. Rileva, infatti, il ricorrente che: i) detto decreto, emesso il 21/12/2022, prima dell'entrata in vigore del d. 1gs. n. 150 del 2022, aveva fissato l'udienza per il giorno 28/2/2023 (data successiva al termine ultimo, secondo la disposizione allora vigente, di applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020) disponendo la comparizione delle parti;
ii) solo con la legge n. 199 del 2022 si prevedeva, infatti, che tale norma continuava ad applicarsi per tutte le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023; iii) con i motivi nuovi depositati 1'8/2/2023, la difesa rappresentava la volontà dell'imputato di essere presente in udienza;
iv) ricevuta la requisitoria del Pubblico Ministero, il difensore depositava una nota in cui rinnovava la richiesta di trattazione in presenza e il successivo 16/2/2023 riceveva dalla Cancelleria la nota in cui si informava che le conclusioni del Procuratore Generale erano state inviate a solo titolo di conoscenza e che la trattazione del processo sarebbe avvenuta in presenza;
v) all'udienza del 28/2/2023 la Corte disponeva la trattazione scritta del processo e pronunciava la sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente che si è verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto alla difesa è stato impedito sia di presentare conclusioni scritte nei cinque giorni precedenti l'udienza che di concludere oralmente in udienza. 2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento conseguente alla omessa valutazione delle risultanze probatorie emergenti dal verbale di pronto soccorso attestante le lesioni subite dall'imputato in occasione dei fatti per cui si procede. Ad avviso del ricorrente la sentenza, collocando l'aggressione da parte di un soggetto rimasto sconosciuto in un momento successivo all'inizio della 2 condotta da parte dell'agente, non ha considerato, invece, che tale aggressione è avvenuta proprio mentre era in atto la discussione tra l'imputato e gli Agenti della Polizia Municipale. Tale diversa ricostruzione dei fatti, potrebbe, infatti, portare al riconoscimento di una scriminante ovvero a valutare la particolare tenuità dell'offesa. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, RO Molino, ha depositato requisitoria scritta in cui, nel concludere per l'accoglimento del primo motivo, ha evidenziato la sussistenza della dedotta violazione della legge penale processuale connessa alla omessa partecipazione del difensore alla udienza in relazione al solo profilo dell'affidamento nella comunicazione proveniente dalla Cancelleria della Corte di appello procedente in ordine alla trattazione orale del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1 Rileva, infatti, il Collegio che dall'esame degli atti (cui può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta) risulta che con il decreto di citazione a giudizio era stata disposta la comparizione delle parti. Successivamente a tale decreto non risulta emesso alcun ulteriore provvedimento di trasformazione del rito da parte della Corte territoriale. Inoltre, l'affidamento dell'imputato e del suo difensore sulla trattazione in udienza pubblica del processo è stato ulteriormente alimentato dalla nota della Cancelleria, comunicata il 16 febbraio 2023 (dodici giorni prima dell'udienza) in cui si precisava che la «trattazione del processo avverrà in presenza» e che le conclusioni del Procuratore Generale erano state inviate solo a titolo di conoscenza. Va, infine, aggiunto che dal ruolo di udienza allegato al ricorso, il processo in esame risultava tra quelli per cui era stata fissata la trattazione «in presenza». Nonostante ciò, all'udienza del 28 febbraio 2023, alla quale si presentava il difensore dell'imputato, la Corte territoriale disponeva la trattazione in forma non partecipata del processo, rilevando che non era stata presentata dall'imputato alcuna tempestiva istanza di discussione. Ad avviso del Collegio siffatto provvedimento ha determinato una violazione del diritto di intervento dell'imputato e, dunque, una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal ricorrente con il motivo in esame. Ha errato, infatti, la Corte territoriale nel porre l'accento sulla mancata richiesta di discussione da parte dell'imputato appellante. Tale richiesta sarebbe 3 stata, infatti, necessaria, ai fini della trasformazione del rito, solo nell'ipotesi - non ricorrente nella fattispecie in esame - in cui ab origine fosse stata disposta la trattazione non partecipata del processo ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 3. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte cuacz=are di appello di Napoli. Così deciso il 12 settembre 2023 -,