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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 02/10/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.127 del ruolo generale dell'anno
2021, vertente tra:
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...]
Sandro Pertini.45 (C.F.: ); , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(EN) il 19.11.1957, residente in [...]
(C.F.: ); , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3 ivi residente a[...] ( C.F.: ); CodiceFiscale_3 CP_1 nato a [...] [...] , ivi residente alla Contrada Vigne Vecchie snc (C.F.: ; tutti in qualità di eredi di , nato a C.F._4 Persona_1 nato a [...] il [...] ( C.F.: ) deceduto il C.F._5
28 luglio 2021; rappresentati e difesi giusta procura agli atti dall'Avv. Antonino
Minacapilli ( C.F.: ) il quale dichiara di voler ricevere avvisi C.F._6
e comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
Email_1
Appellanti
CONTRO
1
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente TR domiciliata presso la filiale di Caltanissetta via Leone XIII, Caltanissetta, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Mario Renato Crupi
( il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al C.F._7 numero fax: 095/7155017 ovvero al seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Caltanissetta.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24 aprile 2025, di seguito trascritte:
Per gli appellanti in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello e del ricorso in riassunzione, in riforma della sentenza n. 362/2010 emessa dal Tribunale di Enna in data 23 Novembre 2020, in via gradatamente subordinata, così statuire e giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1)
Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e ne revochi le parti e le statuizioni indicate e censurate nei superiori motivi di appello, per tutti i motivi sopra analiticamente dedotti, e in particolare: - annulli e revochi la statuizione del dispositivo che ha deciso “nella causa iscritta al n. 1698/2015 R.G.”,
e cioè in un procedimento diverso dal giudizio n. 478/014 R.G., rinviando la causa al Giudice di primo grado che l'ha emessa per le necessarie conseguenti statuizioni.
2) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e ne revochi la statuizione di inammissibilità della domanda per asserita mancata citazione in giudizio dell' , siccome palesemente NT illegittima, infondata, erronea e iniqua, nonché emessa in palese violazione delle disposizioni processuali di cui agli articoli 101 e seguenti c.p.c. che regolamentano il contraddittorio e la sua necessaria integrazione anche per economia processuale, con eventuale rinvio al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per le conseguenti statuizioni. NEL MERITO 3) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la
2 impugnata sentenza e ne revochi la statuizione di inammissibilità della domanda sulla base dele risultanze dell'istruttoria della causa, dei documenti probatori prodotti dall'attore e acquisiti in giudizio, delle sottoscrizioni apposte dall'attore
[...]
nel corso dell'istruttoria del giudizio e della Consulenza Tecnica di Ufficio Per_1 redatta dal CTU e acquisita nel giudizio di primo grado. IN SUBORDINE 4) Disponga la integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di – NT CP_3 che risulta già chiamata in giudizio con la notifica effettuata in data 3 Agosto 2016,
o in subordine disponga il rinvio dal Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per la necessaria integrazione del contraddittorio e per la pronuncia delle conseguenti statuizioni di merito. IN ULTERIORE SUBORDINE: ECCEZIONE DÌ ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE 5) Si chiede infine che codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, allorché dovesse ritenere condivisibile la tesi e l'interpretazione restrittiva adottata della sentenza impugnata sulla non integrabilità del contraddittorio nel caso di specie e nel presente processo, sollevi la questione di illegittimità costituzionale agli articoli 221 e seguenti c.p.c. per violazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza) e dell'art. 24 (diritto di difesa) e dell'art. 111 della Costituzione (giusto processo)”.
Per l'appellata: insiste nelle difese di cui in comparsa di costituzione e risposta, precisa le proprie conclusioni come in atti che qui vengono trascritte:“Si chiede che
l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: Rigettare perché infondato ed inammissibile nei confronti di , l'appello proposto da CP_2 [...]
, con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Enna n. Per_1
378/2020, e con vittoria di spese anche del presente giudizio”.
Per il Procuratore Generale: vi è comunicazione degli atti in data 25/02/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2014 conveniva, dinanzi Persona_1 al Tribunale di Enna, < di che Controparte_4 CP_3 ha redatto in data 9.5.2012 l'avviso di ricevimento del plico postale spedito con raccomandata n.763317926678>> contenente l'avviso di accertamento da parte
3 dell' n. TYUO100248/2012 relativo all'anno 2007 per un NT importo di € 570.876,08.
L'attore esponeva che in data 27 marzo 2013 aveva ricevuto da
[...] una nota con la quale veniva comunicato l'avvio dell'attività di CP_5 riscossione per le suddette somme;
che, dopo accurate ricerche, aveva accertato di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento indicato nella nota inviata da;
che, più precisamente, aveva accertato che la sottoscrizione CP_5 apposta sull'avviso di ricevimento postale, apparentemente a lui riferibile, era apocrifa.
L'attore chiedeva, pertanto, che venisse accertata giudizialmente la falsità della sottoscrizione apparentemente a lui riferibile ed apposta sul suddetto avviso, nonché la falsa attestazione dell'Ufficiale Postale che aveva consegnato il plico, e,
a tal fine, proponeva ex art. 221 c.p.c. querela di falso in via principale.
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, il difetto di TR legittimazione passiva della parte convenuta in ordine alla proposta querela di falso e che si trattava di querela di falso che investiva una raccomandata con ricevuta di ritorno con cui l'agente postale aveva attestato di avere provveduto a consegnare al destinatario la busta allegata alla cartolina, senza che fosse tenuto a verificare le generalità del ricevente.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU grafologica che accertava che la firma apposta sulla cartolina postale non era riconducibile a . Persona_1
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n.362/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, con cui, ritenuta fondata l'eccezione di legittimazione passiva proposta da rispetto alla domanda proposta da TR [...]
, dichiarava inammissibile la domanda e compensava tra le parti le spese Per_1 di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello , affidato ai seguenti motivi. Persona_1
Con il primo motivo deduceva che il giudice di prime cure, nel dispositivo, aveva indicato erroneamente la causa in oggetto con il n.1698/2015 R.G., cioè, afferente a procedimento diverso dalla causa iscritta al n. 478/2014 R.G. proposta dall'attore.
Con il secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza impugnata laddove era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda per asserita mancata citazione in
4 giudizio dell' . Sosteneva che nel corso del giudizio di primo NT grado, attraverso la notifica degli atti di causa e dell'ordine di esibizione del documento postale oggetto di veridicità nei confronti della NT
di fatto si erano prodotti gli effetti di una vera e propria chiamata
[...] in giudizio nei confronti dell' , ciò che avrebbe permesso NT all' di costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese. NT
Con il terzo motivo deduceva che il Tribunale di Enna aveva errato laddove non aveva preso in considerazione la pendenza, dinanzi la Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, del giudizio di merito proposto da avverso Parte_4 la cartella esattoriale emessa in base all'avviso di accertamento tributario apparentemente notificato.
Con il quarto motivo deduceva che la sentenza impugnata era incorsa nella violazione del principio di integrazione del contraddittorio per non averlo disposto il Tribunale di Enna nei confronti dell' . NT
Con il quinto motivo deduceva l'erroneità della sentenza laddove erano state disattese le risultanze istruttorie e la Ctu grafologica effettuata in primo grado.
Infine, con il sesto motivo deduceva che le disposizioni sulla querela di falso di cui agli articoli 221 e seguenti c.p.c. erano esposte a censure di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non ammettevano, instaurato il giudizio per querela di falso nei confronti delle e trattandosi di notificazione effettuata a mezzo del servizio CP_2 postale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti che si erano avvalsi dell'atto notificato a mezzo del servizio postale.
L'appellata costituitasi nel giudizio di appello, deduceva che TR la sentenza di primo grado era stata correttamente emessa tra le due parti in causa secondo la domanda introduttiva e chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In data 17 novembre 2021 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. per morte dell'appellante . Persona_1
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto da , , Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi di , e la Parte_3 CP_1 Persona_1
Corte fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
5 La Corte, sostituita l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 24 aprile
2025 con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle stesse note ha posto la causa in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
§§§
Il primo motivo è infondato.
L'indicazione nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Enna n.
362/2020, pronunciata all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, di un numero di R.G. (il n. 1698/2015 R.G.) diverso da quello corretto (il n.
478/2014 R.G.) costituisce un evidente errore materiale, emendabile direttamente da questa Corte, che non determina alcuna nullità della sentenza di primo grado, tanto più che nella intestazione della sentenza è indicato che la causa decisa è quella iscritta al n. 478/2014 R.G. e tutti gli altri dati permettono di identificare senza alcun margine di incertezza la causa che è stata decisa (che, si ripete, è quella iscritta al n. 478/2014 R.G. del
Tribunale di Enna).
Quindi, trattandosi di evidente errore materiale, la Corte direttamente corregge la sentenza di primo grado laddove, nel dispositivo, è indicato erroneamente che la causa decisa è quella iscritta al n. 1698/2015 R.G. in luogo di quella iscritta al n. 478/2014 R.G.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Mediante la lettura degli atti processuali cartacei del fascicolo d'ufficio di primo grado (segnatamente, dal verbale d'udienza cartaceo in data 15.12.2015 davanti al giudice del Tribunale di Enna) si evince che il giudice di prime cure ha ordinato all' l'esibizione in originale della cartolina della NT cui falsità è causa ed ha fissato la successiva udienza del 12.04.2016 anche per la comparizione personale del querelante, onerando il querelante di notificare il tutto all' . NT
Ciò non equivale affatto, diversamente da quanto opina l'appellante, ad un ordine impartito dal giudice di prime cure ex art. 107 c.p.c. di chiamata in causa in giudizio iussu iudicis dell' che, quindi, non è mai NT
6 divenuta parte del processo, né l'attore querelante ha provato di avere autonomamente citato in giudizio la stessa . NT
Così ricostruiti i fatti processuali risulta evidente per tabulas che l' CP_3 non è mai stata parte del giudizio di primo grado.
[...]
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, correttamente indicata dal giudice di primo grado, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr. tra le tante Cass. 19281/2019).
Tale orientamento interpretativo è consolidato ed è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte, laddove si è ribadito che nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui assume la falsità (cfr. Cass. 16/05/2025
n.13118).
Proprio per effetto della natura e dell'oggetto della querela di falso, tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell'autore della supposta falsificazione dell'atto pubblico, ma solo - perché lo scopo di tale giudizio consiste nell'accertamento della falsità o meno di tale atto dotato dell'efficacia attribuitagli dall'art. 2700 c.c. - nei riguardi dell'Amministrazione (dalla quale il pubblico ufficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico stesso, ragion per cui l'unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, la NT
[...]
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile, quindi, è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del supposto falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio, sempre che non siano stati propriamente citati direttamente in giudizio dal querelante. Ne consegue che, nella fattispecie, la querela di falso non poteva essere proposta in via principale
7 da nei confronti de < Persona_1 CP_4
Postale di che ha redatto in data 9.5.2012 l'avviso di ricevimento del plico CP_3 postale spedito con raccomandata n.763317926678>> (come testualmente risulta dall'atto di citazione in prime cure), quindi nei confronti di un soggetto diverso da quello che intendeva avvalersi del documento che l'attore assumeva essere falso, perché era chiaro da subito che solo la (che non NT
è mai stata parte del presente giudizio) era il soggetto che intendeva avvalersi del documento che si assumeva falso e mai è stata parte del presente giudizio.
L'infondatezza del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altro motivo, con conseguente conferma della sentenza del giudice di prime cure che, del tutto, correttamente, ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta in via principale dall'attore per difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
Le ragioni della decisione rendono la questione di costituzionalità proposta dalla parte appellante manifestamente irrilevante ai fini della decisione del gravame.
Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (cfr. Cass. 4036/2024).
Le spese processuali del grado si liquidano in base agli atti, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., facendo applicazione dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in euro
6.946,00 per compenso (causa in grado di appello di valore indeterminabile e complessità bassa;
fase studio;
fase introduttiva;
fase decisionale;
valori medi), oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 362/2020 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 23 novembre
8 2020, appellata in riassunzione da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi dell'originario appellante . CP_1 Persona_1
Condanna gli appellanti in riassunzione, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi TR
€ 6.946,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, dovendosi correttamente leggere nel dispositivo <
R.G.>>, in luogo di <<1698/2015 R.G.>>, mandando alla cancelleria per quanto di sua competenza, a norma dell'art. 288 c.p.c.
Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.127 del ruolo generale dell'anno
2021, vertente tra:
, nato a [...] il [...] ivi residente a[...]
Sandro Pertini.45 (C.F.: ); , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(EN) il 19.11.1957, residente in [...]
(C.F.: ); , nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3 ivi residente a[...] ( C.F.: ); CodiceFiscale_3 CP_1 nato a [...] [...] , ivi residente alla Contrada Vigne Vecchie snc (C.F.: ; tutti in qualità di eredi di , nato a C.F._4 Persona_1 nato a [...] il [...] ( C.F.: ) deceduto il C.F._5
28 luglio 2021; rappresentati e difesi giusta procura agli atti dall'Avv. Antonino
Minacapilli ( C.F.: ) il quale dichiara di voler ricevere avvisi C.F._6
e comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
Email_1
Appellanti
CONTRO
1
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente TR domiciliata presso la filiale di Caltanissetta via Leone XIII, Caltanissetta, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Mario Renato Crupi
( il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al C.F._7 numero fax: 095/7155017 ovvero al seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Caltanissetta.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24 aprile 2025, di seguito trascritte:
Per gli appellanti in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello e del ricorso in riassunzione, in riforma della sentenza n. 362/2010 emessa dal Tribunale di Enna in data 23 Novembre 2020, in via gradatamente subordinata, così statuire e giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1)
Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e ne revochi le parti e le statuizioni indicate e censurate nei superiori motivi di appello, per tutti i motivi sopra analiticamente dedotti, e in particolare: - annulli e revochi la statuizione del dispositivo che ha deciso “nella causa iscritta al n. 1698/2015 R.G.”,
e cioè in un procedimento diverso dal giudizio n. 478/014 R.G., rinviando la causa al Giudice di primo grado che l'ha emessa per le necessarie conseguenti statuizioni.
2) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la impugnata sentenza e ne revochi la statuizione di inammissibilità della domanda per asserita mancata citazione in giudizio dell' , siccome palesemente NT illegittima, infondata, erronea e iniqua, nonché emessa in palese violazione delle disposizioni processuali di cui agli articoli 101 e seguenti c.p.c. che regolamentano il contraddittorio e la sua necessaria integrazione anche per economia processuale, con eventuale rinvio al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per le conseguenti statuizioni. NEL MERITO 3) Accolga, siccome fondato, il presente appello, riformi la
2 impugnata sentenza e ne revochi la statuizione di inammissibilità della domanda sulla base dele risultanze dell'istruttoria della causa, dei documenti probatori prodotti dall'attore e acquisiti in giudizio, delle sottoscrizioni apposte dall'attore
[...]
nel corso dell'istruttoria del giudizio e della Consulenza Tecnica di Ufficio Per_1 redatta dal CTU e acquisita nel giudizio di primo grado. IN SUBORDINE 4) Disponga la integrazione del contraddittorio nei confronti dell' di – NT CP_3 che risulta già chiamata in giudizio con la notifica effettuata in data 3 Agosto 2016,
o in subordine disponga il rinvio dal Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per la necessaria integrazione del contraddittorio e per la pronuncia delle conseguenti statuizioni di merito. IN ULTERIORE SUBORDINE: ECCEZIONE DÌ ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE 5) Si chiede infine che codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, allorché dovesse ritenere condivisibile la tesi e l'interpretazione restrittiva adottata della sentenza impugnata sulla non integrabilità del contraddittorio nel caso di specie e nel presente processo, sollevi la questione di illegittimità costituzionale agli articoli 221 e seguenti c.p.c. per violazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza) e dell'art. 24 (diritto di difesa) e dell'art. 111 della Costituzione (giusto processo)”.
Per l'appellata: insiste nelle difese di cui in comparsa di costituzione e risposta, precisa le proprie conclusioni come in atti che qui vengono trascritte:“Si chiede che
l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: Rigettare perché infondato ed inammissibile nei confronti di , l'appello proposto da CP_2 [...]
, con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Enna n. Per_1
378/2020, e con vittoria di spese anche del presente giudizio”.
Per il Procuratore Generale: vi è comunicazione degli atti in data 25/02/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2014 conveniva, dinanzi Persona_1 al Tribunale di Enna, < di che Controparte_4 CP_3 ha redatto in data 9.5.2012 l'avviso di ricevimento del plico postale spedito con raccomandata n.763317926678>> contenente l'avviso di accertamento da parte
3 dell' n. TYUO100248/2012 relativo all'anno 2007 per un NT importo di € 570.876,08.
L'attore esponeva che in data 27 marzo 2013 aveva ricevuto da
[...] una nota con la quale veniva comunicato l'avvio dell'attività di CP_5 riscossione per le suddette somme;
che, dopo accurate ricerche, aveva accertato di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento indicato nella nota inviata da;
che, più precisamente, aveva accertato che la sottoscrizione CP_5 apposta sull'avviso di ricevimento postale, apparentemente a lui riferibile, era apocrifa.
L'attore chiedeva, pertanto, che venisse accertata giudizialmente la falsità della sottoscrizione apparentemente a lui riferibile ed apposta sul suddetto avviso, nonché la falsa attestazione dell'Ufficiale Postale che aveva consegnato il plico, e,
a tal fine, proponeva ex art. 221 c.p.c. querela di falso in via principale.
Si costituiva che eccepiva, in via preliminare, il difetto di TR legittimazione passiva della parte convenuta in ordine alla proposta querela di falso e che si trattava di querela di falso che investiva una raccomandata con ricevuta di ritorno con cui l'agente postale aveva attestato di avere provveduto a consegnare al destinatario la busta allegata alla cartolina, senza che fosse tenuto a verificare le generalità del ricevente.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU grafologica che accertava che la firma apposta sulla cartolina postale non era riconducibile a . Persona_1
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n.362/2020, pubblicata in data 23 novembre 2020, con cui, ritenuta fondata l'eccezione di legittimazione passiva proposta da rispetto alla domanda proposta da TR [...]
, dichiarava inammissibile la domanda e compensava tra le parti le spese Per_1 di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello , affidato ai seguenti motivi. Persona_1
Con il primo motivo deduceva che il giudice di prime cure, nel dispositivo, aveva indicato erroneamente la causa in oggetto con il n.1698/2015 R.G., cioè, afferente a procedimento diverso dalla causa iscritta al n. 478/2014 R.G. proposta dall'attore.
Con il secondo motivo deduceva l'erroneità della sentenza impugnata laddove era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda per asserita mancata citazione in
4 giudizio dell' . Sosteneva che nel corso del giudizio di primo NT grado, attraverso la notifica degli atti di causa e dell'ordine di esibizione del documento postale oggetto di veridicità nei confronti della NT
di fatto si erano prodotti gli effetti di una vera e propria chiamata
[...] in giudizio nei confronti dell' , ciò che avrebbe permesso NT all' di costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese. NT
Con il terzo motivo deduceva che il Tribunale di Enna aveva errato laddove non aveva preso in considerazione la pendenza, dinanzi la Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, del giudizio di merito proposto da avverso Parte_4 la cartella esattoriale emessa in base all'avviso di accertamento tributario apparentemente notificato.
Con il quarto motivo deduceva che la sentenza impugnata era incorsa nella violazione del principio di integrazione del contraddittorio per non averlo disposto il Tribunale di Enna nei confronti dell' . NT
Con il quinto motivo deduceva l'erroneità della sentenza laddove erano state disattese le risultanze istruttorie e la Ctu grafologica effettuata in primo grado.
Infine, con il sesto motivo deduceva che le disposizioni sulla querela di falso di cui agli articoli 221 e seguenti c.p.c. erano esposte a censure di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non ammettevano, instaurato il giudizio per querela di falso nei confronti delle e trattandosi di notificazione effettuata a mezzo del servizio CP_2 postale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti che si erano avvalsi dell'atto notificato a mezzo del servizio postale.
L'appellata costituitasi nel giudizio di appello, deduceva che TR la sentenza di primo grado era stata correttamente emessa tra le due parti in causa secondo la domanda introduttiva e chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In data 17 novembre 2021 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. per morte dell'appellante . Persona_1
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto da , , Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi di , e la Parte_3 CP_1 Persona_1
Corte fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
5 La Corte, sostituita l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 24 aprile
2025 con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle stesse note ha posto la causa in decisione, con concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
§§§
Il primo motivo è infondato.
L'indicazione nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Enna n.
362/2020, pronunciata all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, di un numero di R.G. (il n. 1698/2015 R.G.) diverso da quello corretto (il n.
478/2014 R.G.) costituisce un evidente errore materiale, emendabile direttamente da questa Corte, che non determina alcuna nullità della sentenza di primo grado, tanto più che nella intestazione della sentenza è indicato che la causa decisa è quella iscritta al n. 478/2014 R.G. e tutti gli altri dati permettono di identificare senza alcun margine di incertezza la causa che è stata decisa (che, si ripete, è quella iscritta al n. 478/2014 R.G. del
Tribunale di Enna).
Quindi, trattandosi di evidente errore materiale, la Corte direttamente corregge la sentenza di primo grado laddove, nel dispositivo, è indicato erroneamente che la causa decisa è quella iscritta al n. 1698/2015 R.G. in luogo di quella iscritta al n. 478/2014 R.G.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Mediante la lettura degli atti processuali cartacei del fascicolo d'ufficio di primo grado (segnatamente, dal verbale d'udienza cartaceo in data 15.12.2015 davanti al giudice del Tribunale di Enna) si evince che il giudice di prime cure ha ordinato all' l'esibizione in originale della cartolina della NT cui falsità è causa ed ha fissato la successiva udienza del 12.04.2016 anche per la comparizione personale del querelante, onerando il querelante di notificare il tutto all' . NT
Ciò non equivale affatto, diversamente da quanto opina l'appellante, ad un ordine impartito dal giudice di prime cure ex art. 107 c.p.c. di chiamata in causa in giudizio iussu iudicis dell' che, quindi, non è mai NT
6 divenuta parte del processo, né l'attore querelante ha provato di avere autonomamente citato in giudizio la stessa . NT
Così ricostruiti i fatti processuali risulta evidente per tabulas che l' CP_3 non è mai stata parte del giudizio di primo grado.
[...]
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, correttamente indicata dal giudice di primo grado, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr. tra le tante Cass. 19281/2019).
Tale orientamento interpretativo è consolidato ed è stato confermato anche di recente dalla Suprema Corte, laddove si è ribadito che nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui assume la falsità (cfr. Cass. 16/05/2025
n.13118).
Proprio per effetto della natura e dell'oggetto della querela di falso, tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell'autore della supposta falsificazione dell'atto pubblico, ma solo - perché lo scopo di tale giudizio consiste nell'accertamento della falsità o meno di tale atto dotato dell'efficacia attribuitagli dall'art. 2700 c.c. - nei riguardi dell'Amministrazione (dalla quale il pubblico ufficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico stesso, ragion per cui l'unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, la NT
[...]
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile, quindi, è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del supposto falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio, sempre che non siano stati propriamente citati direttamente in giudizio dal querelante. Ne consegue che, nella fattispecie, la querela di falso non poteva essere proposta in via principale
7 da nei confronti de < Persona_1 CP_4
Postale di che ha redatto in data 9.5.2012 l'avviso di ricevimento del plico CP_3 postale spedito con raccomandata n.763317926678>> (come testualmente risulta dall'atto di citazione in prime cure), quindi nei confronti di un soggetto diverso da quello che intendeva avvalersi del documento che l'attore assumeva essere falso, perché era chiaro da subito che solo la (che non NT
è mai stata parte del presente giudizio) era il soggetto che intendeva avvalersi del documento che si assumeva falso e mai è stata parte del presente giudizio.
L'infondatezza del secondo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altro motivo, con conseguente conferma della sentenza del giudice di prime cure che, del tutto, correttamente, ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta in via principale dall'attore per difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
Le ragioni della decisione rendono la questione di costituzionalità proposta dalla parte appellante manifestamente irrilevante ai fini della decisione del gravame.
Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (cfr. Cass. 4036/2024).
Le spese processuali del grado si liquidano in base agli atti, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., facendo applicazione dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in euro
6.946,00 per compenso (causa in grado di appello di valore indeterminabile e complessità bassa;
fase studio;
fase introduttiva;
fase decisionale;
valori medi), oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 362/2020 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 23 novembre
8 2020, appellata in riassunzione da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi dell'originario appellante . CP_1 Persona_1
Condanna gli appellanti in riassunzione, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi TR
€ 6.946,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in riassunzione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza appellata, dovendosi correttamente leggere nel dispositivo <
R.G.>>, in luogo di <<1698/2015 R.G.>>, mandando alla cancelleria per quanto di sua competenza, a norma dell'art. 288 c.p.c.
Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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