Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPV BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Raffaele Califano presidente
2) dott. Michela Palladino giudice giudice rel3) dott. Maria landiorio nel procedimento iscritto al n. 2696/2024 R.G., avente ad oggetto "divorzio - cessazione effetti civili"
e vertente
TRA C.F. 1 n. il 04/05/1976 in AVELLINO (AV), rappresentata Parte 1
dall'Avv DELLO RUSSO LUCA
RICORRENTE
E
C.F. 2 n. il 23/09/1970 in AVELLINO (AV) rappresentato Controparte_1
dall'avv. FAMIGLIETTI CARMEN
RESISTENTE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato 1'8.10.2024, Parte 1 proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte 1 in data 4.4.2002 iscritto presso l'Ufficio della Stato
civile di Avellino al n. 8 dell'anno 2002, parte I, Ufficio 1.
Esponeva che dal matrimonio erano nati 3 figli Persona 1 Controparte_2 e CP 3
[...] tutti nati ad Avellino, rispettivamente il 04.06.1992, il 04.01.1998 ed il 04.01.2004; che era
,
intervenuta separazione legale pronunciata dal Tribunale di Avellino, il 10.11.2011, con sentenza n.
1967/2011, con cui è stato disposta, altresì, l'assegnazione della casa coniugale a Parte 1 per coabitarvi con i figli, il diritto di visita da parte del padre del figlio minore e l'assegno di € 300,00
mensili, oltre aggiornamento Istat, a carico di Controparte_4 quale contributo di mantenimento
,
per la moglie ed i figli;
che non era mai riuscita ad ottenere il rilascio della casa coniugale.
Chiedeva un assegno divorzile nella misura di € 100,00 ed € 300,00 per il figlio CP 3 , studente universitario.
Si costituiva Controparte 1 che inizialmente si opponeva alla richiesta.
Il Giudice ascoltava le parti all'udienza del 21.2.2025, e proponeva alle parti di conciliarsi suggerendo a Controparte 1 di non versare alcun assegno a Parte 1 e di continuare a versare € 270,00 mensili
per il mantenimento di P_ .
All'udienza del 28.2.2025 -tenuta nelle forme della trattazione scritta- le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa suggerita dal Giudice.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione pronunciata con sentenza n. 1967/2011 emessa dal Tribunale di Avellino) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è
decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con la pronuncia indicata;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate all'udienza del 21.2.2025, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio transatto, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Avellino, iscritto presso l'Ufficio della Stato civile, al n. 8, parte I, dell'anno 2002 alle condizioni indicate al verbale di udienza del 21.2.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 1.3.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Raffaele Califano dott.ssa Maria Iandiorio