CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1577/2019 RGAC vertente
TRA
, con sede in Piazza San Carlo Parte_1
n. 156, 10121 Torino, P. IVA , in persona della dott.ssa , P.IVA_1 Parte_2
all'uopo facoltizzata in forza di procura speciale conferita con atto a rogito Notar dott.ssa di Milano in data 21/03/2019 rep. N. 42540 racc. n. 13795., registrata Persona_1
all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 25/03/2019 al n. 9869, Serie 1T, rappresentato e difeso,
giusta procura in calce, dall'avv. Pasqualino Scaramuzzino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, via Carducci n. 18.
APPELLANTI
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Trento n. 3;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 13.05.2025, la causa era posta in decisione in data 11.06.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
sentenza emarginata in epigrafe, con rigetto dell'avversa domanda e
declaratoria della non debenza - da parte dell'appellata - di alcuna somma di denaro in favore del sig.
Con vittoria di spese e competenze di lite.>>. Controparte_1
Per l'appellato: << accertare che l'atto di appello è nullo, invalido, illegittimo, improcedibile e/o
inammissibile per difetto di valida procura alle lite e di mandato per proporre la spiegata
impugnazione con ogni conseguente effetto sul giudizio di appello;
rigettare l'interposto gravame
poiché infondato, illegittimo, inammissibile ed improcedibile per le ragioni esposte nella narrativa e
rigettare quindi le conclusioni della parte appellante;
in accoglimento della spiegata istanza di
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. accertare e dichiarare che l'opponente ha agito in giudizio
con dolo o colpa grave e per l'effetto condannate il al pagamento della somma Parte_1
di euro 5.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà equa provata e di giustizia. Condannare
ai sensi degli artt. 96 ultimo comma e 91 c.p.c. la al pagamento di una somma Parte_1
equitativamente determinata. Con vittoria di spese e competenze di causa e quindi della presente fase
di appello oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F. CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore
del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato , evocava in giudizio Controparte_1
la esponendo: di avere stipulato “ diversi anni addietro” con l'istituto, Parte_1
presso l'agenzia di Lamezia Terme, il contratto di conto corrente n. 03535, lamentando di avere la banca, nel corso del rapporto applicato un saggio di interesse ultralegale, non convenzionalmente previsto, con clausola di rinvio all'uso piazza, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed illegittima applicazione di commissioni massimo scoperto e giornivaluta. Riferiva che sulla scorta dei nuovi conteggi effettuati da un tecnico di fiducia aveva appreso che alla data di chiusura del conto, il 29.12.2010, accreditava la
2 somma di euro 25.000,00 oltre interessi;
con lettera del 14.12.2012, inviata a mezzo racc. a.r.,
aveva diffidato la banca a rimborsare le somme indebitamente percepite durante la vigenza del rapporto in forza di applicazione di interessi ultralegali o usurari, spese e commissioni non espressamente pattuite, oltre che a trasmettere tutta la documentazione relativa al rapporto, quale copia dei contratti, delle convenzioni e degli estratti conto, oltre che la c.d.
scheda banca, tuttavia la missiva rimaneva priva di riscontro. Concludeva chiedendo,
previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla banca di tutta la documentazione riguardante il rapporto, nonché nomina di CTU contabile, accertare e dichiarare l'invalidità
e/o nullità parziale del contratto di conto corrente con condanna della banca alla ripetizione della somma di euro 25.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e condanna ex art. 96 c.p.c. ed il favore delle spese di lite.
Si costituiva la eccependo in via preliminare, la nullità della citazione Parte_1
per carenza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 art. 163 c.p.c., la prescrizione quinquennale della pretesa di ripetizione o, in subordine, decennale, la decadenza dall'impugnativa degli estratti conto, contestando, nel merito, la corrispondenza al vero dell'applicazione del tasso ultralegale degli interessi passivi e l'infondatezza delle avverse pretese, avendo la banca operato legittimamente, effettuando una contabilizzazione immune da vizi. Denunciava
non avere parte attrice assolto all'onere della prova, così violando il diritto di difesa della convenuta e concludeva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, la prescrizione e decadenza e, nel merito, il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU tecnica contabile, all'udienza del 10.10.2018 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 393/2019, pubblicata in data 03.05.2019, il Tribunale di Lamezia
Terme così pronunciava: “ Il Tribunale sulla domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di così provvede: Parte_1
1) In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il è debitore di Parte_1
della somma di euro 26.359,18 e per l'effetto lo condanna al pagamento Controparte_1
del suddetto importo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3 2) Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate, con distrazione in Parte_1
favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., in euro 5.083,00, di cui euro 248,00 per spese e la rimanente
parte per prestazioni professionali, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cap;
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con separato Parte_1
provvedimento”.
Avverso tale predetta sentenza Parte_1
proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
[...]
Si costituiva la , contestando nel merito l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 13.05.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4 In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
5 Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattassi di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico,
riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure senza delineare un percorso logico giuridico alternativo e senza coincidenza tra quanto esposto e quanto richiesto (parte appellante contesta genericamente la nullità della citazione di primo grado, ma poi conclude chiedendo una pronuncia di rigetto nel merito della domanda di parte appellata senza formulare alcuna richiesta di pronuncia di nullità
della proposta domanda).
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti
6 tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' , nei Parte_1 Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Controparte_1
n. 393/2019, pubblicata il 03/05/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna GIA' , al rimborso in Parte_1 Parte_1
favore di delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
7
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1577/2019 RGAC vertente
TRA
, con sede in Piazza San Carlo Parte_1
n. 156, 10121 Torino, P. IVA , in persona della dott.ssa , P.IVA_1 Parte_2
all'uopo facoltizzata in forza di procura speciale conferita con atto a rogito Notar dott.ssa di Milano in data 21/03/2019 rep. N. 42540 racc. n. 13795., registrata Persona_1
all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 25/03/2019 al n. 9869, Serie 1T, rappresentato e difeso,
giusta procura in calce, dall'avv. Pasqualino Scaramuzzino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, via Carducci n. 18.
APPELLANTI
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Trento n. 3;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 13.05.2025, la causa era posta in decisione in data 11.06.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
sentenza emarginata in epigrafe, con rigetto dell'avversa domanda e
declaratoria della non debenza - da parte dell'appellata - di alcuna somma di denaro in favore del sig.
Con vittoria di spese e competenze di lite.>>. Controparte_1
Per l'appellato: << accertare che l'atto di appello è nullo, invalido, illegittimo, improcedibile e/o
inammissibile per difetto di valida procura alle lite e di mandato per proporre la spiegata
impugnazione con ogni conseguente effetto sul giudizio di appello;
rigettare l'interposto gravame
poiché infondato, illegittimo, inammissibile ed improcedibile per le ragioni esposte nella narrativa e
rigettare quindi le conclusioni della parte appellante;
in accoglimento della spiegata istanza di
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. accertare e dichiarare che l'opponente ha agito in giudizio
con dolo o colpa grave e per l'effetto condannate il al pagamento della somma Parte_1
di euro 5.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà equa provata e di giustizia. Condannare
ai sensi degli artt. 96 ultimo comma e 91 c.p.c. la al pagamento di una somma Parte_1
equitativamente determinata. Con vittoria di spese e competenze di causa e quindi della presente fase
di appello oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F. CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore
del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.>>.
I FATTI
Con atto di citazione ritualmente notificato , evocava in giudizio Controparte_1
la esponendo: di avere stipulato “ diversi anni addietro” con l'istituto, Parte_1
presso l'agenzia di Lamezia Terme, il contratto di conto corrente n. 03535, lamentando di avere la banca, nel corso del rapporto applicato un saggio di interesse ultralegale, non convenzionalmente previsto, con clausola di rinvio all'uso piazza, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed illegittima applicazione di commissioni massimo scoperto e giornivaluta. Riferiva che sulla scorta dei nuovi conteggi effettuati da un tecnico di fiducia aveva appreso che alla data di chiusura del conto, il 29.12.2010, accreditava la
2 somma di euro 25.000,00 oltre interessi;
con lettera del 14.12.2012, inviata a mezzo racc. a.r.,
aveva diffidato la banca a rimborsare le somme indebitamente percepite durante la vigenza del rapporto in forza di applicazione di interessi ultralegali o usurari, spese e commissioni non espressamente pattuite, oltre che a trasmettere tutta la documentazione relativa al rapporto, quale copia dei contratti, delle convenzioni e degli estratti conto, oltre che la c.d.
scheda banca, tuttavia la missiva rimaneva priva di riscontro. Concludeva chiedendo,
previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla banca di tutta la documentazione riguardante il rapporto, nonché nomina di CTU contabile, accertare e dichiarare l'invalidità
e/o nullità parziale del contratto di conto corrente con condanna della banca alla ripetizione della somma di euro 25.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e condanna ex art. 96 c.p.c. ed il favore delle spese di lite.
Si costituiva la eccependo in via preliminare, la nullità della citazione Parte_1
per carenza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 art. 163 c.p.c., la prescrizione quinquennale della pretesa di ripetizione o, in subordine, decennale, la decadenza dall'impugnativa degli estratti conto, contestando, nel merito, la corrispondenza al vero dell'applicazione del tasso ultralegale degli interessi passivi e l'infondatezza delle avverse pretese, avendo la banca operato legittimamente, effettuando una contabilizzazione immune da vizi. Denunciava
non avere parte attrice assolto all'onere della prova, così violando il diritto di difesa della convenuta e concludeva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, la prescrizione e decadenza e, nel merito, il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU tecnica contabile, all'udienza del 10.10.2018 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 393/2019, pubblicata in data 03.05.2019, il Tribunale di Lamezia
Terme così pronunciava: “ Il Tribunale sulla domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di così provvede: Parte_1
1) In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il è debitore di Parte_1
della somma di euro 26.359,18 e per l'effetto lo condanna al pagamento Controparte_1
del suddetto importo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3 2) Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate, con distrazione in Parte_1
favore del procuratore ex art. 93 c.p.c., in euro 5.083,00, di cui euro 248,00 per spese e la rimanente
parte per prestazioni professionali, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cap;
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, liquidate con separato Parte_1
provvedimento”.
Avverso tale predetta sentenza Parte_1
proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
[...]
Si costituiva la , contestando nel merito l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 13.05.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c..
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4 In definitiva, per effetto della novella del 2012, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e,
per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535; Cass. 10 marzo 2020 n. 6734),
gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967).
5 Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23
febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio
2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello proposto non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, senza l'indicazione di specifici motivi di impugnazione, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
L'appellante si limita apoditticamente a dolersi della decisione del giudicante di primo grado senza enucleare specificatamene le singole questioni ed i punti della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, né con la necessaria chiarezza l'eventuale violazione di legge.
Trattassi di un insieme di generiche contestazioni non specificatamente rivolte a specifici punti della sentenza;
un agglomerato di questioni e contestazioni senza filo logico,
riproduttive di questioni già esposte in primo grado e puntualmente disattese da giudice di prime cure senza delineare un percorso logico giuridico alternativo e senza coincidenza tra quanto esposto e quanto richiesto (parte appellante contesta genericamente la nullità della citazione di primo grado, ma poi conclude chiedendo una pronuncia di rigetto nel merito della domanda di parte appellata senza formulare alcuna richiesta di pronuncia di nullità
della proposta domanda).
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti
6 tariffe forensi, ridotta del 50% in ragione della natura della pronuncia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GIA' , nei Parte_1 Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme Controparte_1
n. 393/2019, pubblicata il 03/05/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna GIA' , al rimborso in Parte_1 Parte_1
favore di delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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