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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/08/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163 /2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Giusti n.10, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHETTI Controparte_1 C.F._2
SAMUELE, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), LungArno Mediceo n.56 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti, come da note scritte del 20/06/2025.
OGGETTO: ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/01/2025 il SI. chiedeva fosse pronunciata la separazione Parte_1 personale, oltre che la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.473 bis.49-51 c.p.c., nei confronti della SI.ra , tra i quali in data 26/04/2008 era stato celebrato a San Giuliano Controparte_1
1 Terme (PI) il matrimonio regolarmente stato trascritto all'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune- atto n. 5 parte I° p. 1 anno 2008 s. A. Dall'unione nasceva in Pisa una figlia, , c.f. Per_1
, il giorno 9.7.2007. Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande C.F._3 meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 09/05/2025 si costituiva in giudizio la SI.ra , contestando Controparte_1 la narrazione avversa, avanzando domande.
Con ordinanza del 27/06/2025 venivano disposti i provvedimenti temporanei e urgenti, l'ordine di protezione, provvedeva sulle richieste probatorie e, preso atto della richiesta di sentenza non definitiva di separazione spiegata dal ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione per la sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento considerato che dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti e dalla elevata conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà di una delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, parzialmente decidendo, così decide:
1) DICHIARA la separazione tra i coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), il cui matrimonio è stato celebrato Controparte_1 C.F._2
2 in data 26/04/2008 a San Giuliano Terme (PI) regolarmente stato trascritto all'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune- atto n. 5 parte I° p. 1 anno 2008 s. A;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio stato celebrato in data 26/04/2008 a
San Giuliano Terme (PI) regolarmente stato trascritto all'Ufficio di Stato Civile del predetto
Comune- atto n. 5 parte I° p. 1 anno 2008 s. A.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pisa, camera di conSIlio del 27/08/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori
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