Articolo 4 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 luglio 1999
Art. 4. (Disciplina della navigazione).
1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione , escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonche' dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti;
b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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