TAR
Sentenza breve 29 gennaio 2026
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01581/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00099 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01581/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca
Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01581/2025 REG.RIC.
del foglio di via obbligatorio Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brescia in data 12 dicembre 2025, notificato in pari data, col quale è stato inibito al ricorrente di far ritorno nel Comune di Brescia per un periodo didue anni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato che con ricorso notificato al Ministero dell'Interno, successivamente depositato, -
OMISSIS- – coordinatore provinciale per la provincia di Brescia e coordinatore regionale per la regione Veneto della sigla sindacaleS.i.cobas - ha impugnato il decreto con cui la Questura di Brescia gli ha intimato di allontanarsi dal comune di quella città entro un'ora dalla notifica, con contestuale divieto di farvi rientro per un periodo di anni due, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; nel corso dell'udienza camerale del 14.1.2026 il difensore dell'Amministrazione - costituitasi con atto di mero stile - ha riferito il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato, chiedendo il rinvio della trattazione, stante l'imminente notifica della nuova determinazione, come da prova versata agli atti di causa il successivo 19.1.2026; alla successiva udienza camerale del 28.1.2026 il Collegio ha riservato la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; N. 01581/2025 REG.RIC.
ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto; le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto, venendo per la restante parte poste a carico dell'Amministrazione in base al principio della soccombenza virtuale e liquidazione nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente i tre quarti delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01581/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD NG RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00099 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01581/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca
Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 01581/2025 REG.RIC.
del foglio di via obbligatorio Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brescia in data 12 dicembre 2025, notificato in pari data, col quale è stato inibito al ricorrente di far ritorno nel Comune di Brescia per un periodo didue anni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato che con ricorso notificato al Ministero dell'Interno, successivamente depositato, -
OMISSIS- – coordinatore provinciale per la provincia di Brescia e coordinatore regionale per la regione Veneto della sigla sindacaleS.i.cobas - ha impugnato il decreto con cui la Questura di Brescia gli ha intimato di allontanarsi dal comune di quella città entro un'ora dalla notifica, con contestuale divieto di farvi rientro per un periodo di anni due, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; nel corso dell'udienza camerale del 14.1.2026 il difensore dell'Amministrazione - costituitasi con atto di mero stile - ha riferito il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento gravato, chiedendo il rinvio della trattazione, stante l'imminente notifica della nuova determinazione, come da prova versata agli atti di causa il successivo 19.1.2026; alla successiva udienza camerale del 28.1.2026 il Collegio ha riservato la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; N. 01581/2025 REG.RIC.
ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto; le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto, venendo per la restante parte poste a carico dell'Amministrazione in base al principio della soccombenza virtuale e liquidazione nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente i tre quarti delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 01581/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD NG RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.